CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2010
401.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2010. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Matteo MECACCI (PD), relatore per la III Commissione, osserva come il 3 novembre scorso il Senato abbia trasmesso alla Camera, ai fini dell'esame in terza lettura, il disegno di legge in titolo (atto Senato n. 1969) in ragione delle modifiche apportate al testo licenziato dalla Camera il 19 gennaio 2010.

Le Commissioni II e III, assegnatarie del provvedimento in sede referente, ne avviano oggi l'esame che dovrà limitarsi alle sole disposizioni modificate dall'altro ramo del Parlamento, peraltro rientranti nella prevalente competenza della II Commissione, e segnatamente: articolo 4 (Modifiche al codice penale); articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale); articolo 7 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori); articolo 8 (Confisca).
La ratio delle nuove norme di adeguamento interno, su cui più diffusamente esporrà il relatore per la II Commissione, muove indubbiamente nella direzione di una attuazione della Convenzione il più possibile puntuale e coerente con particolare riferimento alle norme di cui al Capitolo VI sul diritto penale materiale e Capitolo VII in tema di procedura penale.
Appare significativo che l'intervento normativo in esame provvede all'espunzione dei riferimenti ancora presenti nel nostro ordinamento, anche se limitati alle rubriche di taluni articoli del codice penale, alla pena di morte, definitivamente abolita in qualsiasi circostanza anche a seguito della ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei

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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 2002, avvenuta con legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n. 1, di modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

Angela NAPOLI (FLI), relatore per la II Commissione, ricorda preliminarmente come presso questo ramo del Parlamento e, in particolare, nella Commissione giustizia, si siano registrate delle serie difficoltà nell'introdurre modifiche migliorative del testo in esame, modifiche che trovavano origine nell'approfondito lavoro precedentemente svolto dalla Commissione in materia di pedofilia e pedopornografia. Esaminando il testo come modificato al Senato osserva con disappunto come evidentemente in quel ramo del Parlamento la disponibilità del Governo sia stata ben diversa, dal momento che il testo risulta modificato in modo significativo.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rileva come il Senato abbia modificato in particolare il Capo II (articoli 4-10).
L'articolo 4 novella il codice penale.
La lettera a), modificata dal Senato, attraverso la novella all'articolo 157 del codice penale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; la lettera b), anch'essa modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Rispetto all'analogo reato di Pedofilia e pedopornografia culturale contemplato dal testo Camera, il testo Senato modifica il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato, riduce nel minimo l'entità delle pene, ma contestualmente configura come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici ed esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta).
Le lettere da c) ad f) modificano alcune fattispecie penali vigenti.
La lettera c), non modificata dal Senato, prevede l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale commessi nei confronti dei minori indicati (comma aggiuntivo all'articolo 416 del codice penale); la lettera d), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infra quattordicenne; la lettera e), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (novella all'articolo 576 del codice penale); la lettera f), introdotta dal Senato, novella l'articolo 583-bis del codice penale, in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.
Le lettere da g) a q) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori, novellando la Sezione I, Dei delitti contro la personalità individuale, del Capo III, Titolo XII, Libro II del codice penale.
La lettera g), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale) individuando ulteriori condotte sanzionabili, (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto. La lettera h)

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novella l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile. La lettera i), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-sexies del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-ter del codice penale (v. infra, lettera o); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all'articolo 600-septies.1 (v. infra, lettera m). Il nuovo articolo 600-septies, introdotto dalla lettera l), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) - già prevista per i delitti contro la personalità individuale - ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate. Il nuovo articolo 600-septies.1, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera m), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera m), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. L'abrogazione dell'articolo 602-bis (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura), operata dalla lettera n) (introdotta dal Senato) è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli novellati dal disegno di legge. La lettera o), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-ter del codice penale (che attualmente riguarda le sole aggravanti della c.d. tratta di persone) inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale. La lettera p), introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-quater, con il quale dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile, attraverso una novella all'articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne), è operato dalla lettera t) (anch'essa introdotta dal Senato) che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni. La lettera q), introdotta dal Senato, novellando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) e l'adescamento di minorenne (articolo 609-undecies, introdotto dalla lettera z) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.
Le lettere da r) a z) novellano le disposizioni del codice penale contenute nella Sezione II, Dei delitti contro la libertà personale, con particolare riferimento ai delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies.
La lettera r), nella sostanza non modificata dal Senato, interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-quater del codice penale, inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,

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vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne; la lettera s), modificata dal Senato, sostituisce l'articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante, e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore; la lettera u), modificata dal Senato, novella l'articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuali indicati; la lettera v), nella sostanza non modificata dal Senato, novella l'articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni; la lettera z), non modificata dal Senato, introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.
L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.
La lettera a), modificata dal Senato, novellando l'articolo 51, comma 3-quinquies, codice di procedura penale, sottrae alle procure distrettuali la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori; per tali delitti la competenza torna dunque alle procure circondariali. La lettera b), non modificata dal Senato, interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'adozione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena; le lettere c), d) ed f), inserite dal Senato, novellano gli articoli 351, 362 e 391-bis del codice di procedura penale (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l'assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile; la lettera e), inserita dal Senato, novella l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo comma; le lettere g) (modificata dal Senato) e h) (nel testo Camera) intervengono sull'istituto dell'incidente probatorio con riferimento ai presupposti (articolo 392, codice di procedura penale) e alle modalità di svolgimento (articolo 398, codice di procedura penale), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni; la lettera i), inserita dal Senato, novella l'articolo 407 del codice di procedura penale, integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (articolo 600-ter, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminare è di due anni; la lettera l), non modificata dal Senato, interviene sulla disciplina del patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) per escluderne l'applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall'articolo 600-bis del codice penale.
L'articolo 6, non modificato dal Senato, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L'articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, non modificato dal Senato, novellando l'articolo 4-bis, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati

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positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto; il comma 2, inserito dal Senato, subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica. Il nuovo articolo 13-bis O.P., inserito dal Senato con il comma 3, individua uno specifico trattamento psicologico cui possono sottoporsi i condannati per reati di sfruttamento sessuale dei minori.
L'articolo 8, modificato dal Senato, novellando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell'applicazione della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia.
L'articolo 9, non modificato dal Senato, novellando l'articolo 76, TU spese di giustizia, ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenne, di tratta di persone.
L'articolo 10, anch'esso non modificato dal Senato, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.