CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 1o marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.
Atto n. 331.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame costituisce la prima attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 che, nell'ambito del processo di revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche in base a principi di efficienza, correttezza, economicità e imprenditorialità, da attuarsi attraverso uno o più regolamenti di delegificazione, ha stabilito, alla lettera f) del comma 1, l'eventuale previsione di forme organizzative speciali, in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo apporto finanziario di privati.
Evidenzia che, nel parere reso il 27 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha precisato che le ragioni, anche di urgenza, che hanno condotto a questa scelta di provvedere anzitutto a disciplinare il regime delle fondazioni caratterizzate da peculiari requisiti e, poi, le altre, come evidenziato dal Ministero riferente, si rinvengono nell'esigenza di consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di fundraising nel settore privato, sganciandosi dall'insieme delle altre fondazioni lirico-sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale. Aggiunge che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema sottolinea che gli obiettivi primari che si intendono conseguire con l'intervento consistono, nel breve periodo, nella valorizzazione delle eccellenze culturali nel campo lirico-sinfonico e, nel medio-lungo periodo, nella razionalizzazione dell'impiego delle risorse a disposizione, nonché nel potenziamento dell'efficacia delle attività intraprese dalle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose. Il medesimo documento evidenzia che, dopo un biennio dall'entrata in vigore del provvedimento, e successivamente con cadenza biennale, il Ministero per i beni e le attività culturali effettuerà la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 212 del 2009. Si rileva in particolare che, come anticipa l'articolo 1, sono disciplinati i requisiti richiesti alle fondazioni per il riconoscimento del diritto a darsi forme organizzative speciali e le modalità di attuazione delle stesse. Inoltre, si ribadisce la personalità giuridica di diritto privato - già riconosciuta alle fondazioni a decorrere dal 23 maggio 1998 - che comporta l'applicazione delle norme civilistiche, per quanto non disciplinato dal regolamento, nonché l'applicabilità di alcune disposizioni legislative non incompatibili. Si tratta, in particolare: dell'articolo 23 della legge n. 800 del 1967, in base al quale il comune in cui ha sede la fondazione deve mettere a disposizione i teatri e i locali per lo svolgimento dell'attività; poiché su questo aspetto è, poi, intervenuto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 367 del 1996, occorrerebbe valutare l'effettiva necessità di richiamare l'applicazione dell'articolo 23 citato; dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge n. 498 del 1992, in base ai quali il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente, pubblico o privato - tant'è che, ove ricorra l'incompatibilità, è prevista l'opzione per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale - mentre le attività di lavoro autonomo o professionale sono consentite solo a carattere saltuario e per prestazioni di alto valore artistico e professionale, previa autorizzazione del sovrintendente, sentito il direttore artistico, e secondo criteri stabiliti dal CCNL.
Sull'argomento, ricorda, preliminarmente, che l'articolo 23, comma 1, del successivo decreto legislativo n. 367 del 1996 - la cui applicabilità viene confermata dal testo in esame - ha disposto che la possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale - non più a

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carattere saltuario - è subordinata all'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni e non più del sovrintendente. Da ultimo, però, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 64 del 2010 ha riattribuito al sovrintendente la concessione dell'autorizzazione, nei limiti - definiti anche in termini di impegno orario - e con le modalità previste dal CCNL. Peraltro, queste due disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello schema non si applicano alle fondazioni dotate di forme organizzative speciali, a decorrere dalla data di efficacia dello specifico contratto previsto dall'articolo 3, comma 5. Sembrerebbe, dunque, opportuno chiarire perché si preveda sia l'applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 498 del 1992, sia dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996 che, come si è visto, attribuiscono a due soggetti differenti il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Tenuto peraltro conto che l'articolo 9, comma 3, si riferisce ai permessi singoli e non alle formazioni dei corpi artistici di cui all'articolo 23, finalizzato a regolamentare questi ultimi, pleonastico appare pertanto, in effetti, solo il comma 1 dell'articolo 23. Appare opportuno quindi che lo schema di regolamento in esame sia modificato all'articolo 1, comma 3, lettera f), specificando che sono fatti salvi i soli commi 2 e 3 dell'articolo 23 citato. Si rinvia poi alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 367 del 1996 relative a: finalità di diffusione ed educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici, ai sensi dell'articolo 3; disciplina in tema di patrimonio e di gestione, - in base all'articolo 15 che, in particolare, prevede il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria; scritture contabili e di bilancio, ex articolo 16; conservazione di diritti - secondo il dettato dell'articolo 17: tra gli altri, il diritto a percepire i contributi pubblici spettanti all'ente prima della trasformazione, e a continuare ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, già utilizzati, a condizione dell'assunzione di alcuni impegni -; decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 17; secondo il disposto dell'articolo 18, vigilanza, insolvenza, amministrazione straordinaria, personale, corpi artistici, nonché le disposizioni tributarie, di cui agli articoli da 19 a 23 e 25.
