CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 settembre 2010
375.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 12

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1)
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione dell'interessato e che si era concordato di pervenire oggi a una definizione di merito. Al riguardo, con riferimento ai reiterati richiami al criterio del fumus persecutionis, deve ricordare che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 contempla due ipotesi di diniego dell'autorizzazione, nessuna delle quali fa riferimento all'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria. Le scriminanti sono infatti quelle della cosiddetta 'ragion di Stato' e quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.
Non gli pare che sussista, nel caso di specie, alcuna di queste due cause scriminanti.
Per quanto riguarda poi il rilievo svolto dal deputato Lunardi circa la conferma del finanziamento da parte dei ministri Di Pietro e Rutelli, sui quotidiani del 26 settembre 2010, è apparsa la smentita dei predetti onorevoli Di Pietro e Rutelli. Secondo il ministro Lunardi, dal decreto interministeriale del 16 marzo 2007 si dovrebbe evincere che dai programmi deliberati dai ministri Lunardi e Buttiglione quello del finanziamento al Palazzo di Propaganda Fide non sia stato stralciato dai successori. Ma questa conclusione non è avallata dalla lettura dei documenti, giacché il finanziamento compare nel decreto firmato dai ministri Lunardi e Buttiglione del 20 luglio 2005 e non sembra trovare menzione nel successivo decreto dei ministri Di Pietro e Rutelli. Costoro quindi non si espressero sulla decisione del finanziamento. Posto, in conclusione, che questa e le restanti difese del deputato Lunardi sono tutte di merito e non attengono ai profili evocati dall'articolo 9 che ha prima citato, propone che la Giunta deliberi che l'autorizzazione sia concessa.

Maurizio PANIZ (PdL) si dice preliminarmente sorpreso che nella documentazione messa a disposizione dei componenti in ordine al caso in titolo sia stata inserita una rassegna stampa. Si tratta, a quel che ricorda, della prima volta e non condivide l'iniziativa, giacché in essa si rinviene un panorama di posizioni opinabili.

Pag. 13

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, precisa che nella documentazione è inserito un estratto riguardante il caso in titolo tratto dalla rassegna stampa ufficiale della Camera dei deputati. Sottolinea poi che la rassegna stampa è stata generalmente messa a disposizione in molti precedenti casi di rilievo.

Maurizio PANIZ (PdL) ne prende atto. Deve però rimarcare che la Giunta non si è ancora pronunciata sulla questione, anch'essa di carattere preliminare, relativa al conflitto tra poteri che a suo avviso è d'uopo che si sollevi in confronto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia. Quest'ultimo ha dato un riscontro alla corretta lettera del Presidente della Giunta del 1o settembre scorso in modo davvero inopinato. La questione è di somma importanza perché attiene alla corretta distribuzione dei poteri dello Stato. Le disposizioni che regolano la materia dei reati ministeriali prevedono che in caso di concorso di persone nel reato l'autorizzazione debba essere chiesta sia per il ministro, anche se cessato, sia per il concorrente. Tale sistemazione normativa è volta a evitare contrasti di giudicato e ha una sua intrinseca razionalità come anche rilevato da autorevoli voci dottrinali. Nel momento in cui il presidente del tribunale dei ministri di Perugia si discosta da questa interpretazione, che con garbo gli è stata prospettata, la Giunta non può rimanere inerte, tanto più in considerazione del fatto che il medesimo magistrato ammette di aver sposato una tesi assolutamente minoritaria. Chiede pertanto che la sua questione - che assume valore pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame di merito - venga posta ai voti, consentendo alla Giunta di esprimersi esplicitamente sul contenuto della lettera.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ribadisce che nella seduta scorsa è stato ascoltato il deputato Lunardi e si è concordato di procedere nell'esame e di concluderlo con una proposta di merito. Quanto al problema della condotta da assumere rispetto alla risposta del presidente del tribunale dei ministri di Perugia, deve ripetere che l'esame di merito della domanda in titolo è stato ormai avviato. L'audizione dell'interessato e la sua copiosa produzione documentale mettono ora la Giunta di fronte all'obbligo di pronunciarsi, come del resto è imposto da termini costituzionali e regolamentari. Una questione pregiudiziale non è ammissibile in procedimenti di questa natura, non solo da un punto di vista logico, ma soprattutto dal punto di vista normativo. Al riguardo, l'articolo 79, comma 8, del Regolamento esclude che possano essere poste in votazione «eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte a impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione a riferire all'Assemblea (...); di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione». Tale disposizione gli impedisce dunque di considerare ammissibile la questione sollevata.

