CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2011
448.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.30.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Informa quindi che l'interrogazione n. 5-04302 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Chiappori.

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ringrazia il Sottosegretario della risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

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Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV) considera innanzitutto strano l'atteggiamento assunto dalla Lega Nord in relazione alle iniziative da adottare nei confronti del regime di Gheddafi. Infatti, mentre, in un primo momento, il Ministro dell'interno Maroni aveva preannunciato la decisione dell'Italia di organizzare una missione umanitaria in Tunisia, senza attendere quelle che il Ministro stesso aveva definito «le lungaggini europee», oggi il Governo, nella risposta fornita all'interrogazione, tenta di giustificare la propria inazione con la necessità di attendere i provvedimenti dell'Unione europea in materia di congelamento dei beni libici, asserendo che soltanto questi ultimi potrebbero garantire un'omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.
Peraltro, lo stesso Ministro Maroni sembra avere mutato opinione, in quanto ha dichiarato alla stampa che l'Esecutivo sta valutando la possibilità di disporre, come hanno già fatto altri Paesi europei, il congelamento di fondi e risorse economiche detenuti nel nostro Paese dallo Stato libico o dalla famiglia Gheddafi, mentre il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, intervenendo in una trasmissione televisiva, ha sottolineato come l'adozione di misure nei confronti del regime libico metterebbe in pericolo i nostri approvvigionamenti energetici dalla Libia.
Osserva, quindi, come da tali ultime posizioni degli esponenti leghisti traspaia un orientamento che, anche sul piano dei rapporti internazionali, considera gli aspetti economici, finanziari ed affaristici più importanti di quelli di ordine etico o morale.
A tale proposito, ritiene che il Governo di un Paese democratico non possa concludere ad ogni costo affari con un dittatore come Gheddafi. Infatti, ciò significherebbe dare a quest'ultimo la possibilità, da un lato, di perpetuare il proprio regime dittatoriale e, dall'altro, di continuare a porre in essere, nei confronti del popolo libico, quegli atti di brutale repressione per i quali la Corte penale internazionale dell'Aja si accinge ad incriminare lo stesso colonnello Gheddafi ed i suoi più stretti collaboratori per crimini contro l'umanità.
In tale contesto, sottolinea come la Banca d'Italia sia stata finora l'unica ad assumere provvedimenti concreti in questo campo, adottando le iniziative di propria competenza, mentre il Governo è rimasto sostanzialmente inerte, assumendo una posizione debolissima e mostrandosi incapace di adottare, nei confronti del dittatore libico, misure analoghe a quelle già assunte da altri Paesi occidentali.
Si dichiara, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Cosimo VENTUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione a periodi inferiori all'anno.
C. 4061 Fluvi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, presidente e relatore, rileva come la Commissione avvii

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nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4061 Fluvi, recante modifica all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto in relazione a periodi inferiori all'anno.
La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, modifica il secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di ampliare le fattispecie nelle quali la normativa consente di richiedere, anche con periodicità inferiore all'anno, il rimborso dell'IVA a credito.
In particolare, la norma estende la facoltà di presentare la richiesta di rimborso infrannuale ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi non soggette ad IVA, in applicazione di quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a condizione che almeno il 20 per cento delle operazioni complessivamente effettuate sia riferito alle seguenti tipologie di prestazioni:
a) lavorazione relative a beni mobili materiali;
b) servizi di trasporto di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;
c) servizi accessori ai trasporti di beni all'interno dell'Unione europea e relative prestazioni di intermediazione;
d) trasporto di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 disciplina la procedura e le modalità applicative per la richiesta di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a credito del contribuente.
In particolare, il secondo comma del predetto articolo 38-bis individua le ipotesi nelle quali al contribuente è riconosciuta, oltre alla possibilità di accedere all'ordinaria procedura di richiesta annuale da indicare nella dichiarazione IVA, la facoltà di richiedere anche per periodi infrannuali il rimborso del credito IVA vantato nei confronti dell'Erario. Tale ultima disciplina è diretta ad assicurare ai soggetti interessati, dietro prestazione di apposita garanzia, la possibilità di ottenere rimborsi in tempi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria; ciò in quanto alcuni contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie dovute all'applicazione della disciplina IVA (ad esempio, possono beneficiare del rimborso infrannuale i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti).
In sostanza, la proposta di legge ha l'obiettivo di attenuare gli effetti finanziari determinati su talune imprese dalle modifiche alla disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi apportate dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/8/CE intervenendo sugli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In particolare, il richiamato decreto legislativo n. 18 del 2010 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 l'articolo 7-ter, il quale stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:
a) sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia;
b) sono rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti privati (non soggetti passivi IVA).

