CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2011.
Atto n. 291.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2011 (Atto n. 291).
A tale proposito ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, per l'anno 2011, il Governo abbia ritenuto opportuno proseguire nel processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, mentre per il 2010 ne sono state previste soltanto 2), limitandone ulteriormente il numero ad una sola.
In particolare, lo schema di decreto prevede, per il prossimo anno, solo lo svolgimento della tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento.
Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo, per la quale l'interesse del pubblico rimane immutato. Tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a sperare in un andamento positivo della predetta Lotteria.
Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare ad una sola lotteria nazionale è legata a ragioni di carattere economico, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita, ad esclusione appunto della Lotteria Italia, non producono più un effettivo utile per l'Erario e non risultano pertanto remunerative per lo Stato.
Le ragioni di tale insoddisfacente andamento delle lotterie tradizionali risiedono, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, nella progressiva disaffezione del pubblico nei confronti di tale forma di gioco, causata principalmente all'incremento di altre offerte di gioco che offrono prospettive di vincita immediata, nonché nello scarso apporto degli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse.
A tale proposito rammenta come la riduzione del numero di biglietti delle lotterie venduti, nonostante l'abbinamento con manifestazioni di grande interesse popolare, quali il Festival di Sanremo, abbia reso necessario, negli ultimi anni, fare sempre più frequentemente ricorso al Fondo di riserva predisposto per far fronte ai costi di organizzazione delle lotterie e per integrare i montepremi. Conseguentemente, le risorse distribuite agli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse si sono ridotte sempre più, fino al punto che, nel 2010, gli enti organizzatori degli eventi collegati alla Lotteria di Sanremo 2010 hanno potuto fruire complessivamente di solo 38.000 euro, da suddividersi tra 8 enti.
Ad ulteriore testimonianza dell'ormai scarso interesse per le lotterie nazionali da parte degli organizzatori di manifestazioni abbinabili a queste ultime, evidenzia come le domande di abbinamento per il 2011, il cui elenco è allegato allo schema di decreto ministeriale, si siano ridotte a solo 6, a fronte delle 23 domande di abbinamento pervenute per il 2010 e delle 21 domande pervenute per il 2009.
In tale contesto ricorda inoltre che, in forza del disposto dell'articolo 21, comma 6, del decreto - legge n. 78 del 2009, essendo ormai scaduta la concessione precedentemente in essere con il Consorzio Lotterie Nazionali, la gestione delle lotterie ad estrazione differita è espletata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale si avvale, per la stampa, la distribuzione dei biglietti e le attività connesse, del medesimo Consorzio Lotterie

