CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00483 Valducci: Applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, nell'ipotesi di locazione senza conducente.
(Discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo n. 8-00108).

Mario VALDUCCI, presidente, nel fare presente che il testo della risoluzione, di cui sono primo firmatario, è stato sottoscritto anche dall'onorevole Velo, rammenta ricorda che la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», ha modificato, tra l'altro, l'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada». In particolare, fa presente che l'articolo 12, comma 1, lettera a), della predetta legge ha introdotto al citato articolo 94 il comma 4-bis, inteso a prevedere che - previa dichiarazione dell'avente causa al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - debba procedersi all'aggiornamento

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della carta di circolazione del veicolo ed all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli qualora si verifichino atti che comportino una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.
Ricorda altresì che la finalità della suddetta disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente. Infatti, il comma 4-bis dell'articolo 94 del codice ha inteso ampliare lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo dei veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento di proprietà degli stessi.
Osserva peraltro che, ai fini delle concrete ipotesi a cui la predetta disciplina deve applicarsi, la citata disposizione rinvia al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A questo riguardo, durante la seconda lettura dell'Atto Camera n. 44-B - poi divenuto legge n. 120 del 2010 - nel corso dell'esame, in sede legislativa, presso la IX Commissione, nella seduta del 14 luglio 2010, il rappresentante del Governo accolse l'ordine del giorno n. 0/44 e abb.-B/IX/5. Velo, che, tra l'altro, impegnava il Governo a prevedere, nell'ambito del predetto regolamento di esecuzione, quale fattispecie rientrante nel disposto di cui al citato comma 4-bis, quella della locazione senza conducente;
Pur risultando comprensibile la finalità perseguita dal citato ordine del giorno, con riferimento a tali contratti, tuttavia, giudica opportuno che si tenga conto della struttura organizzativa delle imprese di settore - la quale impone flessibilità nella reperibilità sul territorio dei veicoli da porre a disposizione dei clienti - che rischierebbe di essere gravemente compromessa da appesantimenti di carattere burocratico. Inoltre, va altresì sottolineato come le finalità dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada possano essere assicurate con strumenti più flessibili che non compromettono la dinamicità delle contrattazioni di settore, da un canto, né la certezza del soggetto responsabile delle violazioni delle norme di circolazione previste dal codice, dall'altro. Ciò appare possibile ove si consideri la facoltà, sancita dall'articolo 180, comma 4, del Codice della strada, di sostituire la carta di circolazione con la fotocopia autentica della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada: precauzione questa adottata proprio dalle imprese di locazione al fine di impedire illeciti utilizzi del documento di circolazione stesso.
Rileva quindi che, tutto ciò considerato, il presente atto di indirizzo impegna il Governo ad interpretare, l'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, nel senso che, nel caso di locazione senza conducente, possa procedersi al solo aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso l'annotazione, nella stessa banca dati, del nominativo del locatario e della scadenza del contratto, al fine di assicurare - in sede di controllo - la certa ed univoca attribuibilità del veicolo a chi effettivamente ne dispone, e a prevedere che - a fronte dell'avvenuta comunicazione - venga contestualmente rilasciata una ricevuta che il locatario ha l'onere di tenere con sé durante la circolazione, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione, al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di legge, senza tuttavia appesantire le pratiche commerciali delle aziende di locazione con adempimenti, quali l'emissione della carta di circolazione aggiornata. In conclusione, raccomanda quindi l'approvazione della risoluzione in oggetto.

Silvia VELO (PD) ritiene opportuna una modifica di carattere formale dell'ultimo capoverso del dispositivo della risoluzione, che precisi che a fronte dell'avvenuta comunicazione la ricevuta venga rilasciata al locatario, che ha l'onere di averla con sé

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insieme alla fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

Mario VALDUCCI, presidente,concordando, riformula la risoluzione nel senso indicato dalla deputata Velo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'esprimere la condivisione del Governo sul testo della risoluzione, come riformulata, segnala che è già in corso la predisposizione dello schema di regolamento a cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo in discussione.