Rileva quindi che l'articolo 2 dispone l'intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro per l'economia e le finanze, per il riconoscimento della qualifica di fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e specifica i parametri ai quali fare riferimento in relazione ai requisiti per lo stesso riconoscimento. In particolare, prevede che il requisito della peculiarità è desunto dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e/o sinfonica italiana; quello dell'assoluta rilevanza internazionale è desunto dalla capacità di realizzare in modo sistematico una parte significativa della propria attività in ambito internazionale; l'eccezionale capacità produttiva è desunta da ampiezza, diversificazione e buona articolazione dell'offerta culturale e dalla capacità di ricorso sistematico a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Ulteriore requisito è costituito dalla realizzazione, per almeno quattro volte nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento, dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, desunto dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri - in particolare, i ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese non devono essere inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento del contributo statale - e dal significativo e continuo apporto finanziario da parte di privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati. Quest'ultima capacità sembrerebbe, quindi, avere una sua specifica caratterizzazione, in virtù del riferimento temporale vincolato ai 3 anni precedenti l'istanza di riconoscimento. Precisa che nella lettera inviata dal Ministero al Consiglio di Stato il 30 dicembre 2010, è indicato che tali

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requisiti sono posseduti, allo stato attuale, solo dal Teatro alla Scala e dall'Accademia di S. Cecilia. Sull'argomento, ricorda, peraltro, che il comma 16-quinquies, primo periodo, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n.10 del 2011 ha riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per il 2011 a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 64 del 2010 - quindi, alle fondazioni cui si riferisce lo schema di regolamento - a condizione che nell'ultimo bilancio approvato abbiano avuto un'incidenza del costo del personale non superiore ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di biglietti e ricavi provenienti dalla stessa vendita dei biglietti non inferiori al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Ritiene, in ogni caso, si tratti di disposizioni che possono convivere. L'articolo 3 reca indirizzi per lo statuto, che deve essere adeguato, entro 60 giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010. Lo statuto prevede la presenza di alcuni organi necessari, deputati ad indirizzo, gestione e controllo, ed eventualmente di un organo assembleare, e ne determina la durata. All'organo di gestione deve essere attribuita, univocamente, adeguata autonomia decisionale. Nell'organo di indirizzo devono essere rappresentati i soci fondatori di diritto, tra i quali i soci privati che partecipano, in proporzione agli apporti finanziari, alla gestione o al patrimonio; i componenti, la cui partecipazione è gratuita, possono essere confermati senza limiti di mandato. L'organo di controllo è nominato con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ministero per i beni e le attività culturali ed è composto di 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno, designato dalla fondazione, scelto fra gli iscritti al Registro dei revisori legali.
