CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2011
436.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo 01.0100 della Commissione e l'emendamento 1.011 Contento non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Emendamenti C. 3921-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, rileva che l'emendamento 7.100 della Commissione - che peraltro proroga il termine di due deleghe legislative già scadute - non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.55.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo Iniziativa responsabile entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Luciano Mario Sardelli.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 320.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo non ha osservazioni da fare.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 - piano gestionale 1 e al capitolo 2309 - piano gestionale 2.
Atti nn. 324 e 325.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al Governo per quale ragione sulle risorse iscritte su un medesimo capitolo si sono previste due gestioni diverse e, conseguentemente, due diversi atti provvedimenti di erogazione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, con riferimento alla domanda posta dal deputato Bressa, chiarisce che il piano gestionale 1 riguarda gli stanziamenti a regime, mentre il piano gestionale 2 riguarda gli stanziamenti straordinari previsti dalla legge finanziaria per il 2010.
Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimento avanzata nella seduta di ieri dalla relatrice, chiarisce che lo stanziamento di 2.546.216 euro a valere sulla legge n. 92 del 2006 è assegnato al Ministero dell'interno, mentre quello di 328.677 euro a valere sulla legge n. 93 del 1994 non lo è.

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Donato BRUNO, presidente, avverte che l'esame dei due provvedimenti procede a questo punto disgiuntamente.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 1 (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 2 (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.
Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, rilevato che il provvedimento pone alcune delicate questioni e ricordato che lo stesso non è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta, in modo da consentire alla relatrice un approfondimento.

Il comitato consente.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che, non essendo il provvedimento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea ed essendo necessario un approfondimento sullo stesso, nella seduta di oggi si procederà alla sola relazione introduttiva, mentre l'espressione del parere avverrà in altra seduta.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame prevede, sull'esempio di altri paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia, l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare, l'articolo 1 dispone che la Soprintendenza è competente per le attività relative alla tutela e alla valorizzazione

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del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e per l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).
Al riguardo ricorda che con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2008 - che ha modificato l'articolo 131 del decreto legislativo 42 del 2004 - la definizione di paesaggio si è fatta più articolata per renderla più convergente non solo con la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge n. 14 del 2006, ma anche con le indicazioni recate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, relative, in particolare, alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni rispetto alla tutela del paesaggio. Quest'ultima è volta a riconoscere, salvaguardare e recuperare i valori culturali che il paesaggio esprime, mentre la valorizzazione concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. Ai sensi dell'articolo 142, tra le aree tutelate per legge, in quanto facenti parte dei beni paesaggistici, sono indicati anche i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché i parchi e le riserve nazionali o regionali e le zone di interesse archeologico. Con riferimento alla valorizzazione, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2004 specifica che essa si sostanzia nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del medesimo, anche da parte delle persone diversamente abili.
Dalla Soprintendenza dipendono due centri tecnici operativi, quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l'ambito territoriale di competenza.
Ai sensi dell'articolo 9, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza sono disciplinati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
L'articolo 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse attengono in primo luogo all'organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, conservare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi (lett. a), nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività (lett. b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati (lett. i). Inoltre le competenze della soprintendenza sono all'adozione di misure per la fruizione dei beni storicoculturali sommersi nelle acque territoriali (lett. c); all'organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico (lett. d), all'organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici (lett. e), all'allestimento museale e mostre di reperti e contesti storico-archeologici la cui esistenza è legata alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere (lett. f), all'istituzione e gestione di una biblioteca specializzata (lett. h); alla redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi, da trasmettere a Forze di polizia e Capitanerie di Porto, ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli (lett. g).

