CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.45.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno e di procedere ora all'esame delle proposte di legge in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 25 gennaio 2011 è stato adottato come testo base per la ripresa dell'esame in sede referente, dopo il rinvio del provvedimento dall'Assemblea alla Commissione, la proposta di legge costituzionale C.1990 e che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è scaduto alle ore 17 di martedì 1o febbraio.
Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1) e che l'emendamento Pini 7.3, concernente la procedura di istituzione delle regioni, e l'articolo aggiuntivo Pini 9.01, che istituisce la regione Romagna, sono da ritenersi inammissibili in quanto estranei per materia.
Invita infine i gruppi a valutare la possibilità di rimettere l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ad un comitato ristretto, in modo da svolgere in quella sede un approfondimento preliminare per verificare l'esistenza di un possibile orientamento condiviso.

Gianclaudio BRESSA (PD), rilevato che gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati prospettano modifiche molto rilevanti al testo in esame e alla Costituzione, concorda sull'opportunità di un approfondimento preliminare nell'ambito di un comitato ristretto.

David FAVIA (IdV), dopo aver ricordato che il suo gruppo è per la pura e semplice abolizione delle province ed aver rilevato che alcuni degli emendamenti presentati

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prospettano interventi assai più blandi, si dice non contrario ad un approfondimento preliminare in comitato ristretto, a condizione che questo si svolga in tempi ristretti, anche perché la decisione sulla questione è già stata rinviata molte volte, per una ragione o per un'altra.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver sottolineato che il suo gruppo è per la soppressione delle province e che conseguentemente non ha presentato emendamenti al testo base, rileva che alcuni degli emendamenti presentati tendono in sostanza a un obiettivo diverso da quello cui miravano le proposte di legge sottoposte all'Assemblea, vale a dire non alla soppressione, ma alla rimodulazione delle province sul territorio, sulla base di alcuni parametri di superficie e di densità demografica.
Prende atto che la Lega Nord Padania si oppone alla soppressione delle province e che si tenta quindi di trovare una soluzione intermedia, ma fa presente che tale soluzione deve essere necessariamente politica, non potendo essere di tipo tecnico, e che è pertanto impossibile delegarne la ricerca a un comitato ristretto. Aggiunge che, proprio per istruire a dovere la valutazione politica, è indispensabile un chiarimento sull'impatto che le diverse proposte emendative - soprattutto quelle che stabiliscono parametri di superficie o demografici - avrebbero sul numero e la distribuzione delle province in Italia.
Si chiede peraltro come mai, se si vuole davvero arrivare ad una riorganizzazione delle province, non lo si sia fatto, come pure era possibile, nell'ambito del codice delle autonomie (C. 3118) e si riproponga ora, nell'ambito di una proposta di legge costituzionale, un problema che prima non si è voluto affrontare. Esprime quindi dubbi sulle reali intenzioni della maggioranza e del Governo su questa materia.

Raffaele VOLPI (LNP), replicando al deputato Tassone, ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione perché iscritto, su richiesta di un gruppo di opposizione, nel programma dei lavori dell'Assemblea nelle quote riservate alle minoranze; che non è stato possibile affrontare il problema della riorganizzazione delle province nell'ambito dell'esame del codice delle autonomie perché il gruppo del Partito democratico aveva preannunciato la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità ritenendo che un intervento sul numero delle province non possa avvenire mediante legge ordinaria salvo che nelle forme e con i modi previsti a tal fine dall'articolo 133 della Costituzione; che il comitato ristretto non è un organo tecnico, ma a tutti gli effetti una sede politica, al pari della Commissione plenaria; e che, in ogni caso, i risultati del suo lavoro sono sottoposti alla valutazione dell'organo plenario.
In conclusione, dopo aver osservato come le posizioni dei diversi gruppi siano già chiare alla luce degli emendamenti presentati, dichiara la disponibilità del suo gruppo tanto alla nomina di un comitato ristretto, quanto all'esame in Commissione plenaria, con la finalità di pervenire ad una proposta di riforma credibile e costruttiva.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea preliminarmente come il diritto della minoranza non sia intaccato dalla scelta di procedere nell'esame nell'ambito di un comitato ristretto. Come chiarito dal Presidente della Camera, sulla base di un parere della Giunta del regolamento, infatti, il diritto della minoranza è ad ottenere che un determinato intervento normativo sia discusso in Assemblea e che su di esso l'Assemblea decida, non ad ottenere una decisione conforme alla proposta: in altre parole, è fatta pienamente salva la libertà della maggioranza di modificare il testo della minoranza.
Ciò premesso, rileva che gli emendamenti presentati contengono sia elementi di novità, sia elementi comuni, con riferimento, in particolare, al possibile ruolo delle regioni nella definizione delle circoscrizioni provinciali. È dovere della Commissione verificare se questo può portare ad un testo condiviso, anche se diverso dal

