CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare in via preliminare che il provvedimento risulta privo della relazione tecnica, fa presente come il medesimo comporti maggiori oneri di personale e di funzionamento a carico della finanza pubblica e si ponga in controtendenza con le misure di riduzione delle strutture dirigenziali, e dei relativi costi, adottate dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e da ultimo dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010. Segnala, inoltre, che il provvedimento

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in esame non fornisce elementi esaustivi atti a definire la natura giuridica e la struttura organizzativa della Soprintendenza sopracitata; in particolare, pur stabilendo all'articolo 1, comma 1, che «nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la Soprintendenza del mare e delle acque interne» non vi è nel testo alcun richiamo alle disposizioni che concernono l'organizzazione del predetto Ministero, né tanto meno viene specificato se trattasi di Soprintendenza istituita ai sensi della comma 1 oppure del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Inoltre, in via generale, rappresenta che il provvedimento appare non coerente con l'orientamento di non creare nuovi enti ed organismi pubblici e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e, da ultimo, dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica.
Ritiene opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio in ordine agli oneri derivanti dall'istituzione della nuova struttura e dei centri ad essa collegati, al personale da impiegare nella medesima ed, in particolare, al ricorso a personale specializzato nonché alla tenuta ed al funzionamento dell'albo dei volontari al fine di verificare l'asserita invarianza della spesa prevista dall'articolo 10 del provvedimento. Esprime, pertanto, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di verificare se si renda necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica al riguardo.

La Commissione concorda.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente in primo luogo che l'articolo 3, riguardante la Commissione deontologica nazionale, è suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica. Rappresenta, inoltre, che la competenza attribuita all'istituenda Commissione di decidere sui relativi reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare è già svolta, in base alla normativa vigente, dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione presso ogni distretto di Corte d'appello, concorda con quanto rilevato dal relatore Commissione bilancio circa l'onerosità della disposizione e conferma il parere contrario all'istituzione del citato Giurì. Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dal relatore circa le competenze dei suddetti organi, il trattamento economico da corrispondere ai componenti e le dotazioni strumentali e di personale occorrenti per il loro funzionamento, fa presente che il Ministro della giustizia ha comunicato di non disporre di elementi necessari alla valutazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni concernenti l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione,

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da istituire presso ciascun distretto di Corte di Appello. In particolare, segnala che dall'esame dell'articolato non si rinvengono elementi univoci circa le reali competenze e funzioni dei nuovi organismi, che saranno disciplinati, nell'organizzazione e nel funzionamento, attraverso l'emanazione di specifico regolamento. Rileva come ciò determina l'impossibilità di quantificare le dotazioni strumentali e di personale occorrenti per il funzionamento dei Giurì, compreso, l'eventuale trattamento economico da corrispondere ai cinque componenti. Fa inoltre presente che l'istituzione della Commissione, di cui all'articolo 3, e del Giurì, di cui all'articolo 4, si pongono in contrasto con le disposizioni volte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 348, e ribadite dagli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché dalle ulteriori misure di contenimento delle spese previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Infine, per quanto concerne gli articoli del provvedimento che non sono stati oggetto di osservazioni da parte del relatore, esprime una valutazione negativa con riferimento all'articolo 1, recante iscrizione al registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 335 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto la disposizione comporta oneri derivanti dalla spesa per l'organizzazione della prova di esame aggiuntiva; per quanto concerne l'articolo 2, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esprime parere contrario, in quanto la disposizione, relativa alla diversa composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti rispetto alla normativa vigente è suscettibile di determinare oneri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, ritiene che, a fronte della posizione critica del rappresentante del Governo, sia possibile addivenire all'espressione di un parere nei seguenti termini:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2393, recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'istituzione dei giurì per la correttezza dell'informazione presso ogni distretto di Corte di appello ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
considerato che l'Ordine dei giornalisti non rientra tra i soggetti compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 4.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con quelle dell'articolo 59-bis, introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge, in modo da precisare che il Consiglio nazionale dell'ordine non è competente

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sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge e della relazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria per l'anno 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009. In proposito, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009 nonché per l'approvazione della relazione sul disegno di legge comunitaria scade nella giornata odierna. Fa presente che, tuttavia, è già stata verificata la possibilità di un rinvio dell'espressione del parere e dell'approvazione della relazione alla giornata di giovedì 24 febbraio.
Con riferimento al disegno di legge comunitaria, ricorda che per lo stesso esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento. Secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che sono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Tuttavia, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Ricordo, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione bilancio sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio. Alla luce di tali considerazioni, avverto che, come negli scorsi anni, la Commissione non procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge comunitaria per il 2010 presentato al Senato è corredato di una relazione tecnica, che risulta sostanzialmente utilizzabile anche

