CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 1, della legge comunitaria 2009, recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In via preliminare, evidenzia la necessità di acquisire elementi circa l'eventuale impatto per i conti pubblici degli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, che fissa al 17 per cento per il 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in tale ambito, stabilisce l'obiettivo del 10 per cento per la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili nel settore del trasporto. A suo avviso, tali chiarimenti appaiono necessari in considerazione dell'esigenza di evitare sanzioni derivanti da un'eventuale procedura di infrazione per il mancato conseguimento degli obiettivi indicati.
Con riferimento agli articoli da 1 a 4, osserva che le norme dispongono una sostanziale semplificazione delle procedure amministrative connesse agli impianti di produzione e di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli introiti per la pubblica amministrazione connessi a dette procedure, derivanti, ad esempio, da diritti di segreteria, non siano soggetti ad apprezzabili diminuzioni e che gli adempimenti cui sono chiamate le amministrazioni interessate siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente disposto dalla clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 38 del provvedimento in esame. Con riferimento al subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali in caso di revoca del precedente concessionario, dovuta a inattività protratta per almeno 2 anni, sottolinea l'opportunità di acquisire chiarimenti circa l'indennizzo dovuto dal richiedente. In particolare, a suo avviso andrebbe chiarito se tale indennizzo sostituisca altri pagamenti dovuti in favore dell'ente concedente. Per quanto attiene all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti dai concessionari a seguito della sperimentazione di impianti pilota, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate per gli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di quantificazione, nonché chiarimenti da parte del Governo.
Quanto all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto, osserva che l'obbligo di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento riguardo agli edifici pubblici, nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate nell'ambito della progettazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni di quelli esistenti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso, nonché elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 10, che disciplina le misure di semplificazione, relativamente al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richieste, rileva la necessità di acquisire elementi volti a escludere che per effetto del riordino si determinino effetti finanziari apprezzabili, tali da dar luogo a nuovi oneri ovvero a

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una diminuzione delle garanzie complessive prestate a favore delle pubbliche amministrazioni interessate.
Per quanto attiene alla concessione verso terzi, mediante gara, dei tetti degli edifici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri, connessi, ad esempio, a spese di adeguamento strutturale e di manutenzione degli edifici, non compensati da eventuali introiti connessi al rapporto concessorio. Sul punto ritiene necessario acquisire quindi ulteriori elementi di valutazione dal Governo. Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni in materia di informazione, giudica necessario acquisire conferma circa la sostenibilità da parte del Gestore dei servizi energetici degli oneri connessi alla realizzazione del portale informatico, atteso che il Gestore dei servizi energetici, pur non rientrando nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, è comunque interamente partecipato da capitale pubblico. In relazione all'articolo 13, che disciplina la qualificazione degli installatori, osserva che le norme dispongono l'obbligo per le regioni e le province autonome di attivare un programma di formazione per gli installatori o, in alternativa, il riconoscimento di fornitori di formazione. Le disposizioni appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuove spese a carico dei bilanci degli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'eventuale subentro dell'ENEA in detti programmi di formazione, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine previsto, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa i finanziamenti ottenuti dall'Agenzia in ambito comunitario. In proposito, ritiene comunque utile acquisire elementi da parte del Governo in merito all'entità di tali finanziamenti e dell'onere presunto connesso alla predisposizione dei suddetti programmi. Con riferimento alle disposizioni in materia di sviluppo delle reti elettriche, previste dagli articoli da 14 a 17, giudica opportuno acquisire un chiarimento sui profili finanziari delle disposizioni. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse necessarie ad assicurare la remunerazione degli interventi di sviluppo della rete, per facilitare l'immissione e l'integrale ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, con relativa maggiorazione della remunerazione in caso di interventi di ammodernamento della rete secondo i concetti di smart grid, possano reperirsi nell'ambito dei minori oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico ottenibili grazie ai predetti interventi di sviluppo. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermata l'assenza di riflessi per la finanza pubblica anche nell'eventualità in cui tale compensazione non si produca. In relazione agli articoli 18 e 19, che contengono disposizioni in materia di rete di gas naturale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito a due aspetti: con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 18, andrebbe a suo avviso chiarito a carico di quali soggetti gravino i costi per la realizzazione delle opere di adeguamento delle infrastrutture di rete eventualmente necessarie per consentire l'allacciamento di nuovi impianti. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla rete di trasmissione dell'energia elettrica, la norma in esame non specifica i criteri di riparto dei predetti oneri. A suo giudizio, andrebbe pertanto assicurato che gli stessi non possano ripercuotersi, nemmeno indirettamente, sulla finanza pubblica; con riferimento al sistema di incentivazione del biometano, previsto dal comma 2 dell'articolo 19, andrebbe chiarito se le risorse necessarie alla remunerazione del nuovo meccanismo incentivante, indipendentemente dalla loro maggiore o minore entità rispetto a quelle previste dal sistema attuale, restino a carico del sistema tariffario, precisando la relativa modalità applicativa per il gas naturale, con esclusione di riflessi sulla finanza pubblica. Sulle disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento, contemplate

