CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Mario Baccini, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 e abb.-A Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già ripetutamente esaminato il testo e gli emendamenti presentati in Assemblea, esprimendo i prescritti pareri. Successivamente l'Assemblea della Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2010, ha deliberato il rinvio del testo in Commissione e la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati a seguito della ripresa dell'esame in sede referente. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, rileva che la Commissione, nella seduta del 10 febbraio 2010, in sede di parere sull'A.C. 2260-A, ha già richiesto la soppressione degli articoli 2-bis, 2-ter e 7-ter, formulando specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto le risorse utilizzate a fini di copertura non risultano disponibili; nel frattempo non sono intervenute modifiche legislative in materia, e, pertanto, ribadisce l'indisponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura.

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Con riferimento all'articolo 5, ribadisce la necessità - già indicata dalla Commissione, nella suddetta seduta, con apposita condizione volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - di riferire la clausola di invarianza di cui al comma 1 all'aggregato della finanza pubblica, anziché a quello del bilancio dello Stato, e di prevedere che dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'AGEA. In relazione all'articolo 7-quinquies, ritiene necessario - confermando la condizione volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione già formulata dalla Commissione nella citata seduta del 10 febbraio 2010 - l'inserimento della previsione per cui i nuovi adempimenti ivi indicati debbano essere svolti da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che la relazione avrà ad oggetto quindi solo le parti del testo modificate dalla Commissione di merito a seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2010, con eccezione di quelle volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nelle precedenti fasi dell'iter parlamentare.
Con riferimento all'articolo 5-bis, comma 3, lettera a), recante disposizioni in materia di prelevamento dei campioni di prodotti ad uso agrario, ritiene che andrebbe chiarito se dalla soppressione dell'attuale parametro di prezzo da corrispondere sui campioni prelevati possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica conseguenti all'applicazione di prezzi più elevati. In merito all'articolo 5-bis, comma 6, in materia di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, rileva l'opportunità di acquisire elementi volti a dimostrare che l'estensione della deroga di cui al predetto comma 213-bis sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente, tenuto conto che in un caso analogo tale estensione ha richiesto un'apposita autorizzazione di spesa di carattere permanente. In assenza di tali elementi, ritiene che la norma sia suscettibile di porre le premesse per un incremento degli stanziamenti di bilancio volti a fronteggiare le maggiori spese di personale determinate dalla deroga in esame. In riferimento all'articolo 6, comma 5-bis, relativo alla realizzazione di campagne istituzionali sull'etichettatura dei prodotti agricoli, osserva che l'onere previsto dal testo è limitato all'entità dello stanziamento. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione, anche al fine di chiarire se la spesa autorizzata risulti adeguata in relazione agli interventi disposti dal testo, con particolare riguardo al loro sviluppo temporale, considerato che lo stanziamento è previsto per un solo anno. Con riferimento all'articolo 6, comma 5-ter, relativo alla copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse indicate senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti. In merito all'articolo 6, comma 7-bis, in materia di protezione delle personalità istituzionali del Ministero delle politiche agricole, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia effettivamente applicabile anche al Ministero delle politiche agricole il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, in base al quale le assegnazioni di personale nei predetti compiti devono essere compensate, ove comportino un incremento dei posti in organico, da una corrispondente riduzione di posti equivalente sul piano finanziario. Rileva inoltre l'opportunità di precisare gli ulteriori costi, sia di carattere retributivo sia connessi alle attività di addestramento, connessi all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in compiti di protezione e di vigilanza. Circa l'articolo 7-duodecies, recante disposizioni per la rilevazione della produzione

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di latte di bufala, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuno che sia chiarito se gli adempimenti previsti dalla norma in esame per i produttori determinino, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di controllo, la necessità di apprestare una idonea strumentazione tecnica e logistica per il riscontro dei dati oggetto di rilevazione.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS rileva preliminarmente che gli articoli 1.1 e 1.1.1 approvati dall'Assemblea della Camera il 10 febbraio 2010 sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata copertura finanziaria e, pertanto, su di essi si dovrà intervenire nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, nel prendere atto delle proposte di stralcio formulate dalla Commissione di merito con riferimento agli articoli 2-bis, 2-ter, 4, comma 1, lettera l), 5, commi 1 e 2, 7-ter, 7-quinquies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies, rinvia, qualora le proposte non venissero accolte, alle considerazioni critiche già espresse su tali disposizioni in occasione dell'esame del provvedimento in precedenti occasioni. Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 5-bis, comma 6, in quanto il proposto ripristino dell'indennità di trasferta per il personale civile dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali e la conseguente disapplicazione del comma 213 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 contrasta con l'attuale politica di contenimento delle spese della pubbliche amministrazioni. In ogni caso, in ordine alla copertura proposta, osserva che la stessa non risulta idonea, atteso che gli ordinari stanziamenti di bilancio vengono determinati a legislazione vigente e sulla base delle esigenze minimali delle amministrazioni interessate. Al riguardo ritiene pertanto necessaria un'apposita quantificazione del maggiore onere con la corrispondente indicazione di una adeguata copertura finanziaria. In merito alla copertura finanziaria dell'articolo 6, commi 5-bis e 5-ter, che prevede la realizzazione di una campagna istituzionale di promozione per accrescere il livello di conoscenza dei consumatori in materia di informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la stessa non risulta idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Osserva, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che le risorse di cui all'articolo 14 della legge n. 150 del 2000, utilizzate per finalità di copertura degli oneri previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6, non risultano disponibili allo scopo.

