CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione della dottoressa Marina Cicchetti, Responsabile dell'Ufficio controlli societari della CONSOB, nell'ambito dell'esame del Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.35.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 Saglia e abbinate, recante disposizioni in materia di commercializzazione del metano per autotrazione.
L'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità dell'intervento legislativo, la quale intende incentivare l'impiego del metano da autotrazione, in particolare nelle grandi

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aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale.
Il comma 2 riconosce al metano per autotrazione la caratteristica merceologica di carburante.
L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati dal provvedimento.
L'articolo 3 reca alcune norme volte a razionalizzare ed incrementare la rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL.
In particolare, il comma 1 prevede che agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applichino le disposizioni in materia di liberalizzazione nel settore della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 (si tratta, in sostanza delle norme che hanno sancito il passaggio dal previgente regime concessorio ad un regime di semplice autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, subordinando tale autorizzazione, tra l'altro, alla verifica della conformità alle prescrizioni fiscali), nonché quelle di cui all'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, che stabiliscono il divieto di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti ovvero al rispetto di contingentamenti numerici o di distanze minime.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di individuare criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multi prodotto, per la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere in impianti di distribuzione di metano.
La disposizione specifica che tali previsioni dovranno rispettare gli standard di sicurezza e la normativa tecnica vigente a livello comunitario.
In merito alla previsione del comma 2, atteso che il metano ed il GPL risultano sottoposti allo specifico regime tributario dell'accisa, segnala l'opportunità che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentita la Conferenza unificata, il compito di stabilire i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano.
La disposizione specifica che i predetti piani devono prevedere: l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa; l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
Il comma 4 stabilisce, al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, che le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Ai sensi del comma 5, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete, vale a dire dei codici contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica.
Il provvedimento dell'Autorità deve stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio sia fisico che virtuale del metano per autotrazione, nonché prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento

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o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamenti.
Il comma 6 prevede, sempre per promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, che i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti contemplino la possibilità, per i comuni, di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas.
La disposizione specifica che i predetti Piani prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.
Il comma 7 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
L'articolo 5 introduce alcuni incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione, istituendo innanzitutto, al comma 1, un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale finanzia un piano di incentivi per garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile; inoltre, il fondo è volto ad implementare le nuove tecnologie motoristiche che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.
La disposizione prevede che siano in particolare incentivati i progetti relativi al miglioramento dell'efficienza dei veicoli alimentati a metano, allo sviluppo dei sistemi volti all'utilizzazione del bio-metano, allo sviluppo dell'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno ed allo sviluppo di sistemi volti all'utilizzazione del GNL (metano liquido) nei trasporti pesanti.
Il comma 2 individua le modalità di copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro, cui si provvede, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, attraverso parziale utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla revoca totale o parziale delle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992), contemplata dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 244 del 2007, per la parte in cui tali economie non sono destinate alle altre finalità indicate dallo stesso comma 554 (programma nazionale per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; costituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale; agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up; interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a poli di innovazione).
Il comma 2 destina inoltre a copertura degli oneri di cui al comma 1 anche le maggiori entrate derivanti dal contributo sul metano erogato, istituito dal comma 3 dell'articolo.
Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, ai sensi del quale, come accennato in precedenza, i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano. Il contributo è versato sul fondo istituito dal comma 1 dell'articolo.
L'ultimo periodo del comma prevede che al predetto contributo sono assoggettati anche i proprietari di «carri bombolai»

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destinati al trasporto del metano, in misura proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate.
La disposizione specifica che tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano.
A tale proposito, evidenzia l'esigenza di specificare meglio la portata di tale ultima previsione sotto il profilo tributario. Non risulta infatti chiaro se la dizione «a tutti gli effetti» si riferisca al fatto che tale contributo deve intendersi incorporato nel prezzo di cessione del metano, e pertanto compreso nella base imponibile della cessione di metano a fini IVA.
Appare inoltre opportuno chiarire se la previsione di inerenza intenda sancire, per i soggetti tenuti al pagamento del contributo, la deducibilità del relativo importo dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Sempre in merito alla disposizione di cui al comma 3, segnala, in generale, l'opportunità di definire la disciplina attuativa relativa al contributo, ad esempio per quanto riguarda le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento del contributo stesso, nonché in materia di controlli e di regime sanzionatorio, eventualmente prevedendo a tal fine il rinvio a norme già vigenti, ovvero l'emanazione di uno specifico atto di normativa secondaria.
In proposito, ricorda che l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 già prevedono, a carico dei i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione, nonché a carico dei proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano, un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse, ovvero al numero ed al tipo delle bombole installate sui predetti carri; tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.
L'articolo 6 istituisce, al comma 1, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, alla quale sono demandate le funzioni di determinare l'ammontare del contributo istituito dall'articolo 5, comma 3, nonché di provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse.
La Cassa trasmette annualmente al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.
Ai sensi del comma 2, la Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione.
Il decreto di nomina dei componenti designa anche il presidente del Comitato, che è scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, e definisce inoltre, ai sensi del comma 3, i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa.
L'articolo 7 abroga la legge n. 640 del 1950 (recante la disciplina delle bombole per metano), la già citata legge n. 145 del 1990, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1991 (recante il regolamento di esecuzione delle sopra richiamate leggi n. 640 e n. 145).
Si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento all'esito del dibattito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.