In forza di tale nuova previsione, sono ora escluse dal campo di applicazione dell'IVA in Italia le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi in Italia in favore di soggetti passivi stabiliti in altri paesi membri dell'Unione europea. Tale regime di esclusione determina, per coloro che esercitano prevalentemente tali attività, una costante posizione creditoria

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nei confronti dell'Erario; infatti, da un lato, tali contribuenti acquistano in Italia beni e servizi soggetti ad IVA e, dall'altro lato, vendono le loro prestazioni a soggetti passivi comunitari senza applicazione dell'imposta.
Al contrario, la disciplina IVA vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2010 prevedeva che le operazioni sopra indicate fossero qualificate come «non imponibili» e concorressero, pertanto, alla formazione del plafond dei cosiddetti esportatori abituali, permettendo in tal modo all'«esportatore abituale» di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare del plafond medesimo.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 18 hanno dunque determinato, per le imprese che effettuano questo tipo di operazioni, difficoltà di natura finanziaria, legate al disallineamento temporale tra il momento del pagamento dell'IVA sui beni e servizi acquistati (che non può essere direttamente compensata sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti IVA non residenti, le quali sono ora fuori dal campo di applicazione dell'IVA in Italia), e quello della riscossione del credito d'imposta vantato nei confronti dello Stato per i predetti acquisti. Infatti, il credito IVA maturato nell'intero periodo d'imposta può essere richiesto solamente in sede di dichiarazione annuale IVA, la quale è presentata nel periodo d'imposta successivo a quello di riferimento.
In tale contesto, la proposta di legge estende la possibilità di richiedere il rimborso IVA anticipato su base trimestrale, attenuando in tal modo l'effetto negativo legato all'anticipazione finanziaria dell'imposta.
Segnala, quindi, come una disposizione quasi letteralmente identica a quella recata dalla proposta di legge C. 4061 sia contenuta in un disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e che dovrebbe essere prossimamente presentato alle Camere. Qualora ciò avvenisse, l'esame dei provvedimenti potrà essere abbinato, e potrà essere verificata, in quella sede, la disponibilità dei gruppi e del Governo a richiedere un trasferimento dell'esame dei provvedimenti alla sede legislativa.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che sul tema oggetto della sua proposta di legge non vi siano sostanziali differenze di valutazione tra i gruppi della maggioranza e quelli di opposizione.
Valuta quindi con favore l'ipotesi, prospettata dal relatore, di un trasferimento dell'esame alla sede legislativa, precisando in proposito che la disponibilità del suo gruppo al predetto trasferimento sarebbe eventualmente espressa con riferimento alla proposta di legge n. 4061.

Cosimo VENTUCCI, presidente e relatore, rileva come la proposta di legge intenda farsi carico della situazione di difficoltà che soprattutto le imprese italiane appartenenti al comparto dell'autotrasporto italiane stanno vivendo a seguito delle modifiche alla normativa IVA sulla territorialità delle operazioni.
In tale contesto osserva come alcune modifiche alla disciplina tributaria che hanno recentemente determinato talune criticità - tra le quali si possono annoverare, ad esempio, anche quelle in materia di depositi IVA, che hanno dato adito ad interpretazioni discordanti da parte degli organi amministrativi e della giurisprudenza - derivino sovente da decisioni, assunte in sede europea, aventi la finalità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, che può essere in qualche modo alterato da comportamenti impropri dei contribuenti. A questo proposito evidenzia come la vicenda oggetto dall'intervento legislativo testimoni dell'esigenza che tali interventi correttivi tengano comunque conto con equilibrio delle condizioni concrete in cui gli imprenditori sono chiamati ad operare, in particolare nell'attuale difficile congiuntura economica.

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Francesco BARBATO (IdV) dichiara la disponibilità di massima del proprio gruppo a sostenere l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa dell'esame della proposta di legge, sottolineando la necessità di facilitare l'iter parlamentare di tutti i provvedimenti che, come quello in titolo, intendono assicurare un sostegno reale alle imprese.
Ritiene quindi positivo che il Governo intenda muoversi nella medesima direzione della proposta di legge in esame, rilevando come il gruppo Italia dei Valori appoggi qualsivoglia iniziativa ispirata dalla volontà di operare concordemente per il bene comune del Paese.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva come la proposta di legge in esame persegua la medesima finalità di una disposizione recata da un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, che è stato trasmesso per il parere alla Conferenza Unificata, ai fini della successiva presentazione alle Camere.

Cosimo VENTUCCI, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.