CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 16

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 9 marzo 2011 (lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli).
(Seguito e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali. Si era poi concordato di rinviare il seguito e la conclusione della discussione a oggi.

Pierluigi MANTINI (UdC) si diffonde sulle problematiche evocate dalla lettera dei colleghi Cicchitto e altri e su cui largamente, sulla stampa e in dottrina, si discute ormai da molte settimane. Anche le audizioni che si sono svolte ieri sono state una conferma di quanto il tema sia controverso. Nondimeno ne ha tratto la convinzione che quello posto dalla maggioranza sia un falso problema. Infatti, delle due l'una: o il conflitto d'attribuzione si atteggia a vindicatio potestatis, e allora è chiaramente inammissibile; oppure assume il senso di una doglianza per menomazione del potere della Camera da parte di un altro potere che fa cattivo uso di facoltà che la Camera medesima in astratto non gli contesta. In quest'ultimo caso, però, occorrerebbe dire perché si è trattato di un episodio di indebita interferenza con i poteri parlamentari. Da questo punto di vista, le sentenze della Corte costituzionale n. 241 del 2009 e della Corte di cassazione n. 10130 del 2011 non giovano affatto alla tesi contenuta nella lettera in titolo. Il potere di qualificazione giuridica dei fatti-reato non può che spettare all'autorità giudiziaria ed è quindi destituita di fondamento l'accusa mossa ai pubblici ministeri di voler sovvertire l'ordine costituzionale. È anzi plausibile argomentare l'esatto opposto. Si rifà quindi ai contenuti del documento da lui depositato unitamente al collega Lo Presti e preannuncia il voto contrario su eventuali testi che esprimessero parere favorevole sulla levata del conflitto.

Donatella FERRANTI (PD) esamina dettagliatamente i vari profili della discussione svoltasi nei giorni scorsi, nelle sedi parlamentari e non, e confuta gli argomenti ascoltati ieri dai professori Nicotra e Spangher. Non è possibile concepire, a legislazione vigente, un potere di filtro parlamentare sulla ministerialità dei reati,

Pag. 17

giacché altrimenti sarebbe surrettiziamente reintrodotta l'autorizzazione a procedere penalmente, come ha acutamente osservato il prof. Alessandro Pace nelle audizioni di ieri. La documentazione disponibile è tutta nel senso che il reato ascritto al deputato Berlusconi è stato commesso al di fuori delle competenze specifiche di membro del Governo e quindi la Camera non ha alcunché di cui dolersi. Chiarito che il dovere di comunicazione alla Camera competente sui procedimenti in corso a carico di ministri e ritenuti non pertinenti alle relative funzioni sussiste soltanto in caso di archiviazione cosiddetta 'asistematica' da parte del tribunale dei ministri, ribadisce il valore imprescindibile della separazione dei poteri e dell'indipendenza della magistratura. Manifesta il suo orientamento drasticamente contrario a ogni conflitto d'attribuzione su questa vicenda.

Anna ROSSOMANDO (PD) ha sentito varie volte i richiami alla giurisprudenza da parte dei colleghi favorevoli alla levata del conflitto d'attribuzione ma li invita a meditare meglio sui relativi contenuti. Anzitutto sottolinea la profonda differenza di situazioni tra i casi risolti con la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 e quella della Corte di cassazione dello scorso 3 marzo sul caso Mastella. Nella prima situazione era stato violato un preciso obbligo di legge, giacché nel dichiararsi incompetente il tribunale dei ministri di Firenze non aveva reso la dovuta comunicazione alla Camera. Nella seconda, la Cassazione respinge con nettezza la pretesa dell'imputato Mastella di considerare abnorme la reiezione della sua eccezione di incompetenza funzionale. Resta dunque evidente che nessun passaggio delle due sentenze giova alla tesi di maggioranza. Distinto il reato di concussione con abuso di qualità dall'analoga fattispecie con abuso di potere, comunica di aver sottoscritto la proposta a firme congiunte Samperi e Palomba e si dichiara contraria ad ogni conflitto tra poteri su questa vicenda.

