CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.40.

5-03377 Ciccanti: Sugli esiti del concorso a 40 posti di assistente tecnico presso il Ministero della difesa (pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale n. 86, 4a serie speciale, del 28 ottobre 2005).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Amedeo CICCANTI (UdC), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita, ringrazia il sottosegretario Cossiga per la puntuale illustrazione.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
C. 3442 Gregorio Fontana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta da cinque articoli, reca disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, definendone in maniera puntuale le finalità, i requisiti giuridici e numerosi altri elementi concernenti la specificità di queste organizzazioni. Ricorda, infatti, che tali associazioni, in vario modo, mantengono vivi e

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alimentano l'esempio e la memoria dei caduti in difesa della patria, diffondono nella società civile i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, incrementano i rapporti tra esse e la società civile e comprendono spesso fra le proprie finalità statutarie anche lo svolgimento di attività di volontariato e di protezione civile.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, l'intervento normativo si rende necessario al fine di porre chiarezza su una materia attualmente regolata da una pluralità di fonti rispetto alle quali appare opportuno un lavoro di riordino e semplificazione.
A titolo esemplificativo cita, in primo luogo, la legge n. 549 del 1995 che, all'articolo articolo 1, commi da 40 a 44, disciplina i contributi a carico del bilancio statale in favore di enti ed organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico per le loro specifiche finalità.
Ricorda, in secondo luogo, la legge n. 92 del 2006, che aveva provveduto alla concessione, da parte del Ministero della difesa, di un contributo di 2.220.000 euro per il triennio 2006-2008, alle associazioni combattentistiche, sottoposte alla propria vigilanza, da ripartire attraverso il decreto annuale relativo al contributo agli enti vigilati. Richiama, infine, il successivo decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha autorizzato un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle medesime associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, da ripartire anche in questo caso con decreto a cadenza annuale.
La citata relazione illustrativa, pone, altresì, in rilievo come tale intervento semplificativo sia in linea con quanto espressamente previsto dalla Commissione difesa della Camera dei deputati. Infatti nella seduta del 20 ottobre 2009, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa in tema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa, la Commissione aveva espresso la necessità di avviare «iniziative, anche di carattere normativo, per consentire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle associazioni combattentistiche beneficiarie dei contributi, e più in generale, per favorire forme di aggregazione tra gli enti beneficiari».
L'opportunità di dar seguito a tali iniziative è stata nuovamente ribadita in occasione del parere espresso lo scorso 19 ottobre sul decreto di riparto dei contributi per l'anno in corso.
Per quanto concerne il contenuto specifico della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, i requisiti delle associazioni, delle fondazioni, e dei comitati e altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, necessari per acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate. Tali enti, così individuati, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa, e divengono potenziali destinatari di contributi erogati dal medesimo Ministero.
In particolare, è prevista l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la durata minima di tre anni per i programmi realizzati dalle associazioni medesime in ordine allo svolgimento delle loro attività; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività di tale rapporto.
Il medesimo comma 1 richiede, inoltre ulteriori requisiti delle strutture associative. In particolare, la sovranità dell'organo assembleare (unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni), il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla

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realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento.
Infine, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro, l'articolo 1, al comma 1, lettera g) prevede, altresì, che le associazioni perseguano una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale.
Il comma 2 dell'articolo 1 dispone nel senso che l'individuazione delle associazioni in esame avvenga con uno o più decreti del Ministro della difesa, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari.
Il successivo articolo 2 distingue, poi, tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria. Le prime sono costituite tra ex combattenti, reduci di guerra o di prigionia, nonché da persone che desiderino contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità; le associazioni d'arma possono, invece, costituirsi fra coloro i quali, in congedo o in servizio, appartengono ad un'arma o ad un corpo delle Forze armate, nonché tra coloro che hanno frequentato i corsi volontari di formazione atletico-militare svolti nelle Forze armate ed ottenuto il relativo attestato finale di frequentazione; le associazioni di categoria sono, infine, costituite fra appartenenti a ruoli specifici dei militari di ogni grado, inclusi i volontari in ferma breve e prefissata, sia in congedo che in servizio.
Il successivo articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, richiedendo in tali casi il parere conforme del Ministro della difesa; il medesimo articolo, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, prevede altresì, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee, in linea con quanto previsto dalla Commissione difesa nel citato parere espresso nella seduta del 20 ottobre 2009.
L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo che tali rilevazioni siano richieste alle associazioni dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa. Esso dispone, altresì, che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La disposizione richiamata da ultimo prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale, precisando inoltre che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Il medesimo articolo, infine, contempla la possibilità che il Ministero della difesa possa consentire a tali associazioni l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa.
Da ultimo, l'articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, in considerazione delle loro finalità statutarie, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43, dalla citata legge n. 549 del 1995. In particolare, ai sensi del comma 3, i relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato sono annualmente ripartiti con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia.
Rileva che la disposizione in esame, da un lato, non prevede l'acquisizione del

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parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto di riparto dei contributi e, sotto un diverso profilo, stabilisce che il citato decreto venga adottato dal Ministro della difesa «sentito il Ministro dell'economia e delle finanze». Al riguardo, osserva che tale procedura si discosta dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995, nonché da quella specificamente riferita alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare e d'arma, secondo cui il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, «di concerto» con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tale concerto non viene quindi previsto nel testo in esame. Peraltro, esso non risulta testualmente richiamato nemmeno nell'articolo 7, comma 24, del decreto n. 78 del 2010, che ha determinato la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi del 50 per cento rispetto all'anno 2009.
Su tali aspetti ritiene pertanto opportuno lo svolgimento di una riflessione supplementare, in quanto, a suo avviso, sembra comunque necessario prevedere forme di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, quanto meno nella fase di ripartizione dei contributi.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.