CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2010
401.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287).
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 16 articoli, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, e 33 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), e contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE.
L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo reca una modifica all'articolo 122 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), in materia di ambito di applicazione delle disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori, al fine di precisare che, alle aperture di credito regolate in conto corrente non si applicano le previsioni dell'articolo 125-septies del TUB stesso in materia di cessione dei crediti.
I commi 2, 3, 4, 5 e 6 apportano invece modifiche di natura squisitamente formale agli articoli 123, 124, 125-octies, 125-novies e 126 del TUB.

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L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 141 del 2010 introducendovi talune disposizioni in materia di regime transitorio per i finanziatori e gli intermediari del credito operanti nel settore del credito ai consumatori.
In particolare, il comma 1 prevede che tali soggetti si adeguino alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 141 entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione da parte delle autorità creditizie. Inoltre si prevede che, fino a tale termine, continuino ad applicarsi le disposizioni del Titolo VI del TUB e dell'articolo 144 (recante le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti degli intermediari creditizi), del medesimo Testo unico, vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 141. Continuano altresì ad applicarsi, fino al medesimo termine, le disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie.
Il comma 2 prevede inoltre un regime transitorio relativamente alla disciplina concernente i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria.
A tale proposito, si prevede che, fino al termine indicato dal comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle nuove norme in materia di agenti e di mediatori creditizi recate dal decreto legislativo n. 141, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'organismo di vigilanza sui predetti agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 del 2010, la Banca d'Italia esercita i poteri di controllo su tali soggetti previsti dall'articolo 128-decies del TUB. La disposizione prevede inoltre che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 144 del TUB si applicano anche nei confronti dei mediatori creditizi persone fisiche.
L'articolo 3, comma 1, provvede a rinumerare come commi 6, 7 ed 8 i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 117 del TUB, sostituito dall'articolo 4, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 141 del 2010.
I commi 2, 3, 4, 5 ed 8 apportano, rispettivamente, correzioni di natura formale agli articoli 119, 120, 127 e 144 del TUB, come sostituiti dal medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 141.
Il comma 6 modifica a sua volta l'articolo 144, comma 3-bis, lettera a), del TUB, concernente l'indicazione dei comportamenti tenuti da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché dai dipendenti di intermediari finanziari e creditizi per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.160 e 64.555 euro.
In dettaglio, tra le condotte sanzionate, si introduce la violazione dell'obbligo di stipulare i contratti relativi a servizi bancari e finanziari nella forma prevista dal CICR, la violazione dell'obbligo di redigere i contratti di credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di inserire nei contratti stessi le informazioni e condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, nonché la violazione degli obblighi per il creditore di effettuare comunicazioni al consumatore in caso di sconfinamento consistente, di durata superiore ad un mese, nei rapporti di conto corrente.
Il comma 7 modifica invece il comma 5-bis del predetto articolo 144 del TUB, recante la sanzione amministrativa pecuniaria per gli agenti in attività finanziaria ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione nei mediatori creditizi e negli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche.
In dettaglio, si stabilisce che tale sanzione si applichi nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 125-septies del TUB relativi alla cessione del credito o del contratto di credito, precisando inoltre che il riferimento, contenuto nel comma 5-bis, al comma 4 del medesimo articolo 144 (recante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché dei dipendenti, nel caso di ostacolo alle funzioni di controllo svolte dalla Banca d'Italia presso

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banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e intermediari finanziari) è limitato al primo periodo del comma, escludendo pertanto il secondo periodo, che riguarda la fattispecie di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti al fine di sfuggire all'applicazione delle disposizioni in materia di credito al consumo.
L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 141.
In particolare, il comma 1 inserisce tre nuovi commi.
Il nuovo comma 1-bis abroga alcune disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, del decreto-legge n. 7 del 2007, del decreto-legge n. 185 del 2008, e del decreto-legge n. 78 del 2009, recanti disposizioni in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, estinzione anticipata del mutuo, estinzione automatica dell'ipoteca a seguito dell'estinzione del mutuo, portabilità del mutuo e relative sanzioni, nonché in materia di disciplina della data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari, in quanto tali previsioni risultano ormai comprese in disposizioni del TUB introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 141 del 2010.
Il nuovo comma 1-ter porta alcune modifiche agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di estinzione anticipata e portabilità del mutuo nonché di cancellazione dell'ipoteca, al fine di correggere i riferimenti normativi ivi contenuti alla luce delle modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141.
Il nuovo comma 1-quater modifica l'articolo 2, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di destinazione al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di portabilità dei mutui, sempre al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti alle modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141.
