CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.
S. 2330 Governo.

(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Isidoro Gottardo, illustra il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste. L'Iniziativa centro-europea (InCE), rileva, rappresenta il più antico organismo di cooperazione regionale operante nell'Europa centro-orientale e riunisce diciotto Stati; si è rivelata uno strumento privilegiato di cooperazione

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regionale in grado di fornire un contributo significativo al percorso di avvicinamento verso l'Unione europea per quei Paesi per i quali vi sono prospettive di adesione, rafforzando la presenza italiana nell'area sia sul piano del dialogo politico che su quello economico. In ordine al contenuto dell'Accordo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1, la sede del Segretariato esecutivo dell'InCE sarà ubicata a Trieste; l'articolo 5 sancisce l'inviolabilità dei locali. Fa notare che l'articolo 2 dispone in tema di accessibilità del Segretariato esecutivo dell'InCE ai rappresentanti dei servizi pubblici autorizzati per compiervi i necessari lavori, mentre l'articolo 3 prevede la non sottoposizione ad alcuna forma di censura, intercettazione o interferenza delle comunicazioni dirette al Segretariato esecutivo dell'InCE i cui beni, ai sensi dell'articolo 4, saranno immuni da azioni legali. Riferisce che il diritto del Segretariato esecutivo dell'InCE a convocare riunioni presso la propria sede o altrove è riconosciuto dalla Repubblica Italiana, in conformità all'articolo 6. Evidenzia che l'articolo 7 dispone l'esenzione del Segretariato esecutivo dell'InCE da imposte doganali e da qualsiasi altra tassa; l'articolo 8 dispone in tema di esenzione da tassazione diretta e da obblighi fiscali per i beni, le entrate e le transazioni del Segretariato esecutivo dell'InCE; l'articolo 9 dispone per i funzionari dell'InCE e gli esperti in missione per essa, in tema di immunità, esenzioni da tassazioni, esonero da servizi nazionali obbligatori. Rileva che l'articolo 10 detta norme sull'ingresso, residenza e partenza dall'Italia delle persone che hanno un incarico ufficiale al Segretariato esecutivo dell'InCE e l'articolo 11 dispone in tema di assicurazioni obbligatorie per la salute e di previdenza sociale per tutto il personale SE-INCE. Ai sensi dell'articolo 12, osserva, la Repubblica Italiana non è responsabile sul piano legale per atti od omissioni del Segretariato esecutivo dell'InCE; è previsto che le parti concludano accordi complementari o le intese che giudicheranno opportune, ai sensi dell'articolo 13, e che le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo siano risolte per via diplomatica, in conformità all'articolo 14. Infine, sottolinea che l'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le parti si saranno scambiate una nota scritta. In ordine al disegno di legge di ratifica in esame, osserva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
S. 2212, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 sancisce che il provvedimento è finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia, per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero. Rileva che l'articolo 2 individua i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per il diritto alla concessione dei benefici fiscali; devono essere cittadini comunitari nati dopo il 1o gennaio 1969 e che siano stati residenti in Italia per almeno ventiquattro mesi. Fa notare che l'articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati, mentre l'articolo 4 concerne le procedure e gli adempimenti amministrativi

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per dare esecuzione al rientro; le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia Lavoro S.p.A. Sottolinea che l'articolo 5 prevede una ulteriore possibile agevolazione per i soggetti che rientrano in Italia: viene stabilito che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2. Riferisce che l'articolo 6 reca disposizioni in materia previdenziale; si prevede l'obbligo per il Governo di promuovere la stipulazione, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari, di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, il lavoratore decade dal diritto a fruire degli incentivi fiscali previsti qualora, entro cinque anni dalla prima fruizione del beneficio, trasferisca la residenza o il domicilio fuori dall'Italia.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, riferisce che tra le finalità del provvedimento esplicitate dall'articolo 1 rilevano le seguenti: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica; promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita e di innovazione delle imprese. Rammenta che viene sancito nel testo che i principi recati dal provvedimento costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea. Riferisce che l'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; promozione nel sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale della cultura imprenditoriale; promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che pone il principio della libertà di associazione delle imprese, e sull'articolo 4, che prevede che Stato, Regioni, enti locali sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative ed amministrative prima della presentazione delle relative proposte. Osserva che l'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla trasparenza degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; l'articolo 6 reca norme in materia di analisi degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese; l'articolo 7 dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. Osserva che l'articolo 8

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reca norme tese a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali; l'articolo 9 dispone in materia di certificazione sostitutiva e di procedure di verifica; l'articolo 10 reca la delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali; l'articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso l'istituzione di portali telematici. Fa notare che l'articolo 12 reca le definizioni relative alle imprese, ai distretti, alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i distretti tecnologici, le imprese femminili e le imprese giovanili, mentre l'articolo 13 prevede che lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive. Rileva che l'articolo 14 reca deleghe in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie; l'articolo 15 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti fiscali di maggiore favore per le imprese giovanili, femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate. Sottolinea che gli articoli 16 e 17 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi e la verifica di impatto sulle imprese degli atti normativi, mentre gli articoli 18, 19 e 20 istituiscono la commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia. Evidenzia che l'articolo 20-bis prevede che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento. Rileva che l'articolo 21 prescrive che le disposizioni recate dal testo sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione; le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia previsto un più ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'attuazione del provvedimento in esame.

Davide CAPARINI, presidente, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 prevede

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che lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, e interventi per la promozione dei prodotti agrumati. Osserva che l'articolo 2 dispone che l'individuazione dei territori interessati e la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi ai contributi sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Fa notare che gli articoli 3 e 4 prevedono l'assegnazione di contributi per attività di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino degli agrumeti, per il triennio 2010-2012, mentre l'articolo 5 reca norme in materia di attuazione dei menzionati interventi e l'articolo 6, per l'assegnazione dei suddetti contributi, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un apposito fondo; la ripartizione annuale del fondo tra le regioni avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Segnala che l'articolo 7 dispone che la regione, sentiti i comuni competenti per territorio, definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi e stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; provvede quindi alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio. Rileva che, ai sensi dell'articolo 8, le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Davide CAPARINI (LNP), presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione del professor Michele Scudiero, Professore di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza Università Federico II di Napoli e Professore di diritto regionale della facoltà giurisprudenza Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e del dottor Mario Mosconi, Consigliere di TAR Lombardia, per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

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Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale province montane.
(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Mario MAISETTI, rappresentante del Coordinamento nazionale province montane, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola, per fornire ulteriori precisazioni, Attilio Francesco SANTELLOCCO, Segretario del Coordinamento nazionale province montane, e Crescenzo PRATOLA, rappresentante del Coordinamento nazionale province montane.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Davide CAPARINI, presidente, nonché il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replicano, a più riprese, i rappresentanti delCoordinamento nazionale province montane Mario MAISETTI, Attilio Francesco SANTELLOCCO e Crescenzo PRATOLA.

Davide CAPARINI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.