CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 novembre 2010
390.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 NOVEMBRE 2010

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SEDE REFERENTE

Martedì 2 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di stabilità sono state presentate circa 400 proposte emendative (vedi allegato 1), valutate sulla base dei criteri illustrati alla Commissione nella seduta del 26 ottobre scorso.
Segnala che, in particolare, in applicazione di tali criteri, ha ritenuto inammissibili le proposte emendative di carattere oneroso volte ad introdurre nuove detrazioni o deduzioni ovvero a modificare la disciplina fiscale senza limitarsi a variazioni meramente quantitative. Rileva di avere, invece, considerato ammissibili le proposte che si limitavano a prorogare l'applicazione di norme in vigore nell'anno in corso in materia di deduzioni e detrazioni con effetti finanziari a decorrere dal 1o gennaio prossimo, senza proporre alcuna modifica sostanziale delle norme vigenti, in quanto dirette a rifinanziare leggi in vigore, alla stregua delle voci contenute nella Tabella E allegata alla legge finanziaria, e riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009. Inoltre, nel valutare le proposte emendative che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, dichiara di avere ritenuto ammissibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, nei casi in cui

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non presentino profili ordinamentali o organizzatori, fatti salvi quei profili minimi di tale natura che necessariamente rivestono tutte le norme sostanziali volte a incrementare le entrate ovvero a ridurre le spese. Ha ritenuto, infine, nel valutare le proposte emendative che fanno riferimento al patto di stabilità interno, di verificare se il loro contenuto potesse effettivamente essere ricondotto all'oggetto del patto medesimo così come individuato dalla normativa vigente in materia.
Segnala che sono da ritenersi, pertanto, inammissibili per estraneità di materia: gli identici emendamenti 1.15 della XIII Commissione, Commercio 1.25, Oliverio 1.24 e Di Giuseppe 1.26, in quanto estendono, con effetti retroattivi, agevolazioni contributive a favore del settore agricolo che non trovano più applicazione;
Mariani 1.27, in quanto volto ad introdurre nuove detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; Giammanco 1.28, che autorizza la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
1.3 della XII Commissione, volto a incrementare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di 10 milioni di euro per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 46, della legge finanziaria 2010 relativa alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
Velo 1.30, che proroga gli interventi di integrazione salariale straordinaria a carico del Fondo per l'occupazione previsti dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185 del 2008;
Commercio 1.41, Meta 1.64, Gioacchino Alfano 1.35 e Meta 1.63, che introducono nuove detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
Gioacchino Alfano 1.34, che introduce nuove detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;
Cambursano 1.56, limitatamente al secondo e al terzo periodo del comma 18-bis, volti a prevedere che l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sia destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;
Cambursano 1.57, che, in deroga al patto di stabilità interno, dispone l'incremento della dotazione organica del personale di polizia locale nei comuni che insistono sulle aerostazioni e sulle aree aeroportuali, intervenendo in una materia non riconducibile a tale patto;
Gioacchino Alfano 1.42, che istituisce un fondo per la corresponsione di premi a favore dei titolari di navi da pesca affondate a seguito di sinistro marittimo;
1.4 della XII Commissione, volto a modificare la disciplina delle spese deducibili ai fini della formazione del reddito da lavoro autonomo;
Siragusa 1.66, volto a consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili;
gli identici Castellani 1.67, Commercio 1.289 e 1.14 della XII Commissione, che modificano, ampliandone la portata, la disciplina della deducibilità delle spese mediche;
De Micheli 1.70 e Misiani 1.71, volti a prevedere il rifinanziamento per 300 milioni di euro dei piani di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Marchi 1.77 e Borghesi 1.50, che integrano le risorse previste dalla legge finanziaria 2010 da corrispondere ai comuni a titolo di minori entrate ICI, intervenendo in una materia che il legislatore non ha disciplinato nell'ambito del patto di stabilità interno;
Marchi 1.82, volto a prevedere che l'importo totale dei trasferimenti fiscalizzabili

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ai sensi della legge n. 42 del 2009 non può essere inferiore al totale trasferimenti correnti assegnati dal Ministero dell'interno ai comuni alla data del 31 dicembre 2010;
Lo Presti 1.92 e 1.93, che recano una disposizione ordinamentale volta a limitare la concessione di autorizzazioni per i pubblici dipendenti allo svolgimento di incarichi retribuiti;
Ceccuzzi 1.94, che reca disposizioni procedurali in materia di infrastrutture;
Quartiani 1.99, volto a rifinanziare, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il Fondo nazionale della montagna;
Ceccuzzi 1.354, volto a rifinanziare, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa istituito dalla legge finanziaria per il 2008;
Capitanio Santolini 1.179, il quale modifica la Tabella allegata al decreto legislativo n. 109 del 1998, recante i parametri per tenere conto del numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini del calcolo della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Ciccanti 1.181, il quale introduce una nuova deduzione IRPEF per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione di immobili;
Borghesi 1.162, limitatamente ai seguenti commi: da 7-ter a 7-sexies, i quali intervengono sulle modalità di ripartizione tra le regioni e gli enti locali dell'aliquota di prodotto che devono corrispondere i soggetti titolari di concessioni per la coltivazione di idrocarburi, al comma 7-septies, il quale prevede l'aggiornamento dei valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato, e comma 7- octies, il quale istituisce un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti in regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi;
Cambursano 1.156, limitatamente ai commi da 7-ter a 7-sexies, i quali intervengono sulle modalità di ripartizione tra le regioni e gli enti locali dell'aliquota di prodotto che devono corrispondere i soggetti titolari di concessioni per la coltivazione di idrocarburi;
Tullo 1.210, il quale istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, alimentato con parte del gettito IVA;
Di Giuseppe 1.154, il quale introduce una nuova detrazione in favore delle donne lavoratrici con figli a carico;
Cenni 1.109, il quale introduce un credito d'imposta per le spese relative al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;
Borghesi 1.146, il quale estende anche al 2011 il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito previsto dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 185 del 2008;
Della Vedova 1.206, il quale reca norme ordinamentali, intervenendo sulle modalità con le quali le Regioni elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, sulla disciplina dei livelli essenziali di assistenza, in materia di articolazione del territorio regionale in Unità sanitarie locali, nonché circa la comunicazione, da parte delle Regioni, dei dati relativi all'utilizzazione dei Fondi destinati alla prevenzione;
Borghesi 1.161, limitatamente al comma 7-bis, il quale modifica la disciplina relativa alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero (cosiddetto scudo fiscale), modificando, con effetti sostanzialmente retroattivi, il meccanismo per il calcolo della redditività delle attività regolarizzate, ai fini dell'applicazione della relativa imposta sostitutiva; e al comma 7-ter, il quale esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature;

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Levi 1.223, il quale interviene sulla disciplina in materia di contributi all'editoria, nonché sul meccanismo di applicazione della norma di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alla quale l'IVA sui giornali quotidiani, i periodici ed i libri, è dovuta dagli editori e non dai dettaglianti;
Borghesi 1.143, il quale estende il regime tributario agevolato dei contribuenti minimi alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare un'attività d'impresa, per i primi tre anni di tale attività;
Borghesi 1.142, il quale istituisce un Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel Mezzogiorno;
Borghesi 1.159, il quale istituisce l'imposta sulla pubblicità televisiva, prevedendo che le relative risorse confluiscano in un Fondo per il sostegno alle piccole e medie imprese;
Messina 1.153, il quale dispone la non concorrenza alla base imponibile, ai fini delle imposte dirette, del 20 per cento della quota di retribuzione costituita dalla tredicesima mensilità corrisposta ai lavoratori dipendenti, introducendo un'imposta sulle rendite finanziarie a titolo di copertura finanziaria;
Zazzera 1.166, il quale modifica la disciplina del credito d'imposta per investimenti nella produzione cinematografica, nonché per le imprese nazionali di produzione e post-produzione cinematografica,
D'Antoni 1.213 e Tocci 1.106 limitatamente ai commi 7-quater che destinano le maggiori entrate alla costituzione di Fondi con specifiche finalità;
Borghesi 1.163, limitatamente al comma 7-quater che reca disposizioni di carattere ordinamentale;
Zazzera 1.170, il quale introduce per il 2011 una nuova detrazione in favore dei docenti, relativamente alle spese per l'autoaggiornamento e la formazione;
Barbato 1.149, limitatamente al comma 7-quater, il quale inserisce tra le fattispecie di evasione fiscale sanzionate con la reclusione il mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito;
Antonino Russo 1.221, il quale interviene in materia di opere di urbanizzazione, cessione ai comuni di porzioni di superficie fondiaria previste nei piani di edificazione, nonché di alienazione di superfici fondiarie nella disponibilità del patrimonio dei comuni;
Borghesi 1.157, limitatamente al comma 7-quater, nella parte in cui prevede l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento del trasporto pubblico locale;
Narducci 1.117, il quale estende ai non residenti le detrazioni per i carichi di famiglia;
Borghesi 1.139, il quale esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature;
Narducci 1.118, il quale introduce una nuova detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore di giornali e riviste italiani pubblicati o diffusi prevalentemente all'estero;
Barbato 1. 141, il quale reca norme di carattere ordinamentale, volte a sancire l'obbligo, per le compagnie assicurative, di garantire la presenza di loro sportelli su tutto il territorio nazionale;
Borghesi 1.140, limitatamente alla seconda parte, che estende fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2012 la detraibilità degli oneri per la riqualificazione energetica degli edifici, che la normativa vigente prevede sino al 31 dicembre 2009;
Benamati 1.110, il quale sopprime le norme di cui all'articolo 15, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevedono l'applicazione di pedaggi sulle autostrade ed i raccordi autostradali in gestione all'ANAS;

