CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
C. 3696 Antonino Foti.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede alla presidenza di procedere all'abbinamento della sua proposta di legge C. 2193 recante disposizioni per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che la proposta di legge C, 2193 è stata assegnata all'XI Commissione. Assicura, tuttavia, che verificherà la possibilità di una sua assegnazione congiunta alle Commissioni X e XI.

Cesare DAMIANO (PD) preannuncia che presenterà una proposta di legge di contenuto analogo a quella in titolo, chiedendone sin d'ora l'abbinamento.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), relatore per l'XI Commissione, fa notare che la proposta di legge in esame reca un insieme di misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione, nonché a sviluppare la cosiddetta «imprenditorialità diffusa», composta principalmente da micro-imprese dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e delle attività produttive in genere e di servizio, nonché della cooperazione. Osserva pertanto che, nel complesso, il provvedimento è volto a configurare un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che coinvolge il Paese.
Sottolinea che il principio che si pone alla base dell'intervento proposto prevede che lo Stato sostenga l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, adottando un meccanismo ad hoc di agevolazioni e di incentivazioni in materia di contribuzione previdenziale, di sostegno all'occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito, di tutela dell'imprenditorialità

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femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente: l'assunto dal quale parte la proposta di legge, infatti, è l'assoluta e indifferibile necessità di interventi straordinari «imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che sta coinvolgendo il Paese, oltre che altri diversi Paesi industrializzati». Per tali ragioni, ritiene che si debbano individuare misure concrete per andare incontro soprattutto alla fascia più giovane della popolazione e per tutelare la libertà di impresa delle donne: l'elevata disoccupazione giovanile, la difficoltà di reperire abitazioni accessibili e di accedere facilmente al credito rappresentano condizionamenti significativi rispetto alla scelta di intraprendere un percorso autonomo di natura imprenditoriale. Pertanto, occorre - a suo giudizio - contrastare con misure innovative la disoccupazione oltre che quelle forme deteriori di lavoro nero e di sfruttamento, che sono ancora presenti - per le ragioni esposte - soprattutto in determinate zone del Paese, in cui possono maggiormente attecchire i fenomeni dell'usura e della criminalità organizzata.
Osserva che i dati che emergono dall'ultimo rapporto ISTAT delineano un quadro di luci e ombre: il tasso di disoccupazione giovanile (ossia degli «under 25») del dicembre 2010 è pari al 29 per cento, con un incremento di 2,4 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009, a conferma che gli effetti della crisi si stanno facendo sentire in modo pesante proprio sulle nuove generazioni. Segnala che, invece, in controtendenza si muovono i dati sull'occupazione femminile: il tasso di occupazione femminile a dicembre 2010 è pari al 46,5 per cento, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009 e dell'1,6 per cento su base annua. Peraltro, analizzando i dati per ripartizione geografica, osserva che vi è una dinamica più positiva nel Centro e nel Mezzogiorno rispetto al Nord, pur rimanendo l'occupazione femminile al Sud - in termini strutturali - inferiore rispetto a quella nel Settentrione; si riduce, inoltre, il tasso di disoccupazione femminile, che a dicembre 2010 è pari al 9,6 per cento, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009 e dell'1,7 per cento su base annua, fermo restando che il numero delle donne inattive continui ad essere il doppio rispetto a quello degli uomini.
Per quanto concerne l'imprenditoria femminile, fa notare che il 2o Rapporto nazionale di Unioncamere (pubblicato lo scorso 27 gennaio) evidenzia in primo luogo che nel 2010 le imprese guidate da donne si sono comportate in maniera nettamente migliore di quelle maschili; infatti, mentre le imprese femminili sono cresciute del 2,1 per cento (pari a 29.040 unità), quelle maschili registrano una riduzione dello 0,4 per cento (pari a 17.072 unità). L'attività delle imprese femminili si concentra prevalentemente nei servizi, in particolare quelli riferiti alla sanità e all'assistenza sociale, dove quasi un'impresa su due, il 41 per cento, è guidata da una donna. Rileva che, in termini quantitativi, l'imprenditoria femminile è più concentrata nelle regioni del Meridione dove, al netto delle Isole, alla fine di giugno 2010 si registra un tasso di imprese guidate da donne pari al 26,1 per cento del totale nazionale; se si considerano anche Sicilia e Sardegna tale quota sale addirittura al 36 per cento. Nel complesso, tuttavia, ritiene opportuno segnalare che il Rapporto evidenzia che la donna imprenditrice ha ancora un livello di partecipazione al mondo imprenditoriale notevolmente al di sotto delle proprie potenzialità, anche se negli anni ha accresciuto la propria presenza in spazi tradizionalmente maschili.
Evidenzia che la presente proposta di legge parte, dunque, da questi dati, sviluppando una serie di interventi in diversi settori, che - per una più puntuale illustrazione dell'articolato - si è pensato di suddividere in due grandi sezioni con il relatore per la X Commissione: da un lato, gli interventi più direttamente coincidenti con la tutela del lavoro e dell'occupazione, dall'altro, gli articoli che dettano misure di carattere fiscale e di incentivazione all'attività di impresa.