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il presidente Valducci per aver colto l'occasione di rendere maggiormente efficace l'ordine del giorno a propria firma accolto dal Governo nel corso del recente esame del provvedimento che ha recato modifiche al codice della strada, esprime, anche a nome del Partito democratico, la condivisione sul percorso intrapreso per risolvere la questione oggetto della risoluzione. Nell'osservare che la finalità della risoluzione è quella di assicurare legalità e certezza alla circolazione stradale, evitando inutili appesantimenti burocratici per le imprese, auspica che il Governo possa essere sollecito nell'emanazione del regolamento, dando così seguito agli impegni contenuti nell'atto in esame.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione, come riformulata (vedi allegato), che assume il numero 8-00108.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.
Atto n. 323.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 febbraio 2011.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), provvede al recepimento della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida. Osserva che la direttiva, in particolare, ha l'obiettivo di attualizzare - attraverso una rifusione - la normativa vigente in materia di patenti di guida (direttiva 91/439/CEE, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni) e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli. Fa presente che gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 19 gennaio 2011 e che la maggior parte delle disposizioni, compresa quella concernente l'introduzione del nuovo modello di patente, deve essere applicata a decorrere dal 19 gennaio 2013. Segnala infine che gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire, entro il 19 gennaio 2033, la conformità di tutte le patenti in circolazione al modello europeo. Nel sottolineare che la direttiva prevede che tutte le patenti di guida abbiano una validità amministrativa limitata: 10 anni, estendibili a 15 da ciascuno Stato membro, per ciclomotori (AM), motocicli con o senza sidecar e veicoli a tre ruote (A1, A2, A) e per gli autoveicoli di non oltre 3.500 chili (B1, B e BE); 5 anni per le altre tipologie di patenti, rileva che tale limitato periodo di validità rende possibile procedere periodicamente

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all'aggiornamento dei dati e della fotografia del titolare e all'introduzione di nuovi elementi di sicurezza: in caso di rinnovo della patente, gli Stati membri restano comunque liberi di prevedere nuovi esami attitudinali, medici o oculistici. Evidenzia che, per i veicoli a due ruote, viene imposto il principio dell'accesso graduale che, pur attribuendo agli Stati membri una limitata discrezionalità in relazione all'età minima, impone al motociclista che intenda ottenere l'autorizzazione a guidare motoveicoli, di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore. Segnala che per i ciclomotori viene introdotta una nuova categoria europea (AM), per la quale è richiesto il superamento di una prova teorica e che viene inoltre introdotto il principio di equiparazione delle patenti rilasciate da Stati membri della UE o dello Spazio Economico Europeo: per i titolari di queste patenti non risulta pertanto più necessario il procedimento di conversione del documento in patente italiana.
Passando ad una breve illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, fa presente che si compone di 26 articoli e di 7 allegati, e che, oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), e in particolare del titolo IV, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, e quindi non ancora riportate nel testo del codice stesso.
Passando all'esame dell'articolato, rileva che l'articolo 1 introduce modificazioni all'articolo 47 del codice, riguardante la classificazione dei veicoli, al fine di allineare la nomenclatura italiana con quella europea. Vengono introdotte due categorie di veicoli non previste dall'originaria formulazione dell'articolo 47: la L6e e la L7e. L'articolo 2 modifica l'articolo 115 in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; in particolare, l'articolo stabilisce l'età minima necessaria per la guida di ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori. L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 116 del codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida, che riproduce quella dettata dall'articolo 4 della direttiva: la nuova patente AM sostituisce il certificato di idoneità per la guida di: ciclomotori, veicoli a tre ruote, e quadricicli leggeri aventi velocità massima di 45 km/h (le cosiddette minicar); l comma 15 del nuovo testo dell'articolo 116 punisce con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro chi conduce un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida, sanzione che si applica anche a chi guida senza avere conseguito, in assoluto, la patente. Ricorda, a tale proposito, che il decreto-legge proroga termini, attualmente in discussione al Senato, in ragione del recepimento della direttiva 2006/126 e dell'istituzione della nuova patente di categoria AM per la guida dei ciclomotori, ha prorogato al 31 marzo 2011 la data di applicazione delle disposizioni che prevedono, per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, il superamento di una prova pratica.
Gli articoli 4 e 5 recano modifiche formali finalizzate al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria. L'articolo 6 introduce nel codice l'articolo 118-bis, il quale, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva, fornisce la definizione di residenza rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida: si tratta della "residenza normale", che coincide con il luogo in cui una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e/o professionali; a tale residenza è equiparato il possesso di qualifica di studente nel territorio nazionale per almeno sei mesi all'anno.
L'articolo 7, che modifica l'articolo 119 del codice, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali. L'articolo 8 sopprime dall'articolo

