CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente della X Commissione Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.
Atto n. 333.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (IR), relatore per la X Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in esame recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 31/2010 che, in attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Il decreto legislativo n. 31/2010 stabilisce altresì le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.
Lo schema in esame è stato predisposto ai sensi del citato articolo 25, comma 5, della legge 99/2009, che consente al Governo di adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 31 del

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2010 entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 23 marzo 2011).
Il provvedimento in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, è volto al chiarimento e coordinamento del testo, a semplificare e rendere più chiare le procedure amministrative da esso disciplinate. Il provvedimento inoltre, recependo quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale, prevede la necessità di acquisire il parere della regione interessata al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare.
Sottolinea che svolgerà la propria relazione prioritariamente sulle norme direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione.
In particolare, l'articolo 1 dello schema reca modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31/2010, che definisce l'oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali. Si tratta di modifiche sostanzialmente formali, come la sostituzione del termine «disattivazione» con il termine tecnico «decommissioning» e l'introduzione dell'espressione «benefici economici» al posto di «misure compensative» anche per uniformità con la rubrica dell'articolo 23 del decreto vigente.
L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31/2010, che fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si chiarisce che il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla pregressa gestione non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile, e si introduce la definizione di decommissioning.
L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31/2010, sul documento programmatico definito «Strategia nucleare». Oltre a modifiche per un maggiore chiarimento del testo, si aggiunge il concerto con il Ministro della salute per il decreto di adozione del documento sulla strategia nucleare, si eliminano «i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese» dagli argomenti da indicare nella «Strategia nucleare» in quanto tali parametri sono definiti dallo stesso decreto legislativo, si specifica che il trattamento non si riferisce genericamente al combustibile nucleare, ma solo a quello irraggiato.
L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 31/2010, ai sensi del quale la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto ministeriale. Con la modifica, adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33/2011), si dispone la necessità di acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante della regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa con la Conferenza Unificata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.
L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31/2010 relativo ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori autorizzati alla realizzazione e all'esercizio di un impianto nucleare. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, si introduce il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto MiSE di definizione dei criteri esplicativi dei requisiti degli operatori, e si sostituisce la figura del direttore tecnico con quella del responsabile tecnico, in quanto non sempre il direttore tecnico è previsto negli organici di una società operatrice.
L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31/2010 relativo al proprio programma di intervento degli operatori per lo sviluppo di impianti nucleari. Viene precisato che la presentazione del programma di intervento da parte degli operatori è meramente facoltativa. Viene inoltre eliminata la valutazione da parte del MiSE del possesso dei requisiti per gli operatori, in quanto tale valutazione viene effettuata in sede di autorizzazione unica e nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, con l'intervento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

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Infine, viene stabilito che il programma di intervento non riguarda dati potenzialmente sensibili per l'operatore, quali le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti.
L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31/2010 sulla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari. Oltre ad una modifica formale, viene operato un cambiamento su ciò che viene richiesto all'Agenzia: non le verifiche ai fini della predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dell'operatore, bensì le verifiche su tale rapporto, che viene trasmesso dall'operatore all'Agenzia stessa.
L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31/2010 in materia di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Oltre a modifiche di maggior chiarimento e coordinamento del testo, viene meglio specificato il provvedimento (decreto interministeriale) con il quale vengono definiti i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché del Parco tecnologico. Inoltre, vengono soppressi i commi 2 e 3 ai fini di una semplificazione della procedura di definizione dei parametri delle aree idonee: si elimina così la duplicazione della consultazione pubblica, che è già prevista all'interno della procedura di VAS e ivi svolta, ai sensi del successivo articolo 9, secondo le stesse modalità esplicitate dai soppressi commi 2 e 3 dell'articolo 8.
L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31/2010 concernente la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si elimina la previsione concernente l'obbligatorietà dell'emanazione di un decreto per l'identificazione dei dati e delle informazioni da inserire nella predetta istanza; l'emanazione del decreto viene prevista invece come mera possibilità a fini integrativi o specificativi dei dati e informazioni in questione. Per quanto riguarda tali dati e informazioni, si aggiunge il riferimento al «rapporto preliminare di sicurezza, parte sito». Inoltre, si introduce la possibilità per l'operatore di richiedere di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione.
L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31/2010 concernente la certificazione dei siti da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Oltre a modifiche di chiarimento e coordinamento del testo, si specifica che l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze per la certificazione dei siti entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna istanza, si varia il termine entro il quale il MiSE sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della regione interessata (15 giorni anziché 30), si introduce un termine (30 giorni dal parere della Conferenza unificata) per l'emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale.
L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31/2010 che elenca le attività preliminari che l'operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato. In particolare, oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, con riferimento alle indagini geognostiche si specifica la possibilità di effettuare caratterizzazioni ambientali, e più in generale viene meglio definito il complesso delle attività preliminari che l'operatore può svolgere. Inoltre, alla comunicazione all'ente locale o altra amministrazione competente deve essere allegata una relazione dettagliata delle suddette attività preliminari.
L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31/2010 in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione unica. Si chiarisce che le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite (che possono condurre alla sospensione e revoca dell'autorizzazione unica) sono accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 230/1995, relativo alle funzioni ispettive.
L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31/2010 che

