CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 255/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
S. 2518 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, illustrando il testo in esame, riferisce che, in ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, l'articolo 1 proroga al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei «regimi giuridici» indicati nella Tabella 1 allegata al testo e autorizza il Governo a disporre un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. In particolare, segnala le proroghe di termini relative alle seguenti materie: disciplina del Patto di stabilità per le Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009; cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali; riprogrammazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per la politica

Pag. 117

regionale di sviluppo 2007-2013; applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale; raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale; passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto; disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria. Evidenzia che l'articolo 2, comma 4, dispone la proroga sino al 30 giugno 2011 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico, mentre il comma 7 dispone l'anticipazione del contributo al Commissario di Governo per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma. Sottolinea che il comma 8 della medesima disposizione sostituisce il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disponendo l'accreditamento, sulla speciale contabilità per le esigenze di rientro dalla situazione debitoria del Comune di Roma, di un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni al Commissario straordinario del Governo. Si sofferma sul comma 9 dell'articolo 2, che apporta modifiche alla normativa in materia di interventi finanziari per Roma Capitale, finalizzati al piano di rientro dall'indebitamento pregresso dell'ente. In particolare sono disciplinate le spese di funzionamento della Gestione Commissariale; si dispone che la gestione commissariale abbia termine all'esaurimento delle attività di carattere gestionale di natura straordinaria e che alla residua attività meramente esecutiva provvedano gli uffici di Roma Capitale. Rileva quindi che il comma 19 proroga al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di internet point ed abroga invece le disposizioni di rango primario che prevedono l'obbligo per i titolari e i gestori di internet point di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene necessario che si preveda una più adeguata disciplina del Patto di stabilità per le regioni e gli enti locali. Ravvisa l'opportunità che si monitori la congruità della riprogrammazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo, affinché si scongiuri il rischio di una dispersione delle risorse da allocare. Considera opportuno inoltre un approfondimento del ruolo e dei compiti delle autorità d'ambito territoriale, soprattutto in relazione alle questioni dello smaltimento dei rifiuti e della gestione ambientale.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime riserve in ordine alla mancata attuazione della legge n. 120 del 2007, relativamente alle attività intramoenia svolte da personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Reputa inopportuno procedere su tale materia a continue proroghe del termine di attuazione della menzionata legge, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la carenza di risorse in capo alle strutture pubbliche induce l'utenza a richiedere sempre più diffusamente prestazioni private, per le quali si rendono opportuni controlli e adeguate verifiche. Ravvisa l'esigenza di una tempestiva attuazione della disciplina relativa alle linee guida in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione allo stanziamento di circa cento milioni di euro a favore di un'associazione che promuove la cura della sclerosi miotrofica, pone la questione dell'opportunità di stornare dal fondo del cinque per mille le risorse destinate alla predetta associazione.

Pag. 118

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi; segnala che in materia di autorità d'ambito territoriale si attende un referendum che potrebbe decretarne l'abolizione. Esprime, quindi, a nome del suo gruppo, una valutazione complessivamente negativa sui contenuti del testo in esame.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada.
S. 1070.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, teso a disciplinare la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, al fine di tutelare e conservare il territorio e valorizzare il patrimonio ambientale, ai sensi dell'articolo 1. Evidenzia che gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le definizioni di strade a fondo naturale e di fuori strada, e la tipologia della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale o fuori strada, mentre gli articoli 4, 5 e 6 recano norme in materia di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada e sui relativi limiti. Rileva che l'articolo 7 pone deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada, prescrivendo che i comuni o le province possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza, di compatibilità con l'equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuori strada anche oltre i limiti fissati dal provvedimento, ai sensi della procedura di cui all'articolo 8. Riferisce che gli articoli 9, 10 e 11 recano norme in materia di segnaletica e di gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore o soggette a divieti. Osserva che l'articolo 12 disciplina la localizzazione, realizzazione e autorizzazione degli impianti fissi; gli articoli 13 e 14 intervengono in materia di vigilanza e sanzioni per le ipotesi di violazioni dei previsti divieti di circolazione. Sottolinea che l'articolo 15 prevede la possibilità di dotare del passaporto tecnico le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità alle disposizioni del codice della strada a cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarli alla partecipazione alle competizioni sportive su strada.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento. Ritiene opportuno che sia riconosciuto un più incisivo ruolo alle autonomie territoriali in ordine alla predisposizione dei piani provinciali per i percorsi di salvaguardia ambientale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere l'osservazione del deputato Pepe, ritiene utile che siano fatte salve le discipline emanate in materia di circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada dalle regioni e dagli enti locali.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Pag. 119

