CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2011
438.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giorgio SIMEONI (PdL), relatore, fa presente che la proposta - volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni - riproduce il contenuto di due analoghe proposte di legge presentate nelle due precedenti legislature, conclusesi con l'approvazione della sola Camera dei deputati.
Osserva che il nuovo testo, risultante dall'approvazione degli emendamenti, si compone di 13 articoli. Passando ad una breve illustrazione dei contenuti dell'articolo, rileva che l'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento, che consistono nella promozione e nel sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni; nel garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento; nel tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; nel favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare anche l'afflusso turistico. Sono definite inoltre le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento costituito da alcune tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, demandando ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza unificata e parere parlamentare, la definizione dell'elenco dei comuni, da aggiornarsi ogni 3 anni. L'articolo 3 prevede una serie di specifiche disposizioni per tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti relative, tra l'altro, all'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme.
L'articolo 4 è volto a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali. In particolare il comma 2 prevede l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.
L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio. L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata, prevedendo che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government. L'articolo in esame attribuisce priorità ai collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui al precedente articolo 4, ovvero agli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e alle iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST), anche attraverso la fruizione del sistema wi-max.
L'articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni nonché disposizioni sulla programmazione televisiva pubblica. In particolare, al comma 1, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individui le modalità attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni oggetto del provvedimento. Al riguardo osserva che le modalità di espletamento del servizio universale da parte di Poste italiane sono definite attraverso il contratto di programma. Pertanto sarebbe necessario precisare che la definizione delle citate modalità di espletamento del servizio universale nei comuni oggetto del provvedimento avvenga nell'ambito del medesimo contratto di programma. Ai sensi del successivo comma 2 l'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni

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di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale. Tali comuni possono inoltre affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7, inoltre, il Ministro dello sviluppo economico può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.
L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni.
L'articolo 9 reca disposizioni sul servizio idrico nei piccoli comuni. L'articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, alimentato con le maggiori entrate derivanti da una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni». L'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di 40 milioni di euro per l'anno 2012 destinato al finanziamento di interventi finalizzati a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti. L'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, per le parti di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce degli ulteriori elementi di informazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Carlo MONAI (IdV) ritiene necessario che la riflessione sulle misure contenute nel provvedimento tenga conto anche della necessità di riorganizzazione dei piccoli comuni, come emerge dalla riforma degli enti locali varata nel 2009, che aveva l'obiettivo di incentivarne la fusione, anche al fine di migliorarne l'organizzazione e modernizzare l'erogazione dei servizi. Nel sottolineare quindi la discrasia tra gli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che mirano alla sopravvivenza dei singoli comuni anche attraverso lo stanziamento di 40 milioni di euro, e l'orientamento generale dell'azione di governo, volto alla riorganizzazione di tali enti territoriali attraverso la loro fusione o l'aggregazione in consorzi, concorda con l'osservazione formulata dal relatore riguardo alla necessità di definire le modalità di erogazione del servizio universale nell'ambito del contratto di programma. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento, in base alle quali si intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata, prevedendo che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government, ritiene che potrebbe essere utile che venisse accordata una preferenza a quei comuni che scegliessero di adottare dei progetti informatici omogenei, da definirsi con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di promuovere la compatibilità dei sistemi informatici dei piccoli comuni.

Mario LOVELLI (PD), pur rilevando che le disposizioni di competenza della Commissione sono quelle relative all'erogazione dei servizi postali, rispetto alle quali concorda con le osservazioni del relatore, nonché quelle concernenti la programmazione pubblica radiotelevisiva, non può esimersi dal rilevare quanto inconsueto

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sia legare il quadro finanziario degli interventi contenuti nella proposta ad una lotteria ad estrazione istantanea, i cui ricavati peraltro andranno ad incidere su una serie di imposte, come l'imposta comunale sugli immobili o l'imposta di registro, che costituiscono oggetto di valutazione e ridefinizione anche ai sensi del provvedimento sul federalismo municipale, rispetto al quale l'Assemblea sarà impegnata nei prossimi giorni. Osserva inoltre che la proposta istituisce un fondo destinato, fra l'altro, anche alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. In proposito, ritiene che anche questi interventi, come anche quelli di natura fiscale, vadano valutati in un quadro complessivo e non solo in relazione ai piccoli comuni.