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pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Oltre a modifiche redazionali di chiarimento del testo, si introduce la necessità della formazione anche per i responsabili dell'impianto e in materia di sicurezza, oltre che di prevenzione dei rischi.
L'articolo 16 interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 31/2010 - che prevede una serie di obblighi per il titolare dell'autorizzazione unica tra cui la trasmissione all'Agenzia per la sicurezza nucleare di un'apposita relazione annuale - facendo salvo quanto riportato nella restante normativa vigente di settore (decreto legislativo 230/1995) e precisando che la relazione deve essere trasmessa al Comitato di confronto e trasparenza eliminando le informazioni commerciali sensibili e quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.
L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31/2010 sulla sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti da parte dell'Agenzia. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 230/1995, relativo alle funzioni ispettive, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 152/2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto. Inoltre si precisa che l'Agenzia può disporre la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate, e non invece la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica tout court (si vuole così evitare una confusione con quanto previsto all'articolo 14 in materia di sospensione dell'autorizzazione unica da parte del MiSE).
L'articolo 20 reca modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31/2010 che istituisce il Fondo per il decommissioning alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Oltre a modifiche redazionali di correzione formale del testo, si precisa che il parere dell'Agenzia circa la misura del predetto contributo periodico sia vincolante.
L'articolo 21 corregge un riferimento errato all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31/2010 sui Comitati di confronto e trasparenza.
L'articolo 22 reca modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31/2010 che definisce i benefici economici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e agli enti locali interessati. In particolare, viene precisato che il beneficio economico omnicomprensivo deve essere commisurato alla durata effettiva dei lavori e corrisposto posticipatamente per ciascun anno solare (dal momento che la corresponsione anticipata del beneficio economico non consente di tener conto delle frazioni di anno in cui i lavori siano stati eventualmente interrotti). Inoltre, si introduce una modifica ai criteri per individuare i comuni «limitrofi» che possono fruire dei benefici economici, prevedendo che la distanza sia misurata dal centro dell'edificio reattore.
L'articolo 23 reca modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31/2010 che dispone la decadenza automatica dei predetti benefici in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto. Oltre ad una modifica di carattere formale, si precisa che nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.
L'articolo 30 introduce l'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31/2010, al fine di effettuare una serie di interventi di coordinamento con la normativa vigente, precisazioni in tema di abrogazioni e si regolano eventuali sovrapposizioni fra il decreto legislativo 31 e la normativa vigente.
L'articolo 31 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31/2010, che prevede l'abrogazione espressa di alcune disposizioni vigenti incompatibili con il medesimo decreto. Infine l'articolo 32 apporta ulteriori modifiche di carattere formale e di coordinamento al decreto legislativo n. 31/2010.

