CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 settembre 2010
375.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Nuovo testo C. 2774.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la modalità di copertura, proposta per l'anno 2010, non è condivisibile, in quanto le residue disponibilità del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Tab. C) in parola sono destinate a far fronte ad improcrastinabili esigenze di taluni enti finanziati dalla Tabella C, e che, inoltre, dal 2011 il citato fondo di Tabella C è soppresso. Per quanto concerne, poi, l'anno 2012, rappresenta che il fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non presenta disponibilità da destinare allo scopo, precisando che si potrebbe tuttavia avviare un ulteriore approfondimento in merito. Infine, relativamente all'articolo 4, che istituisce la «Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia», rappresenta che non è chiara la finalità

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della proposta normativa atteso che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1997, n. 420 l'istituzione di «Edizioni nazionali» è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La proposta, inoltre, non risulta coerente con l'orientamento di non creare nuovi organismi e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e da ultimo dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica. Afferma di condividere, poi, quanto segnalato dalla Commissione Bilancio circa l'esigenza di chiarimenti concernenti la natura giuridica e la struttura organizzativa dell'Edizione richiamata. Fa presente che, sul punto, una nota del 21 settembre 2010 trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, fornisce chiarimenti, peraltro poco esaustivi, sull'intento di creare un nuovo soggetto giuridico per il quale il Ministero comunica di non potere attualmente fornire una quantificazione delle risorse necessarie al suo funzionamento. Osserva che la proposta, pertanto, rimane non coerente con l'orientamento di non creare nuovi organismi e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e, da ultimo, dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel concordare sull'opportunità di un rinvio, stigmatizza la difficoltà a reperire risorse per soli 2 milioni di euro per finanziare un provvedimento di origine parlamentare, cui lo stesso Ministero competente annette grande importanza. Ritiene che vi sia una regia finanziaria unica in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, che non consente alcuna agibilità al Parlamento, nemmeno quando si intendono impegnare cifre modeste.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva, in via preliminare, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica al fine di quantificare in modo puntuale gli effetti finanziari delle diverse disposizioni contenute nel nuovo testo. In ogni caso, con riferimento alle singole disposizioni, segnala in primo luogo la necessità di specificare, nell'ambito dell'articolo 7, comma 3, le modalità di recupero delle somme concesse e successivamente revocate, chiarendo altresì se le stesse sono destinate indistintamente all'entrata del bilancio dello Stato ovvero siano oggetto di riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con riferimento all'articolo 8, ribadisce la necessità di acquisire una apposita relazione tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la norma appare prima facie suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. A suo avviso, infatti, la norma risulta onerosa, in quanto l'interruzione della realizzazione di opere per il trasporto urbano comporta non solo il ristoro del soggetto aggiudicatario delle conseguenze economiche della predetta interruzione, ma anche un incremento del costo degli interventi nel momento in cui i lavori dovessero essere ripresi sulla base di quadri economici aggiornati, ovvero includendo varianti. Ritiene, pertanto, che il limite di spesa

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individuato nelle risorse già stanziate per la realizzazione dell'opera non risulterebbe idoneo a garantire la copertura dell'opera finale, a meno di ipotizzare stanziamenti iniziali largamente eccedenti rispetto al fabbisogno necessario al completamento dell'opera originaria, come peraltro segnalato dal relatore. Segnala, inoltre, che gli interventi cui si applicherebbe l'articolo 8 sono essenzialmente opere di competenza degli enti locali e, quindi, a fronte di eventuali oneri a carico dei loro bilanci, è necessario individuare una idonea modalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. Con riferimento all'articolo 8-bis, nel condividere le considerazioni espresse dal relatore, ritiene necessario, al fine di garantirne la neutralità finanziaria, precisare che la stipula delle convenzioni ivi prevista abbia carattere facoltativo. Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo in ordine alla copertura proposta all'articolo 9, comma 1, lettera a), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter del decreto-legge n. 159 del 2007, in quanto le relative risorse sono definanziate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento alla seguente lettera b), concorda con il relatore sulla circostanza che la riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, comporta una dequalificazione della spesa, atteso che le risorse che si rendono disponibili sono destinate a finalità di natura corrente. Infine, con riferimento all'utilizzo per l'anno 2012 dell'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 1 della lettera c) dell'articolo 9, segnala l'opportunità di un approfondimento, in quanto si prevede l'utilizzo di risorse destinata alla finalizzazione relativa all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), concordando sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, segnala la necessità di una attenta valutazione delle implicazioni finanziarie dell'articolo 8, che consente la sospensione, con decreto ministeriale, di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi non alimentati da fonti energetiche rinnovabile o da combustibili ultrapuliti. Pur condividendo lo spirito del provvedimento, che intende promuovere l'utilizzo nei sistemi di trasporto alimentati da idrogeno e da carburanti di origine biologica, osserva, infatti, che la sospensione della realizzazione di opere, anche nei casi nei quali sia stata già effettuata la consegna dei lavori, può determinare oneri assai significativi, anche in relazione all'insorgere di possibili contenziosi, che appaiono difficilmente quantificabili a priori.