CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa.
Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente avverte che la V Commissione Bilancio, in data 15 febbraio 2011, ha esaminato favorevolmente, per quanto di competenza, lo schema di decreto in esame con la formulazione di osservazioni.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame approva lo statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), istituita dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i loro processi di innovazione e ricerca educativa, nonché per favorirne l'interazione con il territorio. L'organizzazione dell'Agenzia è stata

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demandata ad un regolamento di delegificazione. Come previsto dalla legge istitutiva, l'Agenzia, con sede a Firenze e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali, subentra nelle funzioni di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi. In particolare, svolge funzioni relative a: formazione e aggiornamento del personale della scuola, ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica, attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione, partecipazione ad iniziative internazionali, collaborazione alla realizzazione di misure di sistema nazionali per l'istruzione degli adulti e l'istruzione e formazione tecnica superiore, collaborazione con regioni ed enti locali. Segnala che la stessa legge istitutiva ha demandato al regolamento di organizzazione l'individuazione della dotazione organica nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse.
Ricorda quindi che l'articolo 1 dello schema di regolamento in esame definisce la natura e l'articolazione dell'Agenzia, con sede a Firenze, articolata a livello periferico in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, i cui principi vengono declinati negli articoli a seguire dello schema. È inoltre sottoposta a indirizzo e vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) e al controllo della Corte dei Conti. Il successivo articolo 2 individua le funzioni attribuite all'Agenzia - riproponendo la formulazione dell'articolo 1, comma 610, della legge istitutiva - funzioni che sono esercitate nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con gli uffici scolastici regionali, anche al fine di superare le disomogeneità territoriali. Ribadisce che il subentro dell'Agenzia ad IRRE e INDIRE. Al riguardo, rileva che il Consiglio di Stato - evidenziato che in sede di Conferenza unificata le regioni hanno rilevato che lo schema non prevede un loro ruolo all'interno dell'Agenzia che, per funzioni ed obiettivi, va ad impattare sulle competenze regionali previste dal Titolo V della Costituzione - ha indicato quale condizione per l'approvazione dello schema di regolamento la previsione, all'articolo 2, dell'attivazione di accordi con regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Precisa che ai sensi dell'articolo 3 dello schema di regolamento, il Ministro definisce, con una o più direttive, gli obiettivi generali per la programmazione delle attività dell'Agenzia e gli indirizzi generali della gestione. In attuazione delle direttive, è stipulata una convenzione fra il Ministro e il Direttore generale della struttura per disciplinare gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima; i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare; le modalità di verifica dei risultati di gestione e quelle per assicurare al MIUR la conoscenza dei fattori gestionali interni; le strategie per il miglioramento dei servizi. Il Direttore generale competente presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività. A sua volta, il successivo articolo 11 specifica che la vigilanza del MIUR si estrinseca nell'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia, con verifica della rispondenza alle direttive, e nell'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. In particolare, i bilanci e i rendiconti sono inviati al MIUR e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) insieme alla relazione del Collegio dei revisori; se entro sessanta giorni dalla ricezione non sono formulate osservazioni, essi si intendono approvati.
