CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03612 Fluvi: Revisione dei meccanismi di riscossione coattiva in favore delle famiglie e delle imprese che incontrano difficoltà ad adempiere ai propri debiti tributari a causa della crisi economica.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alberto FLUVI (PD), pur ringraziando il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale si limita a fornire elementi già noti.
Riconosce quindi l'encomiabile impegno profuso da Equitalia Spa per superare le inefficienze del precedente sistema di riscossione coattiva affidato ai privati, le cui carenze, da un lato, impedivano lo svolgimento di un'efficace azione di riscossione e, dall'altro, consentivano ai contribuenti disonesti e più disinvolti di sottrarsi, di fatto, all'adempimento dei loro obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Sottolinea, peraltro, come proprio la maggiore efficacia dell'azione di riscossione svolta dalla predetta società, testimoniata dal trend positivo delle entrate

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derivanti da ruoli, abbia acuito le difficoltà di molti contribuenti, i quali hanno lamentato l'utilizzo di modalità di riscossione estremamente severe da parte dell'agente di riscossione Equitalia Gerit Spa.
Pur dando atto dell'avvenuta introduzione di misure volte ad agevolare i contribuenti, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzie bancarie per le rateazioni fino a un certo importo, nonché la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo in 72 rate, rileva, tuttavia, come il Governo, di fronte alla situazione di straordinaria difficoltà in cui si trova l'economia italiana, non sia stato in grado di proporre alcun intervento finalizzato a rendere meno invasivo il sistema della riscossione a mezzo ruolo, la cui applicazione secondo criteri eccessivamente rigorosi rischia non soltanto di penalizzare molte famiglie, ma anche di mettere a repentaglio la stessa esistenza di molte piccole e piccolissime imprese.
In tale eccezionale contesto, ritiene urgente assumere iniziative eccezionali, volte ad alleviare l'evidenziata condizione di diffuso e grave disagio, anche prevedendo la possibilità, per gli agenti della riscossione, di effettuare una valutazione nel merito, caso per caso, delle situazioni di difficoltà lamentate dai contribuenti.

Gianfranco CONTE, presidente, condividendo l'esigenza rappresentata dal deputato Fluvi, suggerisce di presentare un atto di indirizzo, mediante il quale la Commissione potrebbe impegnare il Governo ad intervenire in materia, sia pure con le cautele necessarie a salvaguardare la finanza pubblica.

5-03613 Barbato: Revisione dell'esenzione dall'ICI degli immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività di natura prevalentemente commerciale.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, evidenziando come l'argomentazione, sostenuta dal Sottosegretario, secondo la quale l'estensione dell'esenzione dall'ICI, prevista dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto - legge n. 203 del 2005 in favore degli immobili utilizzati per attività sostanzialmente commerciali ma che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non risulterebbe discriminatoria, in quanto applicabile in favore di tutti i soggetti che abbiano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, si scontri con la realtà dei fatti, da cui emerge come i beneficiari di tale agevolazione siano sostanzialmente gli enti ecclesiastici. Tali enti sono infatti nelle condizioni di fruire dell'esenzione sugli immobili da loro utilizzati per finalità ricettive, sanitarie o didattiche di natura prevalentemente commerciale, per il solo fatto di svolgere in tale immobili anche, ma in via del tutto marginale, attività non commerciali di carattere religioso.
La risposta fornita evidenzia inoltre la completa insensibilità del Governo ad una palese ingiustizia, che quale non trova fondamento né nell'esigenza di garantire la libertà religiosa, né in quella di rispettare le norme concordatarie che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, in danno di tutti quegli operatori i quali, pur svolgendo la medesima attività, si trovano invece costretti a corrispondere l'ICI.
Sottolinea, altresì, come la predetta agevolazione comporti una rilevante perdita di gettito per i comuni, che risulta particolarmente inaccettabile alla luce dei sacrifici che l'Esecutivo ha imposto ai predetti enti locali, irrigidendo sempre più i vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità.
Ritiene quindi del tutto incomprensibile l'inerzia dimostrata dall'Esecutivo nell'affrontare tale problema, che rischia di determinare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea, con il conseguente rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie particolarmente gravose per l'Erario pubblico.

