CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2010
399.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.
C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3835, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.
La Convenzione, costituita da 32 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), ed intende consolidare le relazioni economico

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- finanziarie tra l'Italia e l'Azerbaigian, una delle Repubbliche sorte a seguito della dissoluzione della ex URSS.
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per l'Azerbaigian, l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta fondiaria e l'imposta sul patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare, l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o area sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo, in tali casi, rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento del loro ammontare lordo.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: a) il debitore o il beneficiario è uno degli Stati contraenti o un suo ente locale; b) gli interessi sono corrisposti

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in relazione a prestiti approvati dal Governo dello Stato del debitore; c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in relazione a prestiti contratti a seguito della vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche ad un'impresa dell'altro Stato.
Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, qualora essi siano connessi all'uso di software informatici, brevetti, marchi di fabbrica, disegni, modelli, progetti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero in misura non superiore al 10 per cento negli altri casi.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede l'impresa.
In tutti gli altri casi, gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto, rispettivamente, negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa, oppure salvo che il professionista soggiorni nell'altro Stato

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per non oltre 183 giorni totali lungo un arco di dodici mesi, nel qual caso sono imponibili nell'altro Stato i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività in detto altro Stato.
L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, esse sono imponibili nello Stato dove si trova la sede dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione, o di altro organo analogo di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, ma nello Stato di residenza dell'artista o dello sportivo qualora il soggiorno di quest'ultimo nell'altro Stato sia finanziato in modo consistente con fondi pubblici dello Stato di residenza.
L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, prevedendo, in tale ipotesi, che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.
In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.
L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, limitatamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, solo nello Stato di residenza del percipiente. Il

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paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale, mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda la tassazione sul patrimonio, l'articolo 23 dispone, al paragrafo 1, che i beni immobili siano imponibili nello Stato in cui sono situati, mentre il paragrafo 2 stabilisce che i beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione, ovvero appartenenti ad una base fissa, che un residente di uno Stato possegga nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo. Ai sensi del paragrafo 3, il patrimonio costituito da navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale esercitato da un'impresa è imponibile nello Stato dove ha sede l'impresa stessa, mentre in base al paragrafo 4 tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili solo nello Stato di residenza del proprietario.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, per quel che riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Azerbaigian. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Per quel che riguarda l'Azerbaigian, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi o elementi patrimoniali imponibili in Italia, l'Azerbaigian deve detrarre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, in misura non eccedente la quota dell'imposta calcolata, per i medesimi elementi, in conformità alla legislazione fiscale dell'Azerbaigian.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.
L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 30, paragrafo 1, esclude che uno Stato contraente applichi ad un soggetto residente dell'altro Stato riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o dell'esistenza di tale soggetto, o di persona a questo collegato, sia di ottenere benefici a cui non avrebbe avuto altrimenti diritto. La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di norme interne volte a prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, concernenti la limitazione di spese

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o altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese dell'altro Stato, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o di tali transazioni, sia di ottenere benefici a cui non si avrebbe avuto altrimenti diritto.
L'articolo 31 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo, in particolare, che essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle imposte prelevate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, ovvero a decorrere dal periodo d'imposta che inizia il 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore.
L'articolo 32 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, facenti parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito, si chiarisce che nessuna delle norme della Convenzione pregiudica comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti volta a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa.
C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dore MISURACA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3835, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.
La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), pur differenziandosene per taluni profili, al fine di tenere conto delle specificità dei sistemi fiscali dei due Paesi.
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per il Canada, le imposte sul reddito che sono prelevate dal Governo del Canada ai sensi della legge sulle imposte sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione, mentre sono esplicitamente escluse le imposte dovute sulle vincite alle lotterie, su premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, dai giochi di abilità, dai concorsi a premi, dai pronostici e dalle scommesse.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.
In particolare, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli