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Narducci 1.119, il quale autorizza la corresponsione di un contributo in favore di giornali e riviste italiani pubblicati o diffusi all'estero;
Siragusa 1.125, il quale stanzia 265 milioni per ciascuno degli anni 2011-2013, al fine di stabilizzare i lavoratori socialmente utili;
De Biasi 1.128, il quale estende agli anni 2011, 2012 e 2013 l'applicazione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico;
Mura 1.145, il quale rende permanente la disciplina in materia di 5 per mille;
Ciccanti 1.185, il quale introduce una nuova detrazione per le spese inerenti i consumi di acqua, corrente elettrica e gas in favore dei contribuenti con 3 o più figli a carico;
Borghesi 1.168, il quale consente ai Comuni di cedere pro soluto alla Cassa depositi e prestiti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Provincia o della Regione di appartenenza;
Della Vedova 1.205, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome destinano almeno un decimo della quota del Fondo sanitario nazionale vincolata ad interventi di prevenzione all'acquisto di vaccini;
Vannucci 1.216, il quale estende fino al 2012 la possibilità di utilizzare quota parte dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e per spese di manutenzione dei comuni;
Gioacchino Alfano 1.107, il quale sopprime una disposizione del decreto legislativo n. 285 del 2005, ai sensi della quale i servizi automobilistici di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio e non viene erogata alcuna compensazione per il loro esercizio;
Brugger 1.108, il quale estende anche ai gestori dell'Interporto di Trento l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge n. 240 del 1990;
Borghesi 1.135, che reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a ridurre il rimborso previsto in favore dei partiti politici per le spese elettorali e a prevedere l'interruzione del versamento del rimborso in caso di scioglimento anticipato delle Camere;
De Micheli 1.222, il quale interviene sulla disciplina relativa alla rinegoziazione dei mutui, prevedendo che la predetta rinegoziazione possa essere richiesta qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al 60 per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui edilizi in essere;
Mario Pepe (PD) 1.358 che prevede il rifinanziamento del decreto-legge n. 75 del 1981, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981,che, tuttavia, non reca una specifica autorizzazione di spesa a carattere pluriennale;
1.2 della VII Commissione, Levi 1.291 e 1.290, in quanto recano aumenti di spesa, prorogando i termini per la concessione di contributi al settore dell'editoria;
Amici 1.292, in quanto reca un aumento di spesa ripristinando l'applicazione di contributi e agevolazioni tariffarie nel settore dell'editoria;
Di Biagio 1.332, il quale, prorogando i termini per la concessione di contributi al settore dell'editoria; reca aumenti di spesa;
Toccafondi 1.249, che prevede la possibilità di esentare - con regolamento comunale - dal pagamento dell'ICI anche gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, ancorché non posseduti dagli stessi;
Commercio 1.365, in quanto reca un aumento di spesa finalizzato a rifinanziare il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

