CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Emendamenti C. 2754-A Vignali ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.
Emendamenti C. 1640-A Contento.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.10.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo parlamentare Iniziativa responsabile entra a far parte della Commissione il deputato Andrea Orsini mentre cessano di farne parte i deputati Luciano Sardelli e Massimo Calearo Ciman.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale potrebbe concludere l'esame del provvedimento in titolo mercoledì 23 marzo e che la Commissione affari costituzionali deve pertanto esprimere i propri rilievi entro tale data. Preannuncia, quindi, che la Commissione sarà convocata per la deliberazione di eventuali rilievi alla Commissione di merito nella mattina di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in oggetto alle ore 14 di mercoledì 23 marzo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.20.

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Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali, gli articoli aggiuntivi 6.04 Gozi e 18.021 Bernardini al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la Commissione da lui presieduta.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, formula una proposta di parere contrario sugli articoli aggiuntivi 6.04 Gozi e 18.021 Bernardini (vedi allegato 1).

Roberto ZACCARIA (PD) chiede alla relatrice di chiarire le ragioni della sua proposta di parere contrario, ricordando come gli articoli aggiuntivi in esame propongano di introdurre nel disegno di legge comunitaria - che è lo strumento normativo appositamente previsto dall'ordinamento italiano per l'attuazione delle direttive comunitarie - una delega al Governo per il recepimento di una direttiva che l'Italia avrebbe dovuto attuare entro il 24 dicembre 2010. Fa presente che, a seguito della scadenza del termine per il recepimento della direttiva in questione nell'ordinamento interno, le disposizioni in essa contenute possono essere dall'autorità giudiziaria applicate direttamente e che, mancando la necessaria normativa di dettaglio, c'è il rischio di interpretazioni e applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, ricorda che la direttiva 2008/115/CE, della quale gli articoli aggiuntivi in esame disciplinano l'attuazione, reca norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Essa interviene quindi su una materia che, in considerazione della sua delicatezza, non può essere discussa nel poco tempo disponibile in questa sede, ma deve necessariamente formare oggetto di un autonomo progetto di legge, da esaminare nell'ambito delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come non si tratti di un problema di tempo: la maggioranza e il Governo hanno deliberatamente omesso di attuare la direttiva in questione, nonostante questa fosse in scadenza, perché non ne condividono l'impostazione liberale in materia di immigrazione.

Pierguido VANALLI (LNP), nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ricorda come l'Italia debba confrontarsi, in materia di immigrazione, con problemi peculiari rispetto al resto dell'Europa ed abbia per questo elaborato negli anni una disciplina specifica per la cui modifica occorre una riflessione approfondita.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la Commissione affari costituzionali non possa restare indifferente alla circostanza che la direttiva in questione è scaduta il 24 dicembre scorso, atteso che l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è un principio di rilevanza costituzionale. Preannuncia inoltre che la sua parte politica segnalerà alle autorità europee come la mancata attuazione della direttiva 2008/115/CE nel termine prescritto sia dovuta ad una deliberata scelta politica del Governo e della maggioranza.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, ribadito come a suo avviso la materia dell'immigrazione debba essere affrontata nell'ambito di un provvedimento autonomo, al di fuori della legge comunitaria, conferma la sua proposta di parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.
(COM(2010)776 definitivo).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione politiche dell'Unione europea non ha ancora espresso il proprio parere sull'atto in esame.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 2), riservandosi di integrarla alla luce del parere che sarà espresso dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, ricorda che la finalità della proposta di legge in esame, chiarita dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, di collisioni o di sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.
Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (Decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51 del 2001 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo).
L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità: alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002; alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2002) 681, del 3 dicembre 2002; alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002.

