CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2010
380.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Martedì 12 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Presidente dell'ISVAP, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIANNINI, Presidente dell'ISVAP, e Elio MUNGO, Responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'ISVAP, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV) e Alberto FLUVI (PD), ai quali risponde Giancarlo GIANNINI, Presidente dell'ISVAP.

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Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Gianfranco CONTE, presidente, Matteo BRAGANTINI (LNP), Alberto FLUVI (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali rispondono Giancarlo GIANNINI, Presidente dell'ISVAP e Elio MUNGO, Responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'ISVAP.

Dopo ulteriori considerazioni e quesiti del deputato Francesco BARBATO (IdV), ai quali replica Giancarlo GIANNINI, Presidente dell'ISVAP, Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Presidente Giannini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 16.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
COM (2010) 289 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre scorso.

Alberto FLUVI (PD)anche alla luce delle risultanze emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto sul provvedimento, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea non riuscirà a concludere l'esame del provvedimento prima della seduta di domani, ritenendo a tale riguardo opportuno che la VI Commissione approvi il documento finale sulla Proposta di regolamento dopo aver acquisito il parere in merito della XIV Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 16.05.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, ed abbinate, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come risultante dagli emendamenti approvati

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dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
In primo luogo, rammenta che la Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, approvando, nella seduta del 29 settembre 2010, un parere favorevole con osservazione.
Passando ad illustrare le modifiche apportate dalla Commissione Cultura al testo relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto l'articolo 3-bis, il quale prevede, al comma 1, che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime e specifica che gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili, nonché tutte le operazioni a essi connesse, sono esenti da imposte e da tasse.
A tale proposito segnala l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, nonché di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità.
Inoltre considera necessario introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria di beni dal trasferimento.
Il comma 2 prevede che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse, imposte indirette e diritti dovuti a qualunque altro titolo, e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.
In merito a tale ultima previsione evidenzia come la stessa, nella parte in cui dispone la deducibilità dei contribuiti o liberalità alle università, risulti sostanzialmente ripetitiva, e comunque non coordinata, con il disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione.
La VII Commissione ha inoltre modificato l'articolo 4, recante l'istituzione del Fondo per il merito degli studenti universitari.
Gli interventi di tale Fondo sono stati in primo luogo circoscritti agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale iscritti al primo anno per la prima volta, e si prevede che i premi di studio erogati dal Fondo sono estesi anche alle esperienze di formazione presso università e centri di ricerca di Paesi esteri.
Inoltre, si stabilisce che gli studenti i quali hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso sono esclusi dall'obbligo di restituzione dei buoni studio erogati dal Fondo.
Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, è stata integrata la lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, relativamente alle modalità di alimentazione del Fondo.
In particolare, si è introdotta le previsione secondo la quale i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, in favore del predetto Fondo per specifici usi, sono, a partire dal 2012, deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento.
In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di correggere la dizione «deducibili dall'imposta», nel senso di prevedere la deducibilità dell'erogazione dal reddito imponibile del soggetto donante, ovvero di prevederne la detraibilità dalla relativa imposta lorda.
Inoltre, evidenzia come l'agevolazione tributaria appena descritta sembri sovrapporsi con quella prevista dal comma 9 del medesimo articolo 4, il quale include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le erogazioni liberali versate

