CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
Audizione dell'amministratore delegato di ENEL S.p.A., Fulvio Conti.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Fulvio CONTI, amministratore delegato di ENEL S.p.a., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Lino DUILIO (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Marco MARSILIO (PdL), Antonio MISIANI (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Amedeo CICCANTI (UdC) e Bruno TABACCI (Misto-ApI) ai quali replica Fulvio CONTI, amministratore delegato di ENEL S.p.a.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il dott. Fulvio Conti per il suo intervento.Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
C. 4024 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, osserva che il maggior onere recato dall'Accordo risulta configurato, dal disegno di legge e dalla relazione tecnica, come limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia, gli adempimenti, da cui tale onere complessivamente discende, connessi alle forme di collaborazione giudiziaria previste dall'Accordo, non sembrano, per loro natura, riconducibili entro un limite massimo di spesa. Per tale motivo, ritiene che le ipotesi assunte ai fini della quantificazione, pur risultando prudenziali, non siano indicate dalla stessa relazione tecnica come inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo. A tale proposito giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con specifico riferimento alla diaria per missioni all'estero spettante agli accompagnatori di detenuti sottoposti a trasferimento

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temporaneo o transito (articolo IV) e ai funzionari di polizia giudiziaria delle squadre investigative (articolo X), che la relazione tecnica quantifica in un importo complessivo di 140 euro cada die, rileva che nella stessa relazione non appare chiaro se siffatto valore sia stato computato in base a quanto previsto dall'articolo 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo delle diarie per missioni all'estero ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, di cui all'articolo 3 del Regio decreto n. 941 del 1926. Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti in merito alle seguenti ulteriori fattispecie dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, fa riferimento alla possibilità che, qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi possano essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco e che i costi per stabilire o provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le spese di viaggio nella medesima Parte siano rimborsati dalla Parte richiedente, ai sensi dell'articolo VII. Richiama poi i profili risarcitori di cui all'articolo XIII connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni di cui agli articoli IX-XI. In merito all'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria, rileva preliminarmente che appare opportuno specificare, nella formulazione del comma 1 dell'articolo 3, che l'autorizzazione di spesa di 1.403.480 euro ivi prevista si riferisce a ciascun anno a decorrere dal 2011. A tal fine giudica, pertanto, opportuno aggiungere la parola: «annui» dopo le parole: «euro 1.403.480». Segnala, in ogni caso, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'esprimere preliminarmente parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, con riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente quanto segue. Quanto ai profili di spesa, rappresenta che la quantificazione degli oneri è avvenuta tenendo conto della più ampia casistica fornita dall'Amministrazione competente e, pertanto, si conferma la validità della configurazione della stessa come limite massimo di spesa. Chiarisce, a tal proposito, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente a ciascuna disposizione dell'Accordo quantificata in relazione tecnica, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento. Quanto, poi, alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, concorda con il relatore circa l'opportunità di inserire la specificazione «annui» dopo le parole «euro 1.403480». In merito alla diaria per missioni all'estero, chiarisce che per il calcolo della stessa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Rileva che la diversità degli importi del biglietto aereo è data dal trattamento differenziato relativo al personale interessato e che in base all'articolo 14, della legge n. 836 del 1973 e all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, la maggiorazione del 5 per cento da calcolarsi sul costo del biglietto aereo spetta ai funzionari di polizia e non ai magistrati. Per quanto concerne le richieste di chiarimenti in relazione all'articolo 7, si specifica che l'ammontare di spesa quantificato include anche la previsione delle attività in tale disposizione contemplate. Circa i profili risarcitori, ribadisce la natura meramente eventuale degli stessi.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4024 Governo, recante ratifica ed esecuzione