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Sotto il primo profilo, ricorda che - per i beneficiari della proposta di legge (contemplati all'articolo 1, che sarà illustrato dal relatore per la X Commissione) - l'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive sotto il profilo previdenziale; in particolare, si riconosce il diritto ad una riduzione delle aliquote contributive versate a determinate gestioni previdenziali con una riduzione pari al 75 per cento per i primi 12 mesi, al 50 per cento per i successivi 12 mesi, e al 25 per cento per gli ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui i beneficiari operino nelle cosiddette «zone assistite», la riduzione dell'aliquota è pari all'85 per cento per i primi dodici mesi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi. È comunque prevista la facoltà di riscattare la quota non versata nel periodo di riferimento a decorrere dai 6 anni successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale, e comunque non oltre 8 anni, anche tramite pagamento rateale dei versamenti in 36 rate mensili senza interessi, né oneri accessori.
Al contempo, segnala che l'articolo 3 introduce, a favore delle lavoratrici autonome che hanno goduto del congedo di maternità, la facoltà di fruire, in alternativa ai congedi parentali, di un'indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso in cui si avvalgano delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado: a favore di tali soggetti si prevedono specifici benefici, quali il diritto al collocamento in aspettativa e la copertura figurativa per tutto il periodo in cui hanno prestato le cure parentali.
Si sofferma, dunque, sull'articolo 4, che introduce un credito d'imposta in favore dei soggetti ammessi allo specifico regime agevolato previsto dalla proposta di legge in esame, che avviano una nuova attività d'impresa e che, entro i primi 36 mesi di esercizio dell'attività, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori dipendenti rientranti nella definizione dell'Unione europea di «lavoratore svantaggiato», «molto svantaggiato» o «disabile»: il diritto al credito d'imposta è subordinato al possesso di specifici requisiti e alla presenza di alcune condizioni tassativamente indicate; la misura del beneficio è fissata in 300 euro mensili per ciascun lavoratore nel primo anno, 200 euro nel secondo anno e 100 euro nel terzo anno, mentre i suddetti importi sono elevati, rispettivamente, a 400, 300 e 200 euro mensili nelle ipotesi di assunzione di una lavoratrice.
Inoltre, segnala l'articolo 7, che prevede una serie di misure volte a sostenere l'autoimprenditorialità femminile. Evidenzia che il comma 1 riconosce, in favore delle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico, una detrazione forfettaria, aggiuntiva rispetto alle norme vigenti, per i primi tre anni dall'avvio dell'impresa, a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori; l'importo varia secondo il numero dei figli ed è maggiorato per le lavoratrici operanti nelle zone assistite; i commi 2 e 3 prevedono il finanziamento, a valere su una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati all'impiego, di progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa. I finanziamenti vengono ripartiti per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Inoltre, rileva che i commi da 4 a 7 prevedono il finanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile con 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili secondo le modalità previste dal provvedimento.
Sottolinea, poi, che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, fa notare che la norma