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dall'articolo 20 dello schema di decreto, osserva che andrebbe chiarito se l'assimilazione delle infrastrutture in oggetto alle opere di urbanizzazione primaria configuri un obbligo, a carico dei comuni, di provvedere alla predisposizione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nelle aree che ne sono attualmente sprovviste o se tale obbligo resti confinato alle aree di nuovo insediamento e comunque condizionato alla disponibilità delle risorse del fondo istituito dall'articolo in esame e alla concreta fattibilità delle infrastrutture. Inoltre, data l'appartenenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico all'ambito delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe chiarito se dall'istituzione del predetto fondo e dal disallineamento temporale tra raccolta dei contributi versati dagli utenti e relativo utilizzo per la realizzazione delle infrastrutture in oggetto possano derivare transitori effetti di cassa, con eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo 23, rileva l'opportunità di salvaguardare gli investimenti già effettuati e di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei prevedendo un prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici più adeguato rispetto a quello previsto dal provvedimento. A suo avviso, dovrebbe verificarsi la possibilità di prevedere che tale prezzo sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considerazione dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo.
Con riferimento all'articolo 28-bis, che reca disposizioni relative al Fondo rotativo per l'attuazione del protocollo di Kyoto, ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito al profilo temporale dell'erogazione delle risorse del Fondo, in relazione al quale era inizialmente previsto un impatto finanziario sul fabbisogno di cassa pari a 50 milioni nel 2007, 100 milioni nel 2008 e 200 milioni nel 2009. Poiché l'emanazione della normativa secondaria di attuazione è intervenuta solo nell'anno in corso e anche la norma in esame appare funzionale all'effettivo avvio dell'utilizzo del Fondo, ritiene che andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di cassa siano state aggiornate con riferimento allo slittamento della tempistica di effettiva erogazione delle risorse in questione. In merito agli oneri di gestione derivanti dalla convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, non disciplinati dal provvedimento istitutivo del fondo, osserva che andrebbe chiarito se la stima di 9 milioni di euro operata dalla relazione tecnica, pari all'1,5 per cento della totale dotazione triennale del fondo, 600 milioni per il triennio 2007-2009, sia riferita, con carattere retroattivo, al predetto triennio, nel quale peraltro il fondo non sembra aver trovato attivazione, o al primo triennio di effettivo utilizzo delle risorse stanziate. Segnala inoltre che la norma non esplicita se la percentuale sopra indicata sia da intendersi applicabile alle risorse disponibili giacenti nel fondo ovvero a quelle movimentate nel corso di ciascun esercizio, mentre la relazione tecnica opera la relativa quantificazione considerando la dotazione complessiva del fondo. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 2, al fine di rendere conforme la clausola di neutralità alla prassi consolidata, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione, facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Riguardo agli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, previsti dall'articolo 29-bis, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica evidenzia che dei 90 milioni di euro annui complessivamente quantificati, solo una parte, pari a 70 milioni di euro, è da riferire all'articolo in esame, mentre la parte restante deriva dall'incremento disposto dall'articolo 20 ed è destinata a finanziare gli interventi relativi al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento ivi previsti. Segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce

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elementi di stima volti a suffragare la quantificazione operata dell'entità delle risorse che deriveranno dagli incrementi tariffari previsti dalla norma in esame e dall'articolo 20, né della relativa incidenza sulla spesa di una famiglia tipo. Andrebbe infine confermato che le risorse del fondo risulteranno effettivamente utilizzabili per finalità di spesa nei limiti dell'effettivo afflusso di risorse tariffarie. Tale condizione non risulta infatti esplicitamente espressa nel testo della norma in esame. Quanto ai progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri, contemplati dagli articoli da 31 e 32, con riferimento alla copertura dei costi connessi ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici, posto che essa viene posta dalla norma a carico delle tariffe di elettricità e gas, osserva che andrebbe confermata la mancanza di qualsivoglia conseguenza per la finanza pubblica. In ordine alle norme relative ai trasferimenti statistici tra le regioni, contenute nell'articolo 33, osserva che per il raggiungimento degli obiettivi le regioni sono chiamate ad assumere misure che potrebbero comportare oneri per i rispettivi bilanci, con particolare riferimento alla promozione dell'efficienza energetica e all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul punto pare opportuno acquisire elementi da parte del Governo. Con riferimento alla nomina, sia pure eventuale, di commissari straordinari, ritiene che andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l'espletamento delle relative attività. Riguardo all'articolo 36, che disciplina il monitoraggio, il sistema statistico nazionale, le relazioni e gli aggiornamenti, osserva che le norme dispongono adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi energetici, all'ENEA e, subordinatamente alla mancata copertura integrale dei costi sostenuti da Gestore dei servizi energetici ed ENEA, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento agli adempimenti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, cui compete in particolare l'integrazione del sistema statistico in materia di energia, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo che le misure necessarie siano sostenibili nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, come esplicitamente disposto dal comma 1. Con riferimento agli adempimenti assegnati dalle norme al Gestore dei servizi energetici e all'ENEA, i cui oneri sono sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la parte non coperta da altre risorse, osserva che andrebbero forniti dati ed elementi volti ad esplicitare i meccanismi di finanziamento, nonché a escludere maggiori oneri, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, per l'Autorità per l'energia, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo 4, che include, tra i principi generali, la semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, considerato che il sistema delle accise sulla produzione di energia elettrica è basato anche sul controllo di tali infrastrutture, ritiene opportuno escludere espressamente che la semplificazione possa riguardare anche la normativa tributaria. A tal fine, propone di inserire, al comma 1, un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali e al comma 3 l'acquisizione del parere dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane. Riguardo all'articolo 6-ter, recante le disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano, per le medesime ragioni esposte in riferimento all'articolo 4, propone di inserire un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali. Con riferimento all'articolo 20, evidenzia che l'assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione operata da questo articolo potrebbe rappresentare un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aliquota