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testo proposto dal gruppo dell'Italia dei valori. In ogni caso, è salvo il diritto della minoranza in quanto il provvedimento andrà in Assemblea e ogni gruppo voterà sul merito secondo i rispettivi convincimenti.
Conclude dichiarando che il suo gruppo è favorevole alla nomina di un comitato ristretto.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che, se non vi sono obiezioni, i lavori potrebbero essere organizzati nel modo seguente: le giornate di domani e di dopodomani potrebbero essere dedicate all'illustrazione degli emendamenti presentati e al termine di questa fase si potrebbe procedere alla nomina di un comitato ristretto. Rilevato quindi che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 - piano gestionale 1 e al capitolo 2309 - piano gestionale 2.
Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che l'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha previsto che le risorse del fondo ivi previsto siano destinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle residue disponibilità del fondo stesso, al finanziamento di determinati interventi di rilevanza sociale (elencati nell'allegato alla medesima legge finanziaria per il 2010), tra i quali la contribuzione a favore delle associazioni combattentistiche. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 che dispone, tra l'altro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 il finanziamento di 2.546.216 euro per la legge n. 92 del 2006

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e di 328.677 euro per la legge 93 del 1994. Ora, considerato che lo schema di decreto in esame ripartisce soltanto la somma di 2.546.216 euro, chiede al Governo di chiarire se anche la somma di 328.677 euro sia stata ripartita e in che modo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD), rilevato che il testo in esame pone diverse questioni di legittimità costituzionale, soprattutto sotto il profilo della ragionevolezza, avverte che si limiterà in questa sede a sollevarne tre.
In primo luogo, osserva che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo in esame deve ritenersi lesiva del principio di legalità e di tassatività della norma incriminatrice di cui all'articolo 25 della Costituzione: infatti il riferimento ad ogni forma di eutanasia è per un verso eccessivamente generico, lasciando spazio a una grande discrezionalità interpretativa, e per l'altro verso è in qualche modo inconferente
In secondo luogo, ritiene contrario al principio di libertà e autodeterminazione della persona circoscrivere eccessivamente la portata vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ossia delle manifestazioni di volontà che la persona fa oggi con riferimento a domani, ossia al momento in cui dovesse essere incapace di intendere e di volere, per acconsentire ovvero per rifiutare determinati trattamenti sanitari. Esprime pertanto riserve sulla formulazione dell'articolo 3, che - trattando dei contenuti e dei limiti della dichiarazione anticipata di trattamento - qualifica quest'ultima come mera espressione dell'«orientamento» di una persona, anziché come un vero e proprio atto di volontà. Esprime analoghe riserve sulla formulazione dell'articolo 7, comma 1, dove si dice che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono «prese in considerazione» dal medico curante. A suo avviso, le volontà del paziente, ancorché espresse necessariamente in passato, non possono semplicemente «essere prese in considerazione»: espressione, quest'ultima, che implica un vincolo giuridico limitato delle dichiarazioni stesse per il medico.
In terzo luogo, ricorda che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002, «la pratica terapeutica si pone [...] all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica». Secondo poi la sentenza n. 307 del 1990, «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo

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stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inserisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale».
Alla luce di queste sentenze e delle altre analoghe è chiaro che, nel delicato frangente che il provvedimento in esame intende disciplinare, vengono in gioco, per essere bilanciati, due diritti della stessa e medesima persona: il diritto ad essere curato e il diritto ad essere rispettato come persona. Il diritto dei terzi entra in gioco solo quando le cure del malato siano dirette a preservare non solo il suo stato di salute, ma anche quello degli altri: in questo caso, fermo il rispetto della persona in quanto tale, si può, nell'ottica di un bilanciamento, giustificare la compressione del diritto dell'uomo all'autodeterminazione. Questo caso, però, ossia il caso dell'interesse della collettività, costituisce un'eccezione alla regola generale per la quale i valori da bilanciare non sono un diritto della persona e un interesse della collettività, bensì due diritti della persona: quello ad essere curata e quello ad essere rispettata come persona. Per inciso, il diritto all'autodeterminazione è un diritto assolutamente consolidato nell'ordinamento costituzionale non solo italiano, ma europeo, e figura nei principali trattati internazionali in materia di diritti umani cui l'Italia aderisce: nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Convenzione di Oviedo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Tutto ciò considerato, è assai dubbio che possa essere conforme al principio di autodeterminazione della persona e a quello del rispetto della persona medesima il principio sancito dall'articolo 3, comma 5, del testo, secondo cui l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento e devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo che non siano più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo.
Non si può ignorare, a suo avviso, che esistono anche nella comunità scientifica autorevoli prese di posizione nel senso che l'alimentazione e l'idratazione artificiali devono essere considerati a tutti gli effetti trattamenti sanitari e che anche la Cassazione civile (sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) si è espressa nello stesso senso. Ciò considerato, affermare - come fa il testo in esame - che l'alimentazione e l'idratazione artificiali non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, in quanto non sarebbero trattamenti sanitari, costituisce in definitiva una partigianeria basata sulla convinzione di alcuni che lo Stato abbia il dovere, in taluni casi, di sostituirsi alla persona e disponendo di essa contro la sua volontà.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ingegner Alfio Pini, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