Mario VALDUCCI, presidente, in relazione alla richiesta del deputato Monai, fa presente che l'articolo 6, comma 2, del provvedimento prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, indichi prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni.

Giorgio SIMEONI (PdL), relatore, nel ricordare che la Commissione, ai fini dell'espressione del parere, deve tener conto delle sole disposizioni di propria competenza, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C 2302, che prevede - sull'esempio di altri Paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia - l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e detta norme per organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso. Fa presente che la proposta si compone di 10 articoli. Passando ad una breve illustrazione del contenuto dell'articolato, rileva che l'articolo 1 definisce l'ambito di competenza della Soprintendenza, ossia le attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Alle dipendenze della Soprintendenza sono posti i due centri tecnici operativi di Venezia e di Orbetello, di cui sono puntualmente definiti gli ambiti marini, lacuali e fluviali di competenza. L'articolo 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, ulteriori rispetto a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio tra cui l'indirizzo e il coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini. Ai sensi dell'articolo 3, la Soprintendenza assicura, tramite conferenze di servizi con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto e responsabili delle aree protette, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti.

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L'articolo 4 prevede che ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; le attività di ricerca e recupero, come disposto dall'articolo 5, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. L'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni, che prestano il loro apporto alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi. L'articolo 8 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisca specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal proprio personale. L'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di funzionamento, la determinazione dell'organico e della struttura organizzativa della Soprintendenza. L'articolo 10, infine, prevede che all'attuazione del presente provvedimento si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il calendario dei lavori reca l'esame, in sede consultiva, come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2010 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2009, per le parti di competenza. Ricorda che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare; successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda che le Commissioni di settore possono esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. In proposito, ricorda che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 21 febbraio 2011, alle ore 13.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine al disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), già approvato dal Senato, ed alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria 2010, in ordine alla materie di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 11 del disegno di legge, che reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: la direttiva 2009/136/CE del 25

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novembre 2009, e la direttiva 2009/140/CE, del 25 novembre 2009. Rileva che la direttiva 2009/136/CE apporta modifiche: alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. La direttiva 2009/140/CE reca invece modifiche: alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; alla direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Osserva che il comma 3 dell'articolo 11, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Fra i più rilevanti segnala: la garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; il rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; il rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni e di protezione dei dati personali; la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio; la definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive.
Segnala inoltre l'articolo 14, che reca modifiche al decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime. Il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni, prevedendone il rinnovo automatico per ulteriori periodi di sei anni. I commi 2 e 3 dello stesso articolo 14 apportano modifiche di coordinamento al comma 2-bis dell'articolo 01 e al comma 4-bis dell'articolo 03 dello stesso decreto legge n. 400/1993. Al riguardo ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (procedura d'infrazione n. 2008/4908), e da una successiva messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010, anch'essa relativa alla norma di rinnovo automatico della concessioni, ora abrogata dall'articolo 14 in esame.
Segnala che nell'allegato B del disegno di legge sono contenute, oltre alle due direttive in materia di comunicazioni elettroniche, precedentemente citate, altre direttive di interesse della IX Commissione, alle quali dovrà essere data attuazione secondo la delega generale prevista dall'articolo 1 del provvedimento. Passando ad una breve descrizione di tali direttive, fa presente che la direttiva 2010/36/UE aggiorna la direttiva 2009/45/CE in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, apportando alcuni adeguamenti rispetto ai richiami alla normativa internazionale contenuti nella direttiva stessa e sostituendone gli allegati da I a V, che riguardano: i requisiti di sicurezza per le navi dei passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali; il modello del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri; gli orientamenti sui requisiti di sicurezza