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Alla Soprintendenza spettano, ancora, competenze di indirizzo e coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini (lett. l). La gestione delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene anch'esso con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. La maggior parte delle aree marine protette è comunque gestita dai comuni interessati.
Ancora, la competenza della soprintendenza riguarda la ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente al mare e alle acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità (lett. m); la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli (lett. o).
Ai sensi poi dell'articolo 3, la Soprintendenza assicura, attraverso periodiche conferenze di servizi con i soggetti prima indicati, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti.
Ai sensi dell'articolo 4, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
Attualmente, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono determinare la revoca dell'atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio (articolo 175).
L'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro, la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero.
L'articolo 7 intende sistematizzare l'apporto del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi e, a tal fine, prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni. Costituiscono requisito di iscrizione il possesso del certificato di idoneità psico-fisica, di un brevetto subacqueo e di un curriculum che attesti lo svolgimento di attività di volontariato subacqueo.
L'articolo 8 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisce specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal personale. L'articolo 10 dispone che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

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INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03471 Velo: Finanziamento del servizio civile nazionale.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'accurata risposta resa. Rileva però che questa non ha fugato tutte le perplessità che l'avevano indotta, anche su sollecitazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore, a presentare l'interrogazione.
Fa presente che le organizzazioni di volontariato sono in crescente difficoltà per il progressivo taglio dei finanziamenti: un taglio che è stato nella sostanza confermato dal rappresentante del Governo, il quale lo ha motivato facendo riferimento alla crisi economica in atto. Osserva, peraltro, che questa politica di tagli non sta producendo risultati neppure sulle finanze pubbliche: infatti, nonostante i continui tagli lineari che incidono indiscriminatamente su tutti i settori della pubblica amministrazione, i conti pubblici continuano a peggiorare e il disavanzo della spesa corrente si aggrava.
Rilevato poi che l'interrogazione è stata presentata a settembre del 2010, esprime il dubbio che il Governo abbia deciso di rispondere ora, con mesi di ritardo, solo per poter annunciare di essere finalmente riuscito a recuperare all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri risorse da destinare al servizio civile nazionale. Questo è certamente un fatto positivo, ma è anche il segnale del fatto che il servizio civile versa in oggettive difficoltà.
Quanto agli ostacoli che si frappongono alla attuazione della politica del Governo in materia di servizio civile - le divergenze con gli enti locali o la mancata calendarizzazione al Senato della legge delega per la riforma del servizio civile - ritiene che il Governo abbia gli strumenti per andare avanti e lo invita ad avvalersene. In conclusione, auspica interventi concreti a sostengo delle attività del servizio civile.

Donato BRUNO, presidente, dichiara conclusa la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Paola BINETTI (UdC), premesso che, tenuto conto della competenza della Commissione, si limiterà a svolgere alcune considerazioni circoscritte ai profili di costituzionalità, osserva che nel dibattito pubblico sulle delicatissime questioni affrontate dal progetto di legge un'enfasi speciale viene posta sulla libertà della persona, la quale, in base alla Costituzione, non può essere sottoposta a un determinato trattamento sanitario senza la