Federico PALOMBA (IdV), richiamati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009, che non dà alcuna sponda alle pretese della maggioranza, teme che il conflitto d'attribuzione che si vorrebbe elevare sarà ricordato come il conflitto del bunga bunga. Ricordato che il dovere di comunicazione - come anche ribadito dalla sentenza n. 10130 della Corte di cassazione dello scorso 3 marzo 2011 - grava solo sul tribunale dei ministri quando questo archivia il proprio fascicolo, sottolinea come la ratio di tale comunicazione stia nella necessità di assicurare un controllo parlamentare sui procedimenti penali per reati funzionali da cui i ministri riescono a sottrarsi per i più vari motivi. Ricordato anche come il tribunale di Livorno abbia elevato conflitto d'attribuzione sulla delibera totalmente illegittima della Camera sul caso Matteoli, si rammarica del fatto che le procedure parlamentari siano intasate dai problemi processuali del Presidente del Consiglio. Compiaciuto del riferimento che ieri in audizione il prof. Spangher ha fatto al processo penale minorile, ritiene però non calzante il parallelismo da lui tracciato tra il rapporto di specialità tra processo ordinario e quello minorile, da un lato, e la relazione tra processo ordinario e processo ministeriale, dall'altro. Infatti, secondo l'articolo 96 della Costituzione, il processo ministeriale è anch'esso ordinario. Dettosi concorde circa l'applicabilità alle questioni odierne dell'articolo 26 del codice di procedura penale, tesi affacciata nel corso delle audizioni informali dal collega Lo Presti, rimarca l'incolmabile differenza tra i casi Lockheed e Sigonella, per un verso, e quello attuale, per l'altro. Ciò risulta evidente dalla documentazione agli atti: cita in particolare l'interrogatorio difensivo di Mohamed Reda Hammad, allegato alla lettera in titolo, che chiarisce oltre ogni dubbio che prima dei fatti Berlusconi sapeva che Mubarak ignorasse chi fosse Karima. È stata sempre, quindi, esclusa la sua parentela con il leader egiziano. De jure condito manca nella Camera l'interesse costituzionale a elevare il conflitto.

Pag. 18

L'ufficio di presidenza dovrebbe pertanto deliberare di non domandare all'Assemblea la decisione sulla relativa questione, come è già avvenuto per i casi Faggiano-Sardelli, D'Elia, Mancini, Evangelisti-Brunetta, nei quali diversi Presidenti e Uffici di Presidenza non fecero mai approdare in Assemblea le richieste di elevazione del conflitto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che l'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prescriva comunque al pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri quando il procedimento riguardi un membro del governo. La Camera non può rimanere supina alle decisioni dell'autorità giudiziaria: ove quest'ultima qualificasse come comune una fattispecie concreta chiaramente ministeriale, si domanda se la Camera stessa non avrebbe il potere di reagire. Da questo punto di vista, gli sembra quasi superfluo stabilire come la Camera medesima assuma l'informazione sul procedimento in corso, se tramite la comunicazione ufficiale del tribunale dei ministri o altrimenti. Gli pare d'altronde che le audizioni di ieri abbiano confermato la possibilità che la Camera si dolga della circostanza che le sue attribuzioni siano state artatamente aggirate. Inoltre, il procedimento dinnanzi a un giudice incompetente sarebbe un danno per la stessa funzione giurisdizionale. Per questo invita i colleghi a votare per il documento, da lui sottoscritto, che reca un orientamento favorevole alla levata del conflitto.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea come il punto centrale della questione è chi debba qualificare il reato come pertinente o non alle funzioni ministeriali. Non crede che la Camera d'appartenenza possa essere espropriata di una sua autonoma valutazione, come ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009. In questo senso, il rimedio del conflitto d'attribuzione gli pare pienamente confacente ai casi in cui si registri una cecità - ora colposa, ora dolosa - dell'autorità giudiziaria sui fatti oggetto d'indagine. Il meccanismo di rilevazione della ministerialità - per come lo interpretano i colleghi dell'opposizione - è chiaramente fallace perché non considera che il giudizio su tale questione deve rimanere patrimonio delle Camere, come ha lucidamente sostenuto la professoressa Nicotra nell'audizione di ieri. Persino il professor Mangiameli ha dovuto riconoscere che il novero dei reati ministeriali non è un numerus clausus di ipotesi tipiche ma è necessariamente una serie aperta. Si orienta quindi in senso favorevole alla levata del conflitto.

Maurizio PANIZ (PdL) rimarca come la richiesta dei colleghi Cicchitto e altri sia pienamente legittima. Nella seduta del 3 febbraio 2011 la Camera aveva mandato un chiaro segnale all'autorità giudiziaria di Milano, statuendo sulla ministerialità del reato. Ricordata la sentenza della Cassazione del 1992, richiamata dal deputato Turco durante l'esame della richiesta di perquisizione dell'ufficio del deputato Berlusconi nello scorso gennaio, secondo cui l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri sussiste anche in caso di dubbio, ribadisce che i fatti si sono svolti per finalità istituzionali. Se ne ricava conferma dalle testimonianza delle ragazze agli atti, dalle deposizioni di vari pubblici ufficiali e delle persone presenti ai colloqui tra l'onorevole Berlusconi e il presidente Mubarak. Una corretta lettura delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, del resto, porta a considerare assolutamente opportuna la levata del conflitto. Vari costituzionalisti hanno sottoscritto questa opinione, compreso Valerio Onida, da cui - ieri ha dovuto prendere atto - il professor Pace dissente. Invita pertanto la Giunta ad approvare il documento che ha testè depositato e sottoscritto anche dal collega Paolini.

Antonino LO PRESTI (FLI) prende atto dell'arrivo dei colleghi del gruppo Iniziativa responsabile, che hanno fatto ingresso nell'aula soltanto adesso, per motivi - a suo avviso - legati al preannunziato rimpasto

Pag. 19

di governo. Crede che debba essere il Governo medesimo a elevare questo conflitto, se sono le prerogative dell'Esecutivo che si assumono violate. Si rammarica di aver ascoltato il collega Paolini appiattito sui rilievi, a suo avviso non corretti, del prof. Spangher, il quale ha avuto però l'accortezza di non depositare pareri scritti. Sottolinea che l'incompetenza funzionale del giudice non comporta la disapplicazione dell'articolo 26 del codice di procedura penale. Osserva come nel testo presentato dalla maggioranza sia contenuto un riferimento alla procedura parlamentare di elevazione del conflitto d'attribuzione da parte della Camera: si tratta di un tema totalmente improprio per questa sede.

Jole SANTELLI (PdL) crede che le persone che vengono invitate per le audizioni parlamentari meritino più rispetto: il prof. Spangher non era stato richiesto espressamente di contribuire con un documento scritto.

Antonino LO PRESTI (FLI), interrompendo, rimarca come la collega Santelli non fosse presente ieri. Non ha inteso in alcun modo mancare di rispetto al docente ma semplicemente prendere atto che né lui né gli altri esperti hanno manifestato l'opinione che il reato di cui si tratta sia ministeriale e che sussiste, con il professor Spangher, una divergenza d'opinione sull'articolo 26 del codice di procedura penale.

