CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2011
436.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2010 ed il parere sulla relazione annuale entro lunedì 21 febbraio 2011. Avverte, altresì, che è in distribuzione un documento recante i criteri di ammissibilità e le modalità di esame degli emendamenti relativi al disegno di legge comunitaria 2010 per le parti di competenza.

Giuseppe MOLES (PdL), relatore, osserva che la Commissione difesa è chiamata

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ad esprimere un parere alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea in merito al disegno di legge C. 4059 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge comunitaria 2010).
Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi e che recano, rispettivamente, 4 e 26 direttive.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, estrema importanza riveste l'articolo 16 del disegno di legge trasmesso dal Senato il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva n. 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.
Al riguardo, ricorda che la citata direttiva punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Essa dispone la realizzazione di un sistema di semplificazione e armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.
Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.
La norma comunitaria stabilisce altresì un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione europea.
La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, reca come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.
In relazione alla citata direttiva, l'articolo 16 del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso la 14a Commissione del Senato, ove si è accolto un emendamento presentato del Governo e dallo stesso riformulato, stabilisce il principio generale in base al quale in sede di esercizio della delega dovranno essere rispettati i principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.

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Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.
L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, poi, è consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.
L'articolo 16, al comma 3, contempla, poi, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa.
L'intento semplificatorio di cui al comma 3 è presente anche nel successivo comma 6, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori connessi alle attività di certificazione di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2009/43/CE, riguardante i destinatari dei prodotti per la difesa che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri: da un lato tali termini sono ricondotti ai «princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185», dall'altro lato si esclude che tali tempi possano superare la durata massima di trenta giorni.
Da ultimo, dopo che il comma 4 ha previsto il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi, il comma 5 esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici: essi sono posti a carico dei soggetti interessati ed i proventi tariffari vengono riassegnati alle amministrazioni competenti.
In conclusione, nell'esprimere un parere positivo sul provvedimento in esame, segnala che la formulazione dell'articolo 16 è frutto di un lavoro particolarmente complesso e costruttivo svolto al Senato, di cui è stato dato conto anche dall'opposizione nelle diverse dichiarazioni di voto effettuate nella seduta conclusiva del 2 febbraio scorso.
Tale lavoro ha consentito di inquadrare la delicata materia in esame nell'ambito dei principi sanciti dalla legge n. 185 del 1990, che è tra le più avanzate d'Europa e nella quale, peraltro, sono già presenti i riferimenti alla semplificazione e alla trasparenza che ispirano la direttiva oggetto di recepimento.
È stato, inoltre, assicurato a tutto il mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo.
Infine, è stato previsto un coinvolgimento effettivo del Parlamento sui decreti legislativi di attuazione della direttiva.
Con riferimento, poi alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009, fa presente che tale documento è strutturato in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'Unione europea e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.
In particolare, per quanto attiene agli orientamenti per il 2010 in materia di Politica di sicurezza e difesa (PESD), viene fatto presente che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2010 sarebbe stata seguita con particolare attenzione l'implementazione del concetto di cooperazione strutturata permanente (CSP) per salvaguardare e promuovere le posizioni italiane in quell'ambito.
Per ciò che riguarda, poi, l'impegno italiano nelle missioni internazionali, sempre con riferimento all'anno passato, nel citato documento particolare interesse veniva dato alle missioni militari in Bosnia e in Georgia e all'operazione antipirateria a largo delle coste somale (che viene confermata sino alla fine del 2010, nell'attesa

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di iniziative durevoli che affrontino le radici del fenomeno), ed all'operazione EULEX in Kosovo.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».
Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dai lavori svolti dal Comitato ristretto, è stato trasmesso per il parere alle Commissioni competenti I e V, che si sono espresse favorevolmente. In relazione all'oggetto del provvedimento, la Commissione aveva anche deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento il parere della Commissione affari esteri. Non essendo ancora stato espresso il parere della III Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti «Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare».
Audizione del responsabile del Servizio per le emergenze ambientali in mare dell'ISPRA, dottor Luigi Alcaro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

Audizione dell'esperto di biologia marina, dottor Silvestro Greco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.35.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ambientalista «Marevivo».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti dell'Assosub.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.