CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 13 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Esame C. 1441-quater-F - Governo - rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione - Parere senza condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, relatore, evidenzia preliminarmente che la proposta di parere si sofferma su una porzione del testo che non è oggetto di esame presso questo ramo del Parlamento, in quanto su tali disposizione si è già realizzata una doppia lettura conforme delle Camere.
Tuttavia, in conformità alle prassi di quest'organo, propone al Comitato di segnalare nel parere una questione piuttosto problematica sul piano della corretta formulazione delle norme. Ciò anche al fine di promuovere una futura azione di miglioramento della normativa che, ove i colleghi concordino, potrà avvenire con un apposito ordine del giorno riproduttivo della segnalazione contenuta nella proposta di parere

Dopo che Antonino LO PRESTI, presidente, e Roberto ZACCARIA hanno dichiarato di condividere l'iniziativa di presentare uno specifico atto di istruzione in sede di dibattito in Assemblea sul provvedimento in oggetto, Doris LO MORO, relatore, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-F limitatamente alle parti modificate dal Senato;

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rilevato che le modifiche apportate al Senato hanno comportato, in particolare, la soppressione parziale della norma di delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro, finalizzata a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 2), nonché limitate modifiche alla norma riferita al lavoro sui navigli di Stato (articolo 20), alla disciplina relativa alle procedure di conciliazione e arbitrato (articolo 31), alla disposizione che definisce modalità e termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (articolo 32) ed, infine, alla previsione concernente l'indennità dovuta al lavoratore per il quale sia stata accertata la natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non abbia accettato l'offerta di stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 50);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

Il Comitato tuttavia, con riferimento all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, non modificati dal Senato, segnala che:
la nuova normativa ivi introdotta - in materia di personale del'Amministrazione della Difesa - incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore lo scorso 9 ottobre; al riguardo, anche se il comma 3 ed il comma 5 lettera a) dell'articolo 27 sono formulati in modo formalmente irriferibile alla nuova disciplina introdotta dal codice, si rileva come in quest'ultimo appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere, in particolare, gli articoli 906 , 909, 1821, 1067, 1053, 2248, nonché le disposizioni concernenti il ruolo dei Carabinieri di cui agli articoli 1227 e seguenti), ed anche i relativi richiami legislativi interni (articoli 1808 e 1809). Pertanto, tenendo conto della possibilità di riferire comunque, sia pure in via ermeneutica, la nuova disciplina a testi legislativi vigenti, si valuti l'opportunità di promuovere, anche attraverso un atto di indirizzo al Governo, tale chiarimento in ordine alla corretta applicazione della disciplina, nonché la successiva correzione della formulazione delle norme in sede di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo correttivo sulla materia».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 375 del 29 settembre 2010, apportare le seguenti modifiche:
a pagina 7, seconda colonna, riga 25, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 21, comma 1», con le parole: «all'articolo 21, comma 2».