CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2010
417.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9a Commissione del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. In proposito, fa presente che le principali modifiche introdotte dal Senato consistono nella soppressione degli articoli 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura. Ricorda che tali articoli sono stati soppressi a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica, al fine di garantire il rispetto dell'articolo

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81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, ricorda altresì che, nel corso dell'esame presso la Camera, sulle medesime norme la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario in quanto «suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e privi di idonea quantificazione e copertura». Segnala, invece, che i restanti articoli, ad eccezione dell'articolo 5, riproducono il contenuto degli articoli 1, 2, 5-bis, 6, 7 e 7-duodecies dell'atto Camera 2260-A/R, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010. Rileva, poi, che le modifiche introdotte nell'articolo 5, recante disposizioni per la presentazione dei prodotti alimentari, riflettono il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.0500 della Commissione presentato ed approvato nel corso dell'esame in Assemblea in prima lettura alla Camera. Su tale proposta emendativa, la Commissione bilancio, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario, non aveva espresso parere. Segnala, quindi, che il testo all'esame della XIII Commissione non presenta profili problematici dal punto vista finanziario. Al riguardo, reputa, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili.
Testo unificato C. 3720.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo unificato in esame, che consta di un unico articolo, reca l'interpretazione autentica della disposizione che prevede la riserva di una quota per l'assunzione, presso datori di lavoro pubblici e privati, di familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Osserva quindi che, tenuto conto che le disposizioni in esame si configurano come norme di interpretazione autentica e assumono quindi carattere retroattivo, appaiono necessari chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari delle medesime per i soggetti appartenenti al comparto delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, per effetto della norma, alcuni dei predetti soggetti possano essere obbligati a procedere ad ulteriori assunzioni, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, giudica, comunque, necessario verificare la portata dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, al fine di valutare se il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, debba comunque avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente che, nel corso della riunione

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del tavolo tecnico per l'attuazione della normativa a favore delle vittime del dovere, è stato confermato che l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, ai sensi del quale alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, non si applica la quota di riserva dell'1 per cento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, non essendo provvisto di copertura finanziaria, non può comportare, per le amministrazioni pubbliche, maggiori facoltà assunzionali di quelle previste dalla normativa vigente. Rappresenta, infatti, che la relazione tecnica di accompagnamento della disposizione afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le assunzioni previste dalla norma in esame possono essere effettuate solo entro i limiti delle assunzioni autorizzate dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inoltre fatto presente che la disposizione riveste particolare rilievo ove si consideri che l'articolo 3, comma 123, della legge 244 del 2007 ha esteso le disposizioni relative al collocamento obbligatorio delle vittime del dovere, nonché dei loro congiunti, agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatti di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Osserva inoltre, che la stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavori privati con più di cinquanta dipendenti. Conclusivamente ritiene, comunque, opportuno, al fine di consentire l'ulteriore corso del provvedimento, chiarire, attraverso un'apposita condizione, che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3720 e abb., recante interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che la Commissione di merito, nel proporre l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, intende escludere che un eventuale ampliamento della quota di riserva delle assunzioni a favore delle vittime del dovere possa comportare una conseguente riduzione della quota obbligatoria di assunzioni spettante ai lavoratori disabili;
rilevato che la normativa in materia di limitazione delle assunzioni fa salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e che un eventuale ampliamento delle quote di riserva determinerebbe maggiori assunzioni con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
nel presupposto che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, riguardi esclusivamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: nel senso che inserire le seguenti: il superamento

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della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Atto n. 301.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge comunitaria 2009, reca il recepimento della direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che lo schema di decreto legislativo stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori che forniscono servizi di trasporto pubblico di tener conto, al momento e dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di anidride carbonica e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro vita. Dal momento che i veicoli aventi le caratteristiche richieste dalla nuova disciplina avranno presumibilmente costi più elevati, osserva che i soggetti pubblici interessati che non dispongano di margini per la riduzione del numero di veicoli da acquisire potrebbero trovarsi a sostenere una spesa maggiore. Sul punto ritiene, quindi, opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. Quanto alla clausola di invarianza, in base alla quale i soggetti pubblici interessati dovranno provvedere all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a suo avviso, dovrebbe valutarsi - al fine di escludere costi aggiuntivi - se le prestazioni di carattere tecnico previste dal testo possano essere assolte dalle amministrazioni interessate con il personale attualmente a disposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche interessate dovranno comunque procedere all'acquisto dei mezzi di trasporto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, assicura che, al fine di dare attuazione al provvedimento in esame, non si rende necessaria l'acquisizione di nuove unità di personale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

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Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
nel presupposto che dalle disposizioni recate dal provvedimento in esame non derivino maggiori esigenze finanziarie, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, in relazione all'acquisto dei veicoli da parte delle amministrazioni pubbliche,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di schema di decreto».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 416 del 15 dicembre 2010, a pagina 46, seconda colonna, undicesima e dodicesima riga, le parole «La Commissione approva la proposta di parere del relatore.» sono soppresse.