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estende ai titolari, soci e lavoratori dipendenti delle imprese che beneficiano del regime di agevolazioni, l'applicazione delle norme previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, caratterizzate dalla semplificazione di alcuni obblighi e procedure.
Nel preannunciare l'intenzione di attendere ogni utile elemento che potrà emergere dal dibattito, rinvia, per i restanti articoli, alla illustrazione che sarà svolta dal relatore per la X Commissione.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore per la X Commissione, illustra le parti del provvedimento che vertono precipuamente su aspetti di competenza della Commissione Attività produttive. Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità del progetto consistenti nel promuovere la ripresa del sistema produttivo e nell'incrementare i livelli di occupazione, nonché nello sviluppare l'imprenditorialità diffusa, mediante il sostegno dell'avvio di nuove microimprese giovanili e femminili. Gli interventi prospettati vengono concepiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (recante disposizioni concernenti gli aiuti compatibili con il mercato comune), nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
In particolare, si introduce un regime speciale di agevolazione e di incentivazione (di seguito regime agevolato) in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa effettuate nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari previste nel provvedimento stesso, a favore di specifici soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nelle forme previste dal successivo articolo 10.
Si prevede, inoltre, l'incremento delle misure agevolative stabilite dagli articoli 2 (in materia previdenziale), 4 (incentivi all'occupazione), 5 (regime fiscale delle attività di impresa), 6 (accesso al credito e fondi di garanzia) e 7 (autoimprenditorialità femminile), qualora i soggetti beneficiari operino in «zone assistite», vale a dire in zone ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013. L'articolo 5 introduce un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, delegando a tal fine il Governo ad adottare, sentiti i diversi livelli di governo del territorio e previa acquisizione dei pareri della Commissioni parlamentari competenti, un apposito decreto legislativo. Tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, le norme indicano la previsione di un regime agevolato sia per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP, sia per quanto attiene all'IVA e alle imposte indirette. L'opzione per tale regime agevolato consente alle imprese di farsi assistere dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate per i relativi adempimenti tributari.
L'articolo 6 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili. A tal fine, si prevede la concessione di contributi statali per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi di garanzia fidi (confidi), a condizione che tali operazioni abbiano specifiche finalità stabilite dalla norma medesima, tra cui l'effettuazione di investimenti strutturali e l'acquisizione di beni strumentali all'attività d'impresa. Le disposizioni fissano i limiti massimi dei finanziamenti ammessi alle agevolazioni, del contributo erogabile e della durata dell'incentivo. È previsto un contributo speciale ed aggiuntivo, ove il finanziamento sia garantito dai confidi per almeno il 50 per cento dell'importo. Sono inoltre previste misure di incentivazione in favore dei

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confidi che rilasciano la garanzia per i finanziamenti, sotto forma di incremento dei relativi fondi rischi.
L'articolo 9, in ragione degli impatti trascurabili e degli inquinamenti poco significativi generati dalle piccole imprese oggetto della presente proposta di legge, prevede per tali imprese, per il tempo per il quale vigono le misure di agevolazione (vale a dire 3 anni), alcune agevolazioni rispetto agli adempimenti previsti in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
L'articolo 10 dispone che i soggetti beneficiari delle misure previste dal provvedimento in esame possono avviare immediatamente l'attività di impresa presentando all'Ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), che viene trasmessa dall'Ufficio del registro delle imprese immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Si stabiliscono, inoltre, le forme imprenditoriali con cui può essere svolta l'attività d'impresa in oggetto (precisando che in caso di società la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1), nonché limiti dimensionali tali da agevolare effettivamente le microimprese.
L'articolo 11 interviene sulla disciplina fiscale prevista per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. In particolare, viene ridotta dal 96 per cento all'88 per cento la quota massima di interessi passivi deducibili ai fini fiscali e viene ridotta dallo 0,3 per cento allo 0,2 per cento dei crediti iscritti in bilancio la quota massima di svalutazione dei crediti ammessa in deduzione nell'esercizio di riferimento. Rimane confermata la possibilità di dedurre la parte eccedente in quote costanti nei successivi 18 periodi d'imposta (lettere a), c) ed e) del comma 1). Viene, inoltre, modificata, riducendola dal 97 per cento al 91 per cento, la quota massima di interessi passivi deducibili fissata in via transitoria per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'articolo 12 reca, infine, la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.