CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 ed abb./A.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione agricoltura, sul testo nuovamente esaminato ed approvato dalla commissione di merito del disegno di legge del Governo 2260 recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, in sede referente a seguito del rinvio in Commissione operato in Aula.
Ricorda, altresì, che la Commissione attività produttive, in data 4 novembre 2009, ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento in esame allora trasmesso dalla Commissione di merito.
Segnala in particolare che per un principio di continuità del procedimento, la Commissione agricoltura ha successivamente riesaminato il testo esattamente dal punto ove si è concluso l'esame in Assemblea, ferme restando le deliberazioni già assunte da quest'ultima. Ricorda infatti che l'Assemblea, nella seduta del 10 febbraio scorso, ha approvato l'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.600 della Commissione, nonché gli articoli aggiuntivi Ruvolo 1.04. (nuova formulazione) e gli identici Brandolini 1.042. (nuova formulazione) e Ruvolo 1.043. (nuova formulazione).
Preannuncia che intende dare conto delle principali ulteriori modifiche relative alle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, contenute

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principalmente negli articoli 2 e 6 del testo in esame, sottolineando in via generale che il testo risulta asciugato di molti degli articoli del testo originale.
Rispetto al testo già esaminato dell'articolo 2, recante disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, si evidenziano le modifiche apportate al comma 1-quinques che istituisce il sistema di qualità nazionale «Sistema di produzione integrata», volte a specificare che il citato Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata; la verifica delle rispetto di tali norme tecniche è eseguita in base ad uno specifico piano di controllo da organismi accreditati secondo le norme vigenti. Inoltre al successivo comma 1-sexies si prevede che sono definite con il previsto decreto del Ministro delle politiche agricole anche le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale; per quanto riguarda i segni distintivi relativi alla produzione conforme al Sistema è previsto un coordinamento con gli eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni.
Per quanto riguarda l'articolo 6, recante disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria dei prodotti agroalimentari le modifiche introdotte riguardano in particolare: il comma 1 dove si esplicita anche la finalità di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e che è obbligatorio riportare nell'etichettatura anche l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale; i nuovi commi 5-bis e 5-ter che prevedono rispettivamente, per l'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione del ministro delle politiche agricole anche mediante la forma della pubblicità progresso, diretta ad accrescere il livello di conoscenza dei consumatori e la relativa autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010; il nuovo comma 7-bis che, modificando l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 133 del 2002, include tra il personale dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) del ministero dell'Interno anche appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
In conclusione, in considerazione del limitato impatto delle modifiche apportate al testo nell'ambito delle disposizioni di competenza della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) esprime, a nome del gruppo, forti perplessità sul testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, che a suo giudizio ha conservato molto poco delle misure per il rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo auspicando che nella commissione di merito si possa al contrario apportare nuove modifiche migliorative del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 ed abb. Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, avverte che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla VII Commissione cultura, sul disegno di legge C. 3687 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità

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ed efficienza del sistema universitario», approvato dal Senato ed adottato come testo base dalla citata commissione di merito.
Il progetto di legge A.C. 3687 risulta dalla approvazione, in data 29 luglio 2010, dell'A.S. 1905, presentato dal Governo e modificato durante l'esame parlamentare, che ha assorbito gli AA.S. 591, 874, 970, 1387, 1597 e si compone di 25 articoli, organizzati in 3 Titoli.
Il Titolo I (articoli 1-3) riguarda l'organizzazione del sistema universitario. Il Titolo II (articoli 4-14) riguarda norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario. Il Titolo III (articoli 15-25) reca norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento. Esso include anche le disposizioni finali e transitorie.
I principi ispiratori dell'intervento delineato sul sistema universitario fanno riferimento ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca.
Pur in assenza di disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione attività produttive segnala alcuni articoli che intervengono nella materia della ricerca e dei rapporti tra Università ed enti di ricerca. In particolare l'articolo 2, che delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonché organizzazione interna individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica e ne prevede una riorganizzazione, determinando, tra l'altro, il numero minimo di professori e ricercatori che deve afferire a ciascuno di essi.
Il progetto di legge, inoltre, delega il Governo al rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario; in particolare l'articolo 3, nell'ottica della razionalizzazione dell'offerta formativa dispone che gli atenei possano federarsi o fondersi tra loro - nonché con enti operanti nel campo della ricerca e dell'alta formazione, e con gli istituti tecnici superiori - sulla base di progetti coerenti con le caratteristiche dei partecipanti.
In ordine al reclutamento nelle università, si prevede per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo riservata ai dottori di ricerca e a chi possiede il diploma di specializzazione medica (ma, i sensi dell'articolo 25, comma 10, fino al 2015 può partecipare anche chi possiede una laurea magistrale e un curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca) che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato articolato in due tipologie: la prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per 2 anni. La seconda è riservata a candidati che hanno usufruito della prima, o di analoghi contratti in atenei stranieri, e consiste in contratti triennali non rinnovabili.
L'articolo 18 dispone la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). In particolare (comma 1), si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, per l'applicazione della tecnica di valutazione fra pari ai progetti di ricerca indicati, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero. Il comma 2, novellando il comma 313 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevede che i membri del comitato chiamato a valutare i progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni devono essere «in maggioranza» di età inferiore a 40 anni.
L'articolo 19 reca una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca, modificando, tra l'altro, i requisiti per l'accesso e la durata degli assegni e

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applicando le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia. In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca fra gli altri le università; le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione; l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l'Agenzia spaziale italiana (ASI). Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il comma 2 prevede che possono essere destinatari degli assegni studiosi - e non più, quindi, esclusivamente dottori di ricerca o laureati - in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Il comma 4 stabilisce che le modalità di conferimento degli assegni sono rimesse ai singoli soggetti che le disciplinano con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi attraverso la pubblicazione di un unico bando relativo a tutte le aree scientifiche di interesse dell'ateneo.
In tale fattispecie, i progetti di ricerca - proposti direttamente dai candidati e corredati di titoli e pubblicazioni - sono valutati da un'unica commissione che può avvalersi (senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica) di esperti revisori di elevata qualificazione esterni all'ateneo (italiani o stranieri). La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, predispone una graduatoria per ciascuna area scientifica; pubblicazione di differenti bandi (secondo procedure stabilite dall'ateneo), relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. L'importo degli assegni viene determinato direttamente dall'ateneo, anche se sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro (comma 6). Come già disposto dalla normativa vigente, si conferma che gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti che li conferiscono (comma 7). Il comma 8, infine, prevede che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, in quanto titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato - di cui all'articolo 21 -, non può essere superiore a 10 anni. Il divieto sussiste anche nel caso di rapporti non continuativi o intercorsi con soggetti differenti (atenei statali, non statali o telematici, ovvero enti indicati al comma 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 371 del 22 settembre 2010, a pagina 148, seconda colonna, penultima riga, sostituire «8.1.» con «*8.1.».
A pagina 149, prima colonna, decima riga, sostituire «*8.2.» con «**8.2.».
A pagina 149, prima colonna, trentesima riga, sostituire «*8.3.» con «**8.3.».
A pagina 150, prima colonna, ultima riga, dopo la parola «Zunino», aggiungere la seguente parola «(approvato)».
A pagina 150, seconda colonna, quindicesima riga, dopo la parola «Zunino», aggiungere la seguente parola «(approvato)».
A pagina 150, seconda colonna, ventiseiesima riga, sostituire «*8.8.» con «**8.8.».
A pagina 150, seconda colonna, quarantesima riga, dopo la parola «Ruggeri», aggiungere la seguente parola «(approvato)».
A pagina 150, seconda colonna, penultima riga, dopo la parola «3-bis», aggiungere le seguenti parole «3-bis dell'articolo 9».
A pagina 151, prima colonna, ottava riga, sostituire «8.9.» con «**8.9.».