CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Paolo TANCREDI, relatore, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione per le questioni regionali aveva già espresso parere in data 4 novembre 2009. Segnala che in esito al successivo rinvio del testo in Commissione Agricoltura da parte dell'Assemblea della Camera è giunta richiesta alla Commissione di rendere un nuovo parere. Riferisce che l'articolo 2 del testo reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituisce il Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata; i requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Fa notare che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede altresì ad istituire un organismo tecnico-scientifico con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata, la disciplina produttiva e le modalità di controllo.

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Evidenzia che l'articolo 5-bis reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii. Sottolinea che l'articolo 6 definisce la procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Rileva che l'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, mentre l'articolo 7- duodecies reca disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala. Osserva che in ordine alle restanti disposizioni del testo la commissione di merito propone lo stralcio. Reputa opportuno che l'attuazione delle suddette norme si realizzi mediante il confronto con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene che il testo in esame non sembra incidere sulle specifiche problematiche e sui profili di criticità che connotano il settore dell'agricoltura, anche in ragione della proposta di stralcio della Commissione di merito relativa a numerose disposizioni dell'articolato. Ravvisa l'opportunità che sia apposta alla proposta di parere un'apposita condizione volta a richiedere il coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione della campagna di promozione riguardante le indicazioni della etichettatura di cui all'articolo 6, comma 5-bis.

Il senatore Paolo TANCREDI, relatore, nel condividere le considerazioni del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.
S. 2322 Governo.

(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Riferisce che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate regolamenti comunitari. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli sostenuti in applicazione della normativa comunitaria sono a carico dei soggetti interessati, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti in materia. A tal proposito ritiene opportuno che i decreti legislativi di attuazione siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Rileva che l'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici e l'articolo 7 reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni

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legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Evidenzia che l'articolo 8 riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Si sofferma sull'articolo 9, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. Rileva che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Considera più opportuno al riguardo che sia prevista la previa intesa con la menzionata Conferenza. Segnala che l'articolo 10 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica e l'articolo 11 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nel codice civile. Ravvisa l'opportunità che siano introdotte nell'articolato misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur preannunciando un voto di astensione, dichiara di apprezzare le considerazioni svolte dal relatore. Sostiene la necessità che si attivino adeguate verifiche in ordine alla previsione volta al riordino della professione di guida turistica in quanto diverse regioni hanno già legiferato in tale settore. Ritiene opportuno apporre alla proposta di parere una specifica condizione che richieda alla Commissione di merito di individuare gli specifici ambiti di competenza regionale nel quadro della elaborazione di codici di settore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, nel condividere le valutazioni del deputato Pepe, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì' 28 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato e abbinate.
(Parere alla VII Commissione della Camera).