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sua volontà, salvi i casi previsti dalla legge: limite, questo, che era originariamente pensato per i trattamenti sanitari dei pazienti psichiatrici. Si passa sotto silenzio, invece, che, sempre in base alla Costituzione, la salute dell'individuo è, oltre che un diritto fondamentale della persona, anche un interesse della collettività. È su questo assunto - quello della salute individuale come interesse collettivo - che si fonda l'esistenza del complesso e strutturato sistema di assistenza sanitaria pubblica italiano, che è uno dei migliori al mondo. D'altra parte, non solo la Costituzione, ma anche la tradizione e la cultura giuridica italiane ammettono la possibilità di stabilire precisi vincoli alla libertà personale a tutela della vita e della salute: basti pensare all'obbligo di indossare il caso alla guida dei motocicli; al divieto di superare i limiti di velocità alla guida dei veicoli; ai divieti e agli obblighi prescritti ai lavoratori a tutela della loro salute, e così via. Si tratta, in tutti questi casi, di limiti alla libertà personale stabiliti dalla collettività per il bene della persona stessa. Si pensi, ancora, al medico che soccorre un suicida, ponendo in essere tutto quanto è in suo potere per salvargli la vita.
Quando si parla della vita, in altre parole, non vengono in rilievo, a livello costituzionale, soltanto il diritto individuale alla propria salute e la libertà di autodeterminarsi, ma anche il diritto e dovere della collettività ad aver cura della salute e della vita altrui. Si tratta di un valore che ha il suo fondamento nella concezione solidaristica della comunità umana che è sottesa alla Costituzione italiana e che emerge chiaramente da tutto il suo impianto. In base alla Costituzione, infatti, la solidarietà è una virtù civica fondamentale, essenziale all'esistenza della società umana. Senza questa virtù civica, nella quale gli italiani si riconoscono profondamente, i rapporti umani sarebbero improntati soltanto alla violenza e all'indifferenza. Il valore della solidarietà e il suo radicamento costituzionale debbono, a suo avviso, essere tenuti presenti da questa Commissione non meno dei valori della libertà e del diritto a non subire trattamenti sanitari indesiderati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'intervento del deputato Zaccaria, il quale, nella seduta di ieri, aveva tra l'altro espresso alcune riserve sulla formulazione dell'articolo 7, comma 1, della proposta in esame, dove si dice che le volontà espresse dal soggetto nelle sue dichiarazioni anticipate di trattamento sono semplicemente «prese in considerazione» dal medico curante, e non hanno quindi per lui un'efficacia vincolante, esprime la convinzione che l'espressione «prendere in considerazione» sia la più corretta in quanto attribuisce alle dichiarazioni anticipate di trattamento il giusto peso. È infatti necessario, a suo parere, che il medico valuti queste ultime tenendo conto del momento in cui furono rese e della situazione nella quale versava allora il paziente. Senza contare che occorre tenere presente che, dal momento in cui le dichiarazioni sono rese al momento in cui la persona si trovi in stato vegetativo permanente, possono intervenire progressi della medicina tali da rendere accettabili anche interventi che in passato potevano apparire a qualcuno lesivi della propria dignità personale.
Personalmente ritiene che una persona non possa decidere della propria vita fino in fondo, perché la vita è un valore sociale. Nessuno, a suo avviso, può decidere né per sé né per gli altri come e quando morire. Avallare con legge simili pretese non può che essere il primo passo verso future aberrazioni che, come cattolico, non può che condannare.

Barbara POLLASTRINI (PD), dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il deputato Zaccaria è intervenuto argomentando gli evidenti elementi di incostituzionalità presenti nella proposta di legge in esame, si dice a sua volta convinta che il testo sia viziato da norme palesemente irragionevoli e si augura che ciò abbia suggerito alla relatrice Bertolini di ascoltare il dibattito prima di formulare una proposta di parere.

