CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2011
444.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.
C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che l'onere quantificato nella relazione tecnica viene suddiviso tra una componente legata alla contribuzione fissa italiana alla Com

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missione generale per la pesca nel Mediterraneo e una componente relativa alla messa a disposizione del terzo piano di Palazzo Blumensthil. Con riferimento alla contribuzione fissa, evidenzia preliminarmente l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del contributo italiano, indicato dalla relazione tecnica in 107.700 dollari annui. Rispetto a tale cifra, il controvalore in euro è indicato pari a 100.000 annui. Tale importo sembrerebbe sovrastimato rispetto ai circa 79.000 euro relativi al tasso di conversione dollaro US/euro, pari a circa 0,731. Sottolinea che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo è già prevista nell'accordo entrato in vigore nel 1952, considerato che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge fa riferimento alle attività già poste in essere dall'Italia per la partecipazione alla Commissione, ritiene opportuno acquisire forniti elementi circa le somme iscritte nel bilancio a legislazione vigente per la contribuzione in questione, precisando le esigenze poste alla base del finanziamento disposto con il testo in esame. Per quanto attiene ai costi relativi alla quota delle spese di manutenzione di Palazzo Blumensthil, giudica opportuno acquisire chiarimenti circa l'attuale destinazione dei locali in questione e se, per effetto del nuovo utilizzo, si possano determinare le premesse per maggiori spese dovute alla necessità di reperire ulteriori locali. Giudica, infine, non chiare le modalità di finanziamento della maggiore spesa per 51.300 euro, rispetto al budget annuale sostenuto per i costi di gestione, che emerge dal piano finanziario e che dovrebbe essere ripianata in due annualità (da 25.650 euro ciascuna). In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, dispone la copertura dell'onere derivante dal testo in esame, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2010-2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo rileva l'opportunità di aggiornare il riferimento dei fondi speciali al nuovo triennio finanziario 2011-2013. Osserva, inoltre, che il medesimo accantonamento reca la necessaria disponibilità. In relazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, osserva che la stessa fa riferimento al programma «Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. In proposito osserva che tale programma, già previsto dalla legge di bilancio per il 2010, ha assunto, nella legge di bilancio per il 2011, la denominazione di «Cooperazione economica e relazioni internazionali». Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi se intenda fare riferimento, nella clausola di salvaguardia, al programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali», modificando in tal senso il comma 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI; nell'esprimere parere favorevole sull'ulteriore corso dell'iniziativa, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal presidente in sostituzione del relatore, fa presente quanto segue. Circa la contribuzione fissa da versare alla Commissione generale per la pesca del Mediterraneo, rappresenta in prima istanza che il rapporto di cambio euro dollaro sotteso alla valutazione dell'onere in parola si riferisce alla data in cui veniva redatta la relazione tecnica che resta pertanto valida e corretta nei valori riportati, in ogni caso, ai fini della verifica dell'ammontare dell'obbligo contributivo negli anni successivi a quello in esame, precisa che si terrà debitamente conto, a mezzo di apposita clausola di monitoraggio, di eventuali oscillazioni del tasso di cambio che dovessero intervenire determinando un compressione del contributo dovuto, nel caso di apprezzamento della valuta nazionale rispetto al dollaro, oppure un aumento dello stesso, nel caso di deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro. Quanto ai criteri di determinazione dei contributi degli Stati membri alla Commissione sopra citata, fa presente che