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delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta; l'elenco delle direttive abrogate. La direttiva 2010/40/UE istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinato di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, e rientra tra le misure finalizzate a far fronte all'aumento del trasporto stradale nell'Unione, associato alla crescita dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini. La direttiva 2009/20/CE stabilisce un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi, al fine di responsabilizzare gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto mercantile. La direttiva 2009/113/CE reca adeguamento al progresso scientifico e tecnologico delle norme mediche che costituiscono i requisiti minimi per l'idoneità fisica e mentale alla guida di veicoli a motore. Il recepimento di tale direttiva, che modifica la direttiva 2007/126/CE in materia di patente di guida, che ricorda essere oggetto dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame della IX Commissione (atto del governo n. 323).
Riguardo invece alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, segnala, in materia di trasporto stradale, l'adozione, da parte del Consiglio ambiente, di una proposta di regolamento relativa alle emissioni dei veicoli commerciali pesanti (FASE EURO VI) finalizzata ad introdurre, a partire dal 2013, limiti di emissione e procedure di prova più rigorose. Ricorda poi l'adozione del regolamento (CE) n. 1073/2009, relativo ai diritti dei passeggeri dei servizi di trasporto effettuati mediate autobus.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, osserva che sono state emanate dalla Commissione una serie di decisioni. In particolare ricorda: la 2009/107/CE relativa alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; la 2009/460/CE relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza; la 2009/561/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. La Relazione riassume le fasi di attuazione in Italia delle direttive facenti parte del cd. Terzo pacchetto ferroviario, nonché della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose e della partecipazione dell'Italia ai gruppi internazionali di lavoro per il miglioramento della qualità nel trasporto merci nei corridoi transeuropei.
In tema di trasporto marittimo, rileva che la Relazione sottolinea il ruolo del Governo italiano riguardo all'elaborazione della normativa facente parte del pacchetto Erika III, all'emanazione di provvedimenti attuativi di una serie di Direttive europee relative alla sicurezza della navigazione interna nonché al personale marittimo, ed alla partecipazione al progetto Bluemassmed (Progetto pilota per la sorveglianza marittima nell'area del Mediterraneo). Per quanto riguarda il trasporto aereo, segnala che la Relazione riassume l'attività svolta dal Governo italiano sia riguardo alla seconda fase dei negoziati aeronautici UE-USA, sia relativamente alla predisposizione di un Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati per un memorandum di cooperazione nel settore Ricerca e Sviluppo tra la UE e gli USA.
Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni e nuove tecnologie, fa presente che la Relazione ricorda che l'Italia ha partecipato: al processo di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche all'interno del gruppo telecomunicazioni del Consiglio dell'Unione europea, nonché all'approfondimento dei temi relativi al recepimento della nuova direttiva Media e Servizi Audiovisivi che estende ed integra la disciplina sulla libera circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa anche ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica on-line. Ha, inoltre, preso parte ai lavori del Comitato Comunicazioni della Commissione in cui si sono affrontati i temi relativi alle reti di nuova generazione

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(NGN), alle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili, alle tariffe per il roaming internazionale, ed ha, infine, partecipato ai lavori del Gruppo di alto livello Società dell'Informazione i-2010.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 febbraio 2011 - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI

La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento.
COM(2010)542 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 127 del Regolamento, le Commissioni possono esaminare atti preparatori della normativa comunitaria. L'esame si conclude con la votazione di un documento finale che è trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Piero TESTONI (PdL), relatore, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame della proposta di regolamento (COM(2010)542), presentata dalla Commissione europea il 4 ottobre 2010, concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due, tre e quattro ruote, quali le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché le minicar leggere e pesanti. Fa presente che la proposta tiene conto dei risultati di un'ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione dal 22 dicembre 2008 al 27 febbraio 2009, al fine di acquisire le osservazioni delle parti interessate (autorità di omologazione nazionali, costruttori, fornitori e consumatori), nonché di una serie di studi volti a valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale di diverse opzioni prospettate in materia di omologazione dei veicoli della categoria L.
Osserva che nell'Unione europea circolano circa 30 milioni di veicoli della categoria L: il comparto più grande è rappresentato dai veicoli a motore a due ruote (PTW), che comprendono biciclette a pedalata assistita, ciclomotori, scooter e motocicli. Rileva che, in base ai dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2007 il mercato PTW nell'UE contava 2,7 milioni di veicoli; nel 2008 il settore dei fuoristrada (ATV) ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro con circa 595 mila veicoli immatricolati nell'UE; nel 2008 il settore delle minicar - che è più evoluto in Francia, Spagna e Italia - contava circa 340 mila veicoli, vale a dire l'1,1 per cento del totale dei veicoli della categoria L, e impiegava circa 20 mila persone.
Ricorda che attualmente l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L è disciplinata dalla direttiva quadro 2002/24/CE, che fissa i princìpi generali in materia, e da una serie di direttive specifiche che contengono prescrizioni tecniche dettagliate (modificate a loro volta da altre 21 direttive al fine di adeguarle al progresso tecnico), nonché riferimenti a regolamenti e norme applicati a livello internazionale, quali quelli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recepiti nel diritto europeo.
Osserva che, nel valutare l'adeguatezza della normativa vigente rispetto ai nuovi sviluppi del settore, la Commissione ha evidenziato i seguenti aspetti: la complessità