Il comma 2 modifica la norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 141, volta a disciplinare l'applicazione delle modifiche al Titolo VI del TUB (in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti nel settore creditizio) recate agli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 141.
Rispetto all'attuale formulazione della norma, si prevede che le nuove previsioni entrino in vigore 120 (e non più 90) giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 141; si stabilisce inoltre che restino in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione in materia adottate dalle autorità creditizie.
L'articolo 5 reca alcune modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 141.
In particolare, il comma 1 integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni «moneta elettronica», «istituto di pagamento» e «finanziaria» anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o di «elementi di fatto».
Rileva come la disposizione non appaia del tutto chiara, in particolare, per quanto riguarda gli elementi di fatto, non meglio identificati, che potrebbero giustificare l'estensione della possibilità di utilizzare le predette locuzioni anche da parte di soggetti a loro volta del tutto indeterminati.
I commi 2, 3 e 4 apportano modifiche di carattere formale agli articoli 132 e 145-bis del TUB.
Con riferimento al comma 4 non si individua peraltro, nel testo vigente dell'articolo 145-bis del TUB, la parte che la disposizione intende sopprimere.
L'articolo 6, comma 1, novella l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 141, intervenendo sulla disciplina relativa alle società di cartolarizzazione dei crediti contenuta nell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999.

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In particolare, viene sostituito il comma 3 del predetto articolo 3. Rispetto alla vigente formulazione della disposizione, è mantenuto l'obbligo di costituzione nella forma di società di capitali, mentre si introduce la possibilità che la Banca d'Italia, in base alle delibere CICR, imponga a tali società obblighi ulteriori di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di vigilare sulla posizione debitoria dei soggetti cui i crediti sono riferiti.
Inoltre, viene introdotto un nuovo comma 1-bis nell'articolo 7-ter della predetta legge n. 130, disponendo che le disposizioni del TUB previste in tema di intermediari finanziari vengano applicate anche ai cessionari di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds), costituite sostanzialmente da crediti ipotecari,o fondiari, da crediti verso la pubblica amministrazione ovvero garantiti da quest'ultima, nonché da titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli.
Il comma 2 apporta una correzione di natura formale all'articolo 9, comma 8, dello decreto legislativo n. 141, laddove si novella l'articolo 199 del TUB, in materia di società fiduciarie.
L'articolo 7 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, al fine di individuare la normativa applicabile agli intermediari nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e l'effettiva operatività a regime della nuova disciplina. In sostanza si chiarisce che nel predetto periodo si continuerà ad applicare la disciplina primaria e secondaria previgente, salvo che per alcune materie, per le quali la nuova disciplina è immediatamente in vigore.
In particolare, il comma 1 sostituisce i primi tre commi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141.
In dettaglio, viene mantenuta la possibilità, per gli intermediari finanziari e i consorzi di garanzia collettiva fidi, di continuare a operare per i 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina, ove tali soggetti siano iscritti agli appositi elenchi, precisandosi peraltro che la predetta iscrizione deve essere avvenuta ai sensi delle norme vigenti al 4 settembre 2010 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 141). Si esclude inoltre che tale prosecuzione sia possibile per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, per le quali si configura invece l'immediata operatività delle nuove norme.
Si consente inoltre, fino al completamento degli adempimenti legati all'entrata in vigore della nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 141, l'iscrizione di nuovi soggetti negli elenchi degli intermediari finanziari previsti dalla disciplina previgente.
L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla nuova disciplina rimane subordinata all'entrata vigore delle relative disposizioni attuative, aggiungendosi peraltro che l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è altresì subordinata alla costituzione dell'Organismo chiamato, ai sensi del nuovo articolo 128-undecies del TUB, a gestirli.
Il comma 2, sostituendo le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, mantiene ferme le prescrizioni in tema di cancellazione e di iscrizione negli albi e negli elenchi degli intermediari finanziari per il periodo transitorio, recate dal predetto articolo 10, precisando tuttavia che la data di riferimento per l'individuazione della disciplina previgente è il 4 settembre 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale ultimo decreto legislativo.
Il comma 3 sostituisce il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, precisando che, ai fini della soppressione della sezione speciale dell'elenco degli intermediari finanziari, riservato agli intermediari non operanti nei confronti del pubblico, nonché della sezione speciale del predetto elenco riservato ai cambiavalute, il riferimento agli articoli 111 e 155,

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comma 5, del TUB, deve intendersi alle disposizioni del TUB in vigore dalla data del 4 settembre 2010.