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
Testo unificato S. 143 e abb.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 introduce nuove disposizioni in ordine ai rapporti tra competenza legislativa statale e regionale in materia di porti, nonché sulla ripartizione di compiti e funzioni tra autorità marittima e autorità portuale. Osserva che il testo intende determinare i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Riferisce che l'articolo 2 ridefinisce la classificazione dei porti e detta i princìpi fondamentali per l'esercizio della funzione legislativa delle regioni, relativamente ai porti di loro competenza. Evidenzia che l'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, concernente il Piano Regolatore Portuale, limitatamente a quello dei porti sede di Autorità portuale; reca inoltre disposizioni sulla valutazione ambientale strategica del piano e sulla realizzazione delle opere. Rileva che si attribuisce al comitato portuale il compito di adottare il Piano Regolatore Portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal Piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che consente alle autorità portuali che non hanno completato l'iter di approvazione del proprio piano regolatore portuale di terminare la procedura. Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di dragaggio e bonifica di siti contaminati; l'articolo 6 interviene in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto ed in ordine alla riconversione e riqualificazione di aree portuali, prevedendo la concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di novantanove anni per l'utilizzo delle predette aree; l'articolo 7 stabilisce i requisiti giuridici delle autorità portuali; i compiti e le funzioni; l'articolo 8 disciplina il Presidente dell'Autorità portuale, attribuendogli compiti sostitutivi del comitato portuale, in casi di necessità ed urgenza e salvo ratifica; relativamente alla nomina, qualora non si raggiunga l'intesa con la Regione, occorre comunque quella con la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 9 regola le competenze del comitato portuale rispetto al presidente dell'autorità; l'articolo 10 modifica la composizione ed i poteri nomina del collegio dei revisori dei conti dell'autorità portuale; l'articolo 11 disciplina i sistemi logistico portuali; l'articolo 12 modifica la competenza dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze in ordine alla vigilanza sull'autorità portuale. Riferisce che l'articolo 13 reca un aggiornamento normativo relativo alle tasse di ancoraggio e portuale; l'articolo 14 ridefinisce la competenza, tra autorità marittima ed autorità portuale, in ordine ai servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio; l'articolo 15 modifica l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, relativamente alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, prevedendo che il meccanismo di sostegno al reddito dei lavoratori portuali divenga permanente. Osserva che l'articolo 16 sostituisce regola il procedimento per la concessione di aree e banchine; l'articolo 17 interviene in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali. Rileva che l'articolo 18 reca la disciplina fiscale dei canoni demaniali introitati dalle autorità portuali di interesse statale e l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, finanziato con prelievi sulle somme che lo Stato assegna a Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. con i rispettivi contratti di programma.

Pag. 120

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente il testo del provvedimento, pur esprimendo riserve in ordine alla carenza di risorse stanziate per l'attuazione del medesimo testo. Per tale motivo dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL) illustra il provvedimento in esame, volto ad incentivare l'impiego del metano per autotrazione, cui viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante, nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni e sulla rete autostradale. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che la predetta finalità è motivata dal ridotto impatto ambientale del metano per autotrazione, dalla sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché dalla continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti, mentre l'articolo 2 reca le definizioni terminologiche della materia. Osserva che l'articolo 3, ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, estende ai medesimi impianti le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva; demanda quindi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di compressione domestici; di erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto; di trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano. Osserva che, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede all'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, fa notare, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. Sottolinea che l'articolo 5 istituisce un apposito Fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile. Evidenzia che l'articolo 6 prevede l'istituzione della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di gestire il suddetto Fondo e di determinare i contribuiti che lo finanziano, di provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere i contenuti del provvedimento. Ritiene opportuno che sia espressamente previsto nel testo che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 siano emanati nel rispetto delle autonomie territoriali.

Pag. 121

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia salvaguardata la piena competenza regionale in relazione all'adozione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.