CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2011
443.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.

Elezione di un vicepresidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che in data 17 gennaio 2011 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta il collega Armando Dionisi, in sostituzione del collega Domenico Zinzi, dimissionario. Poiché quest'ultimo ricopriva la carica di vicepresidente occorre procedere a una nuova elezione per integrare l'ufficio di Presidenza. Indìce dunque la relativa votazione per schede e invita i deputati segretari a procedere alla chiama.
(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione.
Presenti e votanti 18

Hanno riportato voti:
Francesco Paolo Sisto 11
Schede nulle 0
Schede bianche 7

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i seguenti deputati: Elio Vittorio Belcastro, Pierluigi Castagnetti, Bruno Cesario, Giuseppe Consolo, Enrico Costa, Armando Dionisi, Donatella Ferranti, Fulvio Follegot, Fabio Gava, Antonio Leone, Pierluigi Mantini, Federico Palomba, Maurizio Paniz, Luca Rodolfo Paolini, Anna Rossomando, Marilena Samperi, Francesco Paolo Sisto, Maurizio Turco.

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Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, proclama vicepresidente il deputato Francesco Paolo Sisto, cui rivolge rallegramenti, anche a nome della Giunta tutta.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rivolge ringraziamenti ai componenti.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che nella prossima seduta porrà all'ordine del giorno l'elezione di un segretario di Presidenza, carica già ricoperta dal collega Sisto e dalla quale il medesimo oggi cessa.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro delle infrastrutture e trasporti pro tempore (Doc. IV-bis, n. 2).
(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, fa presente che il deputato Lunardi ha depositato copiosa documentazione, da ultimo il 18 febbraio 2011. Tutto l'incartamento è in distribuzione.

Giuseppe CONSOLO (FLI), relatore, ricorda che, nella seduta del 6 ottobre 2010, la Camera deliberò di restituire all'autorità giudiziaria di Perugia gli atti relativi alla precedente domanda di autorizzazione per reato ministeriale inerente all'ex Ministro Pietro Lunardi, domanda avanzata dal Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, di quella città. I motivi per cui la Camera si determinò a quella decisione erano essenzialmente due: il primo era legato al tipo di reato contestato. Il capo d'imputazione infatti faceva riferimento alla corruzione: gli atti trasmessi concernevano però solo la posizione del preteso corrotto e non anche quella del ritenuto corruttore. Questa incompletezza del quadro investigativo prospettato alla Camera indusse l'Assemblea a ritenere non possibile un esame compiuto della domanda avanzata. Sempre a questo proposito, era stato osservato che comunque la costante interpretazione seguita dalla Camera dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 1989 in poi è stata nel senso che fosse necessaria l'autorizzazione a procedere anche per i concorrenti cosiddetti «laici». In questo caso, invece, il tribunale dei ministri di Perugia non ha domandato l'autorizzazione a procedere per gli altri soggetti asseritamente coinvolti.
Il secondo motivo per cui la Camera si determinò alla restituzione degli atti era dovuto al fatto che il tribunale dei ministri non aveva svolto alcuna attività investigativa, come sarebbe stato doveroso. La legge costituzionale n. 1 del 1989, all'articolo 8, comma 1, prevede che il tribunale dei ministri, ricevute le carte dal pubblico ministero (che non ha poteri di indagine) svolga sommarie investigazioni che possono durare al massimo novanta giorni. A seguito di tali preliminari accertamenti, il collegio per i reati ministeriali può - sentito il pubblico ministero - archiviare, informando comunque la Camera di appartenenza, oppure inoltrare alla stessa Camera competente la domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. In questo caso, il collegio per i reati ministeriali di Perugia non si è in alcun modo avvalso della possibilità di svolgere le proprie sommarie indagini. Aveva anzi trasmesso in tutta fretta e in piena estate gli atti già compiuti dalla procura della Repubblica.
In data 11 gennaio 2011 il presidente del tribunale dei ministri di Perugia è tornato a domandare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Lunardi. In questa nuova domanda non si dà alcun riscontro alle osservazioni contenute nella relazione che la Camera aveva approvato nella seduta del 6 ottobre 2010.
Quanto al profilo della necessaria prospettazione sulla posizione dei correi, il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si limita a una ferma contestazione dell'interpretazione adottata dalla Camera, contestazione volta a dimostrare che l'autorizzazione a procedere per i coimputati laici non sarebbe necessaria. In questa sede non occorre procedere oltre in una inutile disputa interpretativa. Nonostante