Segnala, ancora, che, in base all'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), del decreto-legge n. 64 del 2010, l'organo di gestione si identifica con l'amministratore generale, ovvero sovrintendente, e l'organo di indirizzo con il consiglio di amministrazione. Inoltre, in base allo stesso articolo, comma 1, lettera f), lo statuto dell'Accademia di S. Cecilia dovrà anche prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'Assemblea degli accademici. Infine, in base alla lettera a-bis), almeno uno dei componenti del collegio dei revisori deve essere un magistrato della Corte dei Conti. Ricorda inoltre che ulteriori indirizzi per lo statuto attengono alla previsione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio deve avvenire nel rispetto delle finalità culturali dell'ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 64 citato e alla circostanza che l'erogazione del contributo statale triennale avviene sulla base di programmi di attività triennali, corredati di budget preventivi. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del più volte citato decreto-legge. Il contributo assegnato è revocato in caso di mancata trasmissione dei programmi, o di inattività della fondazione, ed è ridotto se si accertano attività inferiori a quelle prese in considerazione per l'assegnazione, o variazioni sostanziali degli elementi artistici dei programmi. È, però, fatto salvo il disposto dell'articolo 145, comma 87, della legge finanziaria 2001, legge n. 388 del 2000, che ha previsto un incremento annuale del FUS, a decorrere dal 2001, destinando specificamente 10 miliardi di lire alle fondazioni liriche e 15 miliardi al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano. Si stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione è assegnato un contributo almeno pari alla percentuale assegnata alla medesima fondazione nell'ultima assegnazione precedente il riconoscimento

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della forma organizzativa speciale e che, al termine del primo triennio, verificate le attività svolte, il contributo è confermato o aumentato dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica. È fatta salva la facoltà di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, facoltà disposta, in termini generali, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 64 del 2010. La forma organizzativa speciale consente anche alla fondazione che ne è dotata di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale le materie disciplinate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Ove l'accordo non intervenga per più di 6 mesi, si applica, fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, il CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche. In relazione a tale previsione derogatoria, l'articolo 6, comma 3, prevede che, dalla data di efficacia dello specifico contratto, non si applicano alle fondazioni dotate di autonomia speciale le disposizioni del decreto-legge n. 64 del 2010 relative: al procedimento di contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento in commento; alla disapplicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, delle clausole dei contratti integrativi aziendali che non rispondano ai principi di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 7 del 2005, specificamente secondo il disposto dell'articolo 3, comma 3; alla previsione di rinnovo dei contratti aziendali in essere solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL, ex articolo 3, comma 3-bis.
Aggiunge che l'articolo 4 dello schema di atto del Governo in esame definisce quindi i contenuti dell'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali che si estrinseca nella verifica del perseguimento delle finalità attribuite alla fondazione, nell'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello statuto e nell'esame dei bilanci consuntivi - che la fondazione trasmette entro 30 giorni dall'approvazione -, nella verifica del rispetto degli impegni necessari per la conservazione dei diritti riconosciuti agli enti originari e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria; nella verifica dei programmi di attività ai fini della concessione dei contributi, nel controllo del mantenimento dei presupposti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale. Il successivo articolo 5 regola il procedimento per il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che si attiva sulla base di presentazione di istanza da parte della fondazione interessata. L'istruttoria è svolta, entro 45 giorni dalla ricezione, dalla Direzione generale competente, che formula una proposta motivata garantendo alla fondazione interessata, in caso di motivi ostativi all'accoglimento, la possibilità di presentare osservazioni e documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il Ministro decide entro i successivi 45 giorni, sempre con provvedimento motivato; l'intero procedimento, dunque, ha una durata massima di 3 mesi. Ove la Direzione generale competente accerta una sopravvenuta carenza dei requisiti che hanno portato al riconoscimento, avvia un procedimento che si conclude, entro 6 mesi, con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. All'esito del procedimento, il Ministro può anche assegnare alla fondazione un termine, non superiore a 6 mesi, prorogabile per una sola volta - quindi, fino ad un anno -, per superare le carenze riscontrate e, quindi, ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. In caso di revoca o di annullamento del riconoscimento, la fondazione, entro 90 giorni dalla notifica, adegua lo statuto alla normativa generale vigente per le fondazioni liriche. Si dispone, infine, che, in sede di prima applicazione, le fondazioni in possesso dei requisiti richiesti possono trasmettere sia la richiesta di

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riconoscimento, che lo statuto adeguato, al fine di ottenere, contestualmente, riconoscimento e approvazione dello statuto. Quindi, in sede di prima applicazione, ove si verifichino le condizioni indicate, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze riguarda sia il riconoscimento della forma organizzativa speciale, che l'approvazione dello statuto; mentre a regime, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lo stesso Ministro, ai fini del riconoscimento, è sentito.
