CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 novembre 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 novembre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
C. 2360 Pelino.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Carmine Santo PATARINO (FLI), relatore, ricorda che il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, approvato dalla XI Commissione senza emendamenti, si compone di un unico articolo volto ad integrare, con un membro dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e del Comitato di verifica per le cause di servizio. L'esigenza di provvedere a tale integrazione discende dal ruolo attivo svolto dall'U.N.M.S., che raggruppa in associazione tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio, e che pertanto rappresenta e tutela gli interessi dei gloriosi caduti e dei soggetti che abbiano riportato invalidità nella lotta contro la criminalità.
Ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, che la Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, istituita dall'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha il compito di esprimere il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente, ovvero sulle cause della sua morte; le Commissioni sono costituite presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione, presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime e presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Quanto alla composizione delle Commissioni, originariamente erano costituite ciascuna da almeno tre ufficiali medici, tra cui il presidente, ed erano presiedute dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui erano costituite; successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, tale composizione è stata modificata e si è disposto che essa sia composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore dell'Ente sanitario militare o dall'ufficiale superiore medico da lui delegato e, quando la Commissione deve pronunciarsi su infermità di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, essa è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
Fa quindi presente, con riferimento al Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, che esso ha il compito di esprimere pareri sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della morte, nei casi previsti dalla legge; il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza, non superiore a due.

Luciana PEDOTO (PD) rileva, preliminarmente, che il provvedimento in esame

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non sembra presentare profili critici tali da giustificare un giudizio complessivamente negativo. Si tratta, infatti, di una misura importante, che riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'U.N.M.S. a tutela di coloro che hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio o per causa di servizio nell'ambito del pubblico impiego, settore nel quale vigono, attualmente, criteri e procedure di riconoscimento dell'invalidità diversi rispetto a quelli previsti in ambito privato. In proposito, ricorda come le Commissioni medico-ospedaliere, preposte all'accertamento delle domande di causa di servizio, siano composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e come possano essere chiamati a farne parte anche medici civili, con i quali vengono stipulate convenzioni di durata annuale. È ammessa, inoltre, la presenza di un medico di fiducia dell'interessato, che tuttavia non integra la Commissione e ha come unica facoltà quella di mettere a verbale eventuali dichiarazioni a sostegno delle ragioni del richiedente; il costo del compenso di detto medico è a totale carico del lavoratore. Il Comitato di verifica, invece, è formato da un numero di componenti compreso tra quindici e venticinque, scelti fra esperti della materia provenienti dalle varie magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici dell'amministrazione dello Stato. Mentre la Commissione sottopone l'interessato a visita e si pronuncia sull'esistenza della patologia, ma non sulle cause che la hanno determinata, il secondo si pronuncia sul nesso di causalità tra infermità e fatti di servizio. Vi è, tuttavia, un importante elemento in comune tra i due organismi: tutti i componenti provengono dai ranghi della pubblica amministrazione e sono scelti nell'ambito della dirigenza. All'atto di esprimere un parere sul provvedimento in esame, pertanto, occorre domandarsi se la scelta di prevedere la presenza solo di pubblici ufficiali sia stata dettata dall'esigenza di rafforzare la rilevanza pubblicistica del procedimento in questione e dunque se, in caso di risposta affermativa a tale primo quesito, l'integrazione della Commissione e del Comitato con un rappresentante di un'associazione non rischi di incidere sull'assetto complessivo del sistema. Sottolinea, altresì, il rischio di una incongruenza tra la funzione propria di un'associazione di tutela, per sua natura di parte, e la funzione di accertamento di diritti cui sono preposte la Commissione e il Comitato. Bisognerebbe, inoltre, valutare se il fatto che qualsiasi lavoratore, il quale intenda chiedere il riconoscimento della causa di servizio, debba necessariamente vedere istruita e discussa la propria pratica innanzi a un rappresentante di un'associazione, in cui potrebbe anche non riconoscersi, non costituisca una violazione del diritto alla riservatezza di dati sensibili.

Carmine Santo PATARINO (FLI), relatore, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla collega Pedoto, intende rassicurarla ricordando che l'U.N.M.S. è un ente morale, vigilato dal Ministero dell'interno, al quale è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio; l'U.N.M.S., inoltre, collabora con le competenti amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore e provvede alla designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio nelle amministrazioni degli istituti aventi come scopo l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti e istituti prevedano una rappresentanza delle richiamate categorie nella

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propria amministrazione. Pertanto, a suo avviso, le difficoltà evidenziate dalla collega Pedoto possono considerarsi superate alla luce del peculiare ruolo svolto dall'associazione in questione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.