Aggiunge che l'articolo 4 individua quindi gli organi dell'ANSAS nel Direttore generale, nel Comitato direttivo e nel Collegio dei revisori dei conti. Ai sensi dell'articolo 5, il Direttore generale è

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scelto tra persone di particolare professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa che abbiano esercitato funzioni dirigenziali per almeno 5 anni in aziende o enti pubblici o privati, oppure che abbiano acquisito una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione accademica e da pubblicazioni scientifiche ed esperienze di lavoro. È nominato per un triennio, rinnovabile, secondo la procedura indicata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al quale rinvia. Il Direttore generale ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'ANSAS e la dirige; presiede il Comitato direttivo cui formula proposte, in particolare ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione, che, ai sensi dell'articolo 3, spetta al Ministro indicare; predispone gli atti contabili e organizzativi; cura l'applicazione dei regolamenti interni; assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie; valuta l'attività dei responsabili di settore e partecipa alla contrattazione di comparto. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente del Comitato direttivo appositamente nominato dal medesimo Comitato, su sua proposta. Il medesimo articolo 5 disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di capo dipartimento. L'incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo, pubblico o privato, o di lavoro autonomo. Esso cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato solo nelle ipotesi di responsabilità derivanti dall'inosservanza delle direttive del Ministro, o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Segnala, con riferimento a tali disposizioni, che il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a valutare il rinnovo dell'incarico per un massimo di due volte. Rileva, ancora, che l'articolo 6 disciplina il Comitato Direttivo il quale delibera sull'approvazione del programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali, nonché dei regolamenti di cui all'articolo 8 - esprimendo i pareri da essi previsti - e degli atti contabili, mentre il successivo articolo 7 disciplina il Collegio dei revisori che ha competenza in materia di verifiche di regolarità amministrativa e contabile. Il Collegio vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L'articolo 8 prevede quindi che l'Agenzia deve dotarsi del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, previamente informando le organizzazioni sindacali. Il primo regolamento definisce l'assetto organizzativo dell'Agenzia, articolata in 4 settori centrali e in nuclei territoriali, le competenze dei settori centrali secondo affinità tematiche con le funzioni di cui all'articolo 2, la ripartizione della dotazione organica fra settori centrali e nuclei territoriali, inclusi i criteri di assegnazione, finalizzati ad assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa), i criteri e le modalità di raccordo fra le articolazioni centrali e periferiche, le modalità di formazione e di valutazione del personale, i rapporti con le organizzazioni sindacali. Il secondo regolamento definisce i criteri di gestione, le procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, allo scopo di assicurare rapidità ed efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio. Inoltre, definisce le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sui risultati di gestione e sull'efficienza. Il MIUR esercita il controllo sui regolamenti e sulle loro modifiche, ai fini dell'approvazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, di concerto con il MEF per il regolamento di amministrazione e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

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per il regolamento di organizzazione. Rileva che se non intervengono osservazioni di legittimità o di merito, i regolamenti o le modifiche si intendono approvati. Non è disciplinata l'ipotesi in cui intervengano osservazioni. La relazione evidenzia che la trasmissione dei regolamenti deve avvenire entro quindici giorni dalla deliberazione, ma la specifica non è presente nel testo dell'articolo 8. Segnala che il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a valutare se l'approvazione possa avvenire per soli motivi di legittimità, in considerazione del fatto che non si tratta di un'agenzia fiscale.
Ricorda ancora che l'articolo 9 individua i quattro settori centrali dell'Agenzia. Uno di essi cura il coordinamento dei servizi amministrativi generali, sia a livello centrale che a livello periferico: ad esso è preposto un dirigente di seconda fascia. Gli altri tre hanno specifici compiti di ricerca e di studio: ad essi sono preposti dirigenti di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra i ricercatori di primo livello e uno fra i tecnologi di primo livello. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale, sulla base delle disposizioni vigenti per il comparto di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, con la nomina dei responsabili dei settori centrali decadono gli incarichi di direzione conferiti dai Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2007. Il successivo articolo 10, e le connesse parti dell'articolo 14, ai quali rinvia, riguardano la dotazione organica dell'Agenzia, definita dalla tabella A allegata in 302 unità, distinte per profilo e per livello professionale. Ai sensi dell'articolo 10, invece, alla copertura dei posti del medesimo comparto rimasti disponibili si provvederà mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante ordinarie procedure di reclutamento, in relazione alla pianta organica, queste procedure dovrebbero quindi riguardare 65 unità. Al riguardo, segnala che il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di inserire un termine temporale certo in relazione alla fine della possibilità di utilizzazione delle procedure di mobilità. Si prevede, in ogni caso, che al termine delle procedure di selezione sono ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza - che non possono essere reintegrate -, fatta eccezione per quelle del personale della scuola; le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Detto dell'articolo 11 nel corso dell'esposizione, aggiunge che l'articolo 12 dispone in tema di patrimonio - stabilendo che l'Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso a INDIRE e IRRE e che i beni immobili sono destinati prioritariamente al funzionamento dei nuclei territoriali - e in tema di risorse finanziarie. L'Agenzia provvede ai propri compiti con redditi del patrimonio, contributo ordinario dello Stato e con eventuali altri contributi di Stato, regioni ed enti locali, soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri, eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali. Il successivo articolo 13 fa salva l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 14, comma 3, prevede che nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia è prevista una sezione con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena. L'articolo 15 dispone quindi che, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al citato articolo 8, sono abrogati i regolamenti di organizzazione dell'INDIRE e degli IRRE e delle altre norme correlate.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2010, n. 4059, già approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2010, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 4 e 26 direttive. Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. La relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Non vi sono peraltro materie di competenza della Commissione cultura.