Sottolinea ancora che l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed individua le disposizioni che non si applicheranno alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dalla data di approvazione del nuovo statuto. Al riguardo, come evidenziato dal Consiglio di Stato, rileva che il Ministero ha riferito che, dalla scelta di dare priorità alla disciplina delle fondazioni in questione, deriva la previsione delle non applicabilità alle stesse - a partire dall'adeguamento degli statuti - delle disposizioni normative incompatibili con la nuova disciplina, con il conseguente rinvio dell'effetto abrogativo conclusivo all'entrata in vigore del secondo, futuro regolamento generale. Si tratta delle seguenti: Titolo II della legge n. 800 del 1967, segnatamente gli articoli da 5 a 25 - che disciplina le istituzioni del settore lirico-concertistico, ad eccezione delle disposizioni relative alla particolare considerazione attribuita al Teatro dell'Opera di Roma, ex articolo 6, comma 3, e al Teatro alla Scala di Milano, ex articolo 7; alle fonti di entrata di cui all'articolo 16, e alla programmazione per gli studenti ed i lavoratori di almeno il 20 per cento delle rappresentazioni a prezzi ridotti, in base all'articolo 19; articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450 del 1987. La prima disposizione riguarda l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ai fini del controllo del pareggio di bilancio, e regola le conseguenze dell'accertamento dell'eventuale disavanzo, che comporta la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario con il compito di procedere al riassorbimento, in assenza del quale i finanziamenti statali non sono più erogati. La seconda riguarda l'applicazione ai dipendenti degli enti lirici della normativa relativa al personale degli enti pubblici economici; articoli 1 e 2, da 5 a 14 e 24 del decreto legislativo. 367 del 1996. L'articolo 1 riguarda la previsione della trasformazione in fondazione, il cui procedimento è disciplinato negli articoli da 5 a 9; l'articolo 2 individua, ai fini dell'applicazione del decreto, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, fra i quali gli enti lirici; l'articolo 10 riguarda lo statuto; gli articoli da 11 a 14 riguardano gli organi della fondazione (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori) e le loro funzioni; l'articolo 24 riguarda invece i criteri di ripartizione dell'apposita quota del FUS; articoli 2 e 4, comma 1, del decreto-legge n. 345 del 2000, convertito in legge n. 6 del 2001. Le due disposizioni riguardano il consiglio di amministrazione della fondazione. Rinvia invece al comma 3 dell'articolo 6, di cui si è già detto.
Ricorda, quindi, che sono allegati allo schema di regolamento in esame la relazione illustrativa, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico-normativa (ATN), la relazione tecnico-finanziaria, la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2010, il parere favorevole, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto per la riforma del settore, reso dalla Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010; la nota del Ministero per i beni e le attività culturali al Consiglio di Stato del 30 dicembre 2010; il parere favorevole del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2011, nonché una nota della Ragioneria generale dello Stato del 10 novembre 2010. Segnala, in particolare, che il Consiglio di Stato, il 9 dicembre 2010, ricordando che la materia dello spettacolo, in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 256 del 2004, ricade nell'ambito di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali

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e promozione e organizzazione di attività culturali» e richiamando il principio di sussidiarietà ascendente di cui all'articolo 118, primo comma, Cost. - che comporta, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte - in specie la sentenza n. 303 del 2003 - il coinvolgimento delle regioni -, nonché la lettera f-bis) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, che prevede l'individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, aveva chiesto chiarimenti e l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Precisa che con lettera del 30 dicembre 2010, l'ufficio legislativo del Ministero ha trasmesso quindi il parere della Conferenza unificata, evidenziando che il concorso delle regioni si è, nel caso del regolamento in esame, già concretizzato attraverso il confronto, anche dialettico, con le autonomie territoriali in sede di tavolo tecnico preparatorio della citata seduta della Conferenza unificata. Peraltro, il predetto concorso potrà ulteriormente svilupparsi con l'istituzione del tavolo di concertazione ai fini della redazione del successivo regolamento generale; ha, quindi, evidenziato che la circostanza che i requisiti particolari siano posseduti, allo stato attuale, soltanto dal Teatro alla Scala e dall'Accademia di S. Cecilia ha consentito che la Conferenza unificata si esprimesse con celerità sullo schema regolamentare in esame, afferente nella sostanza a realtà di dimensione esclusivamente nazionale, rinviando invece ad un prossimo tavolo di confronto l'esame approfondito della riforma delle restanti 12 fondazioni lirico-sinfoniche, in relazione alle quali è assai più stringente la connessione con le diverse realtà territoriali. Le risultanze del predetto tavolo di confronto verranno, anche in questo caso, recepite nel parere della Conferenza unificata, posto che la norma primaria prevede il parere della Conferenza unificata e non già l'intesa. Aggiunge che, con riferimento alle procedure di consultazione svolte ai fini della stesura del regolamento, il Ministero ha evidenziato che sono stati ampiamente sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali e delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare i sovrintendenti, mentre i rappresentanti dei lavoratori saranno coinvolti, secondo le prescritte forme di consultazione, dalle stesse fondazioni lirico-sinfoniche, in sede di attuazione delle forme organizzative speciali. Ricorda quindi che, sulla base di questi elementi, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.