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del quadro normativo e, di conseguenza, la mancanza di chiarezza giuridica e normativa, nonché i costi supplementari a carico delle autorità nazionali; la mancanza di norme specifiche per i veicoli della categoria L dotati di nuove tecnologie, giacché la normativa in materia non è riuscita a tenere il passo con la rapida evoluzione della tecnologia, da cui una classificazione inadeguata. Ad esempio, i quad da strada e da fuoristrada e le minicar sono attualmente classificati nella categoria L7e e pertanto soggetti alle stesse prescrizioni, mentre essendo molto diversi in termini di progettazione, richiederebbero prescrizioni specifiche sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme ambientali; la quota crescente di emissioni prodotte dai veicoli della categoria L rispetto al totale delle emissioni del trasporto su strada. Si stima che, in assenza di adeguate misure, entro il 2021 le emissioni d'idrocarburi prodotte da tali veicoli passeranno dal 38 al 62 per cento delle emissioni totali d'idrocarburi del trasporto su strada, mentre si prevede un incremento entro il 2020, delle emissioni di CO compreso tra il 20 e il 36 per cento gli aspetti riguardanti la sicurezza poiché, rispetto al totale degli utenti della strada i conducenti dei veicoli della categoria L registrano il più alto numero di decessi e feriti a causa d'incidenti stradali (si calcola che il tasso di mortalità per un milione di chilometri percorsi è in media di 18 volte superiore rispetto a quello delle autovetture); i problemi connessi alla sicurezza riguardano pressoché tutti i veicoli della categoria L; la vendita e l'immatricolazione nel mercato UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti importati, che non sono conformi ai requisiti di omologazione vigenti riguardanti la sicurezza funzionale e la tutela ambientale.
Fa presente che, tutto ciò premesso, la Commissione prospetta una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di omologazione dei veicoli della categoria L, con le finalità di: semplificare l'attuale quadro normativo allo scopo di garantire una maggiore efficienza. A tal fine nella relazione illustrativa della proposta in esame si sostiene la necessità di abrogare la direttiva 2002/24/CE e le direttive specifiche e di sostituirle con un regolamento, che consentirebbe l'immediata applicazione delle norme proposte, un più agevole adeguamento al progresso tecnico, nonché una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione. In tale contesto si rileva altresì la necessità di eliminare la duplicazione degli standard internazionali per evitare che uno stesso elemento sia regolamentato da prescrizioni diverse; per tale ragione, laddove possibile, le disposizioni abrogate dovrebbero essere sostituite con riferimenti ai regolamenti UNECE; ridurre e rendere più proporzionata la quota di emissioni totali prodotte dal trasporto su strada; aumentare il livello generale di sicurezza dei veicoli nuovi immessi sul mercato, al fine di raggiungere le stesse riduzioni significative del tasso di mortalità e del numero di feriti di incidenti stradali ottenute per gli altri mezzi di trasporto stradale; tenere il passo con il progresso tecnologico al fine di favorire la commercializzazione dei prodotti certificati non soltanto all'interno dell'UE, ma anche nei paesi che applicano i regolamenti UNECE; migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico e garantirne il corretto funzionamento, rafforzando, per quanto riguarda i veicoli della categoria L, le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura.
Segnala che nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si sottolinea che il nuovo quadro proposto è in linea con: la strategia europea per la qualità dell'aria; le politiche europee in materia di sicurezza stradale che si prefiggono l'obiettivo di dimezzare, entro il 2020, il numero delle vittime della strada, come affermato nel nuovo piano di azione in materia (COM(2010)389) relativo al periodo 2011-2020; le norme europee in materia di commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE, che specificano le responsabilità degli operatori

