CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 ottobre 2010
379.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Prima di illustrare gli altri articoli del disegno di legge, oggetto di ampio dibattito e diverse modifiche presso il Senato, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sul contenuto della Convenzione.
In proposito, ricorda che della Convenzione europea, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, sono divenuti Parti diciannove Paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi hanno finora

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soltanto firmato la Convenzione. Nella relazione introduttiva del Governo si chiarisce che nel periodo assai lungo ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia la legislazione nazionale - soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281 - e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime. Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione. È proprio per tali ragioni che il disegno di legge in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo, come sopra indicato.
Fa presente che la Convenzione si compone di un preambolo e di ventitre articoli.
L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.
In base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.
Gli articoli 3 e 4 riguardano i princìpi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.
Fa presente, poi, che gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le presone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.
In base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale.
Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi - si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione

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di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale.
Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte.
Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabile nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie.
L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Infine, gli articoli da 17 a 23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione.
Riprendendo l'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, è importante segnalare che l'articolo 3 ha costituito oggetto di approfondito dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Nella seduta del 14 aprile 2010, l'Assemblea del Senato aveva deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge, essendo emerse esigenze di approfondimento riferite all'articolo 3; in tale seduta il relatore del provvedimento aveva evidenziato come le modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter dovessero trovare un contemperamento di interessi fra le diverse categorie anche produttive interessate a tali fattispecie di reato. Il testo dell'articolo 3 trasmesso dal Senato risulta dall'approvazione di un emendamento del Governo.
L'articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»).
Rileva, poi, che il testo approvato dalla Camera, al comma 1: interveniva sul delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione; riscriveva integralmente il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter): eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro); prevedendo esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche

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quando l'animale da compagnia è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici; escludendo la punibilità nel caso di interventi eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 3).
Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede: per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi); per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.
In conseguenza delle modifiche all'articolo 3, comma 1, il Senato: ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell'articolo 544-ter; ha modificato l'articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l'entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.
L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 8 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l'allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, comma 3) e per l'illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.
Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.
Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.
In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.
Osserva, infine, che l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione - da uno a tre mesi - dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (per il trasportatore o il titolare dell'azienda commerciale) alla revoca della stessa. L'articolo 7 delinea, infine, il procedimento per l'applicazione

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delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero della salute e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.
Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) considera problematico il riferimento, contenuto nella Convenzione, all'uccisione di un animale da compagnia, oltre che dal veterinario, da altra persona competente. A suo avviso, infatti, tale riferimento può essere fonte di incertezza in sede di applicazione della norma. Più in generale, dichiara di condividere, nel complesso, il provvedimento in esame e di comprendere le ragioni che hanno portato alla ricerca di un compromesso tra i diversi interessi in gioco. Auspica, comunque, che il provvedimento in esame si riveli efficace nel prevenire e contrastare il traffico clandestino di cuccioli, che non avviene solo in ambito internazionale, ma anche tra le diverse regioni italiane. Segnala, infine, che tale provvedimento innova significativamente la disciplina in materia e costituisce, pertanto, un dato normativo da cui non si potrà prescindere all'atto di esaminare i progetti di legge in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) ritiene che l'approvazione del provvedimento in esame costituisca un passaggio altamente significativo e introduca nel nostro ordinamento importanti novità, specie in materia di prevenzione e contrasto del traffico di animali di affezione. Pertanto, pur ritenendo che su alcuni aspetti, quali ad esempio le amputazioni, sarebbe stato preferibile adottare norme più severe, esprime una valutazione positiva sull'insieme del provvedimento.

Luciana PEDOTO (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che la hanno preceduta, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire, nella sua proposta di parere, una osservazione sulla questione sollevata dall'onorevole Viola, con riferimento all'uccisione degli animali da compagnia da parte dei veterinari o di altre persone competenti.

Carlo CICCIOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 ottobre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.05 alle 11.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 ottobre 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.