Ricorda, altresì, che lo schema di regolamento in esame interviene sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 64 del 2010. Quanto alla procedura di emanazione, segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 69 del 2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Nel caso specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, i regolamenti - che possono modificare le disposizioni legislative vigenti - devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili, la cui ricognizione sarà effettuata con gli stessi regolamenti. Sottolinea quindi che per

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quanto concerne il profilo della formulazione del testo, all'articolo 2, comma 1, occorrerebbe fare riferimento al «Ministro» - e non al Ministero - dell'economia e delle finanze. All'articolo 3, comma 2, lettera a), primo periodo, sarebbe inoltre opportuno valutare la congruità dell'utilizzo, per tre volte, del termine plurale «organi», in considerazione del fatto che, nella stessa lettera e nella lettera b), si parla di «organo di indirizzo», «organo di controllo», «organo di gestione»; al comma 4 del medesimo articolo, il riferimento corretto appare poi alle attività di cui al comma 3, e non al comma 4. Aggiunge inoltre che all'articolo 5, comma 2, primo periodo, si utilizza l'espressione «avvio del procedimento di revoca»; nel secondo periodo, invece, per indicare l'atto conclusivo del procedimento, si parla di decreto «di revoca o di conferma del riconoscimento». Si valuti, quindi, l'opportunità, nel primo periodo, di fare riferimento al concetto di «attività istruttorie»; nel terzo periodo è, inoltre, opportuno esplicitare se la possibilità di assegnare un termine per superare le carenze riscontrate si riferisca solo all'ipotesi in cui il procedimento - che, comunque, parte dall'accertata carenza sopravvenuta dei requisiti - si concluda con la revoca del riconoscimento. Ritiene che a questa interpretazione si giungerebbe in considerazione del fatto che il termine è finalizzato, letteralmente, a ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali; all'articolo 6, comma 2, lettera a), sarebbe opportuno inoltre fare riferimento all'»articolo 6, terzo comma», e non all'»ultimo comma» della legge n. 800 del 1967, che riguarda, però, il Teatro dell'Opera di Roma; seppure, almeno potenzialmente, lo schema di regolamento in esame potrebbe riguardare in futuro anche l'Opera di Roma. Riterrebbe quindi opportuno integrare il testo dello schema di regolamento in esame con una disposizione concernente la misura indicata nell'articolo 3, comma 5, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 64 del 2010, nella parte in cui stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. A tale riguardo, rileva che il Governo potrebbe introdurre un'apposita previsione che consenta di innalzare la suddetta percentuale al 20 per cento, nel caso di fondazioni che, per la vasta ed articolata, o particolare, attività svolta, facciano largo ricorso alle prestazioni occasionali. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia innanzitutto la presidente Aprea per l'esaustiva relazione svolta. Dal punto di vista del metodo, rileva innanzitutto che, anche in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento in discussione nella seduta di domani, come inizialmente convenuto. Riterrebbe opportuno quindi prevedere per la prossima settimana l'audizione di rappresentanti del settore interessati all'applicazione dello schema di regolamento in esame e, successivamente, all'espressione del parere da parte della Commissione. Si tratta di soggetti che non è stato possibile coinvolgere nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, poi convertito in legge n. 100 del 2010, che varrebbe quindi la pena di ascoltare. Si riserva in ogni caso di sottoporre la sua proposta nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nel merito del provvedimento, riservandosi di intervenire comunque più diffusamente nel seguito dell'esame, riterrebbe opportuno che il relatore e il rappresentante del Governo chiarissero la portata dell'articolo 1, comma 1, lettera f), in riferimento all'analoga disposizione prevista nel cosiddetto decreto mille proroghe.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si associa ai ringraziamenti rivolti alla relatrice dalla

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collega Ghizzoni, per la corposa relazione svolta, che ha permesso di comprendere le diverse, complesse questioni poste dallo schema di regolamento in esame. Evidenzia nel merito, anche per la sua lunga, passata esperienza di consigliere di amministrazione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, che l'articolo 3 comma 2, dello schema di regolamento in esame prevede ben quattro organi diversi di indirizzo, gestione, controllo e assembleare. Si tratta di una previsione che ritiene appesantisca inutilmente il lavoro delle fondazioni, e che non rappresenta al contempo neanche un utile strumento operativo per le stesse fondazioni. Riterrebbe quindi opportuno che il rappresentante del Governo fornisse alcuni chiarimenti al riguardo. Rileva inoltre che non appare chiarito il ruolo dei «soci fondatori di diritto» e a chi la previsione normativa effettivamente si riferisca. Aggiunge che l'articolo 3, comma 2, lettera a), prevede che solo un rappresentante tra i componenti indicati deve possedere il requisito dell'iscrizione al registro dei revisori contabili. Ritiene, invece, che, in considerazione delle delicate funzioni esercitate, anche i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali dovrebbero essere in possesso del medesimo requisito. Sottolinea infine che il controllo esercitato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel procedimento di riconoscimento della fondazione, come in quello di revoca, sembra ultroneo. Non appare inoltre chiara la differenza tra l'ipotesi dell'annullamento e quella della revoca del medesimo procedimento di riconoscimento. Ribadisce quindi l'auspicio di acquisire chiarimenti sui rilievi evidenziati.