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a seguito delle modifiche introdotte presso quel ramo del Parlamento. Rileva, tuttavia, in via preliminare che allo stato non risulta disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica che il Governo è tenuto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Ritiene, pertanto, necessario, ai fini dell'approvazione della relazione sul disegno di legge in esame, acquisire celermente tale aggiornamento. Circa gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, la relazione tecnica da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate, a carico del bilancio dello Stato e, dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contengono disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese. Con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie. In particolare, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che le amministrazioni direttamente interessate provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive. L'articolo 2, comma 1, lettera d), prevede che eventuali spese o minori entrate non contemplate da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive stesse. Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mentre nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
Come nelle due più recenti leggi comunitarie, non è, infatti, previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le precedenti leggi comunitarie, recavano, invece un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. In proposito, è stato richiesto al Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, di valutare l'opportunità di indicare un limite massimo di utilizzo del Fondo di rotazione, sia per definire con certezza l'eventuale impatto finanziario derivante dall'attuazione delle direttive comunitarie sia per porre un limite all'utilizzo delle risorse presenti Fondo di rotazione. In risposta a tale richiesta, il Governo ha rilevato l'inopportunità di prevedere un limite di spesa, in quanto si renderebbe necessario - nell'eventualità di oneri superiori all'importo stabilito - il ricorso ad apposite norme di legge per la copertura finanziaria delle norme di attuazione delle direttive. Ciò richiederebbe tempi eccessivi e produrrebbe, di conseguenza, oneri aggiuntivi connessi a un incremento del contenzioso per ritardato adempimento. In proposito, osservo tuttavia che negli ultimi anni il ricorso a tale modalità di copertura residuale è stato estremamente ridotto. Nell'ultima legislatura solo due decreti legislativi, il decreto legislativo n. 16 del 2010 e n. 190 del 2010, hanno fatto ricorso a tale modalità di copertura, per oneri sensibilmente inferiori ai limiti indicati. Rileva, pertanto, che il ricorso alle risorse del citato Fondo di rotazione abbia carattere eccezionale. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una ulteriore conferma da parte del Governo. Per quanto attiene, invece, al ricorso - in via ordinaria - ai «fondi già assegnati alle

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competenti amministrazioni», anche alla luce della prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie, il Governo dovrebbe chiarire se il riferimento a tali fondi consenta anche la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o la riduzione dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni e, in caso di risposta affermativa, se tali riduzioni debbano riguardare gli stanziamenti di bilancio direttamente interessati agli interventi previsti dalle singole direttive ovvero debbano realizzare ulteriori economie relative al complesso delle spese rimodulabili. Segnala, infine, che - come di consueto - l'articolo 4 prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.
Per quanto attiene alle singole disposizioni del disegno di legge, segnala in primo luogo che l'articolo 8 reca una delega per il riordino della disciplina degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, intervenendo in una materia affrontata anche dall'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga termini, tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati, che prevede una modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento, alla quale è ascritto un effetto di minor gettito per gli anni 2012 e 2013. Poiché tale articolo interviene su profili, quali la disciplina fiscale, oggetto anche della delega in esame, andrebbero chiariti gli elementi di coordinamento tra le due fonti normative, precisando meglio i profili finanziari della delega in esame alla luce dell'onerosità della norma contenuta nel decreto-legge e alla luce delle considerazioni espresse nella documentazione integrativa trasmessa al Senato, che sembrano prefigurare la possibilità di applicare l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di rinviare ad una fase successiva l'individuazione della precisa quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Ritiene inoltre utile un chiarimento sulla portata dell'articolo 9, che attribuisce al territorio di Roma capitale la qualifica di territorio europeo NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali, utile ai fini della comprensione del territorio nell'obiettivo 1. La disposizione appare assolutamente neutrale sotto il profilo dell'impatto sui saldi complessivi di finanza pubblica, ma ritiene utile che il Governo chiarisca se essa determini un incremento dei fondi destinati alla Capitale o solo un diverso meccanismo di attribuzione delle medesime risorse. Per quanto riguarda l'articolo 12, che reca una delega per la disciplina della fiducia, osserva che essa ha portata assai ampia e prevede, tra l'altro, alla lettera r) del comma 6 la delega a dettare disposizione di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust. Tenuto conto dell'assenza di ulteriori specificazioni e dell'assenza di disposizioni che prevedono che i decreti legislativi siano corredati di specifiche relazioni tecniche, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a suffragare la neutralità finanziaria della disciplina fiscale di coordinamento, individuando le fattispecie interessate ed i prevedibili criteri di coordinamento. Nel richiedere chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 14, in materia di concessioni demaniali marittime, segnala che l'articolo 16 reca una delega in materia di trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa. Al riguardo, al fine di escludere effetti per la finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri connessi allo svolgimento delle procedure autorizzatorie e di controllo da parte dei soggetti pubblici preposti all'applicazione alla norma in esame trovino integrale copertura nelle tariffe - poste a carico dei soggetti esercenti le attività di trasferimento di prodotti per la difesa -

