CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER L'ESAMEDEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, ricorda che, dopo l'ultima seduta del Comitato per l'esame dei progetti di atti UE, lo scorso 27 ottobre, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, cinque nuovi progetti legislativi dell'Unione europea.
Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

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Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, il Comitato propone di avviare l'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). La proposta mira, infatti, ad estendere gli attuali compiti e il ruolo dell'EMSA sia in relazione all'attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, sia nel settore della ricerca marittima dell'UE, sia infine con riferimento all'assistenza e consulenza tecnica che l'Agenzia deve fornire alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito di varie organizzazioni internazionali e regionali. Analogamente a quanto stabilito nella precedente seduta di questo Comitato in relazione alla proposta di regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), appare necessario anche in questo caso valutare se l'estensione delle competenze dell'EMSA - anche in ragione delle risorse e del personale aggiuntivo ad essa destinato - sia effettivamente giustificato e assicuri un valore aggiunto all'azione degli stati e dell'UE stessa nel settore della sicurezza marittima. Avverte quindi che, su tale atto, il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 30 dicembre 2010.
Quanto ai progetti legislativi e documenti dell'Unione europea da esaminare nel merito, ricorda che la Commissione europea ha presentato lo scorso 9 novembre la Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2010)642). Il documento riveste una particolare rilevanza per l'Italia in quanto apre una consultazione pubblica - che si concluderà il 31 gennaio 2011 - sul futuro della politica di coesione. In ragione della sua stretta connessione con la riforma del bilancio, si potrebbe esaminare il documento attraverso un'istruttoria congiunta con la comunicazione della Commissione sulla riforma del bilancio UE, di cui l'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione ha già concordato di avviare l'esame. Ritiene utile in tale ambito prevedere una serie di audizioni ed invita i rappresentanti dei gruppi a fornire indicazioni in proposito.
In conclusione, ove il Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la possibilità di avviare l'esame delle proposte di atti richiamate, sia ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà che ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 11.15.

Comunicazioni del Presidente.

Nunziante CONSIGLIO, presidente, ricorda che il Comitato riprende oggi la sua attività di sistematico monitoraggio sull'attuazione degli obblighi UE in Italia alla luce di due importanti e recenti documenti:
la relazione del Governo sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso pendenti nei confronti dell'Italia al 31 ottobre 2010, trasmessa lo scorso 17 novembre ai sensi dell'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005;
la comunicazione della Commissione sulle sanzioni per mancata esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia UE (SEC(2010)1371). Tale documento è di notevole importanza in quanto fissa i criteri con cui la Corte di giustizia può comminare allo Stato membro inadempiente il pagamento di una somma forfettaria o di

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una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione al momento del ricorso.
I due documenti in questione costituiscono l'occasione per operare una valutazione dello stato di conformità dell'ordinamento italiano a quello europeo nonché delle implicazioni delle nuove modalità per sanzionare la mancata ottemperanza agli obblighi europei.
Come avvenuto in occasioni di precedenti audizioni sul tema, propone pertanto di audire su entrambi i documenti il professor Adam, Capo del dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge in oggetto - all'esame delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) e che potrà essere oggetto di modifiche, delle quali darà conto nelle successive fasi dell'iter - consta di 5 Capi e 11 articoli.
Il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi.
L'articolo 1, con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristina fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di «flagranza differita» e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali, previste dall'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso; il comma 2, attraverso una novella all'articolo 1 del decreto-legge 8/2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cosiddetti steward in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.
L'articolo 2 attribuisce ai cosiddetti steward, che svolgono attività di controllo all'interno degli impianti sportivi, ulteriori compiti definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia, per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia. La definizione di condizioni e modalità di affidamento dei compiti viene demandata ad un apposito decreto ministeriale, che sarà sottoposto al parere parlamentare. Ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward potrà essere applicata la pena dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Gli steward sono poi equiparati ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-quater del codice penale).
Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.
L'articolo 3 introduce misure di sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevedendo, in particolare, l'utilizzo dei beni confiscati da parte dell'Agenzia per finalità economiche e la destinazione dei relativi proventi al potenziamento della stessa Agenzia. Viene, poi, prevista l'inapplicabilità dei limiti alla

