CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
C. 2549 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. Uno dei processi di maggiore rilievo in corso nel nostro Paese è certamente quello dell'invecchiamento demografico. È necessario quindi che i governi siano in grado di governare tale processo attivando adeguati interventi atti a mitigare il grado di problematicità conseguente al processo di invecchiamento della popolazione. Un approccio volto a considerare l'anzianità come risorsa e non esclusivamente come una problematica da affrontare sotto il profilo degli interventi socio-sanitari è la chiave per ridisegnare le politiche a tutela delle persone anziane.
Fa presente, poi, che la piena partecipazione dell'anziano nel processo di crescita complessiva della società non può limitarsi solo a restituirgli la funzione e il ruolo sociale che gli consentano di esprimere la sua identità, ma presuppone anche che egli sia messo in grado di immettere nella società la linfa vitale sviluppata con l'esperienza. Gli anziani debbono essere considerati fattori di equilibrio sociale e fonte di valori da trasmettere alle altre generazioni.
Osserva, quindi, che la proposta di legge in esame intende rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale contesto politico e culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il benessere psico-fisico e sociale proprio della sua età e del suo stato. Le norme contenute nella proposta di legge in esame, in quanto introducono una nuova tipologia di contratto di lavoro, sono riconducibili, in linea generale, alla materia di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

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Ricorda che il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 prevede la facoltà, per le amministrazioni locali, di impiegare le persone anziane nelle attività lavorative di utilità sociale di cui al successivo articolo 5 (culturale, sportiva o ricreativa) e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 2 prevede che lo svolgimento di tali attività avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di tale attività con le condizioni di salute, con le esperienze di vita e di lavoro e con le attitudini della persona anziana.
L'articolo 3 stabilisce che i compensi, derivanti dai lavori di utilità sociale svolti dalle persone anziane, sono corrisposti in modo forfetario e consistono nella concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali o per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli. I richiamati compensi non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie. L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo, si permette agli enti locali di individuare quali tra questi servizi offrire a titolo di compenso, secondo le proprie possibilità.
L'articolo 4 prevede l'obbligo per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane, di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio, nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.
L'articolo 5 definisce i lavori di utilità sociale, stabilendo che sono tali i lavori: di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e il miglioramento della qualità della vita; di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, nonché in attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva. In ogni caso, tali lavori non devono essere in contrasto con le iniziative previste dalla legislazione vigente, volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette.
L'articolo 6 dispone che l'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane avvenga mediante delibera dell'amministrazione locale secondo criteri preventivamente stabiliti dalla medesima amministrazione e resi noti mediante pubblici avvisi nell'albo pretorio del comune dove l'attività è svolta. Il finanziamento dei lavori di pubblica utilità è a carico delle amministrazioni locali, che sono tenute a provvedervi con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 7, infine, dispone l'obbligo, per i soli comuni, di organizzare annualmente una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver preannunciato la presentazione di una proposta di legge sulla materia in discorso da parte del suo gruppo, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle modalità di svolgimento dei lavori del Comitato ristretto nominato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge n. 919 Marinello e abbinate, in materia di assistenza psichiatrica. Il suo gruppo, infatti, ha deciso di partecipare ai lavori del Comitato, sebbene, nel corso dell'esame preliminare, fossero emersi forti dissensi nei confronti delle posizioni del relatore. Tuttavia, deve rilevare che, a parte il relatore, nessun deputato di altri gruppi partecipa alle riunioni del Comitato e che, per giunta, il confronto in quella sede procede in modo a dir poco insolito. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo chiederà al relatore di presentare al Comitato il testo dei primi articoli del testo

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base, come risultante dalle modifiche apportate dallo stesso relatore sulla base del confronto svoltosi in seno al Comitato medesimo.

Lucio BARANI (PdL) esprime perplessità per l'intervento della collega Miotto, dal momento che la mancata partecipazione di alcuni membri del Comitato non ne inficia minimamente la rappresentatività, né la capacità di pervenire all'elaborazione di un testo unificato condiviso. Invita, peraltro, la collega Miotto a tenere distinti gli aspetti procedurali da quanto attiene, piuttosto, alla valutazione del suo gruppo circa l'opportunità di un intervento normativo in materia di assistenza psichiatrica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la questione sollevata dalla collega Miotto coincide solo in parte con quella su cui si è soffermato l'onorevole Barani. In proposito, segnala che, sotto il profilo procedurale, il relatore dovrà comunque presentare alla Commissione una proposta di testo unificato, elaborata dal Comitato ristretto. Auspica, in ogni caso, che i membri del Comitato ristretto partecipino in modo più assiduo alle prossime riunioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.