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Laboccetta 1.250 e Cesare Marini 1.251, che prorogano al 2011 il termine per la rivalutazione delle quote societarie;
Commercio 1.346, limitatamente alla lettera b) del comma 12 bis, che proroga la vigenza di alcune disposizioni in materia di detrazioni fiscali venute a scadenza nel 2009 volte a promuovere l'efficienza energetica;
Carlucci 1.345, che proroga la vigenza di disposizioni in materia di incentivazione fiscale delle attività cinematografiche e reca talune modifiche alla disciplina di taluni crediti d'imposta vigenti;
Bocchino 1.367, che prevede che, per l'anno di imposta 2012, al reddito derivante da fabbricati concessi in locazione, si applichi un'imposta sostitutiva dell'IRPEF in misura pari al 20 per cento, individuando la relativa copertura;
Paglia 1.366, che reca disposizioni di natura ordinamentale in materia di assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di Polizia;
Libè 1.190 che non specifica l'autorizzazione di spesa che intende rifinanziare in tabella E;
Libè 1.189 e 1.308 che prevedono il rifinanziamento degli interventi in materia di riduzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, il quale tuttavia non reca una specifica autorizzazione di spesa prevedendo solo una destinazione di risorse nell'ambito del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.
Tullo 1.211 che prevede il rifinanziamento del capitolo 7274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale non è riconducibile una specifica autorizzazione di spesa, in quanto in tale capitolo sono iscritte risorse destinate al finanziamento di oneri inderogabili.
1.19 della XIII Commissione, Zucchi 1.351, Di Giuseppe 1.303 che prevedono il rifinanziamento del Fondo per la produzione bieticolo-saccarifera, il quale rappresenta una spesa di conto capitale finanziata, in passato, annualmente in più esercizi.
Borghesi 1.301 che prevede il rifinanziamento dei Fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) e b), della legge n. 662 del 1996, i quali, tuttavia, non recano una specifica autorizzazione di spesa, prevedendo solo una destinazione delle somme attribuite al CIPE a valere sulle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate;
Vannucci 1.368 che istituisce un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e un piano straordinario per la messa in sicurezza dei medesimi edifici;
Della Vedova 1.02, che introduce due nuovi crediti d'imposta, incrementa il Fondo per il funzionamento delle università e istituisce un Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico, prevedendo, pertanto, da un lato, norme di sviluppo e, dall'altro, norme di spesa;
Della Vedova 1.03, che reca norme per lo sviluppo dell'economia, introducendo un nuovo credito d'imposta e prevedendo la deducibilità dall'IRAP delle spese per il personale;
Commercio Tab. A.7, che inserisce nella Tabella A un accantonamento riferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009; in ogni caso, l'emendamento presenta una copertura finanziaria inidonea in quanto utilizza l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Cambursano Tab.E. 6 in quanto volto ad inserire nella Tabella E una voce di spesa relativa all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge. n. 262 del 2006, che non costituisce un'autorizzazione di spesa, ma una mera riassegnazione di somme destinate ad altre finalità.