Valentina APREA, presidente e relatore, si riserva di rispondere più diffusamente nel merito delle questioni poste dai colleghi, anche dopo aver acquisito le valutazioni sul punto da parte del rappresentante del Governo. Precisa, in ogni caso, che lo schema di regolamento in esame prevede espressamente l'applicabilità della normativa vigente in quanto compatibile con la disciplina introdotta. In riferimento al rilievo sulla proliferazione di organi, sottolinea che la struttura prevista ha una forte connotazione di autonomia, per cui l'individuazione di organi diversi per l'indirizzo, il controllo e la gestione della fondazione risponde proprio all'esigenza di assecondare questo assetto, piuttosto che limitarne la funzionalità. Aggiunge che il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze appare d'altro canto giustificato dall'esigenza di assicurare un controllo finanziario rigoroso, anche nell'eventualità di uno scioglimento della fondazione. Con riferimento infine alla proposta di metodo della collega Ghizzoni, che condivide, ferme le decisioni che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, vorrà assumere al riguardo, ritiene che si potrebbe procedere allo svolgimento di audizioni nella giornata di martedì prossimo, 8 marzo 2011, per concludere l'esame del provvedimento nella seduta di mercoledì 9 marzo 2011.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, dà conto di una lettera che ha trasmesso al presidente della 7a Commissione del Senato, senatore Possa, con riferimento all'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di accesso alla professione per i laureati in scienze motorie, secondo quanto proposto in Ufficio di presidenza dal rappresentante del gruppo del PdL in Commissione, onorevole Barbieri. Si tratta delle proposte di legge, assegnate all'esame in sede referente della VII Commissione, disciplinanti la materia dell'accesso alla professione di esperto in scienze delle attività motorie, segnatamente gli atti parlamentari

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C. 579 Ghizzoni, C. 782 e C. 3386 Rossa, C. 2171 Lolli e C. 2290 Cera. Ricorda che l'esigenza dello svolgimento dell'esame delle indicate proposte di legge è stata più volte manifestata nel corso dei mesi passati da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, in particolare i gruppi del PD, IdV e UdC. Tiene a sottolineare di aver rappresentato al presidente Possa che la Commissione, anche su sua proposta, ha però sempre inteso attendere la conclusione dell'esame in sede referente dell'analogo progetto di legge S. 796 Caforio ed altri, recante «Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie», in corso di svolgimento presso la 7a Commissione del Senato, proprio allo scopo di coordinare i lavori in materia ed evitare una sovrapposizione dell'attività delle Commissioni sull'argomento. Nella citata lettera, sottolinea di aver evidenziato d'altra parte che risulta che l'esame del citato progetto di legge S. 796 sia stato rinviato, da ultimo, il 14 ottobre 2008, senza essere più inserito all'ordine del giorno dell'omologa Commissione del Senato. All'insegna della più completa collaborazione istituzionale che ha contraddistinto finora i lavori delle due Commissioni, ha quindi espresso al presidente Possa l'auspicio di conoscere quale decisione ha assunto la 7a Commissione del Senato in merito al seguito dell'esame del citato progetto di legge S. 796, segnalandogli che vi è la volontà unanime di tutti i gruppi della Commissione di svolgere l'esame delle indicate proposte di legge C. 579, 782, 2171, 2290 e C. 3386.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2011.