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Prima di entrare nel merito del testo, ricorda che il testamento biologico è materia densa e carica di implicazioni. La complessità si coglie al volo se solo si guarda, anche in questa Commissione, alle differenze che attraversano gli schieramenti: pensa, in particolare, all'intervento serio e documentato del deputato Calderisi.
D'altra parte questo accade anche in altri Parlamenti quando il confronto avviene su temi che chiamano in causa le convinzioni individuali, le appartenenze religiose, i limiti della scienza e del sapere medico e i sentimenti suscitati da dilemmi che investono la sfera più intima dell'imponderabile; insomma quando riflettiamo sulla perdita possibile di ogni autonomia personale, sull'impotenza totale che potrebbe ingabbiare noi e i nostri cari.
Quando questo accade entra in gioco la propria identità, la stessa percezione che si ha di sé e della propria vita, come nei casi estremi di uno stato vegetativo prolungato nel tempo.
Quell'ipotetico frangente drammatico e definitivo ci interroga sul valore di una vita - la nostra vita - che potrebbe essere ceduta interamente ad altri: certo agli affetti più vicini o alle mani premurose del medico. Ma anche a strutture sociali o a tecniche invasive e lesive di quella che per alcuni è la propria dignità. In ogni caso, una vita - la propria vita - viene ceduta irrevocabilmente «ad altri». Si pensi, ad esempio, a chi è anziano, magari solo o con figli lontani; immobile, incapace di intendere e di volere. O si pensi alle famiglie che, comunque la pensino, da noi vorrebbero parole di saggezza e di aiuto concreto.
Si parla di temi entrati nel dibattito pubblico con la forza drammatica delle vicende di Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby e Luca Coscioni, ma si sa che spesso drammi analoghi si consumano nel silenzio di famiglie altrettanto amorevoli.
Ai più disagiati il destino riserva quelle corsie di ospedali dove - secondo la bella espressione del cardinale Martini - l'affidamento è nelle mani del Padre. Tuttavia, come dice lo stesso cardinale, in quel momento estremo è il medico che porge le mani. Ma per ciascuno di noi è innanzitutto fondamentale sentirsi nelle proprie mani.
E allora forse la prima cosa sarebbe ascoltare la voce della grande parte dei medici che ci invitano a riflettere ancora, a non approvare una legge che - ed è qui, a suo parere, un primo punto di incostituzionalità - è contraddittoria col principio del consenso informato e con il codice deontologico della professione medica.
Ecco perché una dichiarazione anticipata di trattamento deve essere vincolante e semplice, utilizzabile, ispirata a un diritto mite: un diritto che non discrimini, anche per la sua farraginosità, tra chi possiede gli strumenti culturali atti a dominare la norma e chi, al contrario, rischia dalla norma di essere sopraffatto, al di là delle sue effettive volontà; o, peggio, tra chi ha le risorse finanziarie per gestire se stesso, magari in un altro paese e chi, invece, di quelle risorse non dispone.
E questo è detto con la dovuta attenzione verso i diversi punti di vista.
È personalmente convinta, non da ora, che la volontà di cogliere la quota di verità presente nelle ragioni degli altri sia una garanzia di crescita culturale e umana per tutti. Ma questo rispetto e questa attenzione non hanno trovato sempre la necessaria reciprocità. Senza voler rinfocolare le polemiche, va ricordato che, durante l'agonia di Eluana Englaro, si è arrivati a sostenere che quella ragazza, divenuta donna in una corazza di incomunicabilità, poteva avere figli; o quando, come oggi, si vuole dividere il Paese tra chi sarebbe per la vita e chi no, e per questo si sceglie la data di oggi, anniversario della morte di Eluana Englaro, come giornata degli stati vegetativi: come è possibile procedere con tale insensibilità, avere il gusto di creare steccati, di offendere?
L'amore per la vita, per l'unicità della persona, almeno quello andrebbe lasciato a ognuno e considerato per ciò che è: un principio sacro e indisponibile alla polemica di parte. Per quanto riguarda la sua parte politica, è scontato il rispetto per la libertà di coscienza di ogni singolo parlamentare.