Segnala che risultano, inoltre, inammissibili per carenza di compensazione o per

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inidoneità della copertura, le seguenti proposte emendative, talune delle quali anche inammissibili per estraneità di materia: 1.2 della VII Commissione; Oliverio 1.23; Gioacchino Alfano 1.34; Gioacchino Alfano 1.35; Barbato 1.55; Cambursano 1.57; De Micheli 1.65; Siragusa 1.66; Marchi 1.72; De Micheli 1.73; Vannucci 1.78; Misiani 1.79; Marchi 1.85; Vassallo 1.91; Quartiani 1.100; Marinello 1.103; Benamati 1.110; Narducci 1.117; Narducci 1.118; De Biasi 1.128; Borghesi 1.138; Borghesi 1.139; Borghesi 1.144 ICC limitatamente all'ultimo periodo; Mura 1.145; Barbato 1.147; Barbato 1.148; Barbato 1.149; Cambursano 1.150; Borghesi 1.151; Messina 1.153; Di Giuseppe 1.154; Borghesi 1.155; Libè 1.194; Pezzotta 1.195; Della Vedova 1.205; Di Biagio 1.207; De Micheli 1.222; Levi 1.223;Levi 1.291; Amici 1.292; Di Biagio 1.332; Bocchino 1.367; 1.01 della XIII Commissione; Della Vedova 1.02; Della Vedova 1.03; Tab.A. 4 della X Commissione, limitatamente all'anno 2013; Tab.A. 7 Commercio; Tab.E. 1 della XII Commissione; Mario Pepe (PD) Tab.E.2, limitatamente all'anno 2013; Tab.E.3 Marinello; Tab.E.4 Bucchino; Tab.E.5 Peluffo.
Anche con riferimento al disegno di legge di bilancio, segnala di aver proceduto alle valutazioni in materia di ammissibilità degli emendamenti (vedi allegato 2) sulla base dei criteri illustrati alla Commissione nella seduta del 26 ottobre scorso.
Ricorda che, sulla base del combinato disposto dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra programmi appartenenti alla medesima missione, anche se relativi a Ministeri diversi, ovvero tra missioni diverse purché si rimanga all'interno del medesimo stato di previsione. Al riguardo, fa inoltre presente che nella valutazione di ammissibilità non si è tenuto conto delle eventuali indicazioni contenute negli emendamenti relative a specifiche destinazioni delle risorse a determinati capitoli di spesa all'interno dei diversi programmi. Osserva, peraltro, che tali indicazioni - che, comunque, non possono essere vincolanti per il Governo dal momento che l'unità di voto parlamentare è fissata al livello dei programmi - in alcuni casi prevedono una destinazione delle risorse non compatibile con la vigente normativa contabile, in quanto prevedono l'incremento di capitoli non rimodulabili o rimodulazioni non consentite dalla legislazione vigente.
Alla luce dei criteri sopra richiamati, ritiene debbano ritenersi inammissibili per estraneità di materia, limitatamente a parte del testo, i seguenti emendamenti che introducono nell'articolato disposizioni volte a perseguire finalità non compatibili con la natura assegnata nel nostro ordinamento al disegno di legge di bilancio:
Di Biagio 3.1, limitatamente alla parte dispositiva, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere con propri decreti all'assegnazione mediate bando di contributi a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Di Biagio 6.1, limitatamente alla parte dispositiva, che autorizza il Ministro degli affari esteri a destinare specifiche risorse a borse di studio nell'ambito del programma MAE-CRUI;
Di Biagio 6.2, limitatamente alla parte dispositiva, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a destinare specifiche risorse all'Associazione alleanza degli Ospedali italiani nel mondo;
Paglia 8.1, limitatamente alla parte dispositiva, che autorizza il Ministro dell'interno a disporre l'assunzione di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Marinello 12.1, che destina le economie realizzate sui fondi assegnati ai commissari ad acta alla copertura dei contributi in conto capitale richiesti dai Consorzi di bonifica per produzione di energia da fonti rinnovabili;
Carlucci 13.1, che prevede una riserva di assegnazione in sede di riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

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gli identici emendamenti 17.1 della VII Commissione, Levi 17.2 e Di Biagio 17.4, che modificano la disciplina dei contributi all'editoria;
Deve, altresì, considerarsi inammissibile l'emendamento Moroni Tab. 1.1, che reca modifiche allo stato di previsione dell'entrata per le quali è necessario acquisire valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate da parte del Governo.

Rileva che sono inoltre da ritenersi estranei per materia i seguenti emendamenti, volti a modificare programmi che non recano stanziamenti rimodulabili, ovvero che incrementano programmi interamente determinati da fattore legislativo, utilizzando risorse relative ad altra missione di un diverso stato di previsione:
Paladini Tab. 2.54, che incrementa il programma Infortuni su lavoro, il quale non reca stanziamenti rimodulabili;
De Pasquale Tab. 2.14, che incrementa il programma Istituzioni scolastiche non statali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, interamente determinato da fattore legislativo, utilizzando le risorse appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze;
Alla luce dei predetti criteri, segnala che devono altresì considerarsi inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti privi di copertura finanziaria o che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di programmi privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità di voto, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili sulla base della legislazione vigente. Rileva che, in questo ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è anche verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione o missioni all'interno del medesimo stato di previsione e se la rimodulazione è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