I commi 4 e 5 modificano i commi 8 e 9 dell'articolo 10, disponendo che le norme previgenti continuino ad applicarsi sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III concernente gli intermediari, ancorché abrogate o sostituite dalle nuove regole.
In dettaglio, il comma 4 stabilisce , in tema di società di cartolarizzazione, che le vecchie norme, e le relative disposizioni di attuazione, troveranno applicazione sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni sui crediti cartolarizzati, con la prescrizione di provvedere all'emanazione delle suddette regole entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141. Analoghe prescrizioni sono previste per i soggetti cessionari di covered bonds, ai quali si applicherà la vecchia disciplina sino all'entrata in vigore delle norme di attuazione delle nuove regole.
Il comma 5 prevede invece esplicitamente che anche la previgente normativa in materia di albo degli intermediari, contenuta nell'articolo 106 del TUB, come vigente al 4 settembre 2010, si applichi sino all'entrata in vigore delle norme attuative della nuova regolamentazione, fatto salvo quel che riguarda le norme in tema di concessione dei finanziamenti, la cui decorrenza è immediata.
La disposizione precisa inoltre che, in attesa che le nuove norme entrino a regime, non si configura come «esercizio nei confronti del pubblico» di intermediazione creditizia il rilascio di garanzie tra società infragruppo. A quest'ultimo riguardo segnala come tale previsione riprenda sostanzialmente un rilievo recato dalla lettera u) delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze sullo schema del decreto legislativo n. 141.
Il comma 6 sostituisce il comma 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, anche in questo caso al fine di specificare che i riferimenti alle disposizioni del TUB in materia di intermediari finanziari e di confidi si riferiscono a quelle in vigore dalla data del 4 settembre 2010.
L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 128-quater del TUB, al fine di precisare che agli agenti in attività finanziaria i quali prestino esclusivamente i servizi di pagamento, non si applica, oltre che l'obbligo di monomandato, anche l'obbligo di svolgere esclusivamente l'attività di agente o le attività connesse o strumentali.
Il comma 7 integra l'articolo 128-septies del TUB, in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, prevedendo che la permanenza nel predetto elenco è subordinata all'esercizio effettivo dell'attività ed all'aggiornamento professionale.
I commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 apportano correzioni di carattere formale agli articoli 128-quater, 128-quinquies, 128-sexies, 128-duodecies e 128-quaterdecies del TUB.
L'articolo 9 apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi.
In merito alla formulazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, segnala l'esigenza di correggere anche la formulazione del comma 1 della predetta disposizione, sostituendo, al primo periodo, la parola «articolo» con quella «articoli».
L'articolo 10 modifica il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 141, relativamente alla composizione dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
In particolare, il comma 1 elimina la previsione secondo la quale i componenti dell'Organismo stesso sono scelti secondo procedure definite dallo statuto del medesimo

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Organismo, mentre il comma 2 reca una modifica di natura prettamente formale.
L'articolo 11 modifica il comma 1, lettere g) e h), dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 141, relativamente ai compiti dell'Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
In particolare, viene eliminato il riferimento all'organizzazione dell'esame professionale per l'accesso all'esercizio dell'attività, che è già attribuito a tale Organismo dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 141, e si specifica che compito di detto Organismo è l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché la cura dell'aggiornamento professionale degli iscritti.
Inoltre, si precisa che l'obbligo di indire corsi di formazione nei confronti del personale (dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi) riguarda non solo le società di mediazione, ma anche gli agenti in attività finanziaria.
L'articolo 12 reca, ai commi 1 e 2, correzioni materiali all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 141, in materia di contenuto degli elenchi dei agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il comma 3 integra inoltre il contenuto dell'elenco dei mediatori creditizi, prescrivendo che vi sia indicato anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata degli iscritti.
Il comma 4 introduce l'obbligo, per gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di comunicare all'Organismo le variazioni di tutti gli elementi (e non più solo alcuni) annotati nel predetto elenco.
L'articolo 13 novella l'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, al fine di modificare le norme che disciplinano, in via transitoria, l'attività di mediazione creditizia.
In particolare, il comma 1 introduce nel predetto articolo 26 un nuovo comma 01, ai sensi del quale le Autorità competenti sono chiamate ad emanare le norme di attuazione delle norme relative ad agenti e mediatori (di cui al Titolo VI-bis del TUB ed al Titolo IV del decreto legislativo n. 141) nonché quelle relative alla costituzione dell'Organismo che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, al fine di definire una data certa per l'entrata a regime della normativa, in coordinamento con quanto previsto in materia di intermediari.