Jole SANTELLI (PdL), riprendendo, osserva come l'istituto del conflitto d'attribuzione è stato immaginato dal costituente proprio per porre rimedio alle situazioni simili a questa: l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea (cui a suo avviso non può essere sottratta la competenza a decidere) dovranno valutare se ricorrervi anche per creare l'occasione per ricondurre la magistratura nel proprio alveo. Peraltro, la magistratura medesima sarà chiamata a rispondere politicamente delle proprie scelte. Richiamati i colleghi della Giunta alla delicatezza della decisione da assumere e constatato che essa farà comunque precedente, preannuncia il suo voto favorevole sul documento depositato dal collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, crede che tutti i docenti ascoltati ieri abbiano dato un contributo alla discussione secondo le proprie conoscenze e legittime convinzioni. Di questo tutti i componenti la Giunta devono dar loro atto. Osserva comunque di non aver trovato offensivo l'intervento del collega Lo Presti.

Giuseppe CONSOLO (FLI) crede che - purtroppo - oggi la legge dei numeri prevarrà su quella delle convinzioni. Si regolerà, pertanto, secondo il criterio della disciplina di gruppo. Nondimeno, rileva che a suo avviso gli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione indicano tutti situazioni nelle quali le Camere sono giudici delle proprie competenze. Non si può infatti sostenere che in materia di immunità parlamentari e di reati presidenziali il perimetro delle competenze parlamentari è stabilito dalle Camere stesse e che ciò non avvenga nel caso dei reati ministeriali.

Marilena SAMPERI (PD), contestati tutti gli assunti della professoressa Nicotra, che le appaiono francamente privi di appigli normativi, teme che la Camera stia per andare incontro all'ennesima mortificazione. Il reato ministeriale si compone - anche alla luce di cospicua dottrina, che richiama - di due elementi imprescindibili: la qualità di ministro e l'esercizio concreto delle relative funzioni. Nella fattispecie manca il secondo requisito. I convulsi contatti tra il Presidente del Consiglio e la questura di Milano nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 erano volti a far rilasciare Karima el Marough in violazione della legge: ciò non aveva niente che fare con le funzioni di capo del Governo. Basta peraltro consultare i precedenti, tra i quali quello relativo all'on. Bindi e, più di recente, all'on. Lunardi, per rendersi conto di che cosa sia un reato ministeriale. Concorda con quanti hanno auspicato che

Pag. 20

il disdoro di elevare il conflitto sui fatti in causa sia evitato alla Camera e, se proprio necessario, sia addossato piuttosto alla responsabilità del Governo.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che è stato presentato - già ieri - un documento dei colleghi Lo Presti e Mantini, successivamente sottoscritto dai colleghi Dionisi e Consolo (vedi allegato 1). Nel corso dell'odierna seduta è poi pervenuto - come preannunziato - un testo presentato congiuntamente dai deputati Samperi e Palomba, sottoscritto poi dai deputati Ferranti, Rossomando e Turco (vedi allegato 2). È stato infine - anche qui come preannunziato - presentato un testo di parere dai colleghi Paniz e Paolini (vedi allegato 3). I primi due documenti sono sfavorevoli alle conclusioni della lettera in titolo mentre il terzo è favorevole. Avverte che nel testo proposto dai colleghi Paniz e Paolini è contenuto un capoverso sulla procedura parlamentare di elevazione del conflitto. È evidente che tale passaggio - ove il documento fosse approvato - non potrà essere in alcun modo considerato vincolante per la Giunta per il Regolamento e per l'ufficio di presidenza della Camera, le cui prerogative non ne risulterebbero in alcun modo intaccate. Lo stesso vale per il contenuto degli interventi dei colleghi che si sono soffermati su tale profilo.
Metterà ai voti le proposte di parere in ordine cronologico di presentazione. Indìce la votazione sul documento Lo Presti, Mantini e altri.

La Giunta respinge per 11 voti a 10.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, indìce la votazione sul documento Samperi, Palomba e altri.

La Giunta respinge per 11 voti a 9 e un astenuto.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, indìce la votazione sul documento Paniz e Paolini.

La Giunta approva per 11 voti a 10.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che comunicherà al Presidente della Camera l'esito della discussione e delle deliberazioni testé avvenute, trasmettendo gli atti delle sedute svolte.

La seduta termina alle 11.50.