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il profondo rispetto che egli nutre nei confronti della magistratura, rileva che la Camera dei deputati, come detto, conta su più di vent'anni di precedenti incontrastati. Se il giudice speciale - quale è il tribunale dei ministri - ritiene di potersene discostare, saranno i successivi gradi della giurisdizione a stabilire le relative conseguenze, eventualmente in termini di non procedibilità nei confronti dei coimputati.
Quanto invece all'insufficienza delle indagini svolte in proprio dal tribunale dei ministri di Perugia, già nella relazione precedente si era sforzato di illustrare che spetta in definitiva alla Camera di giudicare la sufficienza e la completezza delle indagini svolte dall'autorità richiedente, come anche stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994. Nel caso in esame, il tribunale dei ministri di Perugia insiste nell'offrire un quadro probatorio basato esclusivamente su atti non effettuati su propria disposizione, bensì solo sugli elementi raccolti dalla procura ordinaria. Tale insistenza, anche alla luce degli elementi offerti dall'onorevole Lunardi, che meritavano e meritano quanto meno un'analisi approfondita, appare allora come una manifestazione della volontà di lasciare lo stato del procedimento com'era al momento della prima domanda. Ne deriva che - se non vi sono novità documentali ed investigative - la risposta della Camera non può essere che analoga a quella già resa. Per completezza informativa, segnala che in data 18 febbraio 2011 l'onorevole Lunardi ha depositato copia di una nota presentata all'autorità giudiziaria di Perugia, nella quale si eccepisce l'ormai maturata prescrizione del reato ipotizzato e, conseguentemente, ci si oppone alla proroga delle indagini richiesta dalla procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 406 del codice di procedura penale. Alla luce di quanto sopra esposto chiede ai colleghi, presa anche visione della documentazione difensiva depositata dall'onorevole Lunardi, di approvare la sua proposta di nuova restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Maurizio PANIZ (PdL) rileva in via preliminare che la corruzione fisiologicamente configura un rapporto tra la posizione del corruttore e quella del corrotto. Sarebbe pertanto insensato che le due posizioni fossero giudicate in sedi distinte con una conseguente duplicazione dei procedimenti e con il rischio di una contraddizione tra i giudicati. Preannuncia dunque il voto favorevole alla proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD), con riferimento alla pretesa necessità del simultaneus processus sulle condotte del presunto corrotto e del presunto corruttore, osserva come l'articolo 17 del codice di procedura penale, nel disciplinare la riunione dei processi, contempla tale istituto come meramente facoltativo, con la conseguenza che il concorso di più persone nel reato potrebbe dar luogo a procedimenti distinti. Quanto poi alla procedura che viene seguita innanzi al tribunale dei ministri, ricorda come il procuratore generale è il titolare dell'azione penale e che il collegio è competente a valutare esclusivamente il ricorrere di elementi che consentano l'archiviazione della domanda. L'attività istruttoria del tribunale dei ministri si limita pertanto alla valutazione circa la sussistenza di elementi di archiviazione. Osservato infine come non sia competenza della Giunta formulare strumentali eccezioni processuali, ritiene che la medesima si debba pronunciare nel merito, concedendo l'autorizzazione richiesta. Per il caso che fosse approvata la proposta del relatore, preannuncia infine la presentazione di una relazione di minoranza.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene opportuno che la Giunta svolga un supplemento di istruttoria, anche alla luce della documentazione trasmessa dall'onorevole Lunardi, della quale i componenti della Giunta sono venuti a conoscenza solo nella giornata odierna. Nel merito, osserva come il tribunale dei ministri abbia risposto senza iattanza, ancorché indirettamente, alle istanze formulate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non fosse necessario