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel sottolineare che il testo in esame trae origine da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, osserva che l'obiettivo di favorire l'introduzione di sistemi di mobilità basati sull'utilizzo di fonti energetiche alternative al petrolio è sicuramente importante e trova ampia condivisione tra tutte le forze politiche. Rileva tuttavia che mancano le risorse e ritiene utile un approfondimento anche attraverso la predisposizione di una relazione tecnica. Nell'osservare inoltre che, per superare le criticità finanziarie, potranno essere anche attivate le opportune convenzioni con gli enti locali, concorda con l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, con riferimento alle osservazioni del collega Vannucci, preannuncia che nella propria proposta di parere intende formulare una condizione, volta a garantire il rispetto

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dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzionale, che prevede la soppressione dell'articolo 8.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel ricordare che la scorsa settimana la Commissione ha convenuto unanimemente sulla necessità di addivenire ad una soluzione rispetto alle questioni poste dal testo in esame, rileva che il nuovo testo predisposto alla fine di luglio, nel risolvere le criticità relative alla quantificazione, tuttavia lascia irrisolti i problemi relativi alla copertura finanziaria. Osserva che, malgrado la relazione tecnica sia stata verificata negativamente, in considerazione del riconoscimento dell'utilità del provvedimento ribadita dalla Commissione e della determinazione della Commissione lavoro, si è cercato di trovare coperture alternative valide. In particolare, fa presente che, dopo un approfondimento sulla possibilità di utilizzare i fondi di riserva e speciali, si è individuata nell'ambito degli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una disponibilità adeguata, che deve tuttavia essere utilizzata prima dell'avvio della sessione di bilancio. Pertanto deposita una bozza di proposta di parere (vedi allegato), che invita i membri della Commissione a valutare, chiedendo un ulteriore rinvio di una settimana per il necessario approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che dimostra la volontà della Commissione di addivenire ad una soluzione rispetto alla problematica sollevata.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene opportuno che, fermo il termine di una settimana indicato dal relatore, il Governo dovrebbe attivarsi per indicare quanto prima, anche nella giornata di domani, le proprie valutazioni sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 1, comma 2, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha più volte espresso il proprio parere contrario in assenza di specifica relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute, diretta a chiarire l'impatto finanziario della disposizione. Rileva che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevedendo, in materia di terapia del dolore, il richiamo a quanto previsto dalla vigente normativa, non sembrerebbe determinare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, ribadisce l'onerosità della disposizione, in quanto l'introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi, rispetto a quelli vigenti e finanziati dallo Stato, comporta maggiori oneri privi di copertura, rinviando per la

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quantificazione dei maggiori costi al Ministero della salute. Riguardo all'articolo 7, comma 3, conferma quanto già detto in precedenza, evidenziando tuttavia l'opportunità che la norma venga integrata prevedendo espressamente che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoga previsione andrebbe inserita con riferimento al collegio medico di cui all'articolo 3, comma 6. relativamente all'articolo 9, comma 2, ribadisce quanto già segnalato in ordine alla richiesta che il Ministero della salute fornisca gli elementi idonei a dimostrare l'asserita invarianza degli oneri. Inoltre, come già espresso nella pregressa corrispondenza, conferma, circa l'articolo 4, comma 1, l'opportunità che il competente Ministero delle salute fornisca idonee garanzie in ordine alla sostenibilità amministrativa e finanziaria, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, per le aziende sanitarie dei nuovi procedimenti previsti a loro carico, ivi compresa la compilazione presso i medici di medicina generale delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Rileva, inoltre, che ove si intendano istituire, presso tali aziende, nuovi uffici dedicati esclusivamente alle predette attività, si configurerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione anche in ordine a tale aspetto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ritiene che gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo consentano di esprimere un parere sul provvedimento in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che i rilievi del Governo vadano oltre le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, indicando ulteriori elementi di criticità. In tale condizione non ritiene possibile addivenire all'espressione del parere. Osserva che vi sono disposizioni idonee a provocare effetti finanziari, prive di relativa quantificazione e pertanto chiede che sia predisposta una relazione tecnica.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo abbiano evidenziato elementi di criticità ulteriori rispetto a quelli segnalati dal relatore nella seduta del 22 settembre scorso. Concorda, pertanto, con il collega Vannucci sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi già intervenuti nel dibattito in ordine alla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, rileva come, su un piano generale, sia opportuno che tutti i provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare, siano corredati di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale i loro effetti finanziari. Nell'osservare come il provvedimento intervenga su temi estremamente delicati, rileva la necessità di valutarne compiutamente le implicazioni finanziarie, in modo da acquisire puntuali chiarimenti in ordine alle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento a disposizioni particolarmente rilevanti nell'economia del provvedimento.

