CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° febbraio 2011
432.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cosimo VENTUCCI, presidente, comunica che i deputati Maria Grazia Siliquini e Francesco Saverio Romano cessano di far parte della Commissione.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giancarlo Giorgetti.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3921 Giancarlo Giorgetti, recante modifiche

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alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
La proposta di legge, che si compone di 5 articoli, è diretta ad aggiornare la legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
L'introduzione, a livello comunitario, di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell'ambito del cosiddetto «semestre europeo», il coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, comporta infatti la necessità di intervenire sui contenuti degli strumenti di bilancio e sulla tempistica il ciclo della programmazione economico finanziaria nazionale, anche al fine di promuovere, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sin dalle fasi preliminari dell'impostazione della politica economica, nonché di consentire un più intenso dialogo con il Parlamento europeo.
Dall'ampliamento del raggio d'azione della sorveglianza economica - che in conformità con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprenderà, oltre alle tradizionali politiche volte a garantire la disciplina fiscale, anche quelle tese a favorire la crescita e la competitività - discende l'esigenza di regolamentare in modo nuovo i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili nazionali.
La presentazione contestuale da parte degli Stati membri, e la valutazione simultanea da parte della Commissione europea, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR) - i quali divengono i documenti principali della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri - implica in primo luogo una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio quale da ultimo delineati dalla legge di riforma n. 196 del 2009.
L'adeguamento delle procedure nazionali di finanza pubblico perseguito dalla proposta di legge intende dunque consentire al Parlamento di interagire con le dinamiche europee, evitando i rischi di esclusione delle Assemblee parlamentari dai processi istituzionali avviati nell'Unione europea in seguito alla crisi economica, pur mantenendo l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009.
Passando ad illustrare in dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale), specificando, alla luce delle ricadute procedurali e di merito del «semestre europeo», che gli obiettivi di finanza pubblica - al cui perseguimento concorrono le amministrazioni pubbliche condividendone le responsabilità - sono definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea.
La norma ribadisce che il concorso al perseguimento degli obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.
Il comma 2, sostituendo l'articolo 9 della legge n. 196, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile, e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
L'articolo 2, comma 1, sostituisce l'articolo 7 della legge n. 196, relativo al ciclo e agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.
Il ciclo e gli strumenti della programmazione vengono rivisti, quanto a contenuti e tempistica di presentazione, come diretta conseguenza dell'introduzione del «semestre europeo», e delle relative scadenze.

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In particolare, il nuovo ciclo della programmazione delineato dalla proposta di legge prevede la presentazione:
a) entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), per le conseguenti deliberazioni parlamentari: il Documento - che incorpora lo schema di Programma di stabilità (nella prima sezione) e lo schema del Programma Nazionale di riforma (nella terza sezione), nonché un'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente (seconda sezione) - sostituisce, quale strumento di programmazione economico finanziaria su base almeno triennale, l'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP). Rispetto alla DFP, la cui presentazione alle Camere è attualmente prevista per il 15 settembre, il Documento di economia e finanza è presentato entro il 10 aprile, in ragione dell'obbligo di presentazione alle istituzioni comunitarie, da parte dello Stato italiano, entro il 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
Il nuovo ciclo della programmazione non prevede inoltre più la presentazione alle Camere - entro il 15 aprile di ogni anno - della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, i cui contenuti trovano comunque parziale trasposizione nel DEF, nella seconda sezione.
b) entro il 25 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del DEF, per le conseguenti deliberazioni parlamentari: rispetto alla disciplina vigente, la proposta di legge fissa una specifica data per la presentazione della Nota di aggiornamento, la quale diviene pertanto necessaria e non più solo eventuale; la disciplina vigente dispone, infatti, che il Governo presenti una Nota di aggiornamento solo qualora intenda modificare gli obiettivi esposti nella DFP ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi: in tal caso la proposta di legge prevede la presentazione da parte dell'Esecutivo al Parlamento di una apposita relazione, nella quale sono indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare;
c) entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla vigente disciplina;
d) entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assestamento, anch'esso mantenuto fermo nella tempistica di presentazione rispetto alla attuale disciplina;
e) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione non è più fissata entro il mese di febbraio, come disposto invece dalla vigente legge di contabilità;
f) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch'essi confermati nell'ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.