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dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri del provvedimento tiene conto della più ampia casistica fornita dall'Amministrazione competente;
i dati utilizzati dalla relazione tecnica per il calcolo della diaria per missioni all'estero sono improntati al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, che prevedono che la maggiorazione del costo del biglietto spetta ai funzionari di polizia e non ai magistrati;
la quantificazione degli oneri tiene conto anche dell'articolo VII dell'Accordo concernente la possibilità della Parte richiedente di mettere a disposizione dell'altra Parte gli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza e di provvedere ai relativi costi;
i profili risarcitori connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni, richiamati dall'articolo XIII dell'Accordo, hanno carattere meramente eventuale;
considerato che, pur apprezzando il carattere prudenziale utilizzato nella quantificazione degli oneri del provvedimento, dall'attuazione dello stesso derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili in materia giudiziaria;
valutata, pertanto, l'opportunità di prevedere, in ottemperanza all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione sino a: Al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in relazione alla mancanza di effetti onerosi delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 11, tenuto conto che queste prevedono scambi di esperti al pari delle altre norme cui la relazione tecnica ascrive, invece, effetti che vengono quantificati e coperti. Analogamente, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento riguardo all'articolo 5, considerato che né il testo né la relazione tecnica precisano in cosa consistano «le migliori facilitazioni possibili» per la creazione ed il funzionamento di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte previste dall'articolo né su quale Parte gravi il relativo onere. Con riferimento all'articolo 19, osserva che la relazione, nell'esplicitare i maggiori oneri imputati all'anno 2013, riferisce che la riunione si terrà a Panama, senza precisare che tale riunione si terrà nell'anno 2013, come sembra emergere invece dalla quantificazione. Inoltre, giudica necessari chiarimenti in relazione alla quantificazione dell'onere medesimo, in quanto la stessa ricomprende le spese di vitto e alloggio che, secondo quanto affermato precedentemente dalla relazione tecnica, dovrebbero essere a carico della Parte ospitante. Ritiene che non vi sia nulla da osservare con riferimento alle altre quantificazioni, dal momento che nella relazione tecnica si specifica che le ipotesi assunte alla base dei calcoli dei singoli oneri costituiscono un limite inderogabile e tenuto conto, altresì, che l'onere complessivo recato dal provvedimento è configurato, dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, quale limite di spesa.
Con specifico riferimento all'articolo 3, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità. La correttezza della copertura finanziaria presuppone che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione in questione, si riunisca a Panama non prima dell'anno 2013, come desumibile dalla relazione tecnica.
Segnala peraltro, che tale cadenza triennale non è espressamente prevista dall'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione, che fa genericamente riferimento a riunioni da tenersi alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore, rileva che gli articoli 6 e 11 non comportano oneri, in quanto le attività istituzionali in esse contemplate sono realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, precisa che «le migliori facilitazioni possibili» sono concesse, anche in questo caso, con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che la quantificazione dell'articolo 19 è correttamente formulata dal momento che la prima riunione si terrà a Panama nel 2013 ed al personale inviato spettano sia le spese di vitto che quelle di alloggio, trattandosi di missioni di funzionari e non di scambi.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C.4040 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
«le migliori facilitazioni possibili» menzionate all'articolo 5 dell'Accordo sono concesse con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 del medesimo Accordo non comportano oneri, in quanto le attività istituzionali in esse contemplate sono realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 19 dello stesso Accordo è correttamente formulata, dal momento che la prima riunione della Commissione mista, ivi prevista, si terrà a Panama nel 2013 ed al personale inviato spettano sia le spese di vitto che quelle di alloggio, trattandosi di missioni di funzionari e non di scambi;
nel presupposto che la prima riunione di cui all'articolo 19 dell'Accordo, sopra citata, si terrà a Panama nel 2013;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008-A/R.

(Parere alle Commissioni I e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Preliminarmente rileva che, in ordine alle modifiche introdotte rispetto al testo in precedenza esaminato dalla Commissione Bilancio, in mancanza di una relazione tecnica non appare possibile verificare la congruità dell'onere indicato dal testo sia con riferimento all'istituzione che al funzionamento dell'Autorità garante, inteso come attività istituzionale, spese per il personale, immobili da destinare alla sede, uffici di segreteria, spese di cancelleria, software e strumenti informatici, mezzi di comunicazione. Ritiene quindi necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dal testo. In particolare, sottolinea che andrebbero precisati i profili organizzativi e strutturali, chiarendo i collegamenti tra l'Autorità e l'Ufficio ad essa specificamente dedicato cui fa riferimento il testo. Quanto alla dotazione organica indicata, andrebbe precisato se la stessa esaurisca le esigenze di personale da destinare all'insieme dei compiti attribuiti all'Autorità, nonché al funzionamento della stessa. Inoltre, ritiene che andrebbero forniti elementi circa gli oneri di carattere retributivo, con particolare riferimento al regime contrattuale applicabile al personale. Quanto alle norme già contenute nel precedente testo, ribadisce le osservazioni formulate in occasione dell'esame presso la Commissione. In particolare, osserva che la norma, da un lato, vincola la misura del compenso dell'Autorità garante a quella del compenso di un capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, dall'altro, pone il limite di spesa di 200.000 euro annui, come prevede l'articolo 2, comma 4. Sottolinea che non appare chiaro quale sarà il parametro di riferimento nel caso in cui il compenso del Capo dipartimento sia aumentato in sede di rinnovo contrattuale e ritiene che andrebbe, pertanto, verificata la compatibilità della previsione di un limite di spesa rispetto al parametro retributivo indicato dal testo. Rileva inoltre come la possibilità di contattare l'Autorità garante attraverso numeri telefonici di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 6, lasci presupporre la gratuità per il cittadino utente. Precisa che la norma tuttavia non indica le modalità di copertura della corrispondente maggiore spesa a carico della amministrazione