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120 del codice, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento a titoli abilitativi che non saranno più rilasciati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame. L'articolo 9 modifica l'articolo 121 del codice, che disciplina gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida. Il nuovo articolo introduce una distinzione tra i soggetti adibiti alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni (cosiddetta prova teorica) e quelli che effettuano le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti (cosiddetta prova pratica di guida). Sono inoltre introdotti, in aggiunta ai già previsti corsi di qualificazione iniziale e ai relativi esami di abilitazione, corsi di formazione periodica per gli esaminatori. L'articolo 10 modifica l'articolo 123 del codice, prevedendo che le autoscuole debbano garantire, direttamente o tramite consorzi, anche la formazione per il rilascio delle nuove tipologie di patenti previste dal precedente articolo 3 dello schema in esame. L'articolo 11 modifica l'articolo 124 del codice, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente. L'articolo 12, che sostituisce l'articolo 125 del codice, riguarda i criteri per il rilascio di patenti di categorie superiori a quelle possedute. L'articolo 13 sostituisce l'articolo 126 del codice, in materia di durata e conferma della validità delle diverse categorie di patenti, e reca le sanzioni per chi guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità.
L'articolo 14, che novella l'articolo 128 del codice, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente.
L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 135 del codice, regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e indica le sanzioni applicabili per la violazione della nuova disciplina: ai titolari delle suddette patenti è consentito circolare nel territorio nazionale, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno. L'articolo 16 sostituisce l'articolo 136 del codice, in materia di conversione delle patenti rilasciate da stati esteri; il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), in quanto per tali stati la direttiva 2006/126/CE prevede espressamente il riconoscimento reciproco. Il nuovo articolo, nei limiti dell'ambito di applicazione ora indicato, prevede che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 119 del codice. L'articolo 17 introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo: l'articolo 136-bis, il quale stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell'Unione europea o appartenenti allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane; l'articolo 136-ter disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente.
L'articolo 18 apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione. L'articolo 19 è volto ad un adeguamento dell'articolo 218-bis, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A. L'articolo 20 sopprime la norma di cui all'articolo 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria, che verrà superata con l'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 21

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sostituisce l'articolo 219-bis del codice, relativa a ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, che viene ora sostituito dalla patente AM. Il nuovo testo dell'articolo 219-bis introduce norme che precisano quali sanzioni siano applicabili ai conducenti minorenni. L'articolo 22 reca norme in tema di modello di patente, prevedendone la conformità al modello comunitario di cui all'allegato I dello schema di decreto in esame. L'articolo 23 detta norme per l'individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida. Per la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM si fa rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. L'articolo 24 prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame, connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali. L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie. L'articolo 26 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale n. 40 del 2003 (recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE). L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 28, infine, dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 - come espressamente previsto dall'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE - ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell'Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, che entreranno in vigore, secondo i principi generali, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Segnala l'opportunità di un chiarimento del Governo in ordine a due norme contenute nello schema che non sembrano collegate a espresse previsioni della direttiva 2006/126/CE in esame, ossia l'articolo 3 che, nel ridefinire le sanzioni di cui all'articolo 116 del codice, sostituisce la vigente sanzione amministrativa con l'ammenda per l'infrazione commessa da chi guida un veicolo senza avere conseguito la patente corrispondente, e l'articolo 14, comma 1, che prevede l'obbligo per i medici di segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida.
Da ultimo, in relazione alle procedure di infrazione avviate per il mancato recepimento di due direttive (2009/112/CE e 2009/113/CE), recanti modifiche agli allegati tecnici della direttiva 2006/126/CE, segnala che la direttiva 2009/112/CE è stata recepita in via amministrativa con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010, mentre la direttiva 2009/113/CE viene recepita con lo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, anche in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno svolgere un approfondimento in merito al coordinamento previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo tra le patenti attualmente necessarie per la guida delle diverse tipologie di macchine agricole e operatrici e le nuove categorie di patenti, al fine di evitare che si determinino per l'utenza che utilizza tali mezzi pesanti adempimenti burocratici.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 309.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

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Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, in data 2 febbraio 2011, la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Mario VALDUCCI, presidente, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere la seduta di domani per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.
Atto n. 318.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o febbraio scorso erano stati richiesti ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo riguardo alle risorse oggetto di riparto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara di non poter aggiungere ulteriori elementi di informazione rispetto a quelli già resi nella seduta del 1o febbraio scorso.

Mario LOVELLI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.