Il nuovo articolo 7 della legge n. 196 prevede, inoltre, che i predetti documenti contabili vengano presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministero dell'economia e finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, relativa al Programma nazionale di riforma, il Ministro per le politiche europee.
Il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, entro i termini ivi indicati, sono inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 196, al fine di ridefinire il contenuto del nuovo documento di programmazione, il Documento di economia e finanza (DEF), il quale prende il posto della Decisione di finanza pubblica (DFP), e assorbe altresì alcune parti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica, di cui non è più prevista la presentazione.
Il documento, oltre a riprodurre sostanzialmente, dal punto di vista del contenuto, le informazioni già previste nella

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DFP ai sensi della legge n. 196 del 2009, presenta alcuni rilevanti elementi di novità.
In particolare, il nuovo Documento è articolato in tre sezioni:
La prima sezione, disciplinata dal nuovo comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196, reca lo schema del Programma di stabilità (PSC), il quale contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno viene sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato alle istituzioni europee entro il 30 aprile.
Sostanzialmente in linea con la disciplina vigente, la prima sezione del DEF conterrà:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le previsioni macroeconomiche per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero e l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 3, lettere b) e c) del medesimo articolo 10, le quali prevedono, per il conto economico della pubbliche amministrazioni, rispettivamente, la formulazione di previsioni tendenziali a legislazione vigente dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori della pubbliche amministrazioni, di quelli del saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni, nonché del debito delle pubbliche amministrazioni e dei suoi sottosettori), e di previsioni a politiche invariate (dei principali aggregati del conto economico delle pubbliche amministrazioni);
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di finanza pubblica cui alla lettera f), dell'indebitamento netto, del saldo di cassa e del debito delle amministrazioni pubbliche: tali obiettivi devono essere indicati al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche ed essere articolati per i tre sottosettori delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori della pubbliche amministrazioni; nell'ambito dell'articolazione della manovra deve essere inoltre fornita un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità: previsione, questa, che costituisce un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente;

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i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario: le quali consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse, riducendo notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

La seconda sezione del DEF, disciplinata dal nuovo comma 3 dell'articolo 10, conterrà una serie di dati e di informazioni che il Governo è già tenuto a presentare in base alla normativa vigente, nell'ambito della Decisione di finanza pubblica (DFP) o della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica (REF), che la proposta di legge provvede a sopprimere.
Tale seconda sezione del documento riporta in particolare:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente - basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte - dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori del conto delle pubbliche amministrazioni (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche; devono inoltre essere indicate le previsioni tendenziali del saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici.
In tale ambito segnala, in quanto direttamente afferente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma secondo cui nel DEF deve essere anche indicata la pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche: tale previsione ricalca quanto già stabilito dalla versione vigente dell'articolo 10 della legge n. 196 con riferimento ai contenuti della Decisione di finanza pubblica.
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
d) le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, attualmente compresi tra quelli propri della Relazione sull'economia e la finanza pubblica.

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 10, in apposita nota metodologica, da allegare alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente previsti dalla lettera b).
La terza sezione del DEF, disciplinata dal nuovo comma 5 dell'articolo 10, contiene lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR), previsto nell'ambito della nuova Strategia UE 2020, che costituisce, insieme al Programma di stabilità, un elemento fondamentale della programmazione economico-finanziaria degli Stati membri.
Lo schema di PNR deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, in modo tale che, tramite il DEF, il 10 di aprile di ogni anno sia sottoposto al Parlamento il medesimo documento che sarà poi presentato