Paola GOISIS (LNP), sul merito del provvedimento in esame, sottolinea che il testo sul quale si è chiamati ad esprimere il parere alla Commissione lavoro presenta oggettivi profili di contrasto con la legge n. 100 del 2010. Innanzitutto, l'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge 762 - a firma dell'onorevole Bellanova e altri - prevede che le disposizioni da esso recate si applicano ai «lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago». Ciò appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 100 del 2010, che pone tra i criteri direttivi per l'adozione dei regolamenti di attuazione da parte del Governo «la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva». Ritiene che il principio comprenda chiaramente tutta la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo dalla sua formazione, alle diverse tipologie di contratto - a tempo determinato e indeterminato -, alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro degli operatori del settore, comprese le tutele assicurative, quali l'indennità di disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, indennità di maternità e così via. Già da questo primo rilievo, l'articolo 1 del testo unificato in esame appare quindi complessivamente in contrasto con la legge n. 100 del 2010. Aggiunge, d'altra parte, che l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge n. 64, convertito dalla legge n. 100, prevede

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tra i criteri direttivi quello di «costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni e rappresentanti sindacali dei lavoratori» proprio al fine di revisionare gli aspetti carenti della normativa vigente per gli operatori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il successivo articolo 2 della medesima legge disciplina poi, espressamente, il procedimento di contrattazione collettiva nel settore, prevedendo che la sottoscrizione debba essere fatta dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente al 1o luglio 2010, data di entrata in vigore della legge. Sottolinea quindi che, dal punto di vista complessivo, sia l'articolo 1 che il successivo articolo 2, in particolare al comma 1, del testo unificato n. 762, appaiono in contrasto con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e 1-bis lettera b), e con l'articolo 2 della legge n. 100 del 2010, sulle fondazioni lirico-sinfoniche. In questo senso, infatti, l'articolo 2 della legge sulle fondazioni liriche disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico, prevedendo le relative modalità di sottoscrizione e di definizione dei contenuti, laddove l'articolo 2, comma 1, del testo unificato 762, rimette ad un foglio di ingaggio la disciplina del medesimo oggetto normativo.
Ribadisce quindi che l'articolo 1, comma 14, del testo unificato n. 762, nel disciplinare il nuovo regime previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo tersicorei e ballerini, è in contrasto con l'articolo 3, comma 7, della legge n. 100 del 2010, che novella l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, fissando a 45 anni l'età pensionabile per uomini e donne delle categorie di lavoratori indicati. Ricorda, d'altra parte, che proprio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, atto parlamentare Camera n. 3552, la Commissione lavoro, nella seduta del 22 giugno 2010 ha espresso un parere favorevole con osservazioni, implicitamente convenendo sulla disciplina prevista dal Governo, senza fare riferimento alcuno al testo unificato n. 762 Bellanova e altri. In conclusione, pur riservandosi di intervenire nel seguito dell'esame, rileva che i profili evidenziati - ed altri omessi solo per esigenze di sintesi - confermano il contrasto complessivo del testo Bellanova in esame con la legge n. 100 del 2010. Ritiene pertanto necessario che i medesimi rilievi siano chiariti dal competente rappresentante del Governo, prima che la Commissione cultura proceda alla conclusione dell'esame del provvedimento in discussione. Richiede quindi che il Ministro Bondi, o il sottosegretario Giro, intervengano nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento in discussione per chiarire i profili evidenziati, prima dell'espressione del parere da parte della Commissione. Aggiunge, per un'ultima considerazione di merito, che la previsione dell'articolo 1, comma 15, che equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori dello spettacolo, non appare condivisibile. Pur senza voler sminuire l'attività di chi opera in un settore importante come quello della moda, ritiene infatti che non si possa equiparare il ruolo svolto da un indossatore o da un'indossatrice, alla rappresentazione artistica che, sulla scena, un attore o un'attrice interpreta. Rileva, infatti, che le categorie di lavoratori previste dall'articolo 1, comma 15, del testo unificato Bellanova, non fanno parte a nessun titolo della produzione culturale, né artistica, presentando specificità e problematiche diverse e non sovrapponibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo. Per questi motivi, ribadisce quindi pregiudizialmente che la Commissione cultura acquisisca la posizione del rappresentante del ministero dei beni e delle attività culturali sul provvedimento in esame, prima di esprimersi al riguardo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore, si riserva di intervenire dopo aver acquisito eventuali, ulteriori osservazioni che verranno svolte da altri colleghi.

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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.