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Nazionali, aggiudicatario della gestione delle lotterie ad estrazione immediata, cosiddette «gratta e vinci».
L'affidamento al predetto Consorzio di questi servizi è stato motivato, oltre che da ragioni di urgenza, nonché dalla comprovata affidabilità di tale soggetto nella gestione delle lotterie ad estrazione differita, dalla circostanza che nessun altro dei altri soggetti a tal fine interpellati dall'AAMS ha manifestato interesse a fornire i servizi. Peraltro la relazione illustrativa allo schema di decreto evidenzia come tale affidamento dovrà avere natura temporanea, e che, per gli anni successivi al 2011, dovrà essere ripetuta la procedura per l'affidamento del servizio stesso.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Ignazio MESSINA (IdV), pur prendendo atto dell'orientamento del Governo di proseguire nel processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali, limitandone il numero, nel 2011, ad una sola, ribadisce l'esigenza, già rappresentata in precedenti occasioni, di non deludere ulteriormente, in un'ottica finalizzata a sostenere e valorizzare le manifestazioni folcloristiche di interesse locale, le aspettative del comune di Sciacca, città nella quale si organizza, ormai dalla metà dell'Ottocento, l'omonimo Carnevale e per il quale il Sindaco ha richiesto l'abbinamento ad una lotteria da svolgere nel 2011.
In particolare rileva come il Carnevale di Sciacca, oltre a coinvolgere l'intera cittadinanza e a richiamare innumerevoli visitatori da tutta la Sicilia, costituisce una vera e propria festa di popolo ed un importante palcoscenico. In tale occasione si esprime infatti il desiderio di divertimento e di spensieratezza della gente, che vi partecipa con un'impareggiabile espressione di arte e di cultura, la quale si estrinseca nei carri, costituiti da carretti siciliani carichi di pupazzi di paglia, nelle coreografie dei gruppi mascherati e nella recita di copioni inediti, ispirati a personaggi politici locali e nazionali e agli episodi di attualità che hanno destato maggiore curiosità.
I predetti carri, tutti realizzati da maestri ceramisti, che raccolgono spesso intorno a loro piccole scuole artigiane, richiamano l'interesse di giovani artisti provenienti anche dall'estero, rendendo le botteghe di ceramica, al contempo, luoghi di tradizione e fucine di sperimentazione artistica.
Sottolinea, quindi, come l'abbinamento del Carnevale di Sciacca con una lotteria nazionale costituirebbe un'eccellente forma di promozione della città a livello nazionale e stimolerebbe maggiori flussi di turismo, legati, oltre che alle già rinomate bellezze del mare, alla riscoperta delle antiche tradizioni locali della ceramica, favorendo anche un maggiore sviluppo imprenditoriale e commerciale di tutta l'area saccense.
Ritiene pertanto opportuno procedere, analogamente a quanto già avvenuto in passato, all'abbinamento della predetta manifestazione con una lotteria da svolgere nel 2011, in considerazione del suo elevato rilievo culturale, nonché della sua valenza turistica ed economica.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 287.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Alberto FLUVI (PD) ricorda di avere già dichiarato, nella seduta precedente, la propria disponibilità ad affrontare alcune questioni attinenti alla disciplina del credito

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ai consumatori che, pur avendo costituito oggetto dei rilievi contenuti nel parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, non siano oggetto di specifiche previsioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo in titolo, o che si riferiscano ad altri aspetti della tematica.
Ritiene, tuttavia, che l'Esecutivo, dopo avere fatto informalmente trasparire l'intenzione di adottare prossimamente uno o più provvedimenti volti ad esercitare le parti della delega non ancora attuate, debba preliminarmente indicare su quali tra le predette tematiche abbia già maturato precisi orientamenti, in modo da favorire lo svolgimento, nella sede parlamentare, di un proficuo confronto.

Gianfranco CONTE, presidente, anche alla luce delle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella seduta di domani.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, sul disegno di legge C. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza.Dal momento che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto a partire dalla seduta di lunedì 29 novembre prossima, l'esame presso le Commissioni dovrà concludersi entro la settimana in corso.
Avverte inoltre che le Commissioni competenti in sede referente devono ancora esaminare gli emendamenti presentati, e che pertanto nei prossimi giorni potrebbe essere trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva un testo modificato del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, illustrando il contenuto del decreto - legge n. 187 del 2010, rileva come l'articolo 1, comma 1, ripristini, fino al 30 giugno 2013, il vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge n. 401 del 1989, la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso, in tema di arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il comma 2 sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano steward (con tale termine si indica il personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto - legge n. 8 del 2007) in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza. La sanzione è irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa.
L'articolo 2 amplia i compiti dei predetti steward, riconoscendo loro le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione

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di tali eventi, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive.
In particolare, il comma 1 prevede che, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, agli steward possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti di cui sopra.
Il comma 3 equipara la violenza o la minaccia nei confronti degli steward alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, purché gli stessi addetti siano riconoscibili e la loro condotta sia riconducibile alle mansioni svolte, prevedendo l'applicabilità, in tale fattispecie, dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale, ai sensi del quale le pene previste per i fatti di cui agli articoli 336 (violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio) sono aggravate quando il fatto è commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone».
Il comma 4 equipara gli steward ai pubblici ufficiali, al fine dall'applicazione delle pene previste dall'articolo 583-quater del codice penale (lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive): conseguentemente, se l'addetto ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è riconoscibile e subisce - in relazione alle mansioni svolte - una lesione personale grave, si applica al colpevole la reclusione da 4 a 10 anni; se le lesioni sono gravissime si applica la reclusione da 8 a 16 anni.
L'articolo 3 reca, al comma 1, alcune modifiche alla legge n. 575 del 1965, in materia di sequestro e confisca antimafia.
La lettera a) introduce un'ulteriore ipotesi di destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che tali beni possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, possano essere utilizzati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per finalità economiche, stabilendo inoltre che le relative risorse siano destinate al potenziamento della stessa Agenzia.
La lettera b) novella, invece, il comma 15 dell'articolo 2-sexies della legge n. 575, il quale, nel testo attuale, stabilisce che, nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.
La novella sancisce l'inapplicabilità dell'articolo 31 del decreto - legge n. 78 del 2010, il quale vieta la compensazione diretta dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo di debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Il comma 2 novella gli articoli 3 e 7 del decreto - legge n. 4 del 2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
In particolare, la lettera a) disciplina, in connessione con le modifiche recate dalla lettera a) del comma 1, la possibile richiesta dell'Agenzia al Ministero dell'interno di utilizzare i beni immobili confiscati per le finalità di potenziamento dell'attività dell'Agenzia.
La lettera b) prevede invece che, con delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia possa decidere di estromettere singoli beni immobili dell'azienda non in liquidazione per poi trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che si

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tratti di beni che gli enti stessi già utilizzino a qualsiasi titolo a fini istituzionali, e fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
Il comma 3 prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipuli contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture della stessa Agenzia.
I commi 4 e 5 recano la clausola di copertura degli oneri finanziari determinati dal comma 3, determinati in 2 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4 milioni di euro per l'anno 2012, ai quali si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge n. 282 del 2004.
L'articolo 4 integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, organismo di consulenza dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), chiamata ad esprimersi sull'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre alla Commissione.
In particolare si prevede che la Commissione, la quale è presieduta dal direttore dell'UCIS ed è composta attualmente da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria), da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), sia integrata con un magistrato designato dal Ministro della giustizia, in tutti i casi in cui la Commissione stessa sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.
L'articolo 5 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, al fine di potenziare il contrasto alla criminalità organizzata, in particolare alle attività criminali transnazionali ed incrementare la cooperazione internazionale di Polizia, anche in attuazione di obblighi internazionali o comunitari.
Il COPSCIP è istituito nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed è presieduto dal Direttore centrale della polizia criminale.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 6 e 7, recanti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l'articolo 6 reca norme di interpretazione autentica e disposizioni relative all'efficacia temporale dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti.
In merito ricorda che il predetto articolo 3 ha introdotto norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, le quali impongono ai soggetti interessati di utilizzare - salvo eccezioni specificamente indicate - conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili, specificamente tramite bonifico bancario o postale.
La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto - CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

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In tale contesto, il comma 1 dell'articolo 6 specifica che le norme recate dall'articolo 3 della predetta legge n. 136 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010), nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
Il comma 2 dispone invece che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010, nonché i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, siano adeguati alle norme sui flussi finanziari.
Il comma 3 chiarisce il perimetro dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti. In dettaglio, si precisa che l'espressione «filiera delle imprese», utilizzata nei commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 per indicare l'ambito dei subappaltatori e dei subcontraenti tenuti agli obblighi di tracciabilità, si intende riferita ai subappalti, come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
Il comma 4 reca l'interpretazione autentica del comma 1 del predetto articolo 3 della legge n. 136, chiarendo le prescrizioni in tema di obbligo di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva a canalizzare i flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche.
In dettaglio, si prevede che la locuzione «anche in via non esclusiva», relativa ai conti correnti bancari o postali che devono essere utilizzati per effettuare i predetti movimenti finanziari, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse purché, per ciascuna commessa, siano comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; la locuzione deve inoltre essere interpretata nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Il comma 5 reca invece l'interpretazione autentica delle disposizioni del comma 3 del citato articolo 3, le quali prevedono un regime parzialmente derogatorio per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero per i pagamenti che riguardano tributi. A tale proposito ricorda che il predetto comma 3 autorizza i contraenti ad usare anche strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto poi riguarda le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, si consente di utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
La norma di interpretazione recata dal comma 5 è volta a precisare che i riferimenti agli «strumenti diversi» (in particolare, l'espressione «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, e l'espressione «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo) si interpretano nel senso che i contraenti sono autorizzati all'utilizzo di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
L'articolo 7 apporta alcune modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 136 del 2010, intervenendo su alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità dei finanziaria negli appalti ed integrando il relativo sistema sanzionatorio.
In particolare, il punto 1) della lettera a) integra il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136, ammettendo altri sistemi di pagamento oltre al bonifico bancario o