Cesare MARINI (PD) sottolinea come ci si trovi di fronte ad un provvedimento particolare relativo a tematiche particolarmente delicate che investono grandi questioni della vita dei cittadini. Ritiene pertanto che la valutazione cui la Commissione è chiamata non possa limitarsi alle sole valutazioni di carattere finanziario, ma debba rispecchiare la posizione della maggioranza della Commissione su una grande questione sociale. Rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento poiché il tema in questione non può essere esaurito nell'ordinario lasso di tempo riservato ai provvedimento all'attenzione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur concordando sull'estrema delicatezza dei temi affrontati dal provvedimento in

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esame, sottolinea come la Commissione debba soffermarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, fa presente di aver elaborato una proposta di parere che tiene conto delle criticità segnalate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 1, comma 2, all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 9, comma 2. Si dichiara, comunque, disponibile ad un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutare il contenuto della propria proposta di parere e di proporre eventuali integrazioni e modifiche. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2350, recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 1, finalizzate a garantire politiche sociali ed economiche volte alla presa in carica dei pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le misure da adottare ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 in materia di assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate, comportano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura, in quanto introducono un livello essenziale di assistenza aggiuntivo rispetto a quelli vigenti e finanziati dallo Stato;
appare necessario prevedere che dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 7, comma 3, concernenti la previsione di un collegio medico, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
considerata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 9, al fine di non determinare la costituzione di nuovi uffici presso le aziende sanitarie locali, espungendo il riferimento a «uffici dedicati» ivi previsto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, sopprimere il comma 2;
All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: collegio medico formato aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
All'articolo 5, sopprimere il comma 1;
All'articolo 7, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in uffici dedicati.

Maino MARCHI (PD), pur prendendo atto della circostanza che la proposta di parere formulata dal relatore tiene conto delle valutazioni del relatore e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiara tuttavia di non condividere la prassi secondo la quale la relazione tecnica sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare viene richiesta sporadicamente, sulla base di decisioni assunte dalla maggioranza. Ritiene, invece, che il rispetto dello spirito della legge n. 196 del 2009, implichi la necessità di acquisire una relazione tecnica su tutti i provvedimenti

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all'esame del Parlamento, al fine di consentire alle Camere di valutarne in modo pienamente consapevole le implicazioni finanziarie e, pertanto, ribadisce l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sulla proposta di legge in esame. Ritiene, infatti, che il Governo debba indicare puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, al fine di consentire una valutazione di possibili coperture finanziarie alternative, che consentano di evitare la soppressione, ipotizzata dal relatore, di disposizioni qualificanti della proposta di legge, come l'articolo 1, comma 2.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'insistere sulla richiesta di relazione tecnica, concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che gli oneri derivanti da talune disposizioni del provvedimento appaiono difficilmente quantificabili e che, pertanto, appare difficile ipotizzare che la relazione tecnica possa risultare risolutiva al riguardo. Pertanto, in considerazione della estrema delicatezza del provvedimento, ritiene che, piuttosto che richiedere una relazione tecnica, che determinerebbe un inevitabile rallentamento dei tempi di esame del provvedimento, sarebbe più utile che i componenti della Commissione valutassero la possibilità di indicare possibili modifiche alla proposta di parere che consentano di salvaguardare il nucleo essenziale della proposta di legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rechi un peggioramento del testo, chiedendo, ad esempio, la soppressione dell'articolo 1, comma 2. Ritiene che la relazione tecnica si renda necessaria per valutare la possibilità di individuare eventualmente coperture alternative per le criticità rilevate dal Governo. Sottolinea che il testo all'attenzione della Commissione è frutto di un equilibrio delicato tra posizioni diverse raggiunto in Senato. Ribadisce l'opportunità di un rinvio in attesa della relazione tecnica.