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economici nella catena di fornitura e delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione di prodotti importati sul mercato dell'UE (post-market).
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione del contenuto della proposta, che consta di 82 articoli e 9 allegati, ricorda che essi concernono, tra l'altro: oggetto e campo di applicazione (articoli 1-4); obblighi generali (articoli 5-14); prescrizioni in materia di sicurezza funzionale (articoli 16-20); prescrizioni di compatibilità ambientale (articoli 21-22); procedura di omologazione UE per tipo (articoli 23-35); modifiche alle omologazioni (articoli 32-34); validità dell'omologazione (articolo 35); certificato di conformità e marchiatura (articoli 36-37); deroghe per nuove tecnologie o concezioni (articoli 38-39); omologazione di veicoli prodotti in piccole serie (articolo 40); omologazioni individuali (articoli 41- 44); vendita, immatricolazione e messa in circolazione di veicoli (articoli 45-47); clausole di salvaguardia (articoli 48-55); accesso alle informazioni tecniche e in materia di riparazione e manutenzione (articoli 58-62); sanzioni (articolo 63); servizi tecnici (articoli 64-72).
Sottolinea inoltre il contenuto degli allegati alla proposta che specificano: l'elenco delle categorie e dei tipi di veicoli che saranno soggetti alle nuove norme in materia di omologazione, prospettandosi la riclassificazione di alcuni tipi di veicoli, quali le biciclette elettriche e i quadricicli, nonché l'introduzione di sottocategorie specifiche per le quali vengono individuate nuove prescrizioni o sono modificate prescrizioni vigenti con l'obiettivo di migliorare la coerenza del sistema di regolamentazione oltre che la sicurezza, riducendo nel contempo le emissioni inquinanti e sonore e il consumo di carburante (Allegato I); l'elenco delle prescrizioni di sicurezza, costruzione, propulsione, ambientali, nonché di natura amministrativa per l'omologazione UE per tipo di veicolo (Allegato II); i limiti quantitativi annuali applicabili alla vendita, all'immatricolazione o alla messa in circolazione nel mercato dell'UE dei veicoli di piccole serie del tipo omologato in un dato anno (Allegato III); un calendario per l'applicazione delle nuove norme relative all'omologazione per tipo (Allegato IV); le prove e le prescrizioni ambientali necessarie a fini dell'omologazione per tipo dei veicoli della categoria L (Allegato V); i valori limite per le emissioni inquinanti e sonore ai fini dell'omologazione per tipo e della conformità della produzione (Allegato VI); la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento (Allegato VII); le prescrizioni di sicurezza funzionale relative ai seguenti aspetti: montaggio obbligatorio di sistemi di frenaggio avanzati; sicurezza della sterzata su strade con pavimentazione dura; miglioramento della visibilità del veicolo e del conducente mediante l'accensione automatica delle luci (Allegato VIII).
Ricorda che la base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea rispetto all'opportunità di un'azione a livello europeo, in primo luogo, per evitare la frammentazione del mercato interno e garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta l'Unione europea. Prima dell'istituzione di un sistema europeo di omologazione, infatti, le norme venivano stabilite a livello di ogni singolo Stato membro e ciò comportava un processo lungo e costoso, considerato che esse differivano spesso tra loro e obbligavano i costruttori di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti presenti su più mercati a variare la produzione a seconda degli Stati membri destinatari dei prodotti e a collaudare i veicoli in ciascuno di essi. La diversità tra le regole nazionali costituiva un ostacolo per il commercio e si ripercuoteva negativamente sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. In secondo luogo, per rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi

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per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico mediante l'adozione di misure a livello europeo per controllare le emissioni globali. In terzo luogo, per consentire all'industria, grazie a prescrizioni giuridiche armonizzate, di beneficiare di economie di scala in quanto i prodotti potranno essere fabbricati per l'intero mercato europeo. Infine, per garantire eque condizioni di concorrenza per tutti i costruttori per quanto riguarda le nuove tecnologie, spuntando di conseguenza prezzi inferiori per i consumatori.
Evidenzia che, allo scopo di semplificare e accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione dei veicoli, si è privilegiato un approccio «a più livelli» in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono solo le norme e i principi fondamentali, mentre l'adozione della normativa concernente gli aspetti tecnici è delegata alla Commissione.
Di conseguenza, fa presente che, per quanto riguarda la proposta in esame, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione saranno stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Le nuove norme dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2013. Le specifiche tecniche saranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: 1) un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione: 2) un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; 3) un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo.
Ritiene che la proposta di regolamento in esame, dunque, rappresenta l'occasione per svolgere approfondimenti su una materia complessa che, oltre a riguardare il settore dei motocicli e il loro mercato, concerne aspetti delicati, quali la sicurezza stradale e l'ambiente, la funzione dei veicoli della categoria L connessa alla mobilità e alla congestione del traffico, specie nei centri urbani e, naturalmente le ricadute economiche e occupazionali per il settore motociclistico. A tale proposito giudica necessaria un'azione che limiti l'aumento complessivo dei costi, con ricadute negative sui consumatori, in particolare proprio dei prodotti di minori dimensioni; da ciò la necessità di valutare la flessibilità e la progressione temporale delle soluzioni individuate, per le quali la Commissione definisce anche precise scadenze.
Tutto ciò considerato e alla luce della rilevanza e della complessità della materia in esame, ritiene opportuno che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione valuti l'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva che preveda il coinvolgimento dei principali soggetti interessati alla proposta di regolamento in esame.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011 - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.
Atto n. 323.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, nella seduta del 9 febbraio scorso, il

