CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.
Audizione di rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione tra le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (AssoArpa).
(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio DATTILO, Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del

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Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e Giorgio ASSENNATO, Direttore generale dell'AssoArpa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI e Aurelio Salvatore MISITI.

Fabio DATTILO, Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e Barbara VALENZANO, Dirigente dell'AssoArpa, forniscono ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Audizione informale di rappresentanti della Provincia de L'Aquila, del Sindaco del Comune de L'Aquila e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009». C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, per il gruppo Iniziativa Responsabile, è entrato a far parte della Commissione il deputato Luciano Mario Sardelli, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Agostino GHIGLIA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

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Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, due emendamenti e nove articoli aggiuntivi presentati direttamente presso tale Commissione, i quali investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione.
In proposito, ricorda che la particolare efficacia vincolante riconosciuta in questa fase al parere della Commissione. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, illustra le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione. In particolare l'emendamento 1.5 del Governo reca una serie di modifiche agli allegati A e B del disegno di legge comunitaria che investono gli ambiti di competenza di più Commissioni: per quanto riguarda l'ambito della VIII Commissione, fa presente che l'emendamento del Governo - analogamente all'emendamento Cimadoro 1.6 - prevede l'inserimento nell'allegato B della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento). Si tratta di una direttiva che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali e che fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso: gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni della direttiva entro il 7 gennaio 2013. Al riguardo fa notare che anche l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.014 riguarda la citata direttiva 2010/75. Più precisamente tale articolo aggiuntivo introduce nel disegno di legge comunitaria una specifica disposizione sull'attuazione della direttiva 2010/75, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepirla, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge comunitaria, nonché degli specifici principi e criteri direttivi ivi indicati (riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi; utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva; revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli; revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio).
Aggiunge che l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.011 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche. In particolare il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla citata Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva

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2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché per evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. A tal fine l'emendamento prevede una serie di principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla delega ivi prevista.
Si sofferma poi sull'articolo aggiuntivo Gottardo 18.013 che reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. I decreti legislativi dovranno prevedere l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dovranno essere adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
Circa l'articolo aggiuntivo Miotto 18.038, precisa che esso reca una disposizione relativa all'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori. In particolare si prevede che i limiti di cui al citato decreto legislativo si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.
Gli analoghi articoli aggiuntivi Gottardo 18.012 e 18.048 del Governo recano invece modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Gli emendamenti recano alcune modifiche al citato decreto legislativo necessarie per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione Europea ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Fa poi presente che l'articolo aggiuntivo Gottardo 18.010 prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore e per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
Circa l'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.033, rileva che esso reca disposizioni per garantire l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee del 10 settembre 2009. In particolare, il termine del 31 dicembre 2011 per la cessazione delle gestioni in house è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni da adottare per garantire l'adeguamento alla citata sentenza della Corte di giustizia.
Conclude con riferimento all'articolo aggiuntivo Rainieri 18.026 che reca modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 che dà attuazione alla direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

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In particolare l'emendamento novella l'articolo 7 del citato decreto legislativo eliminando il vincolo temporale per la disapplicazione dei valori limite del contenuto dei composti organici volatili (COV) nei prodotti espressamente indicati all'allegato I (pitture e vernici, prodotti per carrozzeria) del decreto legislativo n. 161 del 2006 che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge C. 3548 recante «Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare», ai fini del parere alla IX Commissione, competente in sede referente.
Fa presente che la finalità della proposta di legge è esplicitata all'articolo 1. Il provvedimento intende infatti favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. L'intervento è espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51 del 2001 che ha dettato disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
Precisa che l'articolo 2 della proposta di legge, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle decisioni assunte a livello europeo a seguito del naufragio della petroliera Prestige, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna, e in particolare delle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2002) 681 del 3 dicembre 2002 e delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002. Il comma 2 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi. Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un'apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il

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Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), relativo all'esonero, per specifiche imprese armatrici, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.
Si tratta di un fondo finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni. Ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidata l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo.
Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, esprime sin d'ora un orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame che non presenta alcun profilo problematico in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.