CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2011
424.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 gennaio 2011.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana revisori contabili (ASSIREVI), nell'ambito dell'esame del Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
Atto n. 314.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto n. 314).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, essa intende promuovere la convergenza tra gli Stati membri dei sistemi di garanzia dei depositi dei risparmiatori, al fine di ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. A tal fine la direttiva apporta modifiche alla direttiva 94/19/CE, disponendo un aumento della copertura minima dei depositanti.
L'articolo 1 elenca le modifiche operate alla direttiva 94/19/CE.
In particolare, il numero 1 abbrevia da ventuno a cinque giorni il termine entro il quale le autorità competenti devono valutare come «indisponibile» un deposito.

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Il numero 2 prevede che, nei casi previsti dalle disposizioni comunitarie, gli Stati membri assicurino la cooperazione tra i regimi di garanzia dei depositi e che la Commissione europea sottoponga a revisione almeno biennale i meccanismi previsti dalla direttiva 94/19/CE per la tutela dei depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri proponendo, se del caso, pertinenti modifiche.
Il numero 3 impone agli Stati membri di prevedere che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50.000 euro in caso di indisponibilità dei depositi e che, entro il 31 dicembre 2010 essa sia aumentata a 100.000 euro. Viene fatta salva l'ipotesi in cui la Commissione ritenga inopportuna e non sostenibile sul piano finanziario tale prescrizione, nel qual caso essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica. Lo stesso livello di copertura si applica a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro. Sono fatte salve le maggiori tutele introdotte prima del 1o gennaio 2008, in particolare per ragioni di carattere sociale, volte alla copertura totale per determinati tipi di depositi, ed è previsto per la Commissione il potere di adeguare gli importi di copertura al tasso di inflazione nell'Unione.
Il numero 4 aggiunge un nuovo articolo 7-bis alla direttiva 94/19/CE, disponendo che la Commissione sia assistita dal comitato bancario europeo.
Il numero 5 reca disposizioni in materia di informazione dei depositanti, tra l'altro imponendo agli Stati membri di provvedere affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi.
Il numero 6 abbrevia da tre mesi a venti giorni lavorativi il termine a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi per pagare i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili. La proroga del termine - concessa in circostanze eccezionali - non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.
Il numero 7 prevede che la Commissione europea relazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti, in particolare nei casi di crisi transfrontaliera, valutando anche la possibilità di introdurre un fondo di garanzia comunitario, l'eventualità di introdurre contributi di finanziamento dei sistemi basati sui rischi, nonché i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso.
L'articolo 2 individua nel 30 giugno 2009 il termine di recepimento della direttiva, fatto salvo il diverso termine del 31 dicembre 2010 per l'adeguamento alle disposizioni relative: alla modifica del termine per la valutazione della «indisponibilità dei depositi», all'aumento a 100.000 euro della copertura dei depositi, nonché al termine per il pagamento dei crediti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della direttiva, mentre l'articolo 4 individua i destinatari della stessa.
Al riguardo, ricorda che in Italia il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC) proteggono i depositi fino a euro 103.291,38 per depositante. Il limite si calcola con riferimento alla somma dei depositi e dei fondi che uno stesso cliente detiene presso la banca e non ai singoli conti o rapporti. Il predetto limite massimo di rimborso, nel caso di rapporti congiunti, si applica con riferimento a ciascuno degli intestatari e i conti si presumono ripartiti in eguale proporzione tra i medesimi.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di un solo articolo, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1, della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2009/14/CE.

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L'articolo unico dello schema di decreto legislativo apporta alcune modifiche all'articolo 96-bis del Testo unico decreto delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale regola le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca.
In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 5 del predetto articolo 96-bis, stabilendo che il limite del rimborso che i sistemi di garanzia possono effettuare per ciascun depositante è fissato in 100.000 euro, misura che la Banca d'Italia può aggiornare al fine di adeguarla alle eventuali variazioni in materia apportate dalla Commissione europea, in ragione del tasso di inflazione.
Rispetto all'attuale versione del comma 5, la previsione, che corrisponde al disposto dell'articolo 1, numero 3, della direttiva 2009/14/CE, riduce da 103.291,38 a 100.000 euro l'ammontare massimo del rimborso, ed introduce inoltre un meccanismo di adeguamento periodico di tale limite.
La lettera b), che recepisce il dettato dell'articolo 1, numero 6, della direttiva 2009/14/CE, sostituisce invece il comma 7, prevedendo che il rimborso da parte del sistema di garanzia è effettuato entro venti giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del TUB, il quale prevede, tra l'altro, che è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere (tra cui sono comprese le somme depositate presso la banca).
La norma prevede, inoltre, che il predetto termine di venti giorni possa essere prorogato dalla Banca d'Italia, in presenza di circostanze eccezionali, per un periodo complessivamente non superiore a 10 giorni lavorativi.
Rispetto al testo vigente del comma 7, la previsione comprime nettamente i termini di effettuazione del rimborso - che sono ridotti da tre mesi a venti giorni e, per quanto riguarda l'eventuale proroga, da nove mesi a dieci giorni -, eliminando inoltre la possibilità, attualmente contemplata, che il rimborso possa essere effettuato non in un'unica soluzione (sino a 20.000 euro entro tre mesi, prorogabili fino a nove mesi, e per la restante parte del rimborso secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Banca d'Italia).
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Commissione è fissato al 7 febbraio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell'esame ad una seduta convocare martedì 18 gennaio prossimo.

La seduta termina alle 14.35.