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Governo ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni profili problematici, emersi durante l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, nella seduta del 18 gennaio scorso è iniziato l'esame del provvedimento e che, successivamente, le Commissioni riunite IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea hanno svolto un ciclo di audizioni, che si è concluso l'8 febbraio scorso con l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere (vedi allegato 2) che, sulla base degli elementi di informazione acquisiti durante l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite IX e XIV, nonché degli esiti del dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico davanti alle citate Commissioni, tende ad apportare significative modifiche ed integrazioni al testo dello schema di decreto legislativo in esame, attraverso l'introduzione di sei condizioni e tre osservazioni.
Evidenzia che la prima condizione riscrive buona parte della disciplina dell'Agenzia dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, ed effettua i conseguenti coordinamenti formali al testo del medesimo schema di decreto legislativo, rafforzando sensibilmente i poteri della medesima Agenzia e la sua autonomia rispetto all'attività di Governo. Tra i principali elementi di novità segnala i seguenti: la previsione, come organi dell'Agenzia, del direttore generale, del Consiglio direttivo composto di 3 componenti, presieduto dal direttore generale, e del collegio dei revisori dei conti, con l'indicazione dettagliata delle loro competenze; la previsione secondo cui la nomina dei membri del Consiglio direttivo ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all'audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse; la previsione secondo cui gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni, e possono essere confermati una sola volta, disciplinando i casi di incompatibilità, decadenza e revoca del direttore generale e degli altri membri del consiglio direttivo per gravi e motivate ragioni inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, escludendo pertanto l'applicazioni delle disposizioni sullo spoil system; il rinvio a regolamenti ministeriali per la normativa di dettaglio quale l'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento; la trasmissione al Parlamento, da parte del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno

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precedente; il rinvio ad un regolamento ministeriale per la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ai fini della definizione delle modalità di svolgimento delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero stesso. La seconda condizione sopprime la previsione per cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale le notificazioni delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, ritenendosi in tal caso non sussistenti le ragioni di ordine pubblico che giustificano tale affidamento in esclusiva. La terza condizione individua tra i parametri di calcolo utilizzati ai fini della determinazione del fondo di compensazione anche gli introiti derivanti dai servizi in esclusiva.
La quarta condizione specifica che gli introiti lordi sui quali si calcola il contributo al fondo di compensazione si riferisce esclusivamente ai servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale. La quinta condizione precisa la formulazione sulla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, specificando che le norme del codice civile si applicano per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali. La sesta ed ultima condizione si riferisce all'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio universale per un periodo di quindici anni, non rinnovabile, con verifiche intermedie ogni cinque anni, effettuate dall'Autorità di regolazione, sulla base di un'analisi dell'autorità, che accerti il miglioramento dell'efficienza del servizio.
Per quanto riguarda le tre osservazioni che corredano il parere favorevole segnala, invece, che esse chiedono al Governo di valutare l'opportunità, di prevedere, rispettivamente: il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia; il coinvolgimento delle medesime associazioni nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia; l'estensione dei poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.
In conclusione, raccomanda l'approvazione della proposta di parere testé illustrata.