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l'espletamento di ulteriori indagini. Reputa pertanto inopportuna e non giustificata un'eventuale delibera della Giunta volta ad una nuova restituzione degli atti, che potrebbe a sua volta determinare un inutile aggravio procedurale.
Per il caso che fosse respinta la sua proposta di rinvio del seguito dell'esame e invece approvata quella del relatore, preannuncia anch'egli la presentazione di una relazione di minoranza.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la prospettazione dei fatti operata dal relatore determini una vera e propria abnormità: competenza della Giunta è quella di tutelare le prerogative del Parlamento e dei suoi membri e non quella di farsi carico di profili strettamente processuali quali quello del simultaneus processus.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che la domanda trasmessa dal tribunale dei ministri prende le mosse da una discutibile interpretazione delle disposizioni contenute nella legge n. 219 del 1989. In particolare, analizzando la pagina 6 della domanda, non condivide il passaggio in cui si afferma che, se analoghe domande rivolte alla Camera in passato hanno riguardato anche i correi, ciò sarebbe meramente casuale. Ritiene viceversa assai chiaro il disposto del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 219 del 1989, secondo cui la Camera deve indicare «a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego». Concorda pertanto con la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che già in occasione dell'esame della precedente domanda, il suo gruppo si era espresso per una decisione nel merito della vicenda. L'odierna proposta di reiterare la restituzione degli atti aggrava ulteriormente l'abnormità della posizione della Camera. In particolare, non comprende quale sia l'interesse della Camera a rivendicare il potere di giudicare sulla posizione dei correi «laici». Né è persuasa dall'argomento del pericolo del contrasto di giudicati, giacché si tratta di un profilo che esula dalle competenze della Giunta. Considera altresì privo di pregio il rilievo del relatore circa la pretesa insufficienza delle indagini da parte del tribunale dei ministri, giacché queste sono consentite ma non doverose. Dato atto al collega Sisto di aver svolto abili argomentazioni, nondimeno non le condivide. L'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che il tribunale dei ministri possa procedere «anche» nei confronti dei correi ove una richiesta in tal senso provenga dal procuratore generale. Non si tratta viceversa di un percorso obbligato. Peraltro, posto che il procedimento presso il tribunale dei ministri è stato incardinato a domanda della procura della Repubblica, il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 non avrebbe potuto procedere ultra petita nell'interessare la Camera di posizioni relative a soggetti diversi dal Ministro. Considerato infine che alla Giunta spetta solo di ravvisare o di escludere le scriminanti di cui all'articolo 9 della predetta legge costituzionale, ribadisce la sua contrarietà alla proposta del relatore.
La Giunta, a maggioranza, approva la proposta di restituire gli atti al Collegio per i reati ministeriali di Perugia, conferendo al deputato Consolo l'incarico di redigere la relazione per l'Assemblea.

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Rotondi (Doc. IV, n. 14).
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 15).

(Restituzione degli atti all'autorità giudiziaria).

Fabio GAVA (PdL), relatore, rammenta come nella scorsa seduta si fosse orientato

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a proporre l'incompetenza della Giunta a deliberare. Si tratta infatti di utenze i cui tabulati non possono rivelare i dati esteriori di conversazioni di deputati, nel senso indicato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 81 del 1993 e 281 del 1998 e presupposto dalla legislazione successiva, compreso l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, disposizione sulla base della quale sono avanzate le domande in titolo. Ha apprezzato il ricco dibattito che si è svolto nella scorsa seduta e ha valorizzato i suggerimenti dei colleghi (in particolare Sisto e Paolini) che auspicavano una riflessione meditata. Conferma il suo convincimento, motivato dagli specifici connotati delle fattispecie all'esame. Cita inoltre il precedente unanime della Giunta inerente alla deputata Melandri del 22 febbraio 2006 (cfr. Bollettino Giunte e commissioni-XIV legislatura in pari data, pagg. 11-12). Nella circostanza, la Giunta si ritenne incompetente a deliberare sull'acquisizione del tracciato IMEI del telefono cellulare della deputata, la quale aveva denunziato il furto dell'apparecchio. Tale pronunzia della Giunta - del resto - era conforme alla giurisprudenza costituzionale, la quale nella sentenza n. 195 del 2007 ha poi ribadito che la legge n. 140 del 2003 contiene norme di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica in quanto limitative dell'esercizio della funzione giurisdizionale (punto 3.1 del Considerato in diritto). Propone pertanto che la Giunta rappresenti al Presidente della Camera di non avere competenza sulle domande, giacché le operazioni che l'autorità giudiziaria intende compiere non sono contemplate tra quelle soggette a previa autorizzazione. I relativi atti devono pertanto essere restituiti all'autorità giudiziaria.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che se la proposta del relatore Gava fosse approvata, la Giunta delibererebbe di restituire gli atti al procuratore della Repubblica di Roma per il tramite del Presidente della Camera in ragione dell'inidoneità delle fattispecie sottoposte al proprio esame a radicare una competenza parlamentare.

La Giunta concorda all'unanimità con riferimento a entrambe le domande.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, riferirà al Presidente della Camera dell'esito delle decisioni.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro).
(Esame e rinvio).

(Elio Vittorio Belcastro si allontana dall'aula).

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che una delibera d'insindacabilità sarebbe in contrasto con il diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui articolo 6 prevede il diritto al giusto processo. La Corte di Strasburgo ha più volte stabilito che l'applicazione fatta dal Parlamento italiano degli istituti immunitari è in contrasto con il diritto a un pieno ed effettivo accesso a una pronunzia giudiziale. Anche la Carta di Nizza, all'articolo 47, prevede il diritto a un pieno accesso al giudice e dopo il trattato di Lisbona, lo stesso articolo 47 e l'articolo 6 CEDU hanno la medesima portata. Negare all'on. Di Pietro il diritto al giudice violerebbe quindi il diritto dell'Unione europea e si potrebbe configurare come un'ipotesi di responsabilità civile della Camera.
Ricorda ai colleghi che sono membri della Commissione giustizia che recentemente (v. seduta del 10 febbraio 2011) in quella sede si è svolta un'audizione informale nella quale è stato affrontato il problema dell'attuazione nell'ordinamento italiano della sentenza della Corte del Lussemburgo del 2006 (caso Traghetti del Mediterraneo). Era accaduto che un giudice italiano aveva deciso una controversia

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in palese contrasto con il diritto comunitario. La società Traghetti del Mediterraneo aveva cercato di far valere la responsabilità civile del giudice ma ciò non era stato possibile perché la legge italiana del 1988 non prevede una fattispecie di illecito civile nell'errata interpretazione del diritto. Gli risulta che su questo punto è in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Se dunque è in contrasto con il diritto dell'Unione europea la mancata previsione dell'interpretazione giuridica errata del giudice come illecito civile, a maggior ragione lo sarà una pervicace applicazione errata e abnorme da parte della Giunta e della Camera di norme costituzionali italiane in chiave palesemente contrastante con i principi del diritto dell'Unione europea. Invita quindi i membri della Giunta a evitare di deliberare in modo da configurare un'ipotetica responsabilità civile della Camera per fatto illecito. Preannuncia, per il caso che la proposta del relatore fosse approvata, la presentazione di una relazione di minoranza e chiede in tal caso che sia informata la Corte dei conti della vicenda che ha dato luogo alla controversia in titolo, per l'evidente danno erariale cagionato dai dottori Carnevale e Filocamo.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che - trattandosi di due parlamentari e conformemente ai precedenti - debba essere esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale della lite.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel replicare alle osservazioni del collega Palomba, rileva che trattandosi di un procedimento civile che vede convenuti anche soggetti diversi dal collega Belcastro, l'onorevole Di Pietro troverebbe pur sempre soggetti contro i quali rivalersi. Per il resto, ribadisce la sua opinione nel senso dell'insindacabilità, anche alla luce degli indirizzi del Parlamento europeo.

Maurizio PANIZ (PdL), pur ribadendo il suo consenso per l'impianto della relazione e osservando che in passato il collega Di Pietro si è avvalso dell'immunità in sede europea, apprezza la proposta della deputata Samperi, cui senz'altro si associa e per la riuscita della quale si spenderà volentieri.

Pierluigi MANTINI (UdC), al contrario del collega Paniz, non crede riconducibili alla funzione parlamentare le espressioni del collega Belcastro. Condivide invece l'opportunità di tentare una conciliazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, preso atto delle posizioni testé manifestate, conformemente a diversi precedenti, farà pervenire agli interessati l'invito della Giunta a ricercare i margini di una composizione stragiudiziale della questione che possa far venir meno l'oggetto della delibera della Giunta stessa.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO LANDOLFI (Doc. IV, n. 11) (rel. PANIZ).