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come il testo all'esame della Commissione costituisca un punto di equilibrio tra diverse sensibilità raggiunto al termine di una lunga ed approfondita riflessione svoltasi nelle aule parlamentari, ritenendo pertanto opportuno che la Commissione verifichi se sia possibile superare le criticità evidenziate dal relatore e del rappresentante del Governo senza incidere su disposizioni che costituiscono i capisaldi degli accordi raggiunti tra le diverse forze politiche. In particolare, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, che il relatore propone di sopprimere, osserva che esse intervengono su materie affini a quelle già affrontate dalla legge n. 38 del 2010, che reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e potrebbero essere opportunamente riformulate al fine di precisarne meglio la portata e, quindi, gli effetti finanziari.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, osserva che l'argomento del provvedimento in esame è particolarmente delicato ed importante e che, coerentemente rispetto al proprio compito, il relatore si è occupato dei soli profili finanziari. Concorda sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento e ritiene che la relazione tecnica possa essere utile qualora si riveli in grado di sgombrare il campo da dubbi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto degli esiti del dibattito svoltosi, propone di chiedere al Governo di trasmettere, entro 7 giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine indicato dal Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, che reca norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. In proposito, segnala che il disegno di legge presentato al Senato era corredato di una relazione tecnica, ma allo stato non risulta trasmesso l'aggiornamento che il Governo è tenuto ad inviare alle Camere al momento del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Ritiene, inoltre, necessari taluni chiarimenti in ordine agli effetti finanziari degli articoli da 2 a 5, che recano norme di riorganizzazione del sistema universitario e una delega al Governo in materia di interventi per la qualità e l'efficienza di tale sistema. In particolare, con riferimento al Fondo di finanziamento ordinario, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la sussistenza di disponibilità, non preordinate alle attuali funzioni e, quindi, utilizzabili per la realizzazione delle ulteriori finalità di spesa previste dal testo in esame. In caso contrario, infatti, le norme risulterebbero suscettibili di determinare futuri incrementi della dotazione del Fondo di finanziamento ordinario per far fronte alle nuove attività. Reputa, altresì, necessario che il Governo fornisca elementi volti a verificare che le forme di flessibilità previste dalle norme in esame risultino compatibili con la definizione di un piano economico-finanziario triennale, previsto a norma dell'articolo 5, comma 4, lettera b), e che consentano, quindi, alle università di avere concrete certezze circa l'entità annuale del finanziamento spettante a ciascuna di esse. In merito alla delega per la qualità e l'efficienza, osserva che il testo rinvia ai decreti legislativi sia le modalità di attuazione delle disposizioni sia la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca maggiori indicazioni in relazione ai contenuti delle norme oggetto della delega. In particolare, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ritiene che andrebbe chiarito, almeno in linea di massima, entro quali limiti circoscrivere detti livelli per fornire un'indicazione in merito al presumibile impatto finanziario che la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per l'esercizio del diritto allo studio potrebbe avere sulla finanza pubblica. Rileva, peraltro, che la norma di delega, riguardo alle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione dei LEP, rinvia all'articolo 17 della legge 196 del 2009. Pertanto, i provvedimenti che dovranno apprestare la successiva copertura finanziaria dovranno entrare in vigore prima dei decreti legislativi attuativi della delega. con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di accreditamento periodico delle università, considera utili precisazioni circa la forma di «accreditamento periodico delle università» prevista dalle norme, al fine di chiarire in particolare in cosa consista e le conseguenze per le università in caso di mancato accreditamento. Per quanto attiene, poi, alla previsione di incentivi, nel rilevare che sono dettate disposizioni relative all'eventuale concessione di incentivi per il trasferimento dei professori e dei ricercatori previo esperimento delle procedure di mobilità e altre volte a garantire incentivi agli atenei, correlati ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione predisposto dall'ANVUR, osserva che non vengono specificate la tipologia e l'entità delle risorse necessarie per tali incentivi, che graverebbero comunque sul Fondo di finanziamento ordinario. In relazione alle