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Alla fine però, dopo il confronto interno e con altre legislazioni, dopo aver soppesato le opinioni della comunità scientifica e ascoltato la testimonianza diretta delle famiglie, dopo aver studiato dati e statistiche, si deve assolvere alla funzione di legislatori, e dunque scegliere: scegliere limpidamente come ha cercato di fare e farà il suo gruppo, nella convinzione che l'etica della responsabilità non chiede di fare prevalere una verità, ma di offrire la soluzione più prossima al riconoscimento del valore, della maturità della persona sulle sue scelte più intime.
Nell'indicare la via, la politica non è sola. Può appellarsi a un «giudice terzo», che è la nostra Costituzione. Dunque non ci si muove a tentoni in un ambiente buio, in un deserto di norme. C'è una guida, una mappa che è data dagli articoli 2, 3, 13, e 32 della Costituzione. Da questo punto di vista, come dicevano bene i deputati Calderisi e Zaccaria, l'equilibrio tra i principi - in questo caso il diritto alla salute, anche inteso come bene collettivo, e il diritto all'autodeterminazione che ispira il consenso informato - è persino più semplice da ravvisare che in altri contesti, perché entrambi questi diritti si ispirano alla finalità di salvaguardare la persona nella cura e nella responsabilità rispetto alla cura, e nella sua «signoria» sull'uso di tecniche e imposizioni. A questo proposito si potrebbe citare il caso estremo di quella donna che poté rifiutare l'amputazione di una gamba, andando coscientemente incontro alla morte, o la scelta dei Testimoni di Geova di negarsi alle trasfusioni di sangue. È esattamente questo principio ad essere negato in radice dal testo in discussione, perché questo testo impone che il cittadino cosciente non possa lasciare una regolare dichiarazione vincolante, reiterata nel tempo, su come essere trattato nel caso in cui si trovasse in condizioni prolungate di assenza di coscienza e di totale e irreversibile incapacità di intendere e di volere.
Il Parlamento è chiamato a valutare una legge che impone l'obbligatorietà di un sondino o quant'altro per la nutrizione e l'idratazione, anche a fronte di un esplicito rifiuto di quella «terapia di sostegno» precedentemente espresso. In questo modo il testo in esame cancella un diritto e annulla quella differenza - mirabilmente sintetizzata da un filosofo cattolico come il professor Giovanni Reale - tra l'espressione «fammi morire» (porta di accesso a una qualche forma di eutanasia) e la formula «lasciami morire»: ossia lasciami morire nella mia dignità di donna e di uomo, credente o meno. Il che vuol dire: lasciami, se lo ritengo, avvalermi di ogni tecnica fino all'ultimo, ma, se lo dichiaro anticipatamente e in coscienza, lasciami andare senza ciò che considero accanimento, perché così interpreto la mia dignità di donna e di uomo. Si tratta di due scelte diverse, che meritano uguale rispetto e tutela.
Non è soltanto la Costituzione a suggerirlo: una bussola è offerta anche dalla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio di Europa, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 408 del codice civile, che disciplina la figura dell'amministratore di sostegno «in previsione della propria futura incapacità».
Ricorda che Aldo Moro - uno statista a cui nessuno può affermare che mancasse un'idea di etica pubblica o semplicemente di etica - durante i lavori della Assemblea costituente ebbe a dire che «si tratta di un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione, quello cioè di affermare che non possono essere imposte obbligatoriamente ai cittadini pratiche sanitarie se non vi sia una disposizione legislativa [...]»; ed ebbe anche a dire che «si pone anche un limite al legislatore impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana».
Sono note le obiezioni: una persona rilascia il testamento biologico senza poter sapere davvero cosa proverebbe trovandosi in quella condizione estrema; oppure: e se l'avanzare della medicina consentisse ciò che oggi non è prevedibile?
Tuttavia non c'è obiezione superiore al primato della volontà della persona nella scelta di cura, sancito nella Costituzione, che è ispirata a valori laici e solidali. Si

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pensa davvero che su una materia come questa non si debba ricercare il più largo consenso? O la maggioranza vuole procedere a una prova di forza negando anche così il senso profondo dello spirito costituzionale? Vuole imboccare la strada che porterà inevitabilmente a ricorsi che saranno vinti come sta avvenendo con la fecondazione assistita? Pensa che l'opinione pubblica non reagisca quando vede usare temi così sensibili per operazioni di carattere politico o per l'ansia di riguadagnare una legittimazione da autorità ecclesiali?
Chiede quindi alla maggioranza di riflettere, di fermarsi. In un momento già così aspro il Parlamento non aggiunga altre ferite alla credibilità delle istituzioni; ascolti l'appello appassionato di tante persone, di medici, di scienziati e del presidente della regione Friuli, che arrivano a dire: è meglio nessuna legge che una brutta legge.
Invita pertanto la maggioranza a un ripensamento: una maggioranza dalla quale sono giunti toni inaccettabili ma che ha anche al suo interno, come in questa Commissione, personalità in grado di capire, di correggere la rotta.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che la relatrice non potrà essere presente alla seduta odierna. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricordato che alle 15 è prevista l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti e che prima di allora deve riunirsi l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

David FAVIA (IdV) ricorda che il suo gruppo ha dato l'assenso alla costituzione di un comitato ristretto a condizione che questo non comportasse un ulteriore ritardo nei lavori relativi al provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che, prima della costituzione del comitato ristretto, è opportuno permettere ai presentatori l'illustrazione degli emendamenti, in modo da fornire al relatore tutti gli elementi conoscitivi occorrenti per il

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lavoro che si dovrà svolgere nell'ambito del comitato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.
Audizione di esperti della materia.
(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

Marco SEPE, Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'università Telematica UNITELMA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD) e Mario TASSONE (UdC).

Marco SEPE, Professore straordinario di diritto dell'economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Telematica UNITELMA, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia il professor Sepe per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.