CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 gennaio 2011
431.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 26

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 312.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Pag. 27

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Bernardo, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo in titolo (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi.
Atto n. 316.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV) formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la proposta di parere alternativa presentata sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
Atto n. 321.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321).
Evidenzia quindi come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori, con particolare riferimento al settore del credito al consumo. Anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, è infatti emerso come il comparto del credito al consumo soffra di numerosi elementi di criticità, segnatamente per quanto attiene allo scarso livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale, all'insufficiente grado di informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, alle lacune nell'attività di vigilanza su tali temi, alle lacune della disciplina sugli intermediari creditizi, ed alle distorsioni negli assetti di tale mercato, questioni, queste, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine approvato dalla Commissione Finanze nonché dalla risoluzione

Pag. 28

n. 7-00340, a sua prima firma, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze.
Sulla scorta di tali esigenze è stato dapprima emanato il decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale ha attuato la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ed ha operato una complessiva revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha recato una prima integrazione al predetto decreto legislativo n. 141, apportandovi per lo più correzioni di natura formale, nonché intervenendo su alcune disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina degli intermediari creditizi.
In tale contesto, lo schema di decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello degli interventi legislativi su tale settore, al fine dare esecuzione ad un principio di delega contenuto nell'articolo 13, comma 1, capoverso lettera d-ter), della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), la quale ha integrato le disposizioni di delega concernenti il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
La predetta lettera d-ter), che è stata inserita nel corpo della legge comunitaria 2008 a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze, prevede l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.
La disposizione di delega precisa che il sistema deve essere istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro e che la titolarità dell'archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze.
La disposizione prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che il Ministero dell'economia e delle finanze designi per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa e che i rapporti tra il MEF e l'ente gestore sia disciplinati con apposita convenzione.
Si affida altresì al MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato, e si prevede che la partecipazione al sistema di prevenzione comporti da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di un solo articolo, il quale inserisce nel decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo Titolo V-bis, suddiviso negli articoli da 30-bis a 30-octies, con cui si disciplina l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.
In linea generale, evidenzia come lo schema di decreto riproduca sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 2699-bis, (risultante dall'approvazione, da parte del Senato, in un testo unificato, delle proposte di legge A.S. 414 e A.S. 507), come risultante dallo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699, deliberato dall'Assemblea della Camera l'11 maggio 2010 a seguito di una proposta in tal senso avanzata dalla Commissione Finanze.
Il nuovo articolo 30-bis reca le definizioni dei termini di maggior rilievo utilizzati nel nuovo Titolo V-bis.
In tale ambito vengono contemplate due distinte fattispecie di furto d'identità: la prima, indicata dalla lettera a), definita come impersonificazione totale, consiste nell'appropriazione indebita dell'identità di un altro soggetto (sia esistente, sia inesistente, sia deceduto), mediante l'utilizzo dei suoi dati personali.

Pag. 29

La seconda fattispecie, indicata dalla lettera b), definita come impersonificazione parziale, si concretizza, invece, nell'occultamento parziale della propria identità attraverso l'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri.
In merito alla formulazione della lettera b), segnala l'opportunità di valutare se la fattispecie, indicata dalla disposizione, dell'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri esaurisca le ipotesi di impersonificazione parziale.
La disposizione reca inoltre, alla lettera c), la definizione del concetto di dichiarazione di caratteri falsi, che è data dall'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi, questi ultimi relativi, a titolo indicativo, all'attività lavorativa, allo stipendio, al bilancio societario.
La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto connette strettamente tali fenomeni di furto d'identità al cosiddetto «phishing informatico», strumento utilizzato per procurarsi illegalmente dati personali o identificativi di persone fisiche o giuridiche, tramite l'invio di e-mail del tutto simili a quelle dei siti ufficiali di aziende, istituzioni (anche bancarie) nelle quali si richiede l'inserimento di dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica (e contrattuale).
Il nuovo articolo 30-ter prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, il quale, ai sensi del comma 2, si basa un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro.
In base al comma 3, la titolarità dell'archivio e del trattamento dei relativi dati è assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale affida la gestione dell'archivio stesso e la responsabilità del trattamento dei dati alla Consap S.p.A (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.
La disposizione fa salve le attribuzioni previste dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni pubbliche e precisa che tale competenza è esercitata dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 5 indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, che sono:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale «di cui all'articolo 106 e 107» del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono al soggetti precedentemente indicati servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera a), segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività.

