CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 187/2010 Recante misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, articolato in tre Capi: il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi con riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ripristinando fino al 30 giugno 2013 il vigore delle disposizioni in tema di «flagranza differita» e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali; il Capo II (articoli da 3 a 5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia, attraverso, tra l'altro, l'introduzione di misure di sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la modifica della composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero; il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il Capo IV (articoli 8 e 9) detta quindi disposizioni in materia di sicurezza urbana mentre il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno attraverso il collocamento in disponibilità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza; l'articolo 11, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
Con riferimento al Capo III, afferente a materia di competenza della VIII Commissione, fa notare che esso reca un intervento

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normativo necessario per chiarire una serie di dubbi sull'applicazione di talune norme introdotte con il «Piano straordinario contro le mafie» (legge 13 agosto 2010, n. 136); in particolare l'articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell'articolo 3 di tale legge con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.
Da un lato, con la disposizione in questione si chiarisce che la nuova disciplina sulla tracciabilità si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti e, dall'altro, si prevede un termine di centottanta giorni per consentire l'adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente a quella legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti.
Nel ricordare che la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti rappresenta uno strumento molto efficace nella lotta alla criminalità di stampo mafioso, ritiene condivisibile la scelta effettuata in quanto tiene conto di due esigenze che avrebbero rischiato di essere inconciliabili, quali quella della certezza dei rapporti contrattuali, che non consentirebbe l'applicazione della nuova normativa ai contratti già stipulati, e quella di consentire la tracciabilità anche di quei contratti che, seppure stipulati prima del 7 settembre 2010, avranno un'esecuzione che si svilupperà in fasi temporali successive all'entrata in vigore della legge n. 136 del 2010.
Sempre in chiave interpretativa attraverso la disposizione di cui all'articolo 6 si chiariscono i concetti di «filiera delle imprese» e di «conto dedicato anche in via non esclusiva», nonché si precisa cosa si intenda per la possibilità di eseguire i pagamenti anche con «strumenti diversi» dal bonifico bancario o postale, specificando che gli strumenti devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. La «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comprende quindi i subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto principale. L'espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Quanto all'articolo 7, con alcune modifiche all'articolo 3 e all'articolo 6 della legge 136 del 2010, si dettano norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria negli appalti e si integra il relativo sistema sanzionatorio. In primo luogo, viene stabilito che gli strumenti di pagamento, idonei a tracciare i flussi finanziari, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove richiesto, il codice unico di progetto (CUP). Si sancisce espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del contratto. In relazione alle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e che in caso di opposizione il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.
Segnala, infine, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 18 novembre scorso, ha

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fornito, anche sulla base delle norme contenute nel decreto-legge, ulteriori precisazioni di dettaglio volte a precisare l'ambito di applicazione delle norme, le modalità di attuazione della tracciabilità, la gestione dei movimenti finanziari, gli obblighi di comunicazione. Ritengo che in tal modo si sia fatta chiarezza sul complesso delle norme riguardanti la tracciabilità semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici a carico delle imprese.
Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito ai fini della redazione di una proposta di parere.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.