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la scala contributiva è determinata con riferimento ai seguenti parametri: il 10 per cento del totale delle risorse dell'organismo viene suddiviso egualmente tra gli stati membri, quota «membership» fissa; il 35 per cento viene ripartito tra gli Stati membri sulla base di indicatori economici, quali il PIL e il reddito pro capite, come quota fissa denominata: «componente ricchezza»; il restante 55 per cento viene coperto dagli Stati membri proporzionalmente alla produzione ittica nazionale, come quota variabile denominata: «componente cattura». Considerando che la «componente cattura» è a carico del bilancio comunitario precisa che l'onere contributivo italiano è limitato alle componenti fisse, «membership» e «ricchezza». L'ammontare quantificato in 107.700 dollari americani per l'anno 2009 deriva dalla sommatoria delle componenti «membership». Fa comunque presente che dal nuovo utilizzo non potranno derivare aggravi aggiuntivi in termini di oneri per la finanza pubblica. Quanto, infine, alla tabella integrativa recante il «financial coverage plan», segnala che esso rappresenta un piano finanziario il quale non incide sull'obbligo contributivo a carico dello Stato italiano, che resta fissato in 100.000 euro, cui si aggiungono le spese di funzionamento per un pari ammontare. Evidenzia che, a far fronte ad ogni altro eventuale onere, interverrà lo stesso Organismo interessato, avvalendosi di risorse proprie o altrimenti reperite, in ogni caso escludendo ulteriori aggravi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4027, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
il rapporto di cambio euro/dollaro indicato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione della contribuzione fissa dell'Italia alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, pur riferendosi alla data in cui è stata redatta la relazione tecnica, rimane valido e corretto nei valori riportati;
la verifica e il monitoraggio dell'andamento degli oneri relativi a tale contribuzione, che potrà risentire delle eventuali oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro, saranno effettuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, che reca una apposita clausola di salvaguardia;
dal nuovo utilizzo dei locali del Palazzo Blumensthil, di proprietà del demanio dello Stato, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il piano finanziario indicato dalla relazione tecnica non incide sull'obbligo contributivo a carico dello Stato italiano, che resta fissato in 100 mila euro cui si aggiungono le spese di manutenzione dei locali di Palazzo Blumensthil, per un pari ammontare;
la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo provvederà ad ogni eventuale ulteriore onere avvalendosi di risorse proprie o altrimenti reperite - a mezzo di accordi con la FAO - senza aggravi per la finanza pubblica;
considerata la necessità di apportare alcune modifiche di carattere formale alla clausola di copertura di cui al comma 1 e alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «2010-2012» con le seguenti: «2011-2013» e le parole: «per l'anno 2010» con le seguenti: «per l'anno 2011».

Al medesimo articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica» con le seguenti: «Cooperazione economica e relazioni internazionali».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Atto n. 329.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) relatore, illustra il provvedimento che reca Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001 riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Al riguardo osserva che la relazione tecnico-finanziaria precisa che il provvedimento non comporta maggiori spese o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Fa presente che, pur considerando che le disposizioni sembrerebbero volte ad una sostanziale razionalizzazione della normativa, già vigente, in relazione a casi particolari, andrebbero comunque acquisiti elementi volti a verificare l'assenza di effetti finanziari a carico del Fondo di rotazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'assenza di effetti finanziari a carico del fondo di rotazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (Atto n. 329);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.45.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 22 febbraio 2011, su un piano generale conferma che l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ai fini della copertura finanziaria di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie ha carattere eccezionale, in quanto il Fondo interviene solo allorquando l'amministrazione competente ad attuare il decreto non disponga delle risorse necessarie. Conferma, altresì, che il limite massimo di ricorso al fondo, fissato fino alla legge comunitaria per il 2006 in 50 milioni di Euro, non è mai stato superato sino ad oggi, segnalando altresì che l'utilizzo del Fondo ha carattere eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinato a dare copertura rispetto al totale, inferiore al 5 per cento, sia in relazione alla quantità di risorse del fondo medesimo impiegate a tale scopo. Ribadisce, comunque, che, in caso di mancato intervento del Fondo, le amministrazioni interessate hanno, sino ad ora, provveduto agli adempimenti derivanti dalle direttive comunitarie con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, dunque, ad invarianza di spesa.
Con riferimento all'articolo 8, fa presente che le disposizioni contenute nel decreto-legge in materia di proroga di termini riguardano sostanzialmente la disciplina dei fondi di diritto italiano e di alcuni fondi esteri (i fondi non armonizzati ma soggetti a forme di vigilanza in Paesi che aderiscono ad un effettivo scambio di informazioni), mentre la delega si riferisce essenzialmente al regime di tassazione relativo alle operazioni di fusione tra fondi, all'istituzione di Fondi comuni armonizzati da parte di una società di gestione italiana in altri Stati membri e, viceversa, all'istituzione in Italia di fondi comuni armonizzati da parte di una società di gestione armonizzata. Assicura, comunque, che in sede di attuazione della predetta delega si terrà conto di quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 225 del 2010. In ogni caso, ribadisce l'idoneità della clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 8, ai sensi del quale dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate in relazione all'articolo 12, rileva che la delega non detta specifici criteri in quanto non prevede, in materia di trust, una modifica dell'attuale disciplina fiscale e, pertanto, le disposizioni che saranno adottate in sede di delega, dovranno essere opportunamente coordinate. Sottolinea, in ogni caso, che la delega prevista dall'articolo 12 è corredata da una specifica clausola di neutralità finanziaria.
Con riferimento all'articolo 14, che sopprime l'articolo 01, comma, 2 della legge n. 400 del 1993, il quale prevede che le concessioni dei beni demaniali marittimi abbiano durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovino automaticamente per altri sei anni, così successivamente a ogni scadenza, fa presente che l'abrogazione del meccanismo di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime

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non avrà effetti sui flussi di entrata delle Amministrazioni, in quanto i suddetti beni demaniali saranno comunque concessi attraverso procedure di gara, le quali certamente non comporteranno la decrescita dei canoni di concessione. Quanto al regime di durata delle concessioni che subentrerà, si fa presente che è in corso un'interlocuzione con le Regioni, in sede di Conferenza Stato - Regioni, per il raggiungimento di un'intesa sulla fissazione dei criteri che le Regioni dovranno seguire per i nuovi affidamenti delle concessioni. Nel contesto di tale intesa sarà prevista anche la possibile durata delle concessioni entro un minimo e un massimo, fermo restando che la fissazione della durata delle singole concessioni sarà rimessa all'ente concedente. In ogni caso, ritiene che la razionalizzazione del settore delle concessioni demaniali marittime, nonché l'adeguamento della disciplina interna ai principi di concorrenza imposti dalle istituzioni comunitarie, non comporti oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo 16, conferma che gli oneri relativi alle attività autorizzazione e di controllo sono posti integralmente a carico dei soggetti interessati, mediante tariffe i cui importi sono determinati in base al costo effettivo del servizio. In proposito, fa presente che l'allineamento temporale fra il versamento della tariffa e l'onere gravante sull'amministrazione per attività a proprio carico è assicurato dalla circostanza che la corresponsione della tariffa precede il compimento dell'attività cui essa si riferisce.
Conferma, infine, che gli interventi da realizzare in cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea in attuazione dell'articolo 17 saranno realizzati nell'ambito delle risorse preordinate alle medesime finalità.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento alla nuova disciplina fiscale per i fondi di investimento, ritiene che il Governo stia compiendo una forzatura, avendo deciso di inserirla nel decreto-legge relativo alla proroga di termini oggi all'esame dell'Assemblea, anziché trattarla nell'ambito del disegno di legge comunitaria, come sarebbe stato, a suo avviso, più opportuno. Chiede che si chiariscano le ragioni di tale forzatura, atteso che la materia rientra nell'ambito dell'adeguamento alle direttive comunitarie.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede che il Governo chiarisca l'utilizzo del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, richiamando in proposito le osservazioni già svolte dal relatore nella seduta del 22 febbraio, relative alla scelta di non prevedere, come nel recente passato, un tetto massimo di spesa, mentre altre leggi comunitarie lo avevano stabilito. In proposito, osserva che tale ultima soluzione sarebbe, a suo avviso, più corretta, sottolineando comunque l'esigenza di un criterio generale valevole per tutte le leggi comunitarie.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario approfondire ulteriormente il provvedimento, anche alla luce dell'intervento articolato del rappresentante del Governo. Segnala in proposito che il provvedimento contiene numerose deleghe che meriterebbero una specifica attenzione, tra le quali quella di cui all'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della professione di guida turistica, che incide sulla questione delle liberalizzazioni e quella recata dall'articolo 12, relativa alla disciplina della fiducia. Chiede quindi un maggiore margine temporale per svolgere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'andamento presumibile dei lavoro dell'Assemblea, ritiene che si possa addivenire all'espressione del parere nella giornata di martedì.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, in relazione agli interventi svolti, ricorda che comunque sarà possibile presentare proposte emendative al testo. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Ciccanti, fa presente che il Governo ha ritenuto inopportuna l'indicazione di un limite di spesa per il fondo di rotazione, atteso l'obbligo

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di adeguarsi comunque alle direttive comunitarie e fa presente che il meccanismo individuato nel disegno di legge comunitaria è stato ritenuto più idoneo.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal relatore con riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, che ricalcano sostanzialmente quelli forniti dal rappresentante del Governo, osserva che le delucidazioni, pur essendo ragionevoli, non danno alcuna certezza in ordine alle risorse che l'Esecutivo può utilizzare per la copertura finanziaria dei decreti legislativi. Auspica, pertanto, un approfondimento sul punto. Ritiene, infine, necessaria un'attenta valutazione delle implicazioni finanziarie delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.