Il comma 2 prevede che l'obbligo, per i soggetti già iscritti nell'albo dei mediatori creditizi, di chiedere entro 6 mesi l'iscrizione nel nuovo elenco si applica anche ai nuovi iscritti entro il 30 giugno 2011, nonché ai soggetti che svolgono attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari.
Il comma 3 consente di effettuare nuove iscrizioni negli albi assoggettati alla disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, fino al 30 giugno 2011, ovvero fino alla data di costituzione dell'Organismo che gestirà il relativo elenco (e non più entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141); tale possibilità è estesa anche in favore dei mediatori che svolgono attività di recupero crediti.
Il comma 4 pospone di un anno (dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012) il termine di necessario adeguamento alla nuova disciplina, per le società di servizi promosse dalle associazioni di imprenditori operanti, in via strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, nel settore della prestazione di servizi finanziari ai soci.
L'articolo 14, comma 1, apporta una correzione meramente formale all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 141, recante modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Il comma 2 modifica a sua volta il medesimo articolo 27, al fine di consentire l'applicazione delle norme antiriciclaggio recate dal predetto decreto legislativo n. 231 anche agli agenti di istituti di pagamento nazionali e comunitari.
Il comma 3 integra il predetto articolo 27 con una disposizione di natura transitoria, al fine di specificare che, fino all'iscrizione negli elenchi o albi previsti dalla nuova normativa recata dal decreto legislativo n. 141, continuano ad applicarsi le norme del decreto legislativo n. 231 previgenti all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 141.
L'articolo 15 novella l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141.
In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 28, al fine di chiarire che la nuova disciplina di agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi, prevedendosi pertanto che le norme abrogande e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi sino al predetto termine.
In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di specificare che la nuova disciplina si applica dopo l'emanazione della normativa secondaria di attuazione, ovvero, se ciò avviene in data posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo.
Il comma 2 inserisce nel predetto articolo 28 i nuovi commi 1-bis e 1-ter, con lo scopo di chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e di specificare qual è la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria.
In particolare, il nuovo comma 1-bis specifica che agli agenti e mediatori iscritti nei rispettivi albo o elenco ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi tutte le previgenti disposizioni primarie e secondarie, anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell'Organismo che gestirà i relativi nuovi elenchi (termine entro il quale si deve chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi) ovvero fino alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi elenchi.
Il nuovo comma 1-ter prevede invece che, ad eccezione del comparto del credito al consumo, gli agenti e mediatori rimangono assoggettati alle sanzioni amministrative previgenti, fino alla data in cui entra a regime la loro riforma.
Il comma 3 modifica l'ultimo comma dell'articolo 28, in ordine ai termini di applicazione delle nuove norme sugli agenti e i mediatori.
Mentre la norma vigente prevede la generale operatività a regime della nuova regolamentazione, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, la modifica propone invece un'applicazione graduale e differenziata della disciplina novellata, nell'ottica di individuare con maggiore precisione quelle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 141 che si applicano a decorrere dal predetto termine di sessanta giorni, in quanto non necessitano di attuazione.
In dettaglio, si prevede di rendere immediatamente applicabili le norme sulla responsabilità degli intermediari rispetto all'operato dei propri agenti, nonché dei mediatori rispetto all'azione dei propri dipendenti e collaboratori, sulla dispensa dall'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio di attività di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di moneta elettronica, sul divieto di erogazioni e incassi a carico dei mediatori, sui rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla salvezza dell'eventuale normativa speciale recata con il decreto legislativo n. 146 del 2007, che ha attuato in Italia la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento.
Inoltre si prevede la soppressione, per Banche e Poste, del divieto di mandato diretto nei confronti degli agenti in attività finanziaria.
La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo precisa che nella selezione delle norme si è tenuto conto dell'ordine del giorno 0/2323/1/05

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Latronico, presentato presso la 5a Commissione Bilancio del Senato in data 21 settembre 2010.
L'articolo 16, comma 1, chiarisce, al primo periodo, che le modifiche, le integrazioni e le sostituzioni apportate dallo schema di decreto in esame si applicano dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del medesimo decreto n. 141 e quella del decreto legislativo correttivo.
Il secondo periodo del comma proroga sino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di modifica i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141).
Ai sensi del comma 2 il secondo periodo del comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto legislativo in esame sulla Gazzetta Ufficiale.
I commi da 3 a 7 recano correzioni di carattere formale agli articoli 7, 14, 16 e 17 del decreto legislativo n. 141.
Al riguardo, segnala come ci siano due commi numerati entrambi come comma 3.