Ricorda quindi che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame. L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle recenti leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, e regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010. L'articolo 4 detta invece disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. Aggiunge che l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. L'articolo 6 riformula invece la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, mentre il successivo articolo 7 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). L'articolo 8 riconosce quindi, a fini statistici, al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di territorio europeo di livello NUTS 2, per consentire di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le

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maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, mentre il successivo articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. L'articolo 10 reca quindi un'ampia disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e della direttiva 2009/140/CE sull'accesso, l'interconnessione e le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, mentre il successivo articolo 11 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nell'ordinamento giuridico nazionale. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame.
Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009, ricorda che il 5 agosto 2010 il Governo ha presentato al Parlamento la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009), ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. La relazione è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente. La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa. La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.
Per quanto concerne le competenze della Commissione, ricorda che in materia di istruzione sono stati approvati dal Consiglio dei ministri del'istruzione, nel corso del 2009, alcuni documenti di rilievo, quali il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), la Comunicazione della Commissione su «Nuove competenze per nuovi lavori», il Documento sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e parti sociali nel contesto dell'apprendimento permanente, il Documento sullo «Sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi d'istituto» ed il Documento sull'»Educazione degli allievi provenienti da un contesto migratorio». Per quanto riguarda l'istruzione superiore, sono stati approvati due documenti, rispettivamente sullo «Sviluppo del ruolo dell'educazione in un efficiente triangolo della conoscenza» e sulla «Diversità e trasparenza - motori per l'eccellenza nell'istruzione superiore in Europa». Sono, inoltre, proseguiti i lavori nel quadro dell'Agenda di Lisbona; all'istruzione superiore è stato, peraltro, riconosciuto un ruolo sempre più strategico nella formazione di forze lavoro competenti nei Paesi, in società basate sempre più sulla conoscenza. Quanto alle iniziative europee in fase di attuazione da parte del Governo, a supporto delle strategie concordate e per dare seguito agli impegni assunti nell'anno 2008, rileva che sono stati affrontati, in particolare, i seguenti temi: «2009 - Anno europeo della creatività e innovazione»; il Libro verde sulla mobilità; il Fondo per la mobilità 2007-2008. L'Italia ha altresì partecipato a iniziative e programmi, tra i quali il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente ed il Programma

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Erasmus Mundus. In ambito culturale, è da segnalare che nel corso del 2009 il Governo ha partecipato, attraverso il Ministero dei bei e delle attività culturali, ai programmi europei nel settore della cultura, portando avanti iniziative e attività concernenti la circolazione dei beni culturali, il diritto d'autore, nonché archivi, biblioteche e altri istituti. Aggiunge che la relazione presentata dal Governo, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, è sottoposta all'esame del Parlamento in un periodo successivo a quello di riferimento. Per completezza, ricorda che l'omologa 7a Commissione cultura del Senato, nella seduta del 12 ottobre 2010, ha valutato favorevolmente la politica per la ricerca e l'innovazione definita nel documento in esame, atteso che proseguono alcune iniziative già avviate negli anni passati fra cui il VII Programma quadro, le Joint Technology Initiatives, i progetti ERANET per il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, EUREKA, il Programma di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica di ricerca (COST), il Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (CREST), nonché le iniziative ESPRI sulle infrastrutture di ricerca. La medesima Commissione ha altresì espresso apprezzamento per la prosecuzione delle attività inerenti la politica per l'istruzione, la formazione, la cultura e il turismo, culminate nell'approvazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020); della Comunicazione della Commissione europea su «Nuove competenze per nuovi lavori»; del Documento sul potenziamento dei partenariati fra istituti di istruzione e di formazione e parti sociali nel contesto dell'apprendimento permanente; del Documento sullo Sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi di istituto; del Documento sull'Educazione degli allievi provenenti da un contesto migratorio». In quella sede, è stata ritenuta altresì positiva la continuazione dei programmi già avviati anche per la cultura, pur richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza che la Relazione sia redatta in conformità ai nuovi e più stringenti criteri dettati dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni, recando al contempo una valutazione critica delle attività intraprese dall'Italia per il conseguimento degli obiettivi non vincolanti e vincolanti assunti in sede europea.