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Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione, illustra le parti di competenza della Commissione ambiente che riguardano sostanzialmente le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti nonché i profili di carattere ambientale e le questioni connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e, conseguentemente, le competenze della Sogin Spa. Sottolinea che il provvedimento è volto a semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari e a ridurre i tempi di costruzione, a dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ad accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, a definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale.
In particolare, l'articolo 9 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed integrazione della Strategia nucleare, esplicitando che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico e definendo i termini per la conclusione delle relative procedure, attraverso un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, previo adattamento alle conclusioni della VAS.
Rileva altresì che, secondo il testo dello schema di decreto legislativo, la procedura di VAS inizia con un decreto concertato tra i Ministri competenti, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso, successivamente trasmesso al Ministero dell'ambiente ai fini della procedura della VAS, ai sensi dell'articolo 9. Il testo modificato si presenta maggiormente coerente alla natura della VAS che è un procedimento che accompagna la formazione di un Piano o di un Programma sin dalle fasi iniziali della sua formazione. Ritiene opportuno specificare meglio che il decreto concertato, adottato ai sensi dell'articolo 3, rappresenta un atto provvisorio che definisce una proposta di documento programmatico, che ha semplicemente la funzione di poter iniziare la procedura di VAS.
Sempre all'articolo 3, ritiene opportuno che alla lettera g) del comma 3 sia meglio chiarito che gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti a fine vita, siano indipendenti dalla individuazione dei parametri relativi alla localizzazione del Parco tecnologico, allo scopo di sganciare la localizzazione del Parco Tecnologico dalla definizione della Strategia, coordinando meglio tale disposizione con le modifiche introdotte all'articolo 9, che prevedono la possibilità di separare la VAS relativa ai parametri tecnici per la localizzazione del Parco tecnologico dalla VAS relativa alla Strategia e ai parametri tecnici per la localizzazione dei nuovi impianti nucleari.
A questo proposito, ritiene opportuno chiarire ancora meglio la possibilità per il Governo di agire con procedure e documenti di programmazione distinti, anche in considerazione dell'incongruità del testo con l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) effettuata nell'ambito della relazione tecnica allegata allo schema.
Sottolinea che l'articolo 13 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore. Ai sensi del nuovo comma 3, l'istanza deve essere contestualmente presentata, oltre che al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente competente e al comune interessato. Il nuovo comma 7, completamente riscritto, prevede che in sede di espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. L'articolo in esame chiarisce

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inoltre che la durata dell'impianto non deve essere inferiore alla vita operativa dichiarata nel progetto definitivo.
Relativamente all'AIA, sottolinea che il nuovo testo del Governo ha voluto alleggerire l'obbligo della procedura, prevedendo al comma 6 il rinnovo dell'AIA ogni 15 anni, invece dei 5 anni previsti normalmente per gli impianti che emettono inquinanti nell'atmosfera. L'applicazione dell'AIA agli impianti nucleari non trova riscontro in alcun paese dell'Unione europea, anche perché non è prevista dalla stessa direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Si tratta di impianti che, da una parte, non producono emissioni in atmosfera e, dall'altra, sono assoggettati ad una specifica normativa per lo smaltimento dei rifiuti, diversa da quella contenuta nel Codice dell'ambiente. In ogni caso, un'eventuale conferma dell'assoggettamento all'AIA di tali impianti non deve riguardare le parti connesse con il ciclo di funzionamento dell'impianto.
L'articolo 18 introduce alcune modifiche all'articolo 19 che attribuiscono al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità, oltre che del combustibile nucleare, anche della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio che, insieme al combustibile irraggiato, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto. Viene anche prevista la possibilità di un riprocessamento del combustibile irraggiato.
L'articolo 19 precisa i compiti della Sogin Spa in merito alle attività relative alla disattivazione dell'impianto previsti dall'articolo 20 e modifica la procedura per l'autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi.
L'articolo 24 interviene con una modifica meramente redazionale relativa al Centro di studi e sperimentazione sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 31/2010, che definisce le strutture di cui si compone il Parco Tecnologico affidando alla Sogin Spa la sua realizzazione.
L'articolo 25 apporta alcune modifiche all'articolo 26 volte a precisare le modalità di determinazione delle tariffe da corrispondere alla Sogin Spa. Ritiene opportuno chiarire nel testo quali dovrebbero essere le modalità e i soggetti responsabili per la definizione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, diversi da quelli degli impianti nucleari, che dovrebbero essere anche essi conferiti nel Deposito Nazionale del Parco tecnologico (ad esempio rifiuti sanitari e della ricerca).
L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 27 volte prevalentemente ad introdurre una tempistica più coerente per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico.
L'articolo 27 reca alcune modifiche alla documentazione da presentare con l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico prevista dall'articolo 28.
L'articolo 28 aggiunge all'articolo 29 il riferimento ai rifiuti nucleari provenienti dagli impianti del ciclo del combustibile, ai fini della determinazione delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per il conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari.
L'articolo 29 modifica il titolo della rubrica dell'articolo 30 e introduce una precisazione volta a definire l'estensione territoriale dei benefici economici a favore delle persone e delle imprese situate nel territorio circostante il sito destinato alla realizzazione del Parco tecnologico.
In conclusione, si riservo di predisporre, insieme al collega della Commissione attività produttive, un proposta di parere che tenga conto anche delle considerazioni e dei suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Laura FRONER (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.