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che, secondo quanto disposto dal comma 5, saranno determinate, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina europea, sulla base del costo effettivo del servizio reso. Questa equivalenza dovrebbe, a suo avviso, essere verificata anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra spese a carico delle amministrazioni pubbliche e introiti tariffari. Da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 17, che modifica la disciplina della cooperazione transfrontaliera e interregionale in materia di qualità delle acque di balneazione, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli interventi da realizzare in cooperazione con altri Stati dell'Unione possano essere realizzati nell'ambito delle risorse preordinate alle medesime finalità.
Con riferimento alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, osserva che l'esame della medesima dovrebbe costituire, soprattutto alla luce della modifica all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, introdotta dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere per intervenire nella fase di formazione delle politiche e della normative dell'UE.
Ricorda che il richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005, nel testo novellato, distingue due diverse relazioni. In particolare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Governo deve presentare una relazione di natura «programmatica» che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento: agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con specifico rilievo per le prospettive e le iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; alle strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Nella seconda relazione, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Governo fornisce invece un quadro consuntivo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento: agli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; alla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea; alla partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con i relativi dati consuntivi, unitamente ad una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; all'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione; al seguito dato alle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; all'elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni delle Istituzioni europee. Rispetto alla richiamata previsione della legge 11 del 2005, la relazione per il 2009 è stata predisposta applicando la normativa previgente e, quindi, si presenta come un corpo unico con l'indicazione sia dei risultati a consuntivo che delle priorità per l'anno successivo. Osserva che tale impostazione ha comportato un notevole ritardo nella trasmissione del documento, che, come accennato si riferisce all'anno 2009 ed indica le priorità per l'anno 2010. È quindi di tutta evidenza l'ineluttabile obsolescenza del documento, anche alla