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alle istituzioni europee entro il 30 aprile, come previsto dall'articolo 9 della legge n. 196, novellato dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge.
In particolare, la terza sezione del DEF conterrà:
a) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
c) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 10 si riferisce ai provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui indicazione, ove previsti, deve essere fornita in allegato al DEF o alla Nota di aggiornamento al DEF. In tale ambito si conferma che il contenuto dei disegni di legge collegati deve essere costituito da disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
I commi da 7 a 9 del nuovo articolo 10 prevedono la presentazione in allegato al DEF di una serie di ulteriori informazioni, peraltro già previste dalla vigente normativa contabile.
In particolare, il nuovo comma 7 prevede la presentazione di una relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, che deve essere presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF.
Il nuovo comma 8 prevede l'esposizione, in apposito allegato al DEF, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, delle risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
Il nuovo comma 9 prevede la presentazione, ad integrazione del DEF, di un apposito allegato, trasmesso alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno, in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; devono inoltre essere indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
Il comma 3 dell'articolo 2 introduce un nuovo articolo 10-bis nella legge n. 196 del 2009, recante disposizioni che disciplinano i contenuti e gli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, la cui presentazione alle Camere - che deve avvenire entro il 25 settembre di ogni anno - ha carattere non più eventuale, ma necessario ed a contenuto predeterminato.
La nuova Nota di aggiornamento, non più prevista in via eventuale all'apertura della sessione autunnale, bensì nella veste di documento successivo e in logica prosecuzione rispetto agli elementi informativi contenuti nel nuovo Documento di economia e finanza (DEF) presentato i primi di aprile, deve in particolare contenere:
a) l'aggiornamento, in via eventuale, delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;
b) gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto;

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c) le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
d) il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, recante la delega sul federalismo fiscale.

Nella Nota di aggiornamento, inoltre, dovranno confluire alcuni elementi informativi presentati a corredo della stessa che, secondo quanto stabilito dalla normativa della legge di contabilità attualmente vigente, accompagnano la Decisione di finanza pubblica.
I commi da 2 a 4 del nuovo articolo 10-bis, riproponendo il contenuto dei commi da 6 a 9 dell'articolo 10 della legge n. 196, dispongono che la Nota di aggiornamento contenga:
le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (comma 2);
un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato a presentare in allegato alle predette relazioni, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza e delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare (comma 3);
la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, esposta in un'apposita sezione del predetto quadro riassuntivo allegato alla Nota, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera (comma 4).

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 10-bis, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
Il comma 6 del nuovo articolo 10-bis prevede che, in allegato alla Nota di aggiornamento, siano altresì presentati e indicati il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») e gli eventuali disegni di legge collegati.
L'articolo 3 apporta ulteriori modifiche alla legge n. 196 del 2009.
In particolare, la lettera a) integra l'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo al precedente esercizio.
La lettera b) introduce nell'articolo 17 della medesima legge n. 196 un nuovo comma 1-bis, volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Le predette entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Tali previsioni sono volte ad escludere la possibilità di utilizzo del cosiddetto «extragettito», almeno per quanto attiene a entrate di parte corrente che dovessero essere acquisite in corso di esercizio in eccedenza rispetto a quelle contabilizzate

