CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2011
436.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il Sottosegretario Sonia Viale ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, a causa di concomitanti, improrogabili impegni di Governo.
Informa, pertanto, che lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno è rinviato a una seduta da convocare nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, rilevando come gli interventi

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legislativi operati dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dal decreto legislativo n. 218 del 2010, incidendo sull'ambito di applicazione delle norme recate dall'articolo 13, commi da 8-sexies a 8-undecies, del decreto-legge n. 7 del 2007 - le quali contemplavano una procedura automatica di cancellazione delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui immobiliari -, sembrino mettere in discussione tale procedura automatica.
Infatti, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 141 ha collocato, a decorrere dallo scorso 2 gennaio, le citate previsioni nel nuovo articolo 40-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito della sezione I del capo VI del titolo II del medesimo TUB, concernente il «Credito fondiario e alle opere pubbliche», in cui sarebbero compresi anche i finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.
Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 141, inserito dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 218, con la medesima decorrenza del 2 gennaio 2011, ha soppresso, tra l'altro, alla lettera b), i richiamati commi da 8-sexies a 8-undecies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7.
Osserva, quindi, come la nuova collocazione delle norme nell'ambito del TUB potrebbe mettere in dubbio l'applicazione della procedura automatica di cancellazione delle ipoteche prevista originariamente dal decreto-legge n. 7 del 2007 per quanto riguarda i mutui immobiliari, con il rischio che un'interpretazione restrittiva di tale disciplina da parte delle banche e dell'Agenzia del territorio possa ripristinare, per tali mutui, l'obbligo dell'autentica notarile ai fini della cancellazione delle relative ipoteche.
Peraltro, la restrizione del campo di applicazione delle disposizioni in materia introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007 appare contraria alla norma di delega, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), in forza del quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che la delega legislativa conferita in merito al Governo riguarda l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nel titolo VI del TUB con le altre disposizioni legislative, tra cui il citato decreto legge n. 7 del 2007, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI.
Sebbene la Banca d'Italia ritenga, in via generale, che la collocazione sistematica non sia decisiva per definire il campo di applicazione della predetta norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia, ricorda che lo scorso 26 gennaio, nel corso dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-04100, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito al campo di applicazione della disciplina in questione, proprio la risposta fornita dal rappresentante del Governo ha riconosciuto che i dubbi sollevati sul campo di applicazione della disposizione, in relazione sia a lievi difformità dell'articolo 40-bis del TUB rispetto all'articolo 13, comma 8-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2007 sia alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche, potrebbero alimentare l'ipotesi di un'interpretazione restrittiva del campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (in quanto la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche, e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari) sia oggettivi (in quanto la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca, ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario).
Nonostante l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 88 del 2009 preveda la possibilità di apportare correzione al decreto legislativo n. 141 del 2010, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, appare quindi necessario un intervento interpretativo urgente,

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che chiarisca l'ambito oggettivo e soggettivo della norma, considerata l'importanza di tale tematica ed il rischio di generare un notevole contenzioso.
In tale contesto, l'atto di indirizzo intende impegnare il Governo ad assumere le necessarie iniziative dirette ad adottare quanto prima una norma di natura interpretativa finalizzata a chiarire che la disposizione recata dall'articolo 40-bis del TUB, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista dall'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 7 del 2007, nonché a monitorare, nelle more dell'emanazione della predetta norma interpretativa, l'applicazione della citata disciplina.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.
COM (2010) 561 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nella seduta dell'8 febbraio scorso, il relatore, Fugatti, ha presentato una proposta di documento finale ed informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso nella giornata di ieri il proprio parere sulla proposta di regolamento in esame.

Maurizio FUGATTI (LNP) riformula la propria proposta di documento finale (vedi allegato 1), la quale è stata integrata in alcuni punti.
In particolare, alla lettera l) della proposta di documento, come riformulata, si segnala l'opportunità di tenere conto, all'atto dell'adozione dei principi internazionali di revisione, delle specificità delle piccole e medie imprese; inoltre, alla lettera o) si invita a valutare l'ipotesi di introdurre l'obbligo, per la società oggetto della revisione, di procedere a una gara di appalto per la scelta del revisore, così da individuare anticipatamente criteri di nomina atti a garantire una maggiore trasparenza nella procedura di nomina del revisore.
Alla lettera v), con riferimento alle problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, siinvita a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni, anche incentivando forme di fusione tra esse, al fine di favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle integrazioni alla proposta di documento finale testé illustrate dal relatore, pur condividendo l'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza nella procedura di nomina del revisore, esprime perplessità riguardo all'introduzione dell'obbligo, a carico di soggetti privati, di procedere alla scelta del revisore mediante l'esperimento di gare di appalto.
Rileva, altresì, come la proposta di incentivare forme di fusione tra le società di minori dimensioni travalichi l'ambito delle misure di carattere legislativo che possono essere assunti per attenuare i

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rischi derivanti dall'eccessiva concentrazione del mercato della revisione contabile.

Alberto FLUVI (PD) condivide le perplessità espresse dal Presidente riguardo alle lettere o) e v) della proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente e dal deputato Fluvi, riformula ulteriormente la propria proposta di documento finale, nel senso di espungere dalla lettera o) le parole: «procedere ad una gara di appalto per la scelta del revisore, così da» e di espungere dalla lettera v) l'inciso: «anche incentivando forme di fusione tra tali società».

La Commissione approva la proposta di documento finale, come ulteriormente riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, presidente, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rileva come il quotidiano Il Sole 24Ore di oggi ponga in risalto i problemi che la disposizione recata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 sta creando ai contribuenti che sono titolari di crediti nei confronti dell'Erario.
In particolare, la citata norma prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, pena l'applicazione di una sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
Tuttavia, la medesima disposizione ammette il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 78.
Tenendo conto del fatto che, allo stato, i contribuenti si trovano nell'impossibilità di pagare i propri debiti anche mediante la compensazione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, in un recente comunicato, che non saranno ritenute sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, a condizione che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il decreto ministeriale.
Pur dando atto all'Agenzia delle entrate di avere finora svolto correttamente il proprio compito, osserva come la situazione di confusione creata dalla mancata emanazione del suddetto decreto ministeriale entro il previsto termine danneggi ulteriormente i contribuenti, già gravemente penalizzati dalla crisi economica in atto.
Ritiene, pertanto, assolutamente necessario e urgente intervenire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché si provveda alla sollecita emanazione sia del decreto ministeriale previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 sia di una circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate che indichi chiaramente ai contribuenti i comportamenti da assumere per esercitare pienamente, senza applicazione di sanzioni, il proprio diritto alla compensazione dei crediti vantati nei confronti del fisco.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda con le preoccupazioni espresse dal deputato Fogliari, riservandosi di sottoporre

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la questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione di esperti del settore.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Marco MALCONTENTI, Vice Amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Marco MALCONTENTI, vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa.

Interviene per porre alcuni quesiti il deputato Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai quali risponde Marco MALCONTENTI, vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa.

Svolge ulteriori considerazioni Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Marco MALCONTENTI, vice amministratore delegato della società AZIMUT Holding Spa.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Malcontenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'uficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.