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e ricorda che la copertura disposta dall'articolo 7, comma 1, è esplicitamente connessa agli oneri di cui all'articolo 5. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 3, dispone che le spese per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel rinviare a quanto osservato con riferimento all'articolo 7 per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 5, rileva, dal punto di vista formale, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituisce uno stato di previsione, ma presenta un proprio bilancio autonomo. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità) osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 17,156 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità, seppure privo di una apposita voce programmatica. Per quanto concerne l'articolo 7, comma 2, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 51,475 milioni di euro per l'anno 2011 e di 52,536 milioni di euro per l'anno 2012. Con riferimento all'anno 2011, osserva che da un'interrogazione effettuata mediante la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dove sono allocate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, presenta una disponibilità di competenza pari a 33,332 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19, comma 3, e all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, rinvia alle osservazione svolte in precedenza in relazione alle modalità di copertura del comma 1 dell'articolo 7 in esame. Dal punto di vista formale, rileva che la norma necessita di un coordinamento laddove l'onere di cui al comma 2 dell'articolo 4 viene nello stesso tempo configurato quale previsione e limite massimo di spesa. Ribadendo tuttavia l'assenza di un aggiornamento della relazione tecnica, ritiene che sarebbe opportuno che il Governo approfondisca ulteriormente le questioni poste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame al fine di potere svolgere gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb..

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione, recante norme per la tutela della libertà d'impresa e lo statuto delle imprese, è il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito l'8 marzo 2011, anche sulla base dei rilievi emersi durante l'esame in sede consultiva presso le Commissioni chiamate ad esprimere il parere e che tale provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti finalità e principi, osserva che, seppure enucleati come principi, e quindi come norme aventi prevalentemente carattere programmatico, le previsioni dell'articolo 2 potrebbero determinare effetti sulla finanza pubblica qualora la relativa disciplina attuativa non preveda adeguate forme di compensazione ovvero meccanismi idonei a garantire la neutralità finanziaria delle misure adottate. In particolare, rileva che tali effetti finanziari potrebbero determinarsi per un incremento degli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, ovvero per le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali. In ordine all'articolo 3, relativo all'organizzazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, osserva che andrebbe precisata la portata applicativa della norma, di non agevole interpretazione, al fine di escludere effetti negativi per le camere di commercio, enti ricompresi nel comparto della pubblica amministrazione. Sugli aspetti richiamati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne gli articoli da 5 a 7, in materia di procedure di valutazione, osserva come le disposizioni prevedano, per le amministrazioni interessate, ovvero Ministeri, regioni, enti locali, camere di commercio, adempimenti connessi all'analisi e alla verifica dell'impatto delle iniziative legislative sul sistema delle imprese. In assenza di una relazione tecnica, rileva come non sia possibile valutare se ai suddetti adempimenti le amministrazioni interessate siano effettivamente in grado di fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 8, concernente i rapporti con la pubblica amministrazione, analogamente a quanto osservato in precedenza, rileva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate, quali pubbliche amministrazioni, camere di commercio, adempimenti volti a garantire il principio di trasparenza. In assenza di una relazione tecnica, osserva come andrebbe confermato che a tali adempimenti possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17.
Con riferimento all'articolo 9, recante iniziative contro i ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002, per quanto attiene alla nullità delle clausole di rinuncia agli interessi di mora nel caso in cui uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione, di cui ai commi 2 e 3, rileva che le norme appaiono suscettibili di incidere sui bilanci delle amministrazioni interessate con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che andrebbero altresì chiariti i profili applicativi e i possibili effetti finanziari del comma 5. Infine, in merito alla delega di cui al comma 4, nel rilevare che tra i criteri direttivi non figura l'obbligo di invarianza finanziaria, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo riguardo ad eventuali effetti finanziari.
Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di certificazione sostitutiva e procedura di verifica, osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre innovazioni di rilievo nella disciplina relativa alle attività di verifica attualmente demandate alla Pubblica amministrazione. Osserva

