CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2011
438.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Giovanni Canzio, del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Manuela Romei Pasetti, e del Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri.

(Svolgimento e conclusione).

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Fulvio FOLLEGOT, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Manuela ROMEI PASETTI, Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Giovanni CANZIO, Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila e Nicola GRATTERI, Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria.

Intervengono per porre quesiti i deputati Cinzia CAPANO (PD), Rita BERNARDINI (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Angela NAPOLI (FLI).

Rispondono ai quesiti posti Nicola GRATTERI, Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Giovanni CANZIO, Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila e Manuela ROMEI PASETTI, Presidente della Corte d'Appello di Venezia,

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio 2011 e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere entro domani, al fine di consentire alla Commissione di merito di rispettare la predetta calendarizzazione.
Sottolinea quindi come la materia in esame sia estremamente delicata e come sulla stessa, indipendentemente dall'appartenenza politica, ciascuno possa avere le proprie idee. Ricorda, in particolare, di avere espresso i propri convincimenti nella relazione illustrativa del provvedimento. Nel corso della discussione, che è stata estremamente ampia ed approfondita, sono quindi emerse opinioni molto articolate e differenziate sui vari temi trattati dal provvedimento.
Nella qualità di relatore, proprio per rispettare le diverse sensibilità presenti nella Commissione, ritiene opportuno redigere uno schema di proposta di parere che tenga conto, per quanto possibile, delle molteplici opinioni espresse nel corso della discussione. Tale schema, che trasmetterà ai deputati della Commissione, potrà costituire la base per proseguire sulla strada della mediazione e giungere, nella seduta di domani, ad una proposta di parere condivisa.
Sottolinea, inoltre, come non tutti i temi trattati e le questioni poste dal provvedimento rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, la quale è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere un parere sugli aspetti tecnico-giuridici del provvedimento stesso. La competenza della Commissione ha quindi dei limiti. Vi rientra, ad esempio, la questione della vincolatività delle DAT. Non sembra rientrarvi, invece, l'aspetto della definizione e qualificazione dell'idratazione ed alimentazione. Ciò significa che, per quanto a suo parere queste costituiscano delle cure mediche, al contrario di quanto presupposto dal testo in esame, non inserirà nella proposta di parere alcuna considerazione sul punto.

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Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere il metodo con il quale il presidente intende procedere, che consentirebbe alla Commissione di intraprendere un percorso condiviso. Sottolinea come il tema in esame riguardi più le coscienze individuali che la politica e come, in tale contesto, possa essere utile ragionare su uno schema di proposta di parere. Tale schema potrebbe, tra l'altro, evidenziare l'esito del dibattito anche in relazione alle questioni sulle quali non vi siano opinioni convergenti ovvero sulle questioni che non rientrino specificamente negli ambiti di competenza della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente di avere predisposto un documento che rappresenta la sintesi delle posizioni dei commissari del PD sul provvedimento in esame. Proprio nell'ottica di un percorso di mediazione tra le varie sensibilità presenti nella Commissione, chiede quindi al relatore di tenere in debito conto il contenuto di tale documento nella redazione dello schema di proposta di parere. Preannuncia che nel caso in cui la proposta di parere non dovesse tener conto delle indicazioni contenute nel predetto documento, questo sarà trasformato in una proposta alternativa di parere.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che i tempi per l'approvazione del parere siano troppo ristretti e che quindi sia necessario che la Commissione di merito chieda un rinvio della calendarizzazione in Assemblea ed attenda l'espressione del parere da parte della Commissione giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda come l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea sia stato più volte rinviato e come, in difetto di un eventuale ulteriore rinvio, che comunque competerebbe solo alla Commissione di merito richiedere, quest'ultima, per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, ben potrebbe procedere senza attendere il parere della Commissione giustizia. Ritiene quindi che non sussistano i margini per esprimere il parere in un tempo più ampio. Sottolinea, in ogni caso, come la discussione, iniziata nel mese di luglio 2009, sia stata estremamente articolata ed approfondita, e come i tempi siano quindi maturi per l'espressione del parere.