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luce degli accadimenti vorticosi dell'ultimo anno, a seguito della crisi economica. Prima quindi di soffermarmi brevemente sulle parti di maggiore interesse della Commissione sul documento al nostro esame, desidera formulare l'auspicio che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre, conformemente alla nuova disciplina. Solo in tal modo, l'esame di tali documenti potrà risultare effettivamente efficace e si consentirà al Parlamento di fornire un contributo adeguato, soprattutto in un momento così delicato per la riforma della governance economica dell'Unione. Venendo ai contenuti della relazione di più immediata competenza della Commissione, rileva che possono sostanzialmente ricondursi a due ambiti: le prospettive di riforma del bilancio europeo e la risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale. Con riferimento alla prima questione, si sottolinea innanzitutto la necessità di riformare in profondità il bilancio: nelle modalità di finanziamento, che dovrebbero prevedere una riduzione del ruolo predominante che attualmente giocano i saldi netti nazionali nel determinare le entrate e nelle priorità di spesa, che dovrebbero essere più attente a nuovi obiettivi, quali il cambiamento climatico, la competitività e la sicurezza energetica. Tale revisione, inoltre, dovrà necessariamente tenere conto delle nuove esigenze emerse con le difficoltà di gestire la crisi e con il varo della Strategia per il 2020, il cui anno finale coincide, non a caso, con il termine del nuovo periodo di programmazione finanziaria 2013-2020. A tal proposito, ricorda la partecipazione di una delegazione della Commissione ad un incontro promosso il 1o giugno 2010 dalla Committee on Budgets del Parlamento europeo, presieduta dall'onorevole Alain Lamassoure, dal titolo: How to create a greater synergy between the European budget and National budgets. Nel corso di tale riunione, in coerenza con quanto affermato nella stessa Relazione al nostro esame, è stata sottolineata l'opportunità di procedere nella direzione di un allineamento delle categorie di spesa a livello di bilanci nazionali e bilancio UE al fine di migliorare la leggibilità e la trasparenza dell'azione politica e finanziaria; di legare le decisioni di bilancio nazionali agli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi europei; e di favorire un maggiore coordinamento tra i Parlamenti nazionali e quello europeo. Con riferimento quindi alle risposte dell'Unione europea alla crisi mondiale, la Relazione parte dall'analisi della crisi e delle sue implicazioni più evidenti soprattutto di carattere sociale, peraltro sostanzialmente confermate anche nel 2010 e procede nell'analisi delle decisioni adottate in sede europea per fare fronte alla sfida. A causa dell'aggiornamento alla situazione 2009, la Relazione dà conto delle prime reazioni, cui sono seguiti, come sappiamo, importanti interventi anche nel 2010. Con riferimento all'intensa attività del Consiglio Ecofin nel 2009, si precisa che essa ha riguardato, in particolare, il monitoraggio dell'attuazione del Piano di ripresa, l'assistenza finanziaria ai paesi con squilibri nella bilancia dei pagamenti, la riforma del sistema di vigilanza europeo. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ai paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area dell'euro e aventi squilibri nella bilancia dei pagamenti, a seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria, il Consiglio ha deliberato nel 2009 un aumento, da 25 a 50 miliardi di euro, dei fondi destinati a tale forma di assistenza. Questo alla luce del fatto che parte dei fondi stanziati è già stata utilizzata e che, in conseguenza della crisi, si attendono ulteriori richieste di supporto finanziario comunitario. Nell'ambito di tale facility, nel corso del 2009 il Consiglio ha approvato l'erogazione di aiuti finanziari a Lettonia, Romania e Ungheria per un importo complessivo pari a circa 15 miliardi di euro. In relazione all'assistenza ai paesi non appartenenti all'Unione europea con squilibri nella bilancia dei pagamenti, nel corso del 2009 il Consiglio ha deliberato l'erogazione di assistenza macrofinanziaria

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a Islanda, Ucraina e Bielorussia. Il Consiglio ha, inoltre, approvato il 2 dicembre 2009 un orientamento generale sui progetti di regolamento volta a creare tre nuove autorità, European Supervisory Authorities (ESA), destinata a sostituire gli attuali tre comitati (CEBS, CEIOPS e CESR) per la vigilanza dei servizi finanziari nell'Unione europea. Il dibattito sui poteri di tali autorità è proseguito fino al 2 settembre 2010, quando Consiglio e Parlamento sono addivenuti ad una posizione comune. Nel corso del 2009 il Consiglio Ecofin ha, inoltre, aperto procedure per disavanzi eccessivi in 21 dei 27 paesi dell'Unione. Per questa parte la relazione non può che rivelarsi del tutto insufficiente ad illustrare le sfide, per molti aspetti di carattere strutturale, che l'Unione europea si trova a fronteggiare dopo aver superato la fase più acuta della crisi economica. Occorre, infatti, da un lato fare i conti con la necessità di accelerare il processo di riduzione dei disavanzi e dei debiti pubblici di numerosi Stati membri, riassorbendo in molti casi gli effetti derivati dalle misure anticrisi, e dall'altro affrontare con interventi congrui, ed in particolare attraverso riforme strutturali, il problema, persistente e sempre più insidioso, della bassa crescita europea, che ostacola lo stesso risanamento dei conti pubblici e determina un incremento dei divari in termini di competitività e di produttività con le altre aree economiche. Su tali punti specifici rinvia tuttavia alla discussione svolta, di frequente insieme alla XIV Commissione, sulle sei proposte legislative relative alla riforma della governance economica europea e sulla strategia Europa 2020, che hanno tracciato il nuovo quadro di riferimento per le politiche di bilancio, in primo luogo, attraverso le procedure del semestre europeo e quelle relative agli squilibri macroeconomici, nonché evidenziato le politiche che occorre privilegiare, a livello nazionale e dell'Unione europea, per aumentare i tassi di crescita. Su entrambi questi fronti, peraltro, lo stato della discussione è assai più avanzato rispetto a quanto si può evincere dal documento al nostro esame.
Si limita, in particolare, a sottolineare l'importanza del dibattito in corso in sede europea in tema di governance economica, soprattutto per i precisi vincoli che deriveranno alla nostra finanza pubblica a seguito della definizione di tale nuovo quadro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.