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come andrebbero valutate le implicazioni sia riguardo all'effettiva possibilità di esercizio di tali compiti da parte dei soggetti indicati dal testo sia riguardo alla compatibilità di tale previsione rispetto alla disciplina comunitaria.
In merito all'articolo 11, recante disciplina degli appalti pubblici, atteso che il comma 2 richiama espressamente il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità con tale normativa delle disposizioni introdotte.
Con riferimento all'articolo 12, in materia di definizioni, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata delle norme; in particolare, per quanto attiene alle imprese femminili, alle imprese giovanili, alle nuove imprese e alle imprese tecnologiche, osservando come andrebbe precisato se le previsioni contenute nel testo possano comportare un incremento - suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - della platea dei beneficiari di politiche di sostegno verso specifiche tipologie di impresa.
In merito all'articolo 13, in materia di politiche pubbliche per la competitività, osserva che le norme prevedono il sostegno delle micro e piccole imprese mediante attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali. In proposito, segnala che - in mancanza di una più dettagliata indicazione delle misure da adottare per le finalità enunciate dal testo - non è possibile procedere ad una valutazione del complessivo impatto finanziario delle norme, alcune delle quali appaiono potenzialmente onerose. In particolare, con riferimento al sostegno dello Stato per la piena libertà di scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, osserva come andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di applicazione in modo da escludere che le stesse comportino minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate. Per quanto attiene all'attribuzione all'Autorità per la concorrenza di poteri di indagine e sanzionatori nei confronti degli istituti di credito, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità di tali compiti, presumibilmente aggiuntivi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria e agli altri compiti posti a carico del medesimo Ministero e del Ministero dell'economia, segnala come andrebbe chiarito se detti adempimenti siano compatibili con la clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 17, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 14, recante la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, osserva che l'individuazione delle risorse da destinare alle Commissione parlamentari rientra nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Camere. Segnala, peraltro, che in conformità alle osservazioni formulate sul testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, la disposizione è stata riformulata in modo da prevedere, conformemente a quanto previsto nella scorsa legislatura in occasione dell'istituzione di commissioni parlamentari sia monocamerali che bicamerali, un limite massimo per le spese di funzionamento delle commissioni medesime.
In merito all'articolo 16, in materia di rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, osserva che la qualifica delle misure contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

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Con riferimento, infine, all'articolo 17, recante norma finanziaria, osserva che dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare opportuno che la stessa sia modificata in modo da escludere dall'applicazione dell'articolo 17 le disposizioni di cui all'articolo 14, in quanto dotate di una autonoma clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide le perplessità espresse dal presidente, in sostituzione del relatore, e chiede di rinviare il seguito del provvedimento al fine di svolgere gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito.
Atto n. 334.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento ministeriale in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, preliminarmente ricorda che lo schema di regolamento in esame è volto a rendere permanenti le modifiche già introdotte con il decreto ministeriale n. 51635 del 26 aprile 2010, la cui efficacia, già prevista fino al 31 dicembre 2010 dal medesimo provvedimento, è stata prorogata dal decreto-legge n. 225 del 2011 fino al 31 marzo 2011. Fa quindi presente che, trattandosi di disposizioni che prevedono l'erogazione di trattamenti di sostegno del reddito posti interamente a carico del settore del credito sulla base di una contribuzione decisa con appositi accordi tra le parti, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che i meccanismi di controllo previsti dalla vigente normativa siano idonei a garantire l'equilibrio finanziario del Fondo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito;
rilevato che il provvedimento è volto a rendere permanenti le modifiche già introdotte con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2010, n. 51635,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni

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entrino in vigore nel momento in cui cessa l'efficacia del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2010, n. 51635».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che essendo in corso una seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito della quale il Governo deve chiarire i propri intendimenti circa la possibilità di concedere una proroga per l'espressione del parere di competenza delle Commissioni parlamentari, la Commissione dovrà organizzare il prosieguo dei propri lavori in relazione alle decisioni che saranno assunte nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 20.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).
Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Pier Francesco GUARGUAGLINI, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Pier Paolo BARETTA (PD), Lino DUILIO (PD),

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Marco MARSILIO (PdL) e Ludovico VICO (PD), ai quali replica Pier Francesco GUARGUAGLINI, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia l'ing. Pier Francesco Guarguaglini per il suo intervento.Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.