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IVA agevolata, pari al 10 per cento, di cui ai numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, generando un problema di compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria in materia di IVA e conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica e propone, pertanto di prevedere l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Con riferimento agli articoli 22 e 26, che prevedono, rispettivamente, regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e di energia termica da fonti rinnovabili, rinviando ad appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle norme attuative, al fine di consentire il completo monitoraggio degli effetti finanziari delle agevolazioni, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tali decreti attuativi. Riguardo all'articolo 32, che incentiva l'importazione da paesi terzi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo la possibilità di variare la misura dell'incentivo con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto esposto in riferimento agli articoli 22 e 26, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tale decreto.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala l'opportunità di riflettere più attentamente sugli articoli 22 e 23. rileva in articolare la necessità di rivedere i meccanismi di incentivazione, semplificando le procedure attuative per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, nonché di prorogare il termine di vigenza fino almeno al 2015. Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 23, che prevedono una riduzione del 30 per cento del valore di riacquisto dei certificati verdi potrebbero comportare gravi ripercussioni finanziarie sulle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, con conseguenti danni all'economia e quindi, indirettamente, alla finanza pubblica. Suggerisce quindi di chiedere alla Commissione di merito di valutare attentamente le conseguenze sull'economia reale del provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) riguardo all'articolo 12 che pone a carico del Gestore dei servizi elettrici, a totale partecipazione pubblica, l'onere della realizzazione di un portale informatico contenente le informazioni relative alle energie rinnovabili, riprendendo la richiesta già formulata in tal senso dal relatore, chiede che sia chiarita la sostenibilità finanziaria di tale disposizione. Con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo in esame, che prevede l'obbligo per regioni e province di attivare un programma di formazione per gli istalla tori, ribadisce, come già evidenziato dal relatore, che in tal modo si determinerebbero oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, senza prevederne la quantificazione, né la relativa copertura. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire specifici chiarimenti in materia.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, pur ritenendo che in linea teorica una semplificazione delle procedure non sia suscettibile di determinare di per sé una modifica della normativa fiscale, si dichiara disponibile ad inserire una specifica osservazione al riguardo nella propria proposta di deliberazione. Per quanto attiene all'articolo 20, reputa opportuno recepire le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in uno specifico rilievo, mentre giudica che le valutazioni in ordine all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2, dovrebbero essere oggetto di un'osservazione e rimesse alle Commissioni ambiente e attività produttive. Per quanto riguarda, poi, le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine all'opportunità di rinviare al 2015 l'entrata in vigore del nuovo regime di incentivazione previsto dall'articolo 22, ritiene che

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potrebbe rimettersi alle Commissioni di merito le valutazioni in ordine a tale rinvio, che considera tuttavia non facilmente praticabile. Nel concordare con le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine al prezzo di ritiro dei certificati verdi stabilito dall'articolo 23, comma 5, dello schema, ribadisce l'opportunità di introdurre una specifica indicazione al riguardo nella proposta di deliberazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce l'opportunità di prevedere un'apposita condizione sulla questione degli oneri derivanti dalla formazione degli istalla tori ai sensi dell'articolo 13 dello schema.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle richieste di chiarimento del collega Ciccanti, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori elementi di valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché agli articoli 28-bis e seguenti dello schema in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, con riferimento all'articolo 13, ritiene opportuno condizionare la valutazione favorevole della Commissione alla previsione che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13 siano posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività. In relazione alle osservazioni dell'onorevole Marchi, ritiene opportuno chiedere alla Commissione di merito di precisare, all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di formulare una proposta che tenga conto del dibattito svoltosi.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.20.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (atto n. 302);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:
è opportuno precisare che le semplificazioni disposte dall'articolo 4 e dell'articolo 6-ter non determinino una modifica della disciplina fiscale vigente;
l'integrale assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione primaria, prevista dall'articolo 20, è suscettibile di determinare un ampliamento delle fattispecie alle quali si applica l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, che potrebbe determinare problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed effetti negativi per la finanza pubblica;
appare opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2;

rilevata la necessità di prevedere che gli eventuali costi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 13 siano

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posti a carico dei soggetti partecipanti alle stesse, al fine di evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
nel presupposto che le previsioni tendenziali di cassa tengano della tempistica di erogazione delle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto prevista dall'articolo 28-bis del provvedimento;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: ad ogni effetto aggiungere le seguenti:, con l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,;
all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