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accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973. La disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto merci, raccolta di informazioni, attività pubblicitarie o di ricerca scientifica.
Si precisa, inoltre, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in uno Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società dell'altro Stato. Si è, invece, in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.
Per quanto riguarda gli utili d'impresa, l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa. Il paragrafo 4 consente agli Stati contraenti di determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti della stessa. Inoltre, la disposizione specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Qualora la sede della navigazione effettiva sia situata a bordo di una nave, tale sede si considera ubicata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione, oppure, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti siano dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo, in tali casi, rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata. La disposizione specifica che tali previsioni non si applicano nei casi di frode o di reato premeditato.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario sia una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo, in tutti gli altri casi. La possibilità

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di tassare i dividendi da parte dello Stato della fonte è comunque esclusa nel caso in cui i dividendi siano pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da soggetti non residenti.
Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Il paragrafo 6 specifica che le disposizioni della Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, situati in Canada, da parte di una società che svolga attività commerciale relativamente a beni immobili, né nel senso di impedire di tassare gli utili di una società non residente attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, a condizione che tale imposta addizionale non superi il 5 per cento.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: a) gli interessi sono pagati ad un soggetto residente nello Stato diverso dalla fonte e il debitore è l'altro Stato o un suo ente locale; b) gli interessi sono corrisposti allo Stato diverso da quello della fonte; c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in relazione a prestiti concessi, garantiti o assicurati da istituti designati e accettati con scambio di note tra gli Stati contraenti.
Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, qualora essi siano connessi all'uso di software informatici, brevetti, marchi di fabbrica, disegni, modelli, progetti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero in misura comunque non superiore al 10 per cento negli altri casi.
I canoni relativi a diritti d'autore o ad altre analoghe remunerazioni (ad eccezione dei canoni relativi a software informatici, a pellicole cinematografiche o ad altri mezzi di riproduzione per uso televisivo), provenienti da uno Stato diverso da quello di residenza dell'effettivo beneficiario, sono imponibili solo nello Stato di residenza di quest'ultimo.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione

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o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni non quotate di società il cui valore derivi principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni in società di persone, trust o successioni, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, sono imponibili in quest'ultimo Stato.
Il paragrafo 5 specifica inoltre che, quando il soggetto residente di uno Stato aliena beni nel quadro di un'operazione di organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, scissione o altra analoga operazione, non riconosciuti a fini impositivi nello Stato di residenza, l'autorità fiscale dell'altro Stato può, su richiesta dell'acquirente, differire il riconoscimento a fini fiscali degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra l'autorità stessa e la persona interessata.
Il paragrafo 7 stabilisce che, qualora, a seguito del mutamento di residenza da uno Stato all'altro, la persona fisica sia considerata come se avesse alienato dei beni e sia assoggettata ad imposizione nello Stato di residenza originario in relazione agli utili ricavati da tali beni, la medesima persona fisica può scegliere di essere assoggettata all'imposizione nello Stato dove ha spostato la residenza come se avesse venduto e riacquistato i beni medesimi ad un ammontare pari al loro valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto, rispettivamente, negli articoli 14 e 15.
L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.
L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

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Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, esse sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce siano tassati nello Stato di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio vige anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La norma di cui al predetto paragrafo 2 non si applica, tuttavia, quando risulti che né lo sportivo o artista, né persone ad esso associate, partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona ivi indicata.
L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma che l'imposta applicata in tale caso non possa eccedere la più bassa delle aliquote tra: il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici che ecceda 12.000 dollari canadesi (o l'equivalente italiano) e l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario avrebbe dovuto pagare nello stesso anno sul totale complessivo dei pagamenti di pensione da esso percepiti.
Il paragrafo 3 specifica che, a prescindere dalle disposizioni della Convenzione:
le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi allo Stato sono imponibili solo in Italia;
le prestazioni di sicurezza sociale pagate da uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato sono imponibili solo nello Stato della fonte e l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare se fosse stato residente nello Stato della fonte;
i pagamenti non periodici relativi a pensioni, indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni forfetarie sono imponibili nello Stato della fonte;
le pensioni e le indennità di guerra pagate dallo Stato al residente dell'altro Stato non sono imponibili nello Stato di residenza qualora esse risultino ugualmente esenti se ricevute da un residente dello Stato della fonte.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuta residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.
Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato ad una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato per corrispettivi resi nei confronti del primo Stato stesso, prevedendo, in tale ipotesi, che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria relativa a tali cespiti.
L'articolo 20 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.

