CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Giampiero CATONE, che ringrazia per il lavoro svolto.

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Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350 approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, in data 29 settembre 2010, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di sette giorni, della relazione tecnica sul nuovo testo della proposta di legge C. 2350, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Essendo scaduto il termine previsto per la trasmissione della relazione tecnica, chiede al rappresentante del Governo se tale relazione sia disponibile, indicando, in alternativa, le ragioni per le quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'Amministrazione competente ha elaborato la relazione tecnica richiesta, che è ora all'esame della Ragioneria generale dello Stato, la quale dovrà verificarne i contenuti. Ritiene, pertanto, che la trasmissione della relazione tecnica verificata potrà intervenire entro breve tempo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Atto n. 255.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, osservando come, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, non vi siano osservazioni da formulare, in quanto il provvedimento è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, in relazione ai quali non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica. Propone, pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, che recepisce la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa ai rifiuti e all'abrogazione di alcune direttive.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 1, comma 4, segnala l'esigenza di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso articolo 177, comma 8, con l'indicazione dell'aggregato di riferimento, che, nel caso specifico, sarebbe rappresentato dalla «finanza pubblica». Ricorda, infatti, che l'ISPRA fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Relativamente all'articolo 3, in materia di responsabilità estesa del produttore, rileva che la definizione della responsabilità estesa del produttore pare comportare un più ampio contributo dei soggetti privati nel meccanismo di ripartizione dei costi previsto dalla normativa vigente, con riferimento al ciclo dei rifiuti. Ritiene, pertanto, che la norma non determini effetti negativi sulla finanza pubblica. Sul punto ritiene, in ogni caso, opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 4, recante criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, considerata l'ampiezza degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità indicate dal testo in materia di riutilizzo e di riciclaggio, considera opportuno acquisire elementi di maggiore dettaglio in ordine alle attività che si prevede di intraprendere, ai soggetti pubblici coinvolti e all'effettiva disponibilità dei mezzi con i quali tali iniziative dovrebbero essere finanziate. Per quanto concerne gli articoli da 5 a 7, recanti disposizioni in materia di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, con riferimento alle iniziative promosse dalle pubbliche amministrazioni per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all'articolo 6, rileva che gran parte degli strumenti indicati dal testo - ad esempio, le misure economiche, logistiche o educative - sembrerebbero determinare, per i soggetti pubblici interessati, possibili effetti onerosi. Riterrebbe quindi opportuno acquisire elementi, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte a tali spese con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza. Formula, quindi, una analoga osservazione con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7 di specifici obiettivi quantitativi di riutilizzo e riciclaggio, da conseguire, da parte dei comuni, entro un termine stabilito dal testo. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi circa la sostenibilità per i comuni del rispetto dei parametri e degli obiettivi fissati, il cui raggiungimento almeno inizialmente potrebbe necessitare di investimenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, infine, opportuno acquisire chiarimenti circa la possibilità che da un incremento delle tariffe per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, così come indicato dalla relazione tecnica, derivino effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni, in veste di utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati e dei rifiuti organici, preso atto che secondo la relazione tecnica i relativi obblighi dovrebbero incombere esclusivamente sui gestori privati, ritiene opportuno precisare con quali modalità di finanziamento gli impianti dovrebbero essere realizzati o integrati nel caso in cui non sia già disponibile una rete con le caratteristiche indicate dal testo e in mancanza di investimenti da parte dei privati. Rileva, inoltre, che, ove il costo di tali investimenti

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dovesse determinare un incremento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti, il relativo costo aggiuntivo graverebbe sulle amministrazioni locali che conferiscono i rifiuti agli impianti, a meno di un incremento delle tariffe finali praticate all'utenza. Ritiene, quindi, opportuno acquisire chiarimenti, analogamente a quanto già osservato rispetto alle misure relative alla raccolta differenziata, se dalle norme in esame possano derivare effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni, in qualità di utenti dei servizi di gestione dei rifiuti, tenuto conto che anche su di esse potrebbero scaricarsi gli incrementi dei costi sostenuti dai gestori privati. Relativamente alla clausola di neutralità finanziaria all'articolo 10, comma 1, capoverso articolo 183, comma 1, lettera hh), segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria non è conforme alla prassi consolidata. Per quanto concerne gli articoli 15 e 16, recanti adempimenti documentali e sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), osserva che, con riferimento al funzionamento del SISTRI, in ordine al quale la relazione tecnica esclude effetti onerosi, atteso che il sistema si autofinanzierà con i contributi a carico degli utenti), andrebbero forniti chiarimenti circa l'effettiva sostenibilità finanziaria di tale previsione, precisando anche le modalità che consentiranno di evitare un disallineamento temporale fra la possibile insorgenza dell'onere connesso all'adeguamento del sistema rispetto alle maggiori esigenze derivanti dal testo in esame e la concreta disponibilità delle risorse derivanti dai contributi a carico degli utenti. Per quanto attiene al catasto dei rifiuti, fa presente che la relazione tecnica precisa che per i sistemi di tracciabilità SISTRI e SITRA già è in atto l'interconnessione richiesta. In proposito, tenuto conto che agli adempimenti previsti dal testo saranno tenuti tutti i comuni della regione Campania, ritiene opportuni acquisire una conferma circa la possibilità che i conseguenti compiti siano svolti dai soggetti interessati (Unioncamere, Albo dei gestori ambientali, ISPRA e ARPA) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene opportuno, inoltre, che il Governo chiarisca se l'adesione obbligatoria dei comuni campani al SISTRI possa determinare costi non previsti per i necessari adeguamenti tecnici. Con riferimento agli articoli 17 e 18, che individuano le competenze dello Stato e delle province, osserva che le disposizioni ampliano, come segnalato nella relazione tecnica, l'ambito applicativo dei controlli periodici di competenza delle province. Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità con cui le province potranno far fronte, ad invarianza di oneri, a tale estensione dell'ambito di intervento. Per quanto attiene all'articolo 19, con riferimento ai programmi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica e per la prevenzione della produzione di rifiuti, da ricomprendere all'interno dei piani regionali, rileva la necessità di acquisire elementi circa le modalità di attuazione e circa la loro sostenibilità finanziaria complessiva per i bilanci degli enti interessati. Ritiene che non vi sia nulla da osservare riguardo agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in capo alle regioni, nel presupposto che agli stessi si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene al ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problemi relativi ai rifiuti e a campagne informative e di sensibilizzazione, osserva che le disposizioni configurano tali attività come facoltative. Ritiene, pertanto, che non vi siano osservazioni da formulare, nel presupposto che a tali misure si dia luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 21, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, come già osservato relativamente agli articoli 15 e 16, rileva che la relazione tecnica afferma che l'interconnessione tra il sistemi informatici interessati è già esistente. In proposito, ritiene tuttavia opportuno acquisire conferma che l'eventuale incremento degli adempimenti a carico dei soggetti interessati (Unioncamere, Albo dei gestori ambientali, ISPRA e ARPA) sia sostenibile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

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vigente. Per quanto attiene agli effetti finanziari degli articoli 22 e 23, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui ritiene, comunque, opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti a carico dei soggetti interessati verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 24, che disciplina l'albo nazionale gestori ambientali, in ordine alla mancata riproposizione - nel nuovo testo dell'articolo 212 - dell'obbligo di prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese del settore, osserva che tale aspetto non è considerato dalla relazione tecnica. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire chiarimenti circa le possibili conseguenze di carattere finanziario di tale mancata riproposizione. In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che il comma 1, capoverso articolo 212, comma 17, prevede che le somme di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 siano versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, ricorda che il capitolo 2592 dell'entrata del bilancio dello Stato si riferisce a somme da introitare ai fini della riassegnazione, in tutto o in parte, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che, in particolare, l'articolo 04 del citato capitolo è relativo alla quota del diritto di iscrizione annuale a carico delle ditte iscritte all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da versare da parte delle sezioni regionali istituite presso le camere di commercio. Segnala, altresì, che nel capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono iscritte, tra le altre, le risorse per la realizzazione di interventi in materia di tutela e ripristino ambientale. Al riguardo, osserva che l'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 reca la copertura finanziaria delle spese che ciascuna camera di commercio sostiene per il funzionamento delle sezioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Tali spese sono coperte mediante le somme provenienti dal diritto annuale di iscrizione all'Albo. Il comma 3 del predetto articolo 7 prevede l'istituzione, presso l'Unione italiana delle camere di commercio, di un fondo di compensazione al quale affluiscono le somme derivanti da eventuali eccedenze rispetto ai costi sostenuti nell'anno nonché quota parte delle somme rivenienti dal diritto annuale. Il comma 7, infine, prevede che le somme eventualmente residue debbano essere versate al capo XXXII, capitolo n. 2596, delle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno. Osserva che l'articolo 24, comma 2, prevede che le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo siano svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigere dell'articolo in esame, rispettivamente dal Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza che da ciò derivino oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Al riguardo, segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria non è conforme alla prassi consolidata. Relativamente all'articolo 26, recante competenze delle province in merito alle procedure semplificate, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa l'eventualità che il trasferimento dei diritti di iscrizione annuale dalla sezione regionale dell'Albo alle province possa determinare criticità finanziarie per la gestione dell'Albo. Ritiene che non vi sia nulla da osservare in ordine agli obblighi informativi e alla gestione dei versamenti, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che le amministrazioni interessate (province e ISPRA) possano effettivamente fare fronte agli adempimenti previsti