e le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
precisare che le semplificazioni previste dall'articolo 4 e dell'articolo 6-ter non determinino una modifica del vigente regime fiscale;
precisare all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 387 del 2003;
verificare attentamente l'impatto sull'economia reale del nuovo regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui agli articoli da 21 a 24, adeguando eventualmente la relativa tempistica;
assicurare congrui livelli di incentivazione, coerenti con criteri generali di equa remunerazione, alle iniziative di rifacimento totale e parziale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che comportino significativi investimenti; in particolare, appare opportuno che le Commissioni valutino la possibilità di assicurare che, attraverso il meccanismo degli incentivi, gli impianti idroelettrici e le infrastrutture ad essi afferenti siano mantenuti in idonee condizioni, prevedendo che agli interventi di rifacimento totale o parziale si applichi il sistema di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), anziché quello di cui al comma 10 dell'articolo 23.
prevedere, con riferimento all'articolo 22, commi 5 e 9, all'articolo 26, comma 2, e all'articolo 32, comma 2, che i decreti ivi previsti in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
modificare l'articolo 32 dalla cui applicazione potrebbe derivare un incremento delle tariffe, stabilendo un tetto massimo ai progetti di cooperazione in materia di importazione di energia da fonti rinnovabili proveniente da Paesi terzi;
prevedere, al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati e gli obiettivi europei, che il prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici, previsto dall'articolo 23, comma 5, sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2 comma 148 della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considerazione

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dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo;
prevedere un efficace meccanismo di monitoraggio della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica e delle tariffe applicate al consumo di gas naturale, sulla quale gravano gli oneri derivanti dai sistemi di incentivazione previsti dal provvedimento, anche al fine di verificare l'effettiva possibilità di conseguire i risparmi a carico degli utenti finali indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

dal momento che la relazione tecnica chiarisce che nessuno dei sistemi di incentivazione individuati dal provvedimento grava sulla finanza pubblica, in quanto trovano copertura a valere sugli «oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere al Governo una puntuale quantificazione dell'incremento di tali oneri che, in ogni caso, è destinato a gravare sui cittadini e sulle imprese.»

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 307.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 1o febbraio 2011, ricorda che l'articolo 10 prevede che alle attività di controllo, classificazione o ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, da determinarsi con successivo decreto ministeriale ed in particolare al comma 4 dello stesso articolo, inoltre prevede che le suddette tariffe siano da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11 della stessa proposta normativa, tra l'altro, dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'espressa previsione di una norma di neutralità finanziaria. Al riguardo, evidenzia che non è possibile effettuare una quantificazione degli effetti finanziari della norma in oggetto, in considerazione del fatto che la disposizione al momento non prevede la determinazione delle tariffe, ma rimanda ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso, fa presente che gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 10 sarebbero in ogni caso indiretti, quindi, per prassi, non quantificati in sede di relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire se, dall'attuazione del provvedimento, possano derivare oneri per gli utenti finali.

Remigio CERONI (PdL), relatore, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Borghesi, fa presente che il comma 4 dell'articolo 10 del schema di decreto legislativo in esame dispone che le tariffe ivi disposte rientrino tra i costi considerati ai fini della determinazione del capitale

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direttamente investito, potrebbero quindi rilevare indirettamente. Formula quindi la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli adempimenti posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAS, per la parte relativa alle strade non soggette a pedaggio, saranno effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
dall'attuazione della direttiva 2008/96/CE non necessariamente discendono specifici e ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale, in quanto essa indica soltanto una diversa priorità nella realizzazione di progetti infrastrutturali tesi al miglioramento della sicurezza stradale, che rappresenta un principio già acquisito nella buona progettazione, rientrando quindi nei costi già previsti;
i costi relativi agli interventi sulla rete a pedaggio sono posti a carico dei gestori, mentre per la rete non a pedaggio gli stessi saranno inseriti nel novero degli interventi soggetti a programmazione triennale;
non si ravvisano elementi di diretta correlazione tra il gettito fiscale e ammissibilità dei costi in tariffa, essendo ipotizzabile solo un possibile aumento del gettito IVA sui lavori, nel caso in cui ne aumentasse il volume;
le attività di trasmissione dei dati in via telematica di cui all'articolo 7, con riferimento all'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, da parte delle Forze dell'ordine, a regime, avverranno con le risorse disponibili a legislazione vigente;
i costi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 9, saranno a carico dei soggetti frequentanti gli stessi;

considerata la necessità di esplicitare, nel testo del provvedimento, quanto chiarito dal Governo con riferimento all'onere dei corsi di cui all'articolo 9,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I costi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo sono integralmente a carico dei soggetti frequentanti.».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia voto contrario sulla proposta presentata dal relatore, anche in ragione della risposta del relatore, che ha confermato, a suo avviso, la sussistenza di oneri a carico dei cittadini.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2011.