Segnala che, in considerazione dei suddetti criteri, sono, quindi, da considerare inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:
Tab. 2.9 della XII Commissione, che prevede una riduzione del programma 7.1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare ad un programma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in misura superiore alle spese rimodulabili relative al fabbisogno;
Di Biagio Tab. 6.8, prevede una riduzione del programma 1.2 del Ministero della salute, da destinare al programma 1.6 del Ministero degli affari esteri in misura superiore alle spese rimodulabili relative al fabbisogno;
Rileva, inoltre, che risulta inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento Calvisi Tab. 2.12 che prevede l'incremento della missione Regolazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, del Ministero dell'economia e delle finanze, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria.

Fa, infine, presente che gli identici emendamenti Franzoso Tab. 3.1 e Di Biagio Tab. 3.3, risultano ammissibili, a condizione che una quota di finanziamento, pari a circa 80 milioni di euro nell'anno 2011, e a 50 milioni di euro negli anni 20102 e 2013, sia destinata all'incremento delle spese di fabbisogno in conto capitale del programma 6.7 del Ministero dello sviluppo economico.
Propone, conclusivamente, di fissare un termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili alle ore 20 di oggi.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel preannunciare che il proprio gruppo intende chiedere una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità di alcune proposte emendative, evidenzia in particolare la necessità di un supplemento di istruttoria con riferimento

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all'emendamento D'Antoni 1.213, al fine di meglio comprendere i criteri sottesi al giudizio in ordine alla sua parziale inammissibilità.

Giulio CALVISI (PD) chiede di riconsiderare il giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento al disegno di legge di bilancio Tab. 2.12. Osserva che la richiamata proposta emendativa riguarda un tema già affrontato anche durante la sessione di bilancio dell'anno scorso, cioè quello della quota di entrate erariali dovute dallo Stato alla regione Sardegna. Segnala che, a suo avviso, l'emendamento, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, non mira in realtà ad iscrivere nuove somme nel bilancio di previsione. Sul punto chiede, comunque, chiarimenti.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS ricorda che la questione sollevata dall'onorevole Calvisi con il suo emendamento al disegno di legge di bilancio Tab. 2.12 era già stata oggetto di analoghe proposte emendative presentate dallo stesso deputato con riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2010 e al disegno di legge di assestamento riferito al medesimo esercizio finanziario. In proposito, fa presente che la questione della definizione dei trasferimenti erariali alla Regione Sardegna sarà affrontata dalla Commissione paritetica prevista dallo Statuto speciale, che ha già cominciato ad avviare gli opportuni approfondimenti, evidenziando che all'esito dei lavori della Commissione paritetica sarà possibile effettuare le relative variazioni di bilancio con atto amministrativo, senza che si renda necessaria una variazione con provvedimento legislativo.

Carla CASTELLANI (PdL) preannuncia che intende chiedere alla presidenza della Commissione una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità del suo emendamento 1.67 e dell'emendamento 1.14 della XII Commissione, i quali prevedono la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica delle spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare. In proposito, nel sottolineare che la legge di stabilità presentata dal Governo non dispone il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, fa presente che la proposta emendativa intende affrontare i gravi problemi posti dalla presenza crescente di cittadini bisognosi di assistenza continuativa, assicurando la deducibilità delle spese sostenute dalle famiglie per le badanti e l'assistenza domestica. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a voler riflettere sulle questioni affrontate dalla proposta emendativa.

Giulio CALVISI (PD) nel dichiararsi insoddisfatto per la risposta fornita dal Governo, si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Silvia VELO (PD) chiede di riconsiderare il giudizio di inammissibilità relativo agli emendamenti Meta 1.63 e 1.64, volti ad introdurre detrazioni fiscali per l'acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale. Sottolinea che si tratta di un tema di grande rilevanza, proprio mentre le regioni discutono di tagli al trasporto su gomma e su rotaia. Ricorda che norme analoghe sono state introdotte anche in una precedente legge finanziaria e pertanto ritiene discutibile il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.15.