Tiene a ricordare, inoltre, che il 12 gennaio scorso la Camera dei deputati ha approvato, a larghissima maggioranza, la risoluzione n. 6-00052, presentata dall'on. Mazzocchi ed altri, riguardante l'adozione d'iniziative volte a far cessare le persecuzioni nei confronti dei cristiani nel mondo. Il documento impegna il Governo a una serie di iniziative, da intraprendere anche in collaborazione con i partner internazionali dell'Italia, finalizzate alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze religiose, tra le quali segnala, in particolare, l'impegno per l'istituzione di un «Osservatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo» destinato a monitorare e valutare l'applicazione degli impegni assunti. Il documento richiama preliminarmente il messaggio del pontefice Benedetto XVI del 1o gennaio 2011, «Libertà religiosa via per la pace», che denuncia la grave mancanza di libertà religiosa di cui soffrono tanti esseri umani tra i quali cristiani in molti paesi e sottolinea come il termine «cristianofobia» sia quello che descrive più compiutamente questo fenomeno di portata universale e come tale è stato adottato dall'ONU sin dal 2003 e dal Parlamento europeo nel 2007. Al riguardo, ricorda che il tema delle persecuzioni delle minoranze cristiane è al centro dell'attenzione anche presso le istituzioni europee. L'Unione Europea non è, tuttavia, pervenuta a un accordo tra i ministri degli esteri dei 27 paesi membri sulla risoluzione contro la persecuzione dei cristiani, presentata per iniziativa italiana. Soltanto 15 ministri hanno votato a favore dell'accordo, mentre contrari sono stati il Lussemburgo e anche paesi di tradizione cattolica, come il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda. Il testo - proposto dal capo della diplomazia dell'UE,

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Catherine Ashton - è stato limitato a espressioni generali, senza menzionare la parola «cristiani», pertanto le discussioni sulla dichiarazione sono state rimandate. Ricorda, peraltro, che il 20 gennaio scorso i 27 ministri degli esteri hanno votato, nell'ultima sessione del Parlamento Europeo di Strasburgo, una risoluzione sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa, presentata per iniziativa italiana dopo i recenti massacri di cristiani in Egitto, Nigeria e Iraq. La risoluzione condanna le violenze anti-cristiane anche in Pakistan e Iran e, per la prima volta, tratta le persecuzioni contro i cristiani come un problema collegato al diritto della libertà religiosa, raccomandando di condizionare gli «aiuti» e la «cooperazione economica» con gli altri Paesi al «rispetto dei diritti delle minoranze», nell'ottica di «sviluppare con urgenza una strategia dell'Ue» in materia, mentre il nuovo servizio diplomatico europeo dovrà mettere a punto «un sistema permanente per il monitoraggio delle restrizioni governative e sociali alla libertà religiosa», riferendo periodicamente in Parlamento.