Il comma 8 modifica il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 141, al fine di estendere gli obblighi di aggiornamento professionale previsti per gli agenti in attività finanziaria anche ai mediatori creditizi.
In merito alla rubrica dell'articolo 16, rileva come essa qualifichi impropriamente come «errata corrige» le modifiche al decreto legislativo n. 141, atteso che esse hanno invece natura novativa del testo del predetto decreto.
Ricorda altresì che la Commissione Bilancio abbia espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per gli aspetti di competenza.
Evidenzia quindi come la massima parte delle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo riguardi correzioni di natura eminentemente formale al decreto legislativo n. 141 del 2010, molte delle quali relative ai riferimenti interni al predetto decreto legislativo n. 141.
Inoltre, vengono modificate ed ampliate alcune disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari creditizi, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio.
Osserva, peraltro, come lo schema di decreto legislativo, limitandosi a correggere quanto già prescritto dal decreto legislativo n. 141 del 2010, non abbia attuato gli ulteriori principi e criteri direttivi inseriti nell'originaria norma di delega dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2010), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo.
Tuttavia, poiché sembra che l'Esecutivo intenda esercitare mediante uno o più provvedimenti ulteriori i profili ancora non attuati della delega conferitagli dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, l'esame dello schema di decreto legislativo fornisce l'occasione per mettere a fuoco, nel clima di collaborazione che abitualmente contraddistingue i lavori della Commissione, alcuni temi attinenti alla disciplina del credito ai consumatori che non sono stati ancora oggetto di specifiche previsioni o che devono comunque essere meglio approfonditi.
A titolo esemplificativo, segnala come non siano state ancora affrontate alcune problematiche relative alle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'estinzione anticipata, nonché i comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore.
Inoltre ritiene opportuno riproporre il tema, già oggetto dell'osservazione di cui

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alla lettera dd) del parere approvato dalla Commissione Finanze sullo schema di decreto legislativo n. 141, non recepita dal Governo, relativa all'allargamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 111, comma 4, del TUB, al fine di estendere anche alle cooperative sociali, alle cooperative di finanza mutualistica e solidale ed alle società di mutuo soccorso la possibilità di concedere finanziamenti di microcredito.
Propone, quindi, di verificare, nel prosieguo dell'esame, la possibilità di intervenire su tale complesso di questioni, in un'ottica di proficua collaborazione che egli intende stimolare il più possibile, confidando nella possibilità di instaurare un utile confronto anche con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di affrontare in questa sede anche taluni aspetti che avevano costituito oggetto dei rilievi contenuti nel parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 141 del 2010. Rileva, infatti, come al di là della ventilata intenzione del Governo di adottare nel prossimo futuro ulteriori schemi di decreto legislativo per esercitare le parti della delega non ancora attuate, l'attuale incertezza della situazione politica consigli di sfruttare l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per segnalare alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze.
In tale contesto, evidenzia inoltre l'esigenza di affrontare il tema della rateizzazione dei crediti tributari e contributivi, rispetto al quale stanno emergendo talune problematiche. In particolare, l'Amministrazione finanziaria segnala come, a causa delle difficoltà finanziarie nelle quali si trovano molte imprese, in ragione dell'attuale crisi economica, per circa un terzo dei 15 miliardi di crediti tributari e contributivi oggetto di rateizzazione, si stanno manifestando segnali di sofferenza, in conseguenza del mancato pagamento anche di una sola delle rate. A tale proposito, ritiene opportuno intervenire sulla disciplina relativa alla rateizzazione, sia al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese in difficoltà, sia per garantire meglio le entrate erariali, che risulterebbero pregiudicate definitivamente in caso di fallimento delle imprese stesse.
Sotto un diverso profilo ribadisce l'esigenza, già rilevata dalla Commissione, di affrontare anche il tema dei rimborsi IVA legati alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità a fini IVA delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento alle tematiche evidenziate dal relatore e dal Presidente, esprime la sua disponibilità di massima ad affrontare in questa sede anche problemi non strettamente attinenti al contenuto specifico dello schema di decreto legislativo in esame, rilevando tuttavia l'opportunità di verificare la reale disponibilità del Governo in merito, anche in considerazione del fatto che lo stesso Esecutivo ha fatto informalmente trasparire l'intenzione di adottare prossimamente uno o più schemi di decreto legislativo volti ad esercitare le parti della delega non ancora attuate.
Esprime inoltre perplessità circa il fatto che i prossimi sviluppi della situazione politica possano effettivamente consentire di affrontare un novero di questioni abbastanza esteso, quale quello prospettato dal Presidente.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.