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nel bilancio di previsione, e rispondono, quindi, ad esigenze di prudenzialità più volte emerse nel dibattito parlamentare riguardante provvedimenti che hanno disposto forme di utilizzo del gettito aggiuntivo registrato in corso d'anno.
Inoltre, esse appaiono coerenti con gli indirizzi espressi in sede europea, in particolare, nell'ambito dei criteri per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita, che raccomandano di destinare alla riduzione del deficit e del debito le entrate non previste.
La lettera c) modifica l'articolo 40 della legge n. 196 del 2010, il quale definisce i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, da attuare con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di contabilità (1o gennaio 2012), ai fini del completamento della riforma che riguarda la struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità. Tali criteri informano il processo di riorganizzazione dei programmi e delle missioni di spesa, nonché la programmazione delle risorse.
In particolare, il comma 2, lettera h), del citato articolo 40, nel definire i principi di delega relativi alla riorganizzazione di programmi e missioni, prevede anche l'introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse, individuati in via di massima nella Decisione di finanza pubblica e adottati con la successiva legge di bilancio.
La lettera c) modifica il richiamato principio di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera h), al fine di stabilire che i criteri relativi alla determinazione di limiti riguardino tutte le spese del bilancio dello Stato, ivi comprese quindi quelle non rimodulabili, tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità.
L'articolo 4, comma 1, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, al fine di sopprimere la disciplina della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione. Viene invece mantenuta la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, che il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 52 della predetta legge n. 196 (relativo alla disciplina transitoria riguardante la Relazione sull'economia e la finanza pubblica), al fine di aggiornare e snellire i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un'apposita commissione, composta da tre esperti in discipline economiche e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, si prevede che le proposte della commissione formulate in ordine ai criteri per la redazione della Relazione siano inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2011, la Relazione generale sia presentata successivamente alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.
L'articolo 5, comma 1, apporta una serie di modifiche testuali a diversi articoli della legge n. 196 del 2009, volte a ricollocare nell'ambito dei nuovi documenti di programmazione alcuni elementi informativi previsti dalla disciplina vigente nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica.
In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 3 della legge n. 196, prevedendo che il Rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità sia allegato al Documento di economia e finanza (DEF) anziché alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, soppressa dall'articolo 4 della proposta di legge.
La lettera b) modifica in più punti l'articolo 8 della legge n. 196.

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In dettaglio, al numero 2) si dispone che il quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno sia definito nella Nota di aggiornamento al DEF, e non più nell'ambito delle procedura - prevista dalla vigente normativa contabile - di esame da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica delle linee guida del Governo per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i diversi livelli istituzionali propedeutica alla presentazione della Decisione. Tale procedura viene sostituita dalla proposta di legge con la previsione - contenuta nel nuovo articolo 7, comma 3 - che il DEF e la Nota di aggiornamento al DEF siano inviati per il parere alla suddetta Conferenza, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari.
Il numero 4) modifica invece l'articolo 8, comma 4 della legge n. 196, prevedendo che la quota di indebitamento delle amministrazioni locali per la spesa in conto capitale sia individuata - anziché dalla Decisione di finanza pubblica, come previsto dalla vigente disciplina - dalla Nota di aggiornamento del DEF, in coerenza con il principio - che sembra emergere dalla proposta di legge in esame - per cui il Documento di economia e finanza contiene gli strumenti generali della programmazione economico finanziaria finalizzati al raggiungimenti degli obiettivi comunitari, e la Nota di aggiornamento costituisce la sede di messa a punto del quadro contenutistico sottostante alla legge di stabilità.
Le ulteriori modifiche testuali apportate alla legge di contabilità dalle lettera b) e c) hanno carattere formale, prevedendo la correzione dei riferimenti testuali alla DFP - Decisione di finanza pubblica, con i riferimenti al DEF, il Documento di economia e finanza, sostitutivo della DPF.
Il comma 2 abroga l'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, il quale prevede attualmente l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per il Ministro per le politiche europee, di assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere circa la predisposizione dei Programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione, nonché la trasmissione del progetto di Programma nazionale di riforma, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
L'abrogazione si rende necessaria alla luce del nuovo assetto degli strumenti della programmazione economico finanziaria del «semestre europeo», Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, i cui schemi è previsto siano contenuti - ai fini dell'esame parlamentare - in apposite sezioni del DEF.
Nel riservarsi di formulare una proposta di parere, rileva comunque fin d'ora come la proposta di legge non sembri presentare profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Alberto FLUVI (PD) chiede di poter approfondire il contenuto del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, presidente e relatore, ricorda di aver svolto, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento,

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una relazione sul contenuto del testo unificato: alla luce della considerazioni già espresse in quella sede, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 312.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 27 gennaio scorso il relatore, Bernardo, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di consentire alla Commissione di valutarne il contenuto in maniera più approfondita.

Cosimo VENTUCCI, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio scorso.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Pagano, aveva svolto un'articolata relazione sullo schema di decreto legislativo.

Alberto FLUVI (PD) si riserva di valutare in maniera più compiuta taluni specifici aspetti della disciplina recata dal provvedimento.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.