Evidenzia, infine, che, come già rilevato dalla Commissione cultura nella relazione approvata nel 2009, la Relazione annuale dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori, in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria; sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia; su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale. Anche per l'anno in corso, nella Relazione esaminata non risultano, invece, pienamente delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie nelle materie di competenza della Commissione, quali lo sport, l'editoria e la ricerca. Ritiene quindi necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'esigenza di indicare nella Relazione annuale, con maggiore puntualità nelle indicate materie di competenza della Commissione cultura - ovvero l'istruzione, l'università e la ricerca, i beni e le attività culturali, compreso il settore dello spettacolo e la cultura in generale, lo sport e l'editoria - gli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere al riguardo a livello europeo nell'anno in corso. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di relazione nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Paola GOISIS (LNP) ritiene necessario, innanzitutto, confrontare il provvedimento in esame con il decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 100 del 2010, citato dalla collega Giammanco nella relazione svolta - relazione che ha molto apprezzato -, limitandosi peraltro a citare solo un punto di collegamento tra il testo in esame e la legge n. 100 del 2010. Crede che la relatrice lo abbia fatto per mere esigenze di sintesi, convenendo quindi sulle indicazioni assolutamente oggettive che intende rilevare.
Premette, innanzitutto, che, come è noto, il Ministro Bondi con la presentazione del decreto-legge n. 64 del 2010 ha inteso dare seguito all'impegno, da lui assunto in questa Commissione, di definire la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche con un progetto di legge di iniziativa del Governo, rimettendo alla medesima Commissione la definizione della disciplina complessiva del settore

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dello spettacolo dal vivo. Sulla base di un analogo accordo con l'omologa Commissione del Senato, è stato invece avviato presso l'altro ramo del Parlamento l'esame della riforma generale del settore del cinema. Ritiene quindi necessario che la Commissione cultura della Camera dia seguito a questo accordo e porti a termine l'impegno assunto.
Sottolinea che il proprio gruppo ha partecipato attivamente ai lavori relativi all'esame del testo unificato sulla legge-quadro per lo spettacolo dal vivo, con la faticosa approvazione di un testo finale, concordato tra tutte le forze politiche. Ricorda che la posizione del Governo sul provvedimento è stata sempre molto chiara al riguardo, rinviando testualmente all'intervento del Ministro Bondi, il quale nella seduta del 25 novembre 2010, ha precisato di condividere il lavoro della Commissione cultura, in tutte le disposizioni previste nel nuovo testo licenziato dal Comitato ristretto per l'esame della Commissione, considerando questa e non altre la sede specifica per la sua approvazione. Rileva invece che nella relazione della collega Giammanco, sicuramente non intenzionalmente, si ricorda solo una parte dell'intervento svolto dal Ministro Bondi. Aggiunge, d'altra parte, che lo stesso Ministro nel corso della sua audizione del 9 giugno 2010, sempre in riferimento alla riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha ribadito che la Commissione cultura è la sede scelta dal Governo per approvare la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, manifestando ancora una volta l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per portare a compimento l'approvazione finale della proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo; con un plauso espresso all'ottimo lavoro fatto dalla relatrice e da tutta la Commissione. Analoghe considerazioni sono state svolte più diffusamente sia dal Ministro Bondi che dal sottosegretario Giro nel corso dell'esame in Commissione e in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, considerazioni che ritiene sono sicuramente condivise da tutti i componenti della Commissione, in specie dal collega Barbieri, che su quel provvedimento è stato il relatore.
Precisa quindi di aver voluto formulare alcune considerazioni in premessa al suo intervento nel merito del provvedimento in esame, per chiarire di aver partecipato, in rappresentanza del proprio gruppo, all'esame del decreto-legge sulle fondazioni liriche e a quello della proposta di legge Carlucci - De Biasi, tenendo ben in considerazione l'impegno espresso dal Governo al riguardo. Vi è sempre stato, infatti, l'accordo esplicito e non sotterraneo, tra il Governo e la Commissione di sviluppare la riforma complessiva del settore attraverso due filoni, quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, definito dall'Esecutivo, e quello più generale previsto dalla Commissione cultura della Camera, attraverso la più volte ricordata proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) si riserva di concludere il suo intervento nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.