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postale, purché tali sistemi siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.
Il punto 2) sostituisce il comma 2 del predetto articolo 3, al fine di ammettere altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell'appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche.
Il punto 3) modifica il comma 4 del medesimo articolo 3, ammettendo l'utilizzo di analoghi mezzi di pagamento qualora sia necessario ricorrere a somme provenienti da conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, che possono essere successivamente reintegrati mediante detti mezzi.
Il punto 4) sostituisce il comma 5 dell'articolo 3, al fine di risolvere la questione riguardante il codice da indicare per collegare il pagamento al contratto: a tale proposito, si specifica che in ogni transazione dovrà essere inserito il CIG (codice identificativo gara) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003.
Il punto 5) sopprime conseguentemente il comma 6 dell'articolo 3, il quale prevede che la stazione appaltante richieda il CUP alla struttura di supporto operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il punto 6) sostituisce il comma 7 dello stesso articolo 3, al fine di prevedere che i soggetti economici tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità con il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono comunicare anche, nel caso di conti correnti già esistenti, i dati dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il punto 7) sostituisce il comma 8, in conseguenza dell'ammissione di altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale.
Una prima modifica sopprime il periodo in base al quale si stabilisce che il contratto debba essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
Una seconda modifica introduce, invece, l'obbligo per l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Il punto 8) introduce, invece, nel corpo dell'articolo 3 un nuovo comma 9-bis, il quale dispone che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La lettera b integra il sistema sanzionatorio del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 6 della legge n. 136.
In dettaglio, il punto 1) integra il comma 5 del predetto articolo 6, al fine di prevedere che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 (il quale dispone che l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione), le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata

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legge n. 689, l'opposizione deve essere proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.
Il punto 2) inserisce, inoltre, nel corpo dell'articolo 6 un nuovo comma 5-bis, il quale introduce l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.
L'articolo 8 sostituisce il comma 9 dell'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), stabilendo che il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi del medesimo articolo 54.
L'articolo 9 integra, inserendovi un nuovo comma dopo il terzo, l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
Il nuovo comma delinea un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la cosa appartenente a persona estranea alla violazione amministrativa sanzionata.
La confisca opera anche in mancanza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (in particolare nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione.
L'articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.
La disposizione specifica che il collocamento in disponibilità può avvenire entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, per un periodo non superiore al triennio ed è prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. Il collocamento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno.
L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del decreto - legge.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alberto FLUVI (PD) chiede di poter approfondire adeguatamente il contenuto del decreto - legge.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza rappresentata dal deputato Fluvi, rilevando inoltre come gli articoli 6 e 7 del decreto - legge risolvano alcune delle problematiche relative alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti pubblici emersi in occasione dell'esame della legge n. 136 del 2010.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Simona PESCE, Partner Servizi Emittenti Quotati, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, Gianfranco CONTE, presidente, formulando quesiti ed osservazioni ai quali replica Simona PESCE, Partner Servizi Emittenti Quotati.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Marco CAUSI (PD), ai quali replica Simona PESCE, Partner Servizi Emittenti Quotati.

Gianfranco CONTE, presidente, dopo ulteriori considerazioni ringrazia la dottoressa Simona Pesce e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.