Angela NAPOLI (FLI) dichiara di condividere il metodo proposto dal presidente, ritenendo peraltro che lo schema di proposta di parere dovrebbe limitarsi alle sole valutazioni tecnico-giuridiche di competenza della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene necessario che sia delineato con precisione il quadro delle questioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione. Sottolinea, in particolare come, se la Commissione è competente in ordine alla vincolatività delle DAT, dovrebbe esserlo anche sull'ampiezza dell'operatività delle DAT. A suo giudizio, queste dovrebbero avere ad oggetto esclusivamente i trattamenti ai quali il soggetto non voglia essere sottoposto, in quanto, altrimenti, si presupporrebbe una competenza tecnica del soggetto medesimo su questioni scientifiche che potrebbe essere richiesta soltanto ad un modico.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condivide il rilievo dell'onorevole Contento, ritenendo indispensabile che in via preliminare si stabilisca su quali questioni possa vertere il parere della Commissione.
Vi è, in primo luogo, la questione della dichiarazione anticipata di trattamento relativamente alla alimentazione ed all'idratazione forzata, che appare collegata ad una valutazione che esula dalla competenza della Commissione, poiché riguarda la qualificazione di queste come sostegno vitale o come trattamento medico.
La questione della vincolatività giuridica delle DAT rientra invece nella competenza della Commissione. Lo stesso sembra potersi dire per la precisazione, da apportare all'articolo 2, comma 5, che la revoca del consenso informato al trattamento sanitario debba essere annotata nella cartella clinica; per il chiarimento,

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da apportare alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, in relazione a come dovrebbero essere risolti i casi in cui il trattamento debba essere interrotto e non semplicemente «non attivato»; nonché per la precisazione, da apportare alla formulazione dell'articolo 4, comma 6, necessario per fare salvi i casi in cui il pericolo di vita sia determinato dall'applicazione stessa della DAT.
Vi è, poi, la questione dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, a norma del quale resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana, e che dovrebbe essere integrato con la menzione anche del diritto di autodeterminazione del paziente e del diritto al rifiuto delle cure. Chiede quindi ai commissari di pronunciarsi in particolare su quest'ultimo punto.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come tutto ciò che attiene alle scelte di merito relative all'autodeterminazione del paziente non rientri negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, ma in quelli della Commissione Affari costituzionali.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene, al contrario, che il principio di autodeterminazione, in quanto principio generale dell'ordinamento giuridico, non possa non rientrare negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prende atto che appare controversa e, comunque, non condivisa l'appartenenza alla competenza della Commissione delle questioni riferite al principio di autodeterminazione. Chiede quindi ai commissari se sia possibile dare atto, nella premessa del parere, dello stato del dibattito in Commissione sul punto, oppure se sia possibile formulare un'apposita osservazione.

Roberto RAO (UdC) ritiene che si possa, eventualmente, solo fare menzione in premessa dello stato del dibattito sulle questioni relative alla autodeterminazione. Altrimenti non sarebbe possibile trovare la condivisione su una proposta di parere.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che non sia corretto riferire nella premessa di un parere chi sia d'accordo o chi sia contrario in ordine ad una determinata questione. Occorre che la proposta di parere operi delle scelte precise e sia messa in votazione.

Enrico COSTA (PdL) non condividendo il rilievo dell'onorevole Bernardini, ritiene che, data la delicatezza della materia, il metodo adottato sia corretto, fermo restando il diritto di ciascun commissario di presentare una proposta alternativa di parere.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il regolamento consenta anche di richiedere che la proposta di parere sia posta in votazione per parti separate. Dopo aver ribadito la propria intenzione di trasmettere entro oggi a ciascun deputato uno schema di proposta di parere in vista della presentazione,domani, di una proposta definitiva di parere che tenga conto delle eventuali indicazioni che nel frattempo le potranno essere fatte pervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), relatore, osserva come il testo in esame, che si compone di 7 articoli, sia volto a modificare vari aspetti della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

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Gli articoli 3 e 4 rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 3, segnatamente, istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Si applicano le disposizioni del Titolo IV: Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali).
Si precisa che le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63 (impugnazione, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta) (comma 2).
In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
L'articolo 4 istituisce invece il «Giurì per la correttezza dell'informazione». Si sofferma quindi sul predetto articolo, che pone numerose perplessità, relative principalmente alla natura, ai poteri ed alla composizione del Giurì.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi cominciare, in sede consultiva, l'esame congiunto della Legge comunitaria 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento il termine per l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni e per la trasmissione di una relazione alla XIV Commissione scade martedì 22 febbraio 2011.
Nel corso di questa settimana, pertanto, la Commissione svolgerà la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria 2010 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009.
Lunedì 21 febbraio, alle ore 14, scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della II Commissione.
La discussione dei due atti proseguirà quindi, disgiuntamente, e si concluderà nella giornata di martedì 22 febbraio, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, osserva come il disegno di legge comunitaria 2010 si componga di 18 articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c) e l'articolo 3, la cui formulazione è identica a quella delle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.