Massimo VANNUCCI (PD), nel dichiararsi insoddisfatto della relazione dell'onorevole Marinello, osserva come il provvedimento in esame sia estremamente deludente, in quanto esso reca interventi parziali e del tutto inadeguati rispetto alle esigenze della agricoltura italiana. Rileva, infatti, che, qualora vengano approvate le proposte di stralcio formulate dalla Commissione Agricoltura, il provvedimento recherà disposizioni che si concentrano quasi esclusivamente sul tema dell'etichettatura dei prodotti agricoli, smentendo quindi le aspettative generate dal titolo del disegno di legge, che fa riferimento a disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Evidenzia, altresì, che la portata già limitata del provvedimento, che rischia di dimostrarsi una mera operazione pubblicitaria, potrebbe ulteriormente ridursi in considerazione delle valutazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo, che ha espresso un parere contrario tanto sull'articolo 5-bis, comma 6, che sui commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 6. In ogni caso, rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento all'articolo 5-bis, comma 3, lettera a), all'articolo 6, comma 7-bis, e all'articolo 7-duodecies.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, dal punto di vista sostanziale, sarebbe sufficiente confrontare il testo originariamente proposto dalla Commissione agricoltura con quello oggi in esame per

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comprendere che il titolo non è più corrispondente al contenuto del medesimo. Rileva che la maggior parte dei contenuti sono stati infatti stralciati a causa della posizione del Governo che non ha consentito di trovare coperture idonee. Ricorda che spesso sono state addotte motivazioni non convincenti per giustificare la contrarietà in ordine a talune sue proposte emendative, mentre in altre occasioni si è giustificato un parere favorevole, nel presupposto che si ricorresse a stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Richiama in proposito una propria proposta emendativa relativa alla questione delle quote latte volto ad aumentare i controlli in via telematica, sul quale il Governo aveva espresso contrarietà. Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame risulta svuotato e quindi privo di significato, preannunciando pertanto una posizione contraria del proprio gruppo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, nel richiamare gli interventi dei deputati intervenuti, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle sole questioni di carattere finanziario, essendo il merito riservato alla XIII Commissione. Sottolinea comunque che, malgrado le modifiche apportate, il provvedimento riveste una sua importante utilità per il settore e deve quindi proseguire il suo corso. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le risorse di cui all'articolo 14 della legge n. 150 del 2000, utilizzate per finalità di copertura degli oneri previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6, non risultano disponibili allo scopo;
le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis, in materia di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;
considerato che:
le risorse di cui all'articolo 22-bis, commi 1 e 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, utilizzate dagli articoli 2-bis, 2-ter e 7-ter per finalità di copertura, non risultano disponibili;
all'articolo 5 è necessario riferire la clausola di invarianza di cui al comma 1 all'aggregato della finanza pubblica, anziché a quello del bilancio dello Stato e di prevedere che dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'AGEA;
al fine di garantire che la soppressione del comma 3 dell'articolo 41 del regio decreto-legge n. 2033 del 1925 - relativo al prezzo dei campioni di prodotti a uso agrario - non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario prevedere, al comma 1 del suddetto articolo 41, che la fornitura dei campioni avvenga a titolo gratuito, apportando, conseguentemente, le necessarie modifiche alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5-bis;
in relazione all'articolo 7-quinquies, appare necessario l'inserimento della previsione per cui i nuovi adempimenti ivi indicati debbano essere svolti da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le risorse di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, utilizzate

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per finalità di copertura degli interventi di cui all'articolo 7-undecies, non risultano disponibili;
l'articolo 7-novies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 2-bis;
sopprimere l'articolo 2-ter;
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA.";
all'articolo 5-bis, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "è tenuto a fornire" inserire le seguenti: "a titolo gratuito";
2) il comma 3 è abrogato;
all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 6;
all'articolo 6, sopprimere i commi 5-bis e 5-ter;
sopprimere l'articolo 7-ter;
all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
sopprimere l'articolo 7-novies;
sopprimere l'articolo 7-undecies».

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento rischi di rappresentare una vera e propria barzelletta, in quanto ai proclami e agli annunci trionfalistici farà seguito un disegno di legge sostanzialmente privo di contenuto, per effetto delle numerosissime proposte di stralcio formulate dalla Commissione Agricoltura. Ritiene, infatti, che il provvedimento, al di là del titolo, non contenga alcuna disposizione volta a promuovere effettivamente il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in quanto non vengono stanziate nuove risorse per interventi, peraltro assolutamente necessari, in materia agricola, e rappresenti pertanto l'ennesimo inganno agli italiani.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo, precisando che le ragioni di tale posizione non derivano da valutazioni di merito, estranee alla competenza della Commissione, ma proprio dalla presenza di effetti finanziari, sia pure molto modesti, a fronte di un provvedimento inutile. Osserva che il Paese avrebbe bisogno di una reale politica di sostegno alla competitività del settore agroalimentare, mentre il provvedimento in esame non è in grado di dare risposte adeguate. Rileva quindi come, al di là dei principi, pure condivisibili, la strada prescelta sia sbagliata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Fa, quindi, presente di aver integrato la proposta di documento conclusivo presentata nella seduta del 21 settembre scorso, inserendo due capoversi nel paragrafo relativo alle osservazioni conclusive, al fine di recepire le proposte di modifica formulata dall'onorevole Ciccanti. Pone, quindi, in votazione la proposta di documento conclusivo così integrata (vedi allegato).

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.