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Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00407 Sposetti: Applicazione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche alle acquisizioni di beni in locazione.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ugo SPOSETTI (PD) illustra la propria risoluzione, ricordando, preliminarmente, che l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, prevede agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera e), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni.
In particolare, la predetta norma ha concesso un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea e i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Segnala, inoltre, come la menzionata disposizione avesse istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità.
Osserva, altresì, come una valutazione degli effetti degli strumenti per le politiche di sviluppo delle aree svantaggiate del Paese presupponga la conoscenza dei risultati che essi hanno prodotto nel corso degli anni. Da tale punto di vista, ritiene che molti di questi strumenti abbiano dimostrato che sono state agevolate iniziative valide, le quali hanno generato sviluppo ed occupazione duraturi nel tempo, in particolare imprese che si sono radicate nel territorio, consolidando lo sviluppo delle aree di riferimento.
Evidenzia, peraltro, come nel corso del tempo, in merito alla tematica oggetto dell'atto di indirizzo, siano intervenute alcune circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate, le quali, oltre ad estendere le agevolazione al settore agricolo ed a quello professionale, hanno introdotto orientamenti restrittivi nell'applicazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 388. Oltre a condizionare la piena attuazione del citato articolo 8, tali valutazioni hanno comportato ritardi nelle agevolazioni a favore di alcune imprese, in contrasto con le finalità della norma, la quale intendeva favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.
Tali circostanze hanno posto le imprese interessate alle predette agevolazioni in uno stato di grande incertezza, tale da pregiudicare la programmazione delle proprie attività e delle relative scelte finanziarie.
In tale contesto, la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, di carattere interpretativo o normativo, per chiarire, con riferimento

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all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, che per nuovi investimenti si intendono tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche se realizzati su beni in locazione, laddove i contraenti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, e ferma restando l'insussistenza di finalità elusive.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva come la risoluzione intenda impegnare il Governo ad assumere iniziative, di carattere interpretativo o normativo, volte a far sì che, tra i nuovi investimenti i quali fruiscono delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, 388, siano comprese «tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche se realizzati su beni in locazione laddove le parti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, ferma restando l'insussistenza di finalità elusive».
Al riguardo osserva come, qualora il predetto impegno si riferisca agli investimenti realizzati su beni di terzi, trovi applicazione quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 55 del 4 marzo 2003. In particolare, tali investimenti assumono rilievo ai fini dell'agevolazione in questione esclusivamente nell'ipotesi in cui le relative spese si estrinsecano in beni con una propria individualità ed autonoma funzionalità, che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo, a prescindere dal bene cui accedono (si tratta, in sintesi, di spese incrementative su beni di terzi, che secondo corretti principi contabili vanno contabilizzate tra le «immobilizzazioni materiali»).
In tale contesto, in cui il trattamento fiscale è direttamente mutuato dalle modalità di contabilizzazione, ritiene che non possa assumere alcun rilievo - ai fini del riconoscimento dell'agevolazione al locatario che sostiene spese relative al bene di proprietà del locatore - la circostanza che «i contraenti del contratto di locazione o di affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico».
Diversamente, nel presupposto che l'impegno della risoluzione si riferisca all'ipotesi di investimenti in beni strumentali, successivamente concessi in locazione o affitto a terzi, e che tale circostanza non configuri un'ipotesi elusiva nel caso in cui la locazione o l'affitto siano riconducibili allo stesso soggetto economico, l'Agenzia delle entrate, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione al proprietario locatore, rileva come il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - introdotto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e oggetto di successive modificazioni e integrazioni - spetti alle imprese che hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. In tale categoria rientrano, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 41/E del 2001, i beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 (ora 102), relativo ai beni materiali, e 68 (ora 103), relativo ai beni immateriali, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
In particolare, l'articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, contiene una norma antielusiva la quale dispone, tra l'altro, la rideterminazione (revoca) del credito d'imposta nell'ipotesi in cui «entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono (...) destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione».
In tale previsione rientra, in linea di principio, anche l'ipotesi in cui il bene agevolato sia locato a terzi, con conseguente obbligo in capo al locatore beneficiario di restituire il credito d'imposta corrispondente al costo agevolabile del bene per il quale è venuta a realizzarsi la predetta causa di revoca.