Mario LOVELLI (PD), nel dare atto al relatore dell'ampio lavoro di approfondimento svolto, accoglie con favore le importanti modifiche contenute nella proposta di parere, sia in relazione alle modalità di istituzione e alla disciplina dell'Agenzia, soprattutto riguardo alle nomine del Consiglio direttivo, dove sono state recepite anche alcune richieste formulate dal Partito democratico nel corso del dibattito, che prefigurano una innovazione interessante nella procedura di nomina - in virtù della quale le Commissioni parlamentari possono svolgere l'audizione dei soggetti designati - sia anche in relazione alla precisazione del perimetro del servizio universale e al coinvolgimento delle associazioni di tutela dei consumatori. Tuttavia, ritiene insoddisfacente la proposta di parere del relatore riguardo a due aspetti: in primo luogo ritiene che la definizione dell'organo regolatore, per quanto siano stati compiuti importanti passi nella direzione dell'indipendenza, come ad esempio l'eliminazione del meccanismo dello spoil system e l'introduzione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari per la nomina dei vertici dell'Agenzia, non sia ancora un organismo davvero indipendente. A tale riguardo, nel sottolineare che il requisito dell'indipendenza assume una particolare rilevanza non soltanto in relazione alla procedura di infrazione mossa in sede europea ma anche alla luce della liberalizzazione dei mercati, fa presente che sono state presentate, da parte del proprio gruppo, ben 34 proposte in materia di liberalizzazione e di regolazione dei mercati liberalizzati, in cui è fondamentale, ai fini di una liberalizzazione regolata che non metta a rischio il patrimonio

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infrastrutturale di Poste e di Ferrovie dello Stato, che ci sia un'autorità realmente indipendente nei settori delle poste e dei trasporti. Nell'evidenziare l'opportunità che la regolazione in materia postale sia affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche ai fini dell'invarianza della spesa prevista nel provvedimento in esame, osserva che questa costituirebbe una soluzione di garanzia e di sviluppo del mercato, opportuna sia per gli operatori postali alternativi all'incumbent sia alla stessa Poste italiane, che sta attuando una politica industriale interessante, volta ad estendere il perimetro di attività rispetto al solo settore postale, come dimostra anche la disposizione - contenuta nel decreto-legge cosiddetto «mille proroghe» attualmente in discussione al Senato - volta alla costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all'attività di Bancoposta e alla possibilità di acquisizione di partecipazioni anche di controllo nel capitale di istituzioni bancarie. Per quanto riguarda la disciplina della fase transitoria, pur non essendo contrario in via di principio all'affidamento diretto del servizio universale all'attuale incumbent, giudica troppo lungo il periodo di 15 anni previsto dallo schema di decreto e confermato dal parere del relatore, e ritiene che un periodo di 5 anni potrebbe essere più adeguato, anche in relazione al progressivo restringimento dell'ambito della riserva postale, richiesto nella proposta di parere del relatore in ordine alle notifiche delle violazioni al codice della strada, che aprirà segmenti di mercato ad altri operatori postali. In ultimo, sottolinea la generale insoddisfazione degli utenti rispetto alle modalità di espletamento del servizio universale, come dimostrano i numerosi atti di sindacato ispettivo svolti in Commissione al riguardo, e fa presente che tale servizio costituisce un onere, anche consistente, per lo Stato, dal momento che per il contratto di programma con Poste italiane sono stanziati circa 300 milioni di euro l'anno. Per le ragioni sopra esposte, nell'auspicare che la Commissione possa esprimere, nel proprio parere, la volontà di evitare strozzature che impediscano l'evoluzione e lo sviluppo del mercato e di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore postale, presenta, a nome del Partito democratico, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere, da parte del gruppo dell'Italia dei valori, un generale apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nella elaborazione della proposta di parere, concorda con le modifiche proposte dal relatore stesso riguardo alla disciplina dell'Agenzia. Tuttavia, nell'esprimere alcune perplessità riguardo all'eliminazione dal novero dei servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane SpA delle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa presente che non è stato tenuto in debita considerazione un aspetto a suo giudizio assai rilevante. Ritiene infatti opportuno che la rete infrastrutturale di Poste italiane, costituita da circa 14 mila uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono un patrimonio per il Paese, possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di e-government agli utenti, permettendo loro, ad esempio, di prenotare visite mediche o di ottenere certificazioni anagrafiche e sanitarie. Ciò premesso, presenta quindi una proposta alternativa di parere, rendendosi tuttavia disponibile ad un eventuale ritiro della stessa, nel caso in cui il relatore intenda accogliere le osservazioni dianzi formulate.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.