Pag. 30

In merito alla lettera c), rileva l'opportunità di verificare il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, , atteso che la predetta lettera h) reca la definizione di «responsabilità editoriale».
Ai sensi del comma 6, possono comunque individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del gruppo di lavoro istituito dal comma 9, altri aderenti al sistema di prevenzione.
In merito alla formulazione del comma 6, considera opportuno specificare che il decreto ministeriale ivi previsto individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le ulteriori categorie di soggetti aderenti.
Per quanto riguarda in generale la partecipazione al sistema, segnala l'opportunità di chiarire se tale partecipazione sia facoltativa (come sembra evincersi dal tenore del comma 5 del nuovo articolo 30-ter) ovvero obbligatoria (come potrebbe invece indicare la lettera del comma 6 del medesimo articolo).
In base al comma 7, i soggetti aderenti al sistema possono inviare alla Consap richieste di verifica circa l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio (Ministero dell'economia) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
A corredo del sistema di prevenzione appena descritto, il comma 8 prevede l'istituzione presso la Consap di un servizio gratuito, telefonico e telematico, attraverso il quale possono essere ricevute segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
Il comma 9 prevede la creazione, nell'ambito del sistema di prevenzione, di un gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al compatto delle frodi.
Il gruppo di lavoro relaziona al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, entro il 30 aprile di ciascun anno, su tale base riferisce al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta nell'anno precedente.
Il gruppo di lavoro, che è presieduto «dal titolare dell'archivio» ed è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Guardia di finanza e nominati con decreto del Ministro dell'economia e della finanze.
A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia.
Segnala, altresì, l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di chiarire che i rappresentanti, chiamati in numero di due, a far parte del comitato sono designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate.
Possono inoltre essere invitati dal «titolare dell'archivio» a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali. nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia

Pag. 31

componente (e presidente) del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso.
La disposizione specifica che il gruppo di lavoro dura in carica un triennio, che la segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dalla Consap, e che per la partecipazione all'attività del gruppo stesso non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.
In proposito, segnala l'opportunità di chiarire se il gruppo di lavoro abbia caratteristica di permanenza, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso.
Si prevede, inoltre, che il titolare dell'archivio (dunque il Ministero dell'economia), anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolga attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali attività sono svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il nuovo articolo 30-quater definisce la struttura dell'archivio, il quale si articola, ai sensi del comma 1, in tre strumenti informatici;
a) un'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) un modulo informatico centralizzato, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di analizzare, a fini di prevenzione, il fenomeno delle frodi, anche mediante la predisposizione di specifiche linee guida. A questo scopo il Ministero dell'economia si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito presso il medesimo Ministero per la prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento;
c) un modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti: tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

Il comma 2 prevede l'accesso gratuito, da parte dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato al sistema di prevenzione.
Ai sensi del comma 3, i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia «per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981», nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
In merito alla formulazione del comma 2, ritiene opportuno valutare se circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati.
Il comma 4 dispone che il titolare dell'archivio, può avvalersi, anche per approfondire le segnalazioni inviate dagli