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In conformità alla previsione normativa - e secondo un approccio interpretativo «sostanzialista» - l'Agenzia delle entrate, in numerosi documenti di prassi emanati in relazione all'agevolazione in questione, ha precisato come la destinazione dei beni ad una struttura produttiva situata in area svantaggiata ed il mantenimento nel tempo di tale destinazione - quale manifestazione della stabilità e della durevolezza dell'attività economica nei territori agevolati - rappresentino una condizione fondamentale per assicurare il rispetto delle finalità che l'incentivo intende perseguire. Ad esempio, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 179 del 15 settembre 2003, n. 143 del 30 giugno 2003, n. 140 del 26 giugno 2003, n. 22 del 6 febbraio 2006, n. 118 del 29 aprile 2008, nonché nella circolare n. 38 del 9 maggio 2002, il trasferimento di un bene agevolato operato nel contesto di una riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma agevolativa richiamata nella misura in cui risulti comunque soddisfatta la destinazione del bene alla struttura produttiva originaria.
In particolare, evidenzia come la descritta posizione interpretativa prenda le mosse dalla considerazione che sovente le operazioni di riorganizzazione aziendale sono poste in essere tra soggetti giuridici facenti capo allo stesso soggetto economico.
Al medesimo «approccio sostanzialista» può altresì farsi riferimento nell'ipotesi di operazioni in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di locazione in cui le parti (locatore e conduttore) sono entità giuridiche differenti ma riconducibili, sin dalla data di inizio dell'investimento, al medesimo soggetto economico.
In tale situazione, infatti, ricorrendo ad operazioni alternative (quali l'aggregazione delle due società interessate in un unico soggetto giuridico mediante un'operazione di fusione) si potrebbe realizzare la confusione dei due patrimoni, evitando così legittimamente l'applicazione della citata disposizione antielusiva di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.
In altri termini, l'Agenzia ritiene che sulla formale titolarità giuridica dei beni debba prevalere la «sostanziale» appartenenza delle distinte entità giuridiche (locatore e locatario) ad un unico soggetto economico.
Il principio enunciato, ovviamente, può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui sia soddisfatta la descritta condizione preliminare di «unicità» del soggetto economico, fermo restando, comunque, che simili valutazioni vanno effettuate caso per caso.

Ugo SPOSETTI (PD), nel ringraziare il presidente Conte per essersi adoperato affinché la Commissione procedesse con celerità alla discussione del proprio atto di indirizzo, rileva come le interpretazioni difformi della normativa recata dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 fornite dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, abbiano avere generato numerose controversie tra l'Amministrazione finanziaria e le imprese, alcune delle quali hanno già ottenuto pronunce favorevoli da parte dei competenti organi di giurisdizione.
Rileva quindi come, al di là della ricostruzione normativa fornita dal Sottosegretario, che si riserva di approfondire ulteriormente, occorra dare un'interpretazione univoca della predetta disposizione, uniformando tali indirizzi interpretativi.
Ritiene infatti fondamentale fare in modo che le norme del citato articolo 8 possano esplicare appieno quella positiva funzione di stimolo delle attività economiche nelle aree svantaggiate che il legislatore ha attribuito loro, dando certezze ai contribuenti interessati e scongiurando l'insorgere di ulteriore contenzioso in materia.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.