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compensazione dei crediti previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 78/2010 ai crediti erariali nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati nonché la possibile estromissione con delibera dell'Agenzia di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il successivo trasferimento dei medesimi agli enti territoriali che ne facciano richiesta e che utilizzano tali beni a qualsiasi titolo a fini istituzionali. Si prevede inoltre che l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2010 e, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione. La copertura dei relativi oneri di spesa viene garantita mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 provvede ad integrare la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza con un magistrato, designato dal Ministro della giustizia, nei casi in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.
L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.
Il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.
L'articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010. In particolare, viene definita l'efficacia temporale delle suddette disposizioni nel senso che esse si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Poiché la legge n. 136/2010 è stata pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196, in mancanza di indicazioni difformi, essa è entrata in vigore il 7 settembre 2010, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Vengono, poi, precisate le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi - pagamenti in favore di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di modesta entità - l'uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Viene inoltre chiarito il novero dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.
L'articolo 7, con alcune modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 136 del 2010, detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio. In particolare, vengono ammessi altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell'appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche. Viene, inoltre, risolta anche la questione riguardante il codice da indicare per collegare il pagamento al contratto.
Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana.
L'articolo 8, sostituendo l'articolo 54, comma 9 del TUEL, prevede che il prefetto disponga tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo articolo 54, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

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L'articolo 9 delinea un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni: siano gravi o reiterate; riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La confisca opera anche in mancanza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.
Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, prevedendo il collocamento in disponibilità dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.
L'articolo 11 reca, infine, le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
In relazione alla normativa comunitaria, segnala, con riferimento alle disposizioni recate dal Capo I (Misure per gli impianti sportivi), che nel luglio 2007 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco sullo sport (COM(2007)391def) nel quale, al fine di contrastare la violenza in occasione delle manifestazioni sportive, viene incoraggiato lo scambio di buone pratiche e di informazioni operative fra i servizi di polizia e/o le autorità sportive. La Commissione sottolinea che è necessario preoccuparsi anche della formazione della polizia in materia di gestione delle folle e di contrasto al teppismo.
La Commissione ha poi adottato, come parte integrante del Libro bianco, il Piano d'azione per lo sport «Pierre de Coubertin che reca, tra le proposte operative, quella di promuovere lo scambio d'informazioni ed esperienze sulla prevenzione di episodi di violenza e razzismo tra la forza pubblica e le organizzazioni sportive.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, menziona la Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, che intende rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri permettendo l'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie (principio del reciproco riconoscimento).
Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda, con riferimento all'articolo 1, che il Consiglio giustizia e affari interni del 3-4 giugno 2010 ha approvato una relazione di valutazione sull'attuazione della decisione 2007/412/GAI del Consiglio che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.
Nella stessa data il Consiglio ha adottato una risoluzione nella quale chiede agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale. A tal fine la risoluzione contiene in allegato un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.
Con riferimento all'articolo 5, il Consiglio giustizia e affari interni dell'8-9 novembre 2010 ha adottato conclusioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. In particolare, il ciclo politico relativo agli anni 2011-2013 si articolerà in 4 tappe:
elaborazione degli impegni politici in base ai dati elaborati da Europol nella Valutazione relativa alla minaccia rappresentata per l'Unione europea dalla grande criminalità organizzata (Valutazione SOCTA UE);
individuazione da parte del Consiglio di un numero ristretto di priorità, sia a livello regionale che paneuropeo. Per

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ognuna delle priorità la Commissione, gli esperti delle agenzie UE e degli Stati membri definiranno un piano strategico pluriennale;
attuazione dei piani d'azione operativi annuali ad opera degli Stati membri e delle agenzie UE. La validità dei piani d'azione operativi annuali sarà oggetto di valutazione ad opera del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), istituito in seno al Consiglio ai sensi dell'articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si riserva infine di dare conto, nella seduta già convocata per domani, delle modifiche apportate al testo a seguito dell'eventuale approvazione di emendamenti presso le Commissioni di merito.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge governativo C. 3703, recante norme per l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, adottato come testo base dalla XII Commissione Affari sociali poi modificato dagli emendamenti approvati nella seduta del 17 novembre.
L'articolo 1 del provvedimento in esame abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Vengono, poi, definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi. Viene, poi, rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati, degli obblighi informativi delle regioni, dei tipi di dati sensibili e delle operazioni eseguibili, dei soggetti che possono accedere ai dati dei registri, delle modalità di trasmissione tra le regioni, delle garanzie e delle misure di sicurezza da adottare nonché la definizione di un codice identificativo unico del soggetto interessato.
L'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, sanzionando l'inosservanza di tale disposizione con una multa di importo variabile da 5.000 a 15.000 euro.
L'articolo 3 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri, definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, nonché gli obblighi delle strutture sanitarie. Viene, inoltre, previsto che i medici operanti nelle strutture pubbliche e private che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
Viene, quindi, specificato che l'applicazione di protesi mammarie ai soli fini estetici è riservata ai medici specializzati in chirurgia plastica, ovvero a coloro che abbiano già svolto attività chirurgica equipollente nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento

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in esame, ovvero ai medici specializzati in chirurgia generale, ginecologie e ostetricia e chirurgia toracica. Il comma 5 dispone in merito alla scheda informativa, da compilarsi per ogni impianto protesico mammario, rinviando ad un successivo provvedimento delle regioni e delle province autonome per la definizione dei criteri di compilazione della scheda medesima.
L'articolo 4 pone la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda, in proposito, ai fini della valutazione in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni recate dal provvedimento, che gli impianti protesici mammari sono dispositivi medici, regolamentati dalla normativa vigente in tale ambito.
La Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e il decreto legislativo 46 del 1997 di recepimento, definiscono come dispositivo medico qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; e di intervento sul concepimento.
La direttiva 93/42/CEE è stata successivamente modificata dalla direttiva 2007/47/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 37 del 2010. In particolare, l'Allegato II della direttiva 2007/47/CE, modificando il punto 19 dell'Allegato I della direttiva 93/42/CEE, specifica che «i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile in rapporto ai benefici apportati al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza».
Le direttive comunitarie, e le norme legislative italiane di recepimento, distinguono tre categorie di dispositivi medici: i dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medici (in genere) e i dispositivi diagnostici in vitro. In funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente, i dispositivi medici sono raggruppati in quattro classi: I, IIa, IIb e III. La classificazione dipende dal grado di rischio ad essi associato e va attribuita consultando le regole di classificazione riportate nell'Allegato IX del decreto legislativo 46/1997. Per ogni classe, il decreto individua specifiche procedure di marcatura.
Per quanto concerne in particolare le protesi mammarie, la direttiva 2003/12/CE ed il decreto legislativo 304/2004 di recepimento, hanno riclassificato le stesse come dispositivi medici della classe III, ovvero dispositivi sottoposti ad una valutazione di conformità puntuale e stringente poiché riguardanti funzioni di organi vitali (precedentemente, in base ai criteri di classificazione di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, le protesi mammarie erano dispositivi medici riferibili alla classe IIb). La direttiva 2007/47/CE non ha modificato la riclassificazione delle protesi mammarie.
Per quanto concerne i documenti all'esame dell'Unione europea, fa presente che in una comunicazione concernente i provvedimenti adottati a livello nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie (COM(2001)666), presentata il 15 novembre 2001, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare provvedimenti finalizzati all'attuazione, a livello nazionale, di un sistema di informazione adeguata ed esaustiva del paziente seguito dal consenso del paziente scritto. La procedura di consultazione potrebbe prevedere, secondo la Commissione, un periodo di «riflessione», oltre alla raccomandazione di un'età minima. La Commissione esorta inoltre gli Stati membri a esaminare la necessità ed opportunità di istituire, con il dovuto rispetto

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per la riservatezza e la tutela della privacy, dei registri nazionali sugli interventi di mastoplastica mediante protesi, al fine di permettere la tracciabilità delle protesi mammarie e costituire le basi per una ricerca a lungo termine in questo campo.
Inoltre, in una risoluzione sulla comunicazione della Commissione, approvata il 13 febbraio 2003 e citata nella relazione tecnica al provvedimento in esame, il Parlamento europeo ha chiesto l'adozione e l'attuazione di misure specifiche di base per migliorare l'informazione per i pazienti; ha raccomandato che l'impianto di protesi in donne al di sotto dei 18 anni sia autorizzato solo per motivi medici; ha rilevato che, anche quando gli Stati membri adottano limiti minimi di età per l'impianto di protesi, è talvolta necessaria una operazione chirurgica ricostruttiva in età giovanile per motivi clinici; ha chiesto l'introduzione di un passaporto della destinataria dell'impianto di protesi mammaria, firmato dal chirurgo e dalla paziente, in cui siano specificate le caratteristiche dell'impianto e le misure di monitoraggio sanitario post-operatorio; ha raccomandato urgentemente che i particolari delle operazioni per le protesi mammarie effettuate nella UE vengano iscritti obbligatoriamente in un registro nazionale delle protesi mammarie in ogni Stato membro, al fine di garantire la tracciabilità dei produttori e dei pazienti, tenendo debitamente conto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza per quanto attiene al trattamento dei dati personali.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala di essere nelle condizioni di formulare una proposta di parere sin dalla seduta odierna.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, ricordando che la XIV Commissione aveva già esaminato, in sede di esame di progetti di atti legislativi dell'UE, la proposta di direttiva che modificava le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
Rileva che lo schema di decreto si colloca nel quadro delle iniziative assunte in sede europea a seguito della crisi economica, volte a migliorare gli strumenti a garanzia della stabilità del sistema creditizio e finanziario, con particolare riferimento ai gruppi transfrontalieri. In tale quadro meritano di essere segnalate le disposizioni finalizzate ad una più rigorosa valutazione della qualità del capitale detenuto dai grandi gruppi bancari, come anche l'inasprimento delle norme riguardanti la cartolarizzazione dei debiti. Richiamata la necessità di un rapido recepimento e di una celere attuazione della direttiva 2009/111/CE, esprime una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 287.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.