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al già citato Fondo: appare pertanto necessario coordinare il dettato del comma 7, lettera a), con quello del comma 9.
Ai relativi oneri, fissati in misura pari a 50 milioni di euro annui, si fa fronte a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Inoltre, al comma 9 del medesimo articolo 4, relativo alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali versate al già citato Fondo, è stata corretta la novella apportata da tale disposizione all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, nel senso di esplicitare il riferimento al Fondo per il merito degli studenti universitari, recependo in tal modo l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Finanze.
Per quanto riguarda le disposizioni introdotte ex novo nel corso dell'esame in sede referente, non attinenti agli ambiti di interesse della VI Commissione, l'articolo 5-bis istituisce un Fondo per la valorizzazione del merito accademico, finalizzato a finanziare la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, nonché a valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.
L'articolo 14-bis prevede l'esonero totale, senza limitazioni su base reddituale, dalle tasse universitarie, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, in favore dei dirigenti scolastici che siano in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito prima del riordino dei corsi universitari operato con il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale.
L'articolo 17-bis interviene sulla disciplina in materia di dottorato di ricerca, prevedendo in particolare che le università e gli istituti di istruzione universitaria disciplinino con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato. La disposizione modifica inoltre la normativa relativa al congedo dei pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato.
L'articolo 18-bis istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, il quale indica i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati delle attività di ricerca e provvede all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati, subentrando inoltre alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
Con riferimento alle ulteriori, principali modifiche apportate dalla Commissione Cultura, all'articolo 1, comma 4-bis, si stabilisce che la distribuzione delle risorse al sistema universitario deve essere effettuata in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi strategici del sistema stesso.
All'articolo 2, si inserisce, tra gli organi delle università statali, anche la figura del direttore generale; si limita ad un unico mandato di 6 anni la durata in carica dei rettori; si prevede che i pareri del Senato accademico in materia di didattica e di ricerca abbiano natura obbligatoria; si stabilisce che la mozione di sfiducia al rettore possa essere proposta dal Senato a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti; si prevede che l'attivazione o soppressione di corsi e sedi universitarie possa avvenire solo previo parere del Senato accademico; si inserisce il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne ai fini della nomina dei componenti il consiglio di amministrazione delle università; si stabilisce che le modalità di organizzazione adottate dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale rispettano i principi di

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semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza; si indica che i codici etici che devono essere adottati dalle università le quali ne sono prive sono volti ad evitare, oltre che conflitti di interessi, anche conflitti di proprietà intellettuale, nonché ogni forma di discriminazione o abuso; si dispongono proroghe del mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto delle università; si prevede che l'elettorato passivo per le cariche accademiche sia riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
All'articolo 3 si specifica che i risparmi derivanti da fusioni o federazioni tra atenei rimangono nella disponibilità degli atenei che li hanno conseguiti, purché essi fossero contemplati nel progetto di fusione o federazione.
All'articolo 5, recante una delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, si introduce un nuovo criterio direttivo, il quale prevede la definizione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, e si specificano, sia pure in forma non esaustiva, i servizi da considerare ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema universitario.
All'articolo 6, comma 3, si stabilisce che ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari; inoltre, al comma 11, si prevede la definizione di uno schema-tipo di convenzione con le quali le università dovranno regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
All'articolo 9, comma 01, si estende anche ai ricercatori, oltre che ai professori a tempo pieno, l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale.
All'articolo 14, comma 1, relativo alla disciplina sui crediti formativi, si riconosce alle università la possibilità di riconoscere quali crediti formativi il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica, ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto e campione italiano assoluto.
All'articolo 16, si introduce la possibilità che il decreto ministeriale con il quale si disciplinerà il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale prescriva un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e si prevede che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione debbano essere indette obbligatoriamente, con cadenza annuale inderogabile.
All'articolo 17, si prevede che le università, in sede di valutazione ai fini della chiamata dei professori, possano stabilire un limite massimo al numero delle pubblicazioni da considerare.
All'articolo 19, comma 6, si prescrive che l'importo degli assegni di ricerca non possa essere determinato da ciascun ateneo in misura inferiore a euro 20.000 lordi annui.
All'articolo 20, comma 1, si stabilisce che i contratti di insegnamento a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero che siano titolari di pensione, ovvero ancora con lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.
All'articolo 21, comma 9, si stabilisce che l'espletamento di contratti di ricerca temporanei costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
All'articolo 23, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a dare esecuzione ad una sentenza dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa all'equiparazione del trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate

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quali lettori di madre lingua straniera, con quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.
L'articolo 25 reca, tra l'altro, alcune modifiche alla normativa circa la composizione delle commissioni per la valutazione comparativa dei professori e circa la chiamata in servizio dei soggetti che hanno conseguito l'idoneità a professore associato o ordinario, alla disciplina vigente in materia di limiti di spesa per il personale delle Università, al trattamento previdenziale dei ricercatori a contratto, al regime relativo alla durata in carica dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ed alle disposizioni concernenti la sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti degli atti delle università.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il Sottosegretario Sonia VIALE segnala come l'articolo 3-bis, comma 1, del provvedimento in esame, il quale persegue l'intento di riaprire i termini per il trasferimento alle università degli immobili appartenenti al demanio dello Stato, ampli i contenuti della disciplina recata dall'articolo 2 della legge n. 136 del 2001, consentendo l'alienazione non soltanto degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato assegnati alle università successivamente al 2001, ma anche la generalità dei beni, in precedenza esclusi, appartenenti al demanio storico e artistico, i quali rappresentano la maggior parte degli immobili in uso alle istituzioni universitarie.
A tale riguardo, rileva come il notevole pregio e il carattere monumentale che questi ultimi beni spesso presentano possa determinare l'avviso negativo al trasferimento da parte del Ministero dei beni e attività culturali. Evidenzia, quindi, l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione i beni appartenenti al demanio storico e artistico, di circoscrivere il trasferimento alla categoria degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti qualora le finalità istituzionali vengano a cessare ovvero l'uso risulti difforme da esse, precisando, altresì, che il trasferimento opera a titolo gratuito.
Osserva, inoltre, come l'esenzione da tasse, da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo degli atti di trasferimento, a titolo di contributo o di liberalità, in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute, prevista dal comma 2 del medesimo articolo 3-bis, non sia coerente con il vigente sistema delle agevolazioni fiscali applicabili alle erogazioni liberali in favore di enti di istruzione e comporti un rilevante onere per la finanza pubblica, quantificato in 180 milioni di euro per il 2012 e in 100 milioni di euro a partire dal 2013.
Con riferimento all'articolo 4, comma 7, lettera a) - che riconosce la possibilità di detrarre l'80 per cento dei versamenti effettuati a favore del fondo finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito, istituito dal comma 1 -, rileva come il successivo comma 9 già riconosca la detraibilità dal reddito di tali erogazioni, se effettuate da persone fisiche. Segnala, altresì, come la prevista detrazione, oltre a non essere coerente con il sistema delle agevolazioni fiscali, comporti un rilevante onere per la finanza pubblica, quantificato in circa 117 milioni di euro per il 2012 e in 63,5 milioni di euro a partire dal 2013, tenendo conto dell'estensione del beneficio anche alle erogazioni effettuate da società, enti e fondazioni.
Ritiene quindi opportuno che il parere favorevole della Commissione Finanze sia subordinato alla duplice condizione della soppressione dell'articolo 3-bis - ovvero della soppressione del solo comma 2, con contestuale modifica del comma 1, come in precedenza precisato -, nonché del ripristino dell'originaria formulazione della lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, che non prevedeva alcuna agevolazione per i versamenti effettuati in favore del Fondo per il merito.

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Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, formula un proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) ribadisce l'esigenza, già sottolineata in precedenza, che la Commissione approfondisca la questione, peraltro oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo svolto il 30 settembre scorso, relativa alle concessioni per la gestione in via telematica degli apparecchi da gioco, la quale presenta, a suo giudizio, molti profili inquietanti.
Ritiene infatti che la politica abbia il dovere di fare quanto prima piena chiarezza in tale materia, adottando quanto prima incisivi interventi che ristabiliscano un condizione di assoluta trasparenza e legalità in un settore che coinvolge interessi economici ingentissimi, oltre a rappresentante un'importantissima fonte di introiti per lo Stato, e che pertanto è oggetto degli appetiti delle organizzazioni criminali.
In tale contesto segnala come il gruppo dell'Italia dei Valori si accinga a presentare una risoluzione in Commissione, nonché una proposta di legge, con l'intento di stimolare l'azione del Governo, il quale avrebbe dovuto in realtà già intervenire su tale delicata vicenda, per fugare ogni ombra ed assicurare l'integrale rispetto della normativa vigente.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Barbato, rileva come in questi giorni sia iniziato presso la Corte dei conti il procedimento concernente l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti di alcuni concessionari, per irregolarità nella gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da intrattenimento di gioco, e come sia in corso un approfondimento in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, abbia già concordato, nell'ultima riunione, di procedere ad un'audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la quale dovrebbe aver luogo nei primi giorni del prossimo mese di novembre, proprio al fine di approfondire tali tematiche.
Ritiene, comunque, che il ruolo del legislatore e del Parlamento debbano essere chiaramente distinti rispetto all'azione della magistratura, e che occorra separare il tema delle sanzioni proposte nei confronti dei concessionari rispetto a quello, più ampio, concernente la definizione di un quadro normativo più chiaro, atto a regolare meglio le predette concessioni.

La seduta termina alle 16.20.