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Il sottosegretario Luigi CASERO, relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla discrasia temporale che sembrerebbe prodursi tra le entrate da contributi e i costi dell'istituzione e dell'implementazione del sistema, osserva quanto segue: fa presente che non è possibile accollare detti costi al privato, in quanto non rientrano tra quelli effettivi del servizio, ai quali deve, invece, attenersi il sistema tariffario, così come previsto nella legge comunitaria annuale. Tuttavia, considerata la natura giuridica di società per azioni di CONSAP, rileva che è stata prevista una tariffa a copertura del costo pieno del servizio e, pertanto, allo stato attuale, la stessa CONSAP dovrebbe ammortizzare il costo di detto sistema attraverso una quota di differenza tra il costo pieno ed il costo effettivo. Rileva inoltre che lo schema di decreto prevede, all'articolo 30-sexies, comma 2, la copertura dei costi di funzionamento del sistema, stabilendo che «ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore» e che ciò è in linea con il contenuto della delega che ha escluso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva che lo schema di decreto stabilisce già all'articolo 30-octies che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo. Fa presente che la CONSAP Spa, per far fronte agli oneri da sostenere per le attività di progettazione e realizzazione dell'archivio centrale informatizzato, preliminari all'avvio del sistema di prevenzione ed al pagamento del contributo da parte degli aderenti, segnala come appaia opportuno che i soggetti che intendono partecipare volontariamente al sistema di prevenzione delle frodi si obblighino a versare a CONSAP una quota fissa a copertura dei costi di realizzazione dell'archivio. In tal senso, suggerisce di riformulare l'articolo 30-sexies, comma 2, dell'articolato nei seguenti termini: «l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico agli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con il gestore, il pagamento al gestore stesso di un contributo articolato in guisa da garantire sia le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio centrale sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La quota di contributo sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuta l'opportunità di prevedere che le funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie, svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, in conformità a quanto prevista dalla legge delega e al fine di assicurare che non derivino nuovi o maggioro oneri per la finanza pubblica, siano esercitate con riferimento ai sistema di tutela della riservatezza e di trasmissione delle suddette informazioni creditizie;

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considerata, altresì, la necessità che i costi derivanti dalla realizzazione dell'archivio di cui all'articolo 30-quater trovino copertura mediante il versamento di una quota fissa a CONSAP da parte degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 30-ter, comma 4, dopo le parole: sui sistemi inserire le seguenti: di tutela della riservatezza e di trasmissione»;
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 30-sexies, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al medesimo articolo, capoverso Art. 30-septies, premettere il seguente comma:
01. L'adesione al sistema pubblico di prevenzione di cui al presente titolo, e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dall'aderente, previa stipula di una convenzione con l'ente gestore, il pagamento al medesimo ente di un contributo fissato in misura tale da garantire la copertura delle spese di progettazione e realizzazione dell'archivio di cui all'articolo 30-quater, e del costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies, comma 1, lettera d).;

e la seguente osservazione:
al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione del gruppo di lavoro in materia di prevenzione delle frodi, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione al predetto gruppo, in veste di osservatori permanenti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali.».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, è stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 3 febbraio 2011. Fa presente che in quella occasione, si è preso preliminarmente atto della mancata trasmissione della relazione tecnica che la Commissione bilancio, nella seduta del 22 dicembre 2010, aveva richiesto al Governo di predisporre entro il termine ordinario di 30 giorni. In quella occasione ebbe inoltre ad evidenziare che, in assenza della relazione tecnica, non è possibile effettuare una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, e in particolare dagli articoli 1, 3 e 4, nonché una verifica della copertura finanziaria prevista dall'articolo