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Il comma 1, lettera c), segnatamente, prevede norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ad una serie di princìpi e criteri direttivi specificamente indicati.
L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da: direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale (in tal caso con fonte statale trattandosi di materia di competenza statale esclusiva) o amministrativa nell'ordinamento nazionale.
Tra le ulteriori disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 11 e 12.
L'articolo 11 reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: a) la direttiva 2009/136/CE apporta modifiche alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori; b) la direttiva 2009/140/CE reca invece modifiche alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; alla direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Il comma 3, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si segnala, in particolare, la lettera r), che prevede, in particolare, il riassetto del sistema sanzionatorio disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, anche mediante depenalizzazione.
L'articolo 12 contiene una delega al Governo, il cui termine è di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina della fiducia (comma 1). Con la nuova disciplina dovrà realizzarsi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti anche tributarie (comma 2).
Più in dettaglio, il comma 6, lettere da a) ad r), prevedono numerosi e dettagliati principi e criteri direttivi. Si segnalano, in particolare, i seguenti:
a) la nuova disciplina sia inserita nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile (relativo ai contratti speciali) e il contratto di fiducia sia definito quale il contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

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b) il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) il contratto di fiducia produca gli effetti della separazione patrimoniale, della surrogazione del fiduciario e dell'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. Come ulteriori corollari di tale principio di delega, la disposizione prevede che i beni oggetto del rapporto non rientrano nella comunione legale tra i coniugi e non entrano a far parte della successione del fiduciario e che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Essa precisa inoltre che, nel caso in cui il rapporto fiduciario abbia ad oggetto somme di denaro, il contratto si perfezioni con il versamento dell'intero importo. Sulla base di tale ultima disposizione si desume che, al di fuori di tale ultima ipotesi in cui il contratto ha natura reale, il contratto ha natura consensuale;
d) sia inserita una disciplina specifica nel caso in cui il contratto non abbia una finalità di mera gestione patrimoniale, ma miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale;
f) sia disciplinata anche l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendicontazione;
i) siano disciplinate le cause di scioglimento del contratto di fiducia. Tra di esse, dovrà essere compresa l'unanime deliberazione in tal senso dei beneficiari, sempre che siano pienamente capaci di agire;
o) siano dettate norme di coordinamento alle seguenti discipline: di tutela dei creditori; sul contratto a favore di terzo; sulla cessione dei crediti futuri; degli strumenti finanziari. Si segnala che la disposizione fa anche riferimento alla possibilità di derogare a tali discipline, ove necessario, per la realizzazione dei principi della delega;
p) siano dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;
q) con finalità di trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina, sia assicurato il coordinamento della nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.

Infine, tra le direttive contenute nell'Allegato B, si segnala la direttiva 2009/52/CE, recante sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
La direttiva introduce un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, stabilendo altresì norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto. Viene fatta comunque salva la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme più rigorose. Ai sensi dell'articolo 17, il termine per l'attuazione della direttiva è fissato al 20 luglio 2011.
Con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, segnala, in particolare, come la stessa dia conto della posizione espressa dal Governo italiano in relazione all'adozione di un accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti tra la Comunità europea, gli Stati membri ed altri Stati aderenti alla convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973.

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La struttura giurisdizionale creata nel quadro del sistema unico dovrebbe essere composta, secondo la proposta della Commissione, da una prima istanza con divisioni locali e regionali, da un'istanza d'appello e da una Cancelleria, ed essere competente sia per le azioni di nullità che per le azioni di violazione dei brevetti europei e dei futuri brevetti comunitari.
Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la Commissione europea ha presentato il 25 marzo 2009: una proposta di decisione quadro (COM(2009)135) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia; una proposta di decisione quadro (COM(2009)136) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime; la proposta è volta ad adeguare la normativa UE alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005.
Per quanto riguarda la lotta al terrorismo è tuttora in corso l'esame della proposta di decisione quadro sull'uso dei dati contenuti nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze delle compagnie aeree (Passenger Name Records - PNR), da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (COM(2007)654).
Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria continua l'esame della proposta di decisione quadro relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali (GAI(2009)1).
In materia di cooperazione giudiziaria civile, il 21 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2009)174) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e un Libro verde (COM(2009)175) volto a lanciare una consultazione pubblica, aperta fino al 30 giugno 2009, sui possibili miglioramenti da apportare al regolamento stesso.
La Commissione ritiene che in un mercato interno senza frontiere sia ormai ingiustificabile che cittadini e imprese debbano sostenere costi, in termini di spesa e di tempo, per affermare i loro diritti all'estero. In tale quadro la Commissione propone pertanto di abolire la procedura di exequatur.
Nella riunione del 4-5 giugno 2009 il Consiglio giustizia e affari interni ha inoltre raggiunto un accordo sulle proposte di regolamento relative sulla conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari (COM(2008)894) e su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali (COM(2008)893).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 febbraio 2011.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 febbraio 2011.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.55.

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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.
Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.