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Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. La disposizione prevede, inoltre, che il reddito proveniente da una fonte di uno Stato diverso da quello del percipiente è imponibile anche nello Stato di provenienza; nel caso in cui tale reddito provenga da un trust o da una successione, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo, se il reddito è imponibile nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, per quel che riguarda l'Italia, si prevede che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Canada. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Per quel che riguarda il Canada, si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi, utili o guadagni imponibili in Italia, il Canada deve detrarre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, fatta salva la legislazione fiscale canadese in materia di detrazione delle imposte pagate al di fuori del Canada. La disposizione specifica, inoltre, che il Canada può tenere conto delle esenzioni previste dalla Convenzione relativamente ai redditi ricavati da residenti canadesi.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 23), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 24) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 25), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie, si è inoltre inserita una clausola arbitrale che consente di sottoporre ad arbitrato i casi relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione della Convenzione.
Per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 26 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari ai funzionari diplomatici o consolari.
L'articolo 27 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 28 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo, in particolare, che essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle

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imposte prelevate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, ovvero a partire dagli anni fiscali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
L'articolo 29 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.
In tale ambito, si chiarisce, in particolare, che la Convenzione non si applica ad alcuna società, trust o società di persone residente in uno Stato contraente e posseduta o controllata da una o più persone residenti in altro Stato, qualora l'ammontare dell'imposta applicata da tale secondo Stato al reddito della predetta società, trust o società di persone sia considerevolmente inferiore all'ammontare che sarebbe stato applicato qualora tutte le azioni della società o tutte le partecipazioni nel trust o nella società di persone fossero possedute da persone fisiche residenti in tale Stato.
Inoltre, si specifica che i contributi versati ad un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente da una persona fisica che esercita una professione nell'altro Stato sono deducibili, per un periodo non superiore a 60 mesi, dal reddito imponibile della medesima persona fisica nello Stato in cui essa rende i propri servizi.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (FLI) osserva come la ratifica della Convenzione in esame, che rappresenta un atto di grande valenza, sia ormai indifferibile, a distanza di otto anni dalla firma della Convenzione da parte dei due Paesi contraenti, per porre rimedio alla condizione di paralisi che caratterizza lo status fiscale di centinaia di lavoratori italiani in Canada.
Ricorda, quindi, la problematica situazione, ignota a molti, nella quale si trova il personale a contratto presso la rete consolare italiana in Canada, che è rimasto finora in una sorta di «limbo» tributario.
A tale riguardo rileva come le disposizioni recate dalla Convenzione intervengano a sanare la situazione dei predetti lavoratori, considerati in Canada alla stregua di evasori fiscali e, in quanto tali, soggetti a sanzioni e a sequestri patrimoniali, evitando che gli stessi possano essere ulteriormente danneggiati dall'applicazione della normativa tributaria canadese, la quale risulta molto pregiudizievole nei loro confronti, in quanto, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione adesso in vigore, prevede la tassazione alla fonte dei redditi da lavoro dipendente.
Sottolinea quindi l'urgenza di procedere a una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, al fine di consentire la regolarizzazione della posizione fiscale del personale di cittadinanza italiana - e, in alcuni casi, italo-canadese - in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, sottolineando il dovere dell'Italia di tutelare i propri lavoratori, attraverso l'attuazione di una Convenzione sottoscritta più di otto anni fa.
Dichiara, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Forcolin, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), la quale reca un'unica osservazione, che segnala l'esigenza di eliminare un refuso nel testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.