Maurizio PANIZ (PdL) dissente dalla decisione del Presidente.

Francesco Paolo SISTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rivolge al Presidente un garbato ma deciso invito a revocare la sua decisione di non porre ai voti la proposta del collega Paniz di proporre all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzioni. Non si tratta infatti di una questione pregiudiziale bensì di una diversa soluzione della materia deferita alla Giunta, la quale non può essere privata del potere di esprimersi sugli svolgimenti procedurali sin qui intervenuti. Crede che l'articolo 79, comma 8, del Regolamento sia stato richiamato in modo capzioso, giacché esso si riferisce alle Commissioni permanenti e non alla Giunta, cui invece si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e seguenti del medesimo Regolamento. Gli sembrerebbe folle che la Giunta non risponda in modo adeguato alla presa di posizione del magistrato perugino, il quale candidamente e incredibilmente dà atto che l'interpretazione delle norme è generalmente contraria alla

Pag. 14

posizione da lui assunta e nondimeno la prospetta in una lettera al Parlamento. Si tratta di uno schiaffo alla logica e al buon senso. Contesta poi quanto sostenuto dal Presidente, che la Giunta sarebbe incorsa in una decadenza dal potere di proporre la questione pregiudiziale in ragione dell'avvenuta audizione. Non è tollerabile la costante violazione della legalità da parte dell'autorità giudiziaria, tanto più che l'ipotesi delittuosa formulata a carico del deputato Lunardi è a concorso necessario: dove c'è un corrotto deve esservi un corruttore. Il magistrato trascura questa elementare verità oltre che l'articolo 17 del codice di procedura penale che prevede la riunione dei procedimenti. Torna pertanto a chiedere che il Presidente riconsideri la sua determinazione.

Giuseppe CONSOLO (FLI), nell'invitare i colleghi a una discussione serena e approfondita, osserva che la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Perugia poggia su basi malferme: questa potrebbe essere un'ulteriore incongruenza di carattere preliminare. Crede però necessario un rinvio affinché a tutti i componenti sia dato un tempo adeguato per farsi un'opinione sulle varie questioni sollevate.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, sottolineato che proprio l'articolo 18-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, scaduto il termine dei trenta giorni entro cui la Giunta dovrebbe riferire all'Assemblea, il Presidente della Camera dovrebbe mettere il punto all'ordine del giorno,nominare un relatore e autorizzarlo a riferire oralmente, conferma che, a norma dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento, non metterà ai voti la proposta del deputato Paniz. Ricorda, infine, che la competenza referente per l'Assemblea riguardo ai conflitti d'attribuzione è dell'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di rinvio, avverte che darà la parola ad un esponente per gruppo.

Maurizio PANIZ (PdL) appoggia la richiesta di rinvio formulata dal collega Consolo.

Antonino LO PRESTI (FLI), anche preso atto dei vari rilievi di carattere squisitamente regolamentare svolti dal Presidente, appoggia la richiesta di rinvio.

Pierluigi MANTINI (UdC), espressi dubbi sull'esattezza delle interpretazioni che ha ascoltato sull'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 - e quindi, in definitiva, sulla stessa opportunità di inviare la comunicazione al giudice di Perugia - crede fuori luogo la proposta di elevare un conflitto tra poteri, giacché nessuno degli organi dello Stato protagonisti dell'attuale vicenda ha espresso la propria volontà definitiva. Non si opporrà a un rinvio.

Marilena SAMPERI (PD), constatato che non è attualmente esistente un elenco formale di coindagati e che quindi le pare impropria l'ipotesi di sollevare un conflitto d'attribuzione, considera matura la decisione sulla domanda in titolo. Nondimeno, preso atto delle posizioni sin qui espresse, non si oppone a un rinvio per consentire a tutti di approfondire.

Federico PALOMBA (IdV), espresso il suo convinto apprezzamento per tutto l'operato del Presidente, viceversa non condivide alcunché dei richiami normativi ascoltati in precedenza. Precisato che non intende ascoltare lezioni di legalità da una parte politica che ha sempre propugnato violazioni della legalità costituzionale, tenderebbe a ritenere superfluo il rinvio. Ciononostante non vi si opporrà.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) appoggia la proposta del collega Consolo e condivide i rilievi poc'anzi espressi dal collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 6 ottobre 2010 alle ore 9,15, avvertendo che in tal sede occorrerà pervenire alla conclusione.

La seduta termina alle 10.30.