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5, proponendo la soppressione dei citati articoli e riservandosi, comunque, di valutare nuovamente il provvedimento una volta trasmessa la relazione tecnica. Ricorda, in particolare, che gli articoli 1 e 3 prevedono l'istituzione delle case famiglia, nonché gli istituti a custodia attenuata quali misure cautelari o ai fini dell'esecuzione delle pene per le detenute incinte o madri di figli di età non superiore ai sei anni, mentre l'articolo 4, dispone che il Ministero della giustizia individui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette, anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza, per l'esecuzione delle pene a favore delle detenute madri e le strutture idonee ad essere utilizzate come tali a seguito di apposite convenzioni. In relazione alla copertura finanziaria indicata all'articolo 5, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009 è finalizzata a spese di conto capitale per la realizzazione di un programma di infrastrutture carcerarie. Rammenta, inoltre, che, pur evidenziando tali problematiche, la Commissione ha comunque ritenuto di non procedere all'espressione del parere e di attendere la trasmissione della relazione tecnica, nell'ipotesi in cui fosse pervenuta in tempo utile rispetto alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nel segnalare che nella seduta del 3 febbraio 2011 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modifiche al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, alla luce di quanto esposto, in assenza di una relazione tecnica, ritiene che non possano che ribadirsi le considerazioni svolte nel corso della seduta del 3 febbraio 2011. Chiede comunque chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica che, allo stato, il Ministero della giustizia non ha predisposto la richiesta relazione tecnica.

Marilena SAMPERI (PD) nel ringraziare la Commissione per avere evitato di esprimere un parere che avrebbe reso vano il provvedimento del quale è relatrice, in attesa della relazione tecnica, sottolinea che lo stesso è stato a lungo discusso in Commissione giustizia e che è condiviso da tutti i gruppi. Fa presente che in quella sede il sottosegretario Caliendo ha confermato che il Ministero della giustizia avrebbe provveduto in tempi rapidi alla predisposizione della relazione tecnica ed annuncia quindi l'intendimento della Commissione di chiedere un rinvio del seguito del provvedimento in Assemblea al fine di consentire la trasmissione di tale relazione tecnica. Chiede quindi alla Commissione di soprassedere ulteriormente nell'espressione del parere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, concorda con la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Samperi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.
C. 3994 Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 3 febbraio 2011. Rammenta come in quell'occasione abbia formulato alcune richieste di chiarimento con riferimento alle implicazioni finanziarie del

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provvedimento e il rappresentante del Governo si sia riservato di fornire le informazioni e le precisazioni richieste, chiedendo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge. Mentre il seguito dell'esame del provvedimento è stato quindi rinviato, nella medesima giornata del 3 febbraio 2011, la Commissione affari esteri ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza apportare modifiche al testo del disegno di legge. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene quindi necessario acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 3 febbraio 2011. Sottolinea comunque, a titolo personale, che avrebbe ritenuto più opportuna una destinazione di risorse in favore di cittadini italiani all'estero, piuttosto che in favore di cittadini siriani.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa, con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, in materia di cooperazione bilaterale in campo artistico, che tali attività non sono mai oggetto di una quantificazione dettagliata, in quanto le molteplici iniziative di competenza sia del Ministero degli affari esteri che del Ministero per i beni e le attività culturali sono estremamente eterogenee per materia e tipologia, e vengono dunque precisate solo nei programmi esecutivi, a seguito della ratifica degli Accordi. Rappresenta, quindi, che gli oneri indicati nella relazione tecnico-finanziaria sono quantificati sulla base delle spese effettivamente sostenute dai predetti Ministeri, sulla base di analoghe collaborazioni con Paesi della stessa area. Conferma, infine, che le attività relative agli articoli 8, 9 e 11 dell'Accordo avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei relativi capitoli di spesa.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3994-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le attività previste dagli articoli 8, 9 e 11 dell'Accordo, relativi allo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili, allo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi e alla cooperazione e alla partecipazione a eventi in campo sportivo, saranno attuate nell'ambito dell'effettiva disponibilità di risorse nei pertinenti capitoli di spesa;
rilevata la necessità di individuare, nella clausola di copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, gli articoli dell'Accordo dalla cui attuazione deriveranno gli oneri quantificati e coperti del provvedimento, da intendersi quale limite massimo di spesa;
nel presupposto che la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'Accordo si riunirà per la prima volta in Siria nell'anno 2013,
esprime
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: degli articoli 3, primo periodo, 4, 6, 7 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1,».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2184 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 18 gennaio 2011. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedendo, in particolare, l'aggiornamento della clausola di copertura finanziaria. La Commissione, nella seduta del 1o febbraio 2011, ha apportato alcune modifiche al testo volte a recepire i pareri della Commissione bilancio e delle altre Commissioni competenti in sede consultiva. Il testo trasmesso dalla Commissione non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente, relativamente agli articoli 1 e 2, che non vi sono effetti finanziari derivanti dalla qualificazione del metano come carburante e dalle nuove definizioni tecniche relative al gas naturale e agli altri carburanti. Con riferimento all'articolo 5, relativo all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2011, volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, ricorda che, secondo il disposto dei commi 2 e 3, alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 e mediante le maggiori entrate derivanti da un contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale. Al riguardo, esprime parere contrario in ordine alla prima fonte di copertura indicata in quanto le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono destinate, in via programmatica e previa verifica delle compatibilità finanziarie, a finanziare una molteplicità interventi previsti da disposizioni legislative vigenti. Evidenzia che, in ogni caso, le risorse cui trattasi devono costituire residui iscritti in bilancio e non più dovuti, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, da versare all'entrata, mentre eventuali coperture su residui perenti non sono ammesse, atteso che i residui perenti possono essere utilizzati solo per il soddisfacimento del titolo