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dalle norme nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di specificare, nella clausola di neutralità finanziaria di cui al capoverso articolo 214, comma 6, che per «risorse disponibili» si intendono le risorse umane, strumentali e finanziarie, come da prassi consolidata. Non ha, invece, osservazioni sull'articolo 29,alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica, e nel presupposto che il Ministero dell'ambiente provveda agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne gli articoli da 30 a 32 e l'articolo 34, commi 1 e 2, recanti il sistema sanzionatorio, con riferimento alle competenze provinciali in materia di applicazione delle sanzioni, conferma la richiesta di chiarimenti già formulata in merito al precedente articolo 26, al fine di escludere che gli adempimenti relativi all'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione delle sanzioni possano determinare effetti onerosi per le predette amministrazioni. Con riferimento alle sanzioni relative al mancato pagamento del contributo annuale per il SISTRI e, in particolare, alla rideterminazione della quota «in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici legati al contributo SISTRI», ribadisce le osservazioni già formulate con riferimento agli articoli 15 e 16, in ordine all'effettiva possibilità che il meccanismo di autofinanziamento del sistema, mediante il pagamento annuale dei contributi, assicuri l'invarianza finanziaria anche sotto il profilo della necessaria coerenza temporale fra l'onere e la disponibilità delle risorse. Per quanto attiene alla misura accessoria del sequestro amministrativo dei veicoli, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa l'eventualità che gli adempimenti necessari per la custodia possano essere effettuati nell'ambito delle risorse già disponibili o comunque con oneri a carico dei titolari dei veicoli sequestrati. Osserva che, ove le spese debbano gravare sui destinatari dei provvedimenti di sequestro, andrebbe comunque assicurata anche la coerenza temporale fra l'eventuale insorgenza dell'onere e l'effettiva disponibilità delle risorse con cui si intende farvi fronte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato elaborato secondo criteri prudenziali e, pertanto, ritiene che possa senz'altro escludersi che da esso possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, pertanto, di poter confermare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, formula, quindi, la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (atto n. 250);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 1, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la finanza pubblica;
all'articolo 10, comma 1, capoverso «Articolo 183», comma 1, lettera hh), sostituire le parole: senza ulteriori con le seguenti: senza nuovi o maggiori;
all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: senza che da ciò fino alla fine del comma, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

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all'articolo 26, comma 1, capoverso «Articolo 214», comma 6, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD) osserva che il rappresentante del Governo non ha fornito puntali indicazioni con riferimento alle numerose richieste di chiarimento formulate dal relatore. In particolare, ritiene necessario che il sottosegretario fornisca chiarimenti in ordine alla possibilità per gli enti territoriali di provvedere ai nuovi compiti loro assegnati dallo schema in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dei recenti interventi che hanno previsto una forte riduzione dei trasferimenti alle autonomie locali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ritenendo necessario acquisire i chiarimenti richiesti prima di procedere all'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi.
Atto n. 242.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione verso Paesi terzi.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento volto ad escludere che la destinazione dei proventi delle sanzioni ad un Fondo finalizzato ad iniziative di ricerca e di informazione configuri la destinazione alla spesa di risorse che, in assenza delle norme in esame, sarebbero state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Rileva inoltre, che, attesa la portata delle finalità del Fondo dell'articolo 9, che è destinato alle iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, andrebbe confermato che gli introiti derivanti dalle nuove sanzioni, per loro natura caratterizzati da incertezza, in termini sia quantitativi sia di scarsa prevedibilità, siano idonei a far fronte agli impegni di spesa a carico del Fondo previsto dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le attività da finanziare con il Fondo istituito dall'articolo 9 saranno definite sulla base dei proventi acquisiti a seguito dell'applicazione delle sanzioni stesse e, pertanto, risultano modulabili di anno in anno senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, che il Ministero della salute ha manifestato l'intenzione di modificare il testo in esame al fine di recepire il parere formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, nell'osservare che la Commissione è chiamata

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ad esprimersi sul testo trasmesso dal Governo, osserva come, in ogni caso, il parere della Conferenza Stato - Regioni non sembri incidere sui profili di competenza della Commissione e formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi (atto n. 242);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
rilevata l'opportunità di prevedere che al fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, di cui all'articolo 14, affluiscano le maggiori entrate derivanti dal nuovo sistema sanzionatorio del presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da: con le entrate fino a: presente decreto con le seguenti: con le maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 ottobre 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.
Atto n. 240.

(Deliberazione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 30 settembre 2010, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240). Il programma prevede che nell'ambito dell'indagine, che dovrà concludersi entro il 7 novembre 2010, si proceda alle audizioni del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'economia e delle finanze, di rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, di rappresentanti della Direzione generale della finanza locale del Ministero dell'interno, di rappresentanti della SOSE (Società per gli studi di settore), nonché di rappresentanti

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dell'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale).
Avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Pone, quindi, in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame dello schema di decreto legislativo recante la determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.