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Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.
Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente. Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998. Tale norma prevede che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2. Il comma 2 stabilisce che il fondo venga finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo. Il comma 4 precisa che le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio, valutate in 27 milioni di euro annui, vengano poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975-2513-B.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Camera, che il 9 febbraio 2010 lo ha approvato all'unanimità. Il Senato lo ha modificato, approvandolo quindi anch'esso all'unanimità (S. 2005). L'unica modifica apportata attiene al contenuto del decreto ministeriale di attuazione di cui all'articolo 4, al quale è demandata altresì l'individuazione di misure volte ad utilizzare, con riferimento al confezionamento dei prodotti, di imballaggi ecocompatibili. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione ed abb.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato in esame disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11, che viene contestualmente abrogata.
Il testo in esame consta di 58 articoli, suddivisi in nove Capi.
Il Capo I (articoli 1-2) reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 modifica la composizione e la struttura del CIACE, ridenominato CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), con il compito di coordinare la politica del Governo nel processo di formazione degli atti europei e di adempiere agli obblighi previsti nel provvedimento in esame.
Il Capo II (articoli 3-14) raccoglie le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, introducendo importanti innovazioni rispetto alla legge 11.
In particolare, l'articolo 3 prevede che il Governo debba costantemente informare il Parlamento dei temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede europea, illustrando, altresì, la posizione che intende assumere, tenendo, a tal fine, conto degli indirizzi formulati dalle stesse Camere.
L'articolo 4 specifica, poi, le modalità di partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, introducendo, rispetto all'attuale articolo 3, alcuni nuovi obblighi informativi del Governo. Infatti, una relazione illustrativa dovrà dar conto del rispetto del principio di attribuzione, delle prospettive negoziali nonché dell'impatto, anche finanziario, del progetto in esame.
L'articolo 5 conferma quanto previsto dall'attuale comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005 in ordine alla potestà delle Camere di formulare atti di indirizzo sui progetti normativi europei, prevedendo, secondo quanto già previsto dall'articolo 4-bis della legge 11, che il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia sia coerente con tali indirizzi o, in caso contrario, a riferire tempestivamente agli organi parlamentari competenti.
L'articolo 6, sostituendo quanto previsto dall'articolo 4-quater della legge n. 11, disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 11, disciplina la riserva di esame parlamentare, prevedendo che tale riserva non operi automaticamente ogni volta le Camere abbiano iniziato l'esame di un progetto di atto ma solo qualora ciò sia richiesto dalle stesse Camere.
L'articolo 8 costituisce una novità ed è volto a disciplinare, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati, prevedendo, in taluni casi (articolo 42, paragrafo 2 e articolo 48, paragrafo 6 del Trattato sull'Unione europea), l'adozione con legge delle decisioni assunte, attraverso presentazione di un disegno di legge recante approvazione delle stesse; in altri casi, la deliberazione positiva di entrambe le Camere, ed, in altri ancora (articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea), la deliberazione delle Camere entro sei mesi.
L'articolo 9, anche esso avente carattere innovativo, disciplina il cosiddetto meccanismo del freno d'emergenza, prevedendo la trasmissione alle Camere delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea e articoli 48, comma 2, 82,

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paragrafo 3 e 83, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la possibilità delle stesse di adottare atti di indirizzo vincolanti per il Governo.
L'articolo 10 riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in ordine alle relazioni annuali al parlamento, confermando che entro il 31 dicembre il Governo deve presentare una relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea e spostando dal 31 gennaio al 28 febbraio la relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento.
L'articolo 11 riprende quanto previsto dall'articolo 15-bis della legge n. 11, in merito all'informazione al parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia.
L'articolo 12 ha carattere innovativo e prevede un controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia.
L'articolo 13 contiene disposizioni pressoché equivalenti a quelle contenute nell'articolo 15-ter della legge n. 11 in merito alla Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea, innovando nella sola parte che prevede la trasmissione di tale relazione anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 14, anche esso avente carattere innovativo, disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, prevedendo che di tali decisioni siano informate le commissioni parlamentari competenti per materia e la commissione per i rapporti con l'Unione europea.
Il Capo III (articoli 15-19) reca disposizioni relative al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, disciplinando le funzioni del Dipartimento per le politiche europee (articolo 15), del Comitato tecnico permanente per gli affari europei (articolo 16), della segreteria per gli affari europei (articolo 17), dei nuclei europei (articolo 18), che dovranno essere istituiti all'interno di ciascuna amministrazione per coordinare l'attività relativa alla partecipazione all'Unione europea, e degli esperti nazionali distaccati (articolo 19). Il Capo IV reca norme relative alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.
In particolare, gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, che nelle politiche dell'Unione europea di interesse regionale sia convocata, anziché una volta all'anno, ogni quattro mesi, una sessione europea della Conferenza Stato-regioni, e due volte all'anno, anziché ogni anno, la sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
L'articolo 22 conferma sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 4-quater della legge n. 11, prevedendo che qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo appone la riserva di esame sui progetti di atti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Decorsi venti giorni il Governo può comunque procedere.
L'articolo 23 disciplina per la prima volta la possibilità per i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire ai presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
L'articolo 24 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 6 in materia di partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei.
L'articolo 25 modifica quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 11 in materia di nomina dei rappresentati italiani presso il Comitato delle regioni, in modo da adeguare la normativa interna alle novità previste dal Trattato di Lisbona, che non attribuisce più a ciascuno stato membro un numero