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finalità del Fondo per il merito, ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio volti, in particolare, a chiarire in cosa debbano consistere i «buoni studio» e le modalità della loro restituzione in caso di protratta indisponibilità di reddito al termine degli studi. Osserva, inoltre, che non risulta chiara la disposizione che prevede che compito del Fondo sia anche quello di «garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma». A suo avviso, andrebbe infatti chiarito se si tratti di garanzia a fronte di finanziamenti di terzi, in quanto in tal caso andrebbero chiarite le modalità secondo cui la garanzia opererebbe. Chiarimenti si rendono necessari anche con riferimento alla previsione di trasferimenti pubblici destinati all'alimentazione del Fondo, in relazione soprattutto ai soggetti pubblici interessati, in quanto tale disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, non quantificati, a carico della finanza pubblica. Con riferimento, invece, alla previsione della deducibilità dal reddito delle eventuali erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del Fondo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, prende atto di quanto affermato dal Governo in risposta alle osservazioni della Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 9 marzo 2010, in merito alla presumibile neutralità finanziaria di tali agevolazioni fiscali. Infine, in merito al risparmio di 1 milione di euro che la relazione tecnica imputa alla nuova composizione del consiglio di amministrazione, pur rilevando che si tratta di un importo non scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, evidenzia che non risultano esplicitate le ipotesi sottostanti i dati utilizzati per la quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute nell'articolo 2, comma 3, nell'articolo 2, comma 5, nell'articolo 2, comma 6, e nell'articolo 4, comma 8, non è pienamente conforme alla prassi consolidata. Con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera a), che prevede l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca come tale disposizione si coordinerà con la delega prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 196 del 2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. In proposito, segnala, infatti, che la delega, riferita più in generale alle amministrazioni pubbliche, sembrerebbe prevedere per tali amministrazioni l'adozione della contabilità finanziaria e di un sistema di contabilità economica-patrimoniale a soli fini conoscitivi.
Con riferimento all'articolo 7, recante norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, rilevando che la relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, ritiene opportuno che sia chiarito se la previsione della possibilità per i professori di essere collocati in aspettativa a domanda, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte degli organi di direzione dell'ateneo, sia suscettibile di recare oneri indiretti di natura organizzativa alle università, per la necessità di disporre delle sostituzioni in tempi brevi di figure professionali con elevato profilo culturale. Considera, altresì, opportuno che sia chiarito se la ricongiunzione a richiesta dei periodi contributivi, prefigurata dal secondo periodo del comma 2, che rinvia alla legge n. 29 del 1979, comprenda anche ipotesi di ricongiunzione a titolo gratuito. Tale chiarimento appare, a suo avviso, necessario al fine di escludere che siano introdotte nell'ordinamento nuove fattispecie di ricongiunzione i cui oneri siano posti a carico degli enti previdenziali, con riflessi negativi per la finanza pubblica. Quanto alla facoltà di disporre incentivi alla mobilità in applicazione delle disposizioni cui al comma 3, rileva che non sono dettati i criteri per l'erogazione degli stessi, che sono posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario. In proposito, osserva, anche alla luce delle altre disposizioni del testo che imputano al Fondo specifiche erogazioni, che tali previsioni appaiono suscettibili di porre maggiori vincoli alla gestione del Fondo. Ritiene, pertanto, necessario escludere che detti fattori

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di rigidità possano indurre, nel tempo, un incremento delle risorse da destinare al Fondo di finanziamento ordinario.
