CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che sul provvedimento in esame il parere delle Commissioni parlamentari dovrebbe essere espresso entro il 12 gennaio 2011. Tuttavia, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e che numerosi parlamentari hanno chiesto di poter disporre di un tempo congruo per l'esame delle questioni complesse affrontate nello schema di decreto, invita il rappresentante del Governo a chiarire se vi siano problemi a concluderne l'esame in una data successiva a quella prevista.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che si tratta di un provvedimento che reca disposizioni di notevole complessità in materia di energia da fonti rinnovabili sia per la semplificazione delle procedure realizzative degli impianti sia per i meccanismi di sostegno che vengono modificati al fine di ridurre l'onere attribuito per gli incentivi nella bolletta degli utenti finali. Concorda, pertanto, sull'opportunità di approfondire adeguatamente l'esame parlamentare dello schema di decreto, auspicando che il prescritto parere sia espresso comunque nel prossimo mese di gennaio.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, ricorda preliminarmente che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, la citata direttiva

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mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale «20-20-20» della Comunità. Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.
Ricordato che lo schema di decreto in esame si compone di 39 articoli, divisi in IX Titoli, e quattro Allegati tecnici, passa ad illustrare le disposizioni maggiormente riconducibili alle competenze della X Commissione.
L'articolo 1 precisa che lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.
L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo in coerenza con il contenuto della citata direttiva europea n. 28.
L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.
L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi (fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli seguenti), rinviando, per le modalità procedimentali e le condizioni da rispettare, alle norme del citato decreto legislativo, alle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e alle leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome. Il procedimento unico viene modificato al fine di renderne coerente la durata massima con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VIA.
L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano, dichiarando altresì di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.
L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.
L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna -trasmessa al MiSE da UNI e CEI - della vigente normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi

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statali è consentito solamente per gli impianti con potenza nominale non superiore a 1 MW.
L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.
L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5 per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino - con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.
L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.
L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.
L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche, di cui all'articolo 14, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.
Ai sensi dell'articolo 16, in materia di interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.
L'articolo 17 dispone che, entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con periodicità biennale, l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.
Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a

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valere sul consumo di gas metano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al citato fondo di garanzia.
L'articolo 21, primo articolo del Titolo V, ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili, e precisa che tale riforma mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo al contempo la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Ulteriori principi generali di tale intervento di riordino sono la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno.
L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.
L'articolo 23, recante disposizioni transitorie, dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogato l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 387 del 2003, relativo ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che, a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.
L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.
L'articolo 25 stabilisce che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).
Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano

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incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.
Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 definiscono, in particolare, le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese di distribuzione del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.
L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.
L'articolo 29-bis prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.
L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.
L'articolo 33 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.
L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di energie rinnovabili.
L'articolo 37 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.
L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 39 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riserva, quindi, di formulare, insieme al collega dell'VIII Commissione, una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione, illustra le parti del provvedimento di precipua competenza dell'VIII Commissione.
L'articolo 4, pone il principio della specialità delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono corrispondere a criteri di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Viene precisato che le

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opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, salvo che tali opere siano accettate dai produttori nel preventivo di connessione. Le predette opere sono invece autorizzate secondo il procedimento unico di cui all'articolo 14 del provvedimento.
L'articolo 5, relativo all'«Autorizzazione Unica», precisa (comma 1) che l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti a fonti rinnovabili di maggiore potenza, resta disciplinata, salvo la novella di cui al comma 2, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Tale modello procedimentale è stato nel dettaglio regolato dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 che viene richiamato in particolare per le condizioni e modalità procedimentali. Il comma 2, che novella il citato articolo 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ridefinisce i termini massimi di conclusione del procedimento unico per il rilascio della citata autorizzazione, in considerazione delle norme decreto legislativo n. 152 del 2006 relative ai tempi di conclusione delle verifiche di assoggettabilità e delle valutazioni ambientali. Il comma 3 rimanda ad un decreto la individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica, fissando in via transitoria il criterio per identificare gli interventi di modifica non sostanziale.
L'articolo 6, sulla «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile», che introduce una procedura abilitativa semplificata per determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili (paragrafi 11 e 12 delle Linee guida). La procedura presenta molti dei caratteri semplificatori tipici della denuncia di inizio attività edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della Conferenza di servizi. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.
L'articolo 6-bis, sui «Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» reca disposizioni secondo cui i regimi della procedura abilitativa semplificata o in attività edilizia libera sono previsti anche per gli impianti solari termici e per le pompe di calore e discriminati sulla base delle modalità di istallazione, con facoltà per le regioni di estenderne l'ambito applicativo. Si prevede un decreto per definire le prescrizioni tecniche per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche, nel rispetto delle quali tali interventi sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.
In merito all'articolo 8, il comma 5 pone limiti allo sfruttamento del terreno agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici. Ritiene che tali limiti dovrebbero riguardare la dimensione dell'area occupabile piuttosto che la potenza nominale dell'impianto e, pertanto, la produzione potenziale dell'energia elettrica.
L'articolo 9, comma 5, prevede che nei piani di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono fissare, per i valori previsti dal comma 1 ai fini della copertura dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati mediante fonti rinnovabili, che essi debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione di biomasse. Lo stesso comma precisa che tale facoltà è consentita qualora risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori

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di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
L'articolo 14, sull'«Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche», individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti rinnovabili. Tali opere, ivi comprese quelle a servizio di impianti esistenti, sono autorizzate dalla regione competente su istanza del gestore di rete a seguito di un procedimento unico svolto secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
L'articolo 20, commi 1 e 2, reca disposizioni sulle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.
L'articolo 22 riguarda le competenze della Commissione VIII nella parte relativa all'incidenza sullo sfruttamento della risorsa idrica conseguentemente all'installazione degli impianti idroelettrici. Ritiene che gli incentivi a regime dovrebbero riguardare anche le modifiche totali o parziali degli impianti che permettano un più efficiente sfruttamento della risorsa idrica, ovvero del calore prodotto dalla terra, in caso degli impianti geotermoelettrici.
L'articolo 28-bis, sul Fondo Rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto (di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.
L'articolo 29, comma 5, relativamente alla definizione ed individuazione di rifiuti e sottoprodotti operata dal decreto legislativo n. 152/2006. Ricorda che il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 205/2010, di recepimento della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, che opera una pressoché completa riscrittura della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) dedicata ai rifiuti. Il citato decreto si caratterizza innanzitutto per una nuova nozione «aperta» di rifiuto: pur restando inalterato il concetto di «disfarsi» nelle tre declinazioni («si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene a sua volta abrogato dall'articolo 34, comma 5, del decreto in parola).
L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
L'articolo 35, infine, rinvia al medesimo provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.