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originario di spesa. Per quanto riguarda l'altra fonte di finanziamento del fondo, condivide l'osservazione del relatore in ordine alla indeterminatezza dell'entità e dei tempi di versamento del contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano in relazione all'autorizzazione di spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2011, prevista dal medesimo articolo 5. Infine, conferma l'assenza di effetti finanziari in termini di minori entrate per il bilancio dello Stato connessi alla quantificazione del contributo quale costo inerente alla vendita del metano. Con riferimento all'articolo 6, nel concordare con la richiesta di acquisire i dati necessari per la quantificazione dei costi connessi al funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e del Comitato al quale dovrebbe esserne affidata l'amministrazione, ribadisce il parere contrario sull'articolo in questione, in quanto comporta oneri, non quantificati e non coperti, connessi con le spese di costituzione e di funzionamento dei predetti organismi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 e abb., recante commercializzazione del metano per autotrazione;
preso atto dei chiarimenti del Governo, il quale ha precisato che:
con riferimento agli articoli 1 e 2, dalla qualificazione di metano come carburante e dalle nuove denominazioni tecniche relative al gas naturale ed agli altri carburanti non derivano effetti finanziari;
con riferimento all'articolo 5, che le economie derivanti dalla revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 sono destinate a finanziare molteplici interventi già previsti a legislazione vigente, mentre non vi sono effetti finanziari negativi in ordine al finanziamento derivante dal contributo dovuto ai sensi del comma 3;
con riferimento all'articolo 6, derivano oneri non quantificati né coperti, in relazione alla costituzione ed al funzionamento degli organi della Cassa di gestione del metano;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 5, comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: un piano di incentivi alla ricerca aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

All'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dei Comitato di cui al presente comma non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

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COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 febbraio 2011.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921-A Giancarlo Giorgetti.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 434 del 4 febbraio 2011:
a pagina 74, seconda colonna, la quarta riga è soppressa;
a pagina 77, seconda colonna, alla quindicesima riga, le parole: «articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10, comma 6»; alla trentacinquesima riga, sostituire il numero dell'emendamento: «*2.6» con il seguente: «**2.6»;
a pagina 78, prima colonna, quinta riga, sostituire il numero dell'emendamento: «2.15» con il seguente: «**2.15»;
a pagina 84, seconda colonna, ventesima riga, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo»;
a pagina 85, prima colonna, la sedicesima riga è soppressa;
a pagina 86, prima colonna, l'undicesima riga è soppressa.