Con riferimento all'articolo 8, concernente la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori, osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario reca un'ipotesi di rimodulazione delle classi stipendiali volta a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere i) ed m), che avevano contenuto sostanzialmente analogo a quelle recate dall'articolo in esame. L'esemplificazione proposta mostra come in assenza di ricostruzione di carriera la retribuzione di partenza e quella maturata dopo 28 anni di anzianità non muti e che, invece, quella fruita con anzianità intermedie possa essere uguale o inferiore a quella prevista dai contratti attualmente in vigore ma mai superiore. Al riguardo, pur rilevando che la norma reca una clausola di invarianza finanziaria, osserva che, essendo la rimodulazione delle progressioni di carriera destinata ad essere definita in tempi successivi, non appare possibile valutare concretamente ex ante gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, anche con riferimento all'entità degli eventuali risparmi da destinare al finanziamento della premialità nella progressione di carriera. In ogni caso, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari recati dalla norma, riterrebbe opportuno acquisire un prospetto che esponga in dettaglio i presumibili effetti connessi all'applicazione delle disposizioni in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 non è pienamente conforme alla prassi consolidata.
Con riferimento agli articoli da 9 a 13, che recano disposizioni in materia di premialità, interventi perequativi, contributi e misure per la qualità, segnala che, in merito al Fondo per la premialità, sarebbero opportuni chiarimenti in relazione alle disposizioni che fanno genericamente riferimento ad «ulteriori somme» che possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala, inoltre, che andrebbe in particolare specificato se - e in quale misura - tali somme siano sempre a carico del Fondo in questione e quali siano i finanziamenti pubblici con i quali il Fondo può essere integrato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, terzo periodo.
Con riferimento agli articoli 16 e 17, che istituiscono l'abilitazione scientifica nazionale e disciplinano la chiamata dei professori, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni in esame, ritiene opportuna una conferma dell'effettiva possibilità per le università di svolgere le attività previste nei limiti delle risorse disponibili, al fine di evitare che possano crearsi i presupposti per l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che non risultano chiari i dati e le procedure di calcolo in base ai quali la relazione tecnica stima un costo annuo legato allo svolgimento delle procedure di abilitazione pari a 17.000.000 di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 16, comma 3, lettere e) e f), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.
Con riferimento all'articolo 18, concernente la valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca, osserva che le norme in esame prevedono che la valutazione tra pari sia applicata a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, poiché la norma non esclude la corresponsione di compensi, indennità e rimborsi di spese ai componenti dei comitati di valutazione e per i membri che svolgono la loro attività all'estero, la cui partecipazione potrebbe verosimilmente non svolgersi a titolo gratuito, dalle disposizioni potrebbero derivare nuovi oneri. Reputa, dunque, necessario che il Governo fornisca una quantificazione, anche di massima, del possibile onere recato dalle norme, indicando le risorse che dovrebbero garantirne il finanziamento.
Circa l'articolo 19, che disciplina gli assegni di ricerca, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata normativa

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delle disposizioni recate dal comma 5, concernenti l'astensione obbligatoria per maternità ed il congedo per malattia, al fine di precisarne la portata innovativa rispetto alla disciplina attualmente in vigore. In ogni caso, ritiene necessario che siano forniti i dati e i parametri alla base della quantificazione dell'onere, al fine di riscontrare la congruità della copertura disposta. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, lettera a), non è pienamente conforme alla prassi consolidata.
Con riferimento all'articolo 20, che introduce una regolamentazione dei contratti per attività di insegnamento, osserva che il divieto di stipulare contratti a titolo gratuito con soggetti non in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente potrebbe precludere il proseguimento di eventuali forme di collaborazione, attualmente utilizzate dalle università senza sostenere una specifica spesa. Pur essendo la possibilità di stipulare i contratti subordinata alla sussistenza delle relative disponibilità di bilancio, la disposizione potrebbe determinare, a parità di prestazione, un maggior costo a carico delle università. Reputa altresì necessari ulteriori chiarimenti in merito al trattamento economico, riferito ai contratti di insegnamento, che sarà stabilito con decreto ministeriale, in quanto, qualora i limiti fissati dovessero risultare superiori a quelli di fatto ad oggi utilizzati dalle università per la remunerazione di tali prestazioni, potrebbero determinarsi maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infine, opportuno che sia chiarito quali siano i limiti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 che trovano applicazione, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, in materia di contratti per attività di insegnamento, considerato anche che il rinvio a tali norme non risulta presente nel testo dell'articolo in esame.
Con riferimento all'articolo 21, riguardante i ricercatori a tempo determinato, osserva che la relazione tecnica è riferita ad una precedente formulazione del testo, che differisce da quella in esame sia per quanto concerne le modalità di selezione dei candidati sia per quanto concerne l'assegnazione di risorse destinate al finanziamento dei bandi di reclutamento dei ricercatori. Per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, segnala che andrebbe pertanto acquisito un aggiornamento dei dati e degli elementi di valutazione degli effetti finanziari, alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Rileva, in proposito, che l'articolo in esame, nella sua nuova formulazione, nulla dispone in merito al soggetto deputato a selezionare i candidati, mentre nella formulazione precedente del testo era previsto che tale attività venisse svolta da un'apposita commissione, non più rinvenibile nella nuova versione. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti sulla portata del comma 8 che, in relazione ai contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), in un caso utilizza l'espressione «trattamento economico» e in un altro l'espressione «trattamento annuo lordo». Sempre con riferimento al comma 8, segnala che andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti finanziari della disposizione che prevede, per i titolari di contratti triennali non rinnovabili, che il trattamento annuo lordo sia pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento. In particolare, a suo avviso, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare, nel tempo, un incremento della spesa complessiva per i ricercatori. Segnala, altresì, che andrebbe esclusa la possibilità di effetti emulativi rispetto a personale con diverso stato giuridico, ma addetto alle medesime funzioni.
Con riferimento all'articolo 22, in materia di collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori, reputa opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle disposizioni in esame, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. A tale riguardo segnala che, pur tenuto conto dell'effetto finanziario legato ad una maggiore spesa in termini pensionistici, la norma potrebbe considerarsi

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suscettibile di produrre effetti di risparmio secondo quanto affermato in una nota elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con la quale è stata sottolineata l'onerosità legata al mantenimento in servizio dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea, infatti, che il mantenimento in servizio di personale che avrebbe dovuto essere collocato in quiescenza, nella logica della riduzione degli organici al fine del contenimento della spesa pubblica, pregiudica gli obiettivi di risparmio che le pubbliche amministrazioni debbono conseguire.
Con riferimento all'articolo 23, che reca la disciplina dei lettori di scambio, afferma di non avere nulla da osservare, nel presupposto che le spese connesse all'attuazione delle norme in esame siano limitate entro gli stanziamenti previsti dagli accordi culturali internazionali.
Circa le disposizioni di copertura finanziaria, previste all'articolo 25, comma 11, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999, segnala che le relative risorse, finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca e scuole di specializzazione, sono iscritte nel capitolo 1713 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, fa presente che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato risulta che il capitolo reca le necessarie disponibilità. A tale proposito e in merito alla possibilità di utilizzare le relative disponibilità senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse, valuta opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alla copertura prevista per gli oneri di cui all'articolo 19, comma 5, a valere sulle somme destinate ai rimborsi elettorali ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999, segnala che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1638 del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, anche alla luce delle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 19, comma 5, in merito alla quantificazione dell'onere, considera opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione debba essere, effettivamente, corredata di una clausola di copertura. In tal caso, il Governo dovrebbe chiarire l'idoneità della suddetta copertura e se, anche alla luce della natura degli oneri, l'autorizzazione formulata in termini di previsione di spesa debba essere corredata, in conformità alla legge n. 196 del 2009, di una specifica clausola di salvaguardia. Segnala infine che il provvedimento, pur essendo corredato di diverse clausole di invarianza finanziaria, ne prevede anche una a carattere residuale nell'articolo 25. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno prevedere un coordinamento formale tra le suddette disposizioni.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'intervento del relatore abbia fornito una rassicurazione importante sulla necessità di ottenere l'aggiornamento della relazione tecnica, che per un provvedimento come quello in esame si presenta, a suo avviso, assolutamente necessario. Stigmatizza, in proposito, il mancato rispetto della legge di contabilità e finanza pubblica con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, che impone l'aggiornamento della relazione tecnica al momento del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e per la mancata presentazione nei termini previsti dello schema di Decisione di finanza pubblica, che pure dovrebbe essere un documento qualificante della politica economica del Governo. Ribadisce, quindi, che prima di iniziare l'esame del provvedimento, deve pervenire l'aggiornamento della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nell'invitare il Governo ad attivarsi al fine di trasmettere tempestivamente l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.