Pag. 32

aderenti al sistema, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed in materia di IVA, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il nuovo articolo 30-quinquies individua, al comma 1, i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.
Si tratta dei dati contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati; delle partite IVA, dei codici fiscali e dei documenti attestanti il reddito, esclusivamente per le finalità perseguite dal decreto legislativo; delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma 1, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c).
Rileva, inoltre, la necessità di correggere, alla lettera b), il riferimento «alla presente legge» con quello «al presente decreto legislativo».
Il comma 2 sancisce l'obbligo, per gli organismi pubblici e privati che detengono i dati indicati dal comma 1, di renderli disponibili, per le finalità del decreto legislativo, secondo le modalità ed i termini indicati dal decreto contemplato dal nuovo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141.
Il comma 3 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, previo parere del gruppo di lavoro, di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di contrasto al furto d'identità.
Il nuovo articolo 30-sexies prevede, al comma 1, che l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati per il riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti. La disposizione specifica che ciascuna richiesta può riguardare una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
Ai sensi del comma 2, ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo, il quale deve essere fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore.
In merito a tale disposizione, ritiene opportuno valutare se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma soprattutto piuttosto per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: a tale proposito segnala comunque l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate.
Il nuovo articolo 30-septies dispone che le somme versate dagli aderenti al sistema affluiscono alla Consap, la quale rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.
Il nuovo articolo 30-octies affida, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.

Pag. 33

Il particolare, il decreto deve specificare:
a) la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le «singole voci da comunicare» ai sensi dell'articolo 30-quinquies, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera e), stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
b) le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;
c) le modalità e i termini secondo cui i dati sono comunicati e gestiti, nonché la procedura per il riscontro delle informazioni;
d) l'importo del contributo richiesto per ciascuna richiesta di verifica avanzata al sistema, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo contributo.

In merito alla formulazione della lettera a), segnala l'opportunità di chiarire la dizione «singole voci da comunicare», specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-quinquies.
Segnala, inoltre, l'esigenza di sostituire il riferimento alle convenzioni «di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera e)», con quelle di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d).
Il comma 3 contempla il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito all'articolo 136 del codice del consumo, stabilendo che il Consiglio stesso possa chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro in ordine all'applicazione del decreto legislativo.
Il comma 4 integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione.
In merito a tale previsione, segnala come essa potrebbe risultare viziata da eccesso di delega.
In ogni caso, sottolinea la necessità di ricollocare la norma al di fuori del corpo del decreto legislativo n. 141 del 2010, risultando del tutto improprio introdurre una novella al predetto codice dei contratti pubblici all'interno dei decreto legislativo n. 141.
Ai sensi del comma 5, i termini e le modalità attraverso le quali viene operato il riscontro dei dati relativi alle partite IVA, ai codici fiscali e documenti che attestano il reddito (ai sensi dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Passando a considerazioni di carattere più generale, sottolinea come il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo delineato dallo schema di decreto presenti alcuni elementi di debolezza.
In particolare, al fine di aumentare il livello di protezione dei singoli consumatori dai rischi di frode, occorre valutare l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, sia introdotto l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di precostituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno.
In tale contesto, ricorda inoltre che la legge n. 166 del 2005 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento, avente funzioni e struttura sostanzialmente analoghe a quanto previsto dallo schema di decreto.

Pag. 34

In particolare, la citata legge n. 166 ha previsto, a tal fine, la creazione di un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento - UCAMP, operante presso il MEF.
A tale sistema prendono parte i soggetti (società, banche e intermediari finanziari) che emettono carte di pagamento e quelli che gestiscono reti commerciali di accettazione di tali strumenti, entrambi denominati «società segnalanti». Tali soggetti hanno l'obbligo di segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione delle frodi: le informazioni e i dati comunicati alimentano il predetto, apposito archivio informatizzato gestito dall'UCAMP.
Nell'ambito del sistema di prevenzione è presente, inoltre, un gruppo di lavoro che opera, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.
Le società «segnalanti» hanno il potere di accedere ai dati e alle informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato Le disposizioni di attuazione della richiamata legge, recate dal decreto ministeriale 30 aprile 2007, n. 112, nel delineare le competenze dell'UCAMP, precisano che a tale ufficio è affidata, tra l'altro, la prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.
In tale contesto, rileva l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze, eventualmente introducendo disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 31 gennaio-18 febbraio 2011.