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Francesco Paolo TRONCA, Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e Alfio PINI, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Mario TASSONE (UdC) ed Ettore ROSATO (PD).

Francesco Paolo TRONCA, Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario per l'interno, Nitto Francesco Palma, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, introduce l'audizione.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Ettore ROSATO (PD).

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.
Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame modifica il codice penale con la finalità di specificare le ipotesi di remissione tacita della querela. Essa novella anche il codice di procedura penale e il decreto legislativo n. 274 del 2000 (in tema di procedimento penale di competenza del giudice di pace) al fine di disporre che l'avvertimento al querelante in ordine alle conseguenze della mancata comparizione in udienza sia inserito negli atti che dispongono il giudizio.
Più in dettaglio, l'articolo 1 novella il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale e inserisce un comma aggiuntivo nella medesima disposizione; esso prevede che vi è remissione tacita, oltre che, come nel testo vigente, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, anche quando: il querelante non compaia senza giustificato motivo in udienza, nonostante abbia ricevuto rituale notifica della citazione; il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno; tale fattispecie di remissione tacita della querela è applicabile ai soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni; la disposizione precisa che in ogni caso si

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applica il terzo comma dell'articolo 609-septies che prevede l'irrevocabilità della querela per i reati di violenza sessuale semplice e aggravata e di atti sessuali con minorenne (fattispecie di reato che nel massimo tuttavia sono punite con pena superiore a quattro anni); il querelante abbia ricevuto un'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 c.c. e questa sia stata ritenuta congrua dal giudice procedente; in tal caso, l'offerta reale equivale a danno risarcito.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 337 del codice di procedura penale, in tema di formalità della querela, al fine di prevedere l'obbligo per l'autorità che riceve la querela di avvertire il querelante che nelle fasi successive la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, sarà interpretata come remissione tacita della querela e comporterà dunque l'estinzione del reato.
L'articolo 3 modifica l'articolo 419 del codice di procedura penale, in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare. La novella è volta a integrare gli avvisi che il giudice deve comunicare, prevedendo l'obbligo di avvertire il querelante che la mancata comparizione all'udienza - in assenza di giustificato motivo - comporterà la remissione tacita della querela e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.
L'articolo 4, modificato dalla Commissione, inserisce un comma aggiuntivo nell'articolo 484 del codice di procedura penale che prevede, nell'ambito degli atti introduttivi al dibattimento, che il giudice rinnovi d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza.
L'articolo 5 integra il contenuto del decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale, con l'avvertimento al querelante, sempre nel caso di reati perseguibili a querela, che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela.
L'articolo 6 della proposta di legge interviene sulla citazione diretta a giudizio disciplinata dall'articolo 552 del codice di procedura penale. Anche in riferimento a questo rito, la proposta in commento prevede, se il reato è procedibile a querela, che: il decreto di citazione a giudizio debba contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela; l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità del decreto.
Analoga modifica è recata dall'articolo 7 all'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla citazione a giudizio nel procedimento penale davanti al giudice di pace, attraverso la previsione che la citazione contenga l'avvertimento e che la mancanza dell'avvertimento determina la nullità della citazione.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, dopo aver svolto i necessari approfondimenti sul testo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Emendamenti C. 52-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.50.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 5.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 434 del 3 febbraio 2011, a pagina ventinove prima colonna, tredicesima riga, le parole: «nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore» sono sostituite dalle seguenti: «nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta»;
a pagina ventinove prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: «nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore» sono sostituite dalle seguenti «nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta»;
a pagina ventinove seconda colonna, undicesima riga, le parole: «nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore» sono sostituite dalle seguenti «nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta».