CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2011
443.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1320 Gregorio Fontana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame dispone in merito alla modifica del confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona.
L'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali.
Per la regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'articolo

Pag. 12

133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, che ha abrogato la legge regionale 24 maggio 1993, n. 15 recante norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'iter procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il Consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il Consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi provinciali. La Giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei Consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Un'identica proposta di legge era stata presentata anche nella XV legislatura.
La proposta di legge consta di un unico articolo, diviso in tre commi, e di un allegato. Il comma 1 dispone la modifica dei confini dei comuni di Torre Pallavicina e Soncino. Tale mutamento è disposto secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica, mediante planimetrie, le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina. Dalla lettura della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia si evince che la rettifica proposta si sostanzia, in definitiva, nel trasferimento di terreni agricoli e di un piccolo tratto di strada e che le aree interessate non risultano abitate. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che in conseguenza della modifica dei confini comunali, sono rettificate per la medesima porzione di territorio le circoscrizioni provinciali di Bergamo e Cremona.
Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali.
Il comma 3 prevede che qualora le province non provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti.
L'allegato 1, infine, è costituito da quattro tavole che riportano la planimetria dei confini tra i due comuni allo stato attuale e a quello conseguente alla modifica prevista della proposta di legge.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 13

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, ricorda che le due proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame - i cui testi sono quasi identici - affrontano la problematica, quanto mai attuale, della sicurezza delle imbarcazioni battenti bandiera italiana in navigazione nelle aree interessate dalla presenza di pirati quali l'Oceano Indiano, il Mar Arabico o il golfo di Aden e, in particolare, le acque site al largo delle coste somale.
Le proposte di legge constano di un unico articolo.
Entrambe prevedono, al comma 1, che i servizi di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) possano essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria.
Nella proposta di legge n. 3406 si precisa che la vigilanza privata è a protezione, oltre che delle merci e dei valori, anche delle persone imbarcate.
Nel dibattito si dovrebbe valutare l'opportunità di definire criteri puntuali per l'individuazione delle «acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria».
È utile ricordare che il Titolo IV del testo unico reca norme relative alle guardie particolari e agli istituti di vigilanza e di investigazione privata (articoli 133-141). Le guardie private (definite anche «particolari» in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o «giurate» poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.
Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.
In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari.
Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'articolo 134 del testo unico, senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'articolo 136 del testo unico prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.
Con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi di vigilanza privata di cui si discute nelle proposte in esame, è opportuno segnalare che, ad oggi, non esiste una definizione normativa di nave mercantile. Generalmente con questo termine si intendono le navi che non appartengono alla Marina militare. Andrà quindi valutato se specificare meglio quali categorie di imbarcazioni si intendono parlando di navi mercantili e navi da pesca.
Per quanto riguarda la categoria particolare di navi mercantili rappresentate dalle navi da pesca, se ne può rinvenire una definizione nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 298 del 1999 (Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca),

Pag. 14

il quale stabilisce che, agli effetti delle disposizioni di cui all'appena citato decreto, si intende per nave da pesca ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare.
Il comma 2 di entrambe le proposte di legge rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa - e, nella proposta n. 3321, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro due mesi (proposta n. 3406) ovvero sessanta giorni (proposta n. 3321) dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione armati di cui si è detto.
Con riferimento all'utilizzo delle armi comuni da sparo va ricordato che la legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), all'articolo 2, disciplina le armi e munizioni comuni da sparo la cui ricognizione viene effettuata attraverso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito dall'articolo 7 della medesima legge con la funzione di autorizzare la produzione o l'importazione definitiva di armi, mediante l'attribuzione a ogni specifico modello o prototipo della qualifica di arma comune da sparo.
Il Catalogo ha dunque la funzione di rendere concreta l'individuazione di tale tipo di armi, mediante un iter procedurale, che prevede un preventivo esame da parte dell'apposita Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere valutato dal Ministro dell'interno, che ha la competenza ad emettere il relativo decreto di catalogazione.
Sotto il profilo giuridico il principale effetto della cosiddetta «catalogazione», vale a dire dell'inserimento di un determinato modello di arma nel Catalogo, è quello previsto dal terzo comma dell'articolo 7 ai sensi del quale l'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Infine, il comma 3 di entrambe le proposte di legge prescrive che dall'attuazione delle presenti leggi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.
C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Pag. 15

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

RISOLUZIONI

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.

7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.