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preciso di componenti ma ne demanda la determinazione ad una decisione del Consiglio; a tal fine viene affidata ad un apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione.
Il Capo V, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, si compone di un solo articolo (articolo 26) che riproduce quanto attualmente previsto dall'articolo 7 della legge n. 11, salvo un riferimento più generale al coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive oltre al CNEL.
Il Capo VI (articoli 27-38) è relativo all'attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea. L'articolo 27 prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee presenta al Parlamento il disegno di legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è corredata da una relazione nella quale il Governo dà conto, oltre agli elementi già previsti nella legge n. 11, delle motivazioni che hanno determinato l'inserimento delle direttive in uno degli allegati con specifico riguardo all'opportunità di richiedere il parere parlamentare. Tale provvedimento potrà contenere esclusivamente disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, per autorizzare il Governo a recepire in via regolamentare la normativa europea, per introdurre eventuali disposizioni sanzionatorie o per individuare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa regionale o, infine, per autorizzare il Governo ad emanare testi unici o disposizioni integrative o correttive (articolo 28). Nel caso in cui occorra inserire disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali, il Governo dovrà presentare un disegno di legge europea.
Le disposizioni successive (articoli 29-33) ripetono disposizioni che di norma vengono inserite annualmente in ciascuna legge comunitaria riguardanti rispettivamente le procedure per l'esercizio delle deleghe conferite con legge di delegazione (articolo 29), i principi e criteri generali di delega (articolo 30), la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi (articolo 31) nonché il recepimento di direttive europee contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione (articolo 32) e il recepimento di direttive in via regolamentare e amministrativa (articolo 33).
L'articolo 34 prevede che con decreto del ministro competente per materia è data attuazione agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili.
L'articolo 35, modificando in parte l'articolo 10 della legge n. 11, prevede l'adozione di provvedimenti urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi è anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti prima richiamati.
L'articolo 36 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione sul mancato o ritardato recepimento di direttive mentre l'articolo 37 recepisce quanto già previsto dall'articolo 16 della legge n. 11 in materia di recepimento delle direttive da parte delle regioni e province autonome specificando che le Camere sono, altresì, informate, sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni.
L'articolo 38, infine, disciplina autonomamente i poteri sostitutivi dello Stato. Il Capo VII (articoli 39-40) detta norme in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia (articolo 39) ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni. Il Capo VIII (articoli 41-48) disciplina per la prima volta la materia degli aiuti di Stato mentre il Capo IX reca disposizioni transitorie e finali in materia di parità di trattamento (articolo 49), di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (articolo 50), lotta alle frodi contro l'Unione europea (articolo 51), punti di contatto europei (articolo 52), competenze istituzionali del Ministero degli Affari esteri (articolo 53) norme transitorie

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(articolo 54), modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge (articolo 55), regioni a statuto speciale (articolo 56), disposizioni finanziarie (articolo 57), e abrogazioni e modificazioni (articolo 58).
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.