CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Torrisi,

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impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il provvedimento in esame abbia per oggetto la riorganizzazione delle università.
La competenza della Commissione giustizia è limitata alla materia disciplinare, regolamentata dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), e dall'articolo 10.
La prima disposizione attribuisce al rettore il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari ed al Consiglio di amministrazione la «competenza disciplinare» relativamente ai professori e ricercatori universitari, disciplinata dall'articolo 10. Quest'ultimo articolo, pertanto, ridefinisce l'assetto delle competenze in materia di sanzioni disciplinari. In particolare, stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina,finora istituito a livello nazionale, nell'ambito del CUN. Inoltre, prevede che le sanzioni sono irrogate dal Consiglio di amministrazione di ciascun ateneo e non più dal rettore.
Il comma 1 stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina composto - secondo modalità definite dagli statuti - esclusivamente da professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
In accordo con quanto disposto all'articolo 2, comma 1, lett. b), il comma 2 prevede che l'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. Questi, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del R.D. n. 1592 del 1933, trasmette al collegio di disciplina gli atti entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando proposta motivata.
Sulla proposta del rettore, il collegio di disciplina esprime il proprio parere entro 30 giorni - sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare -, uditi il rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia.
Il collegio, quindi, trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione (in accordo con l'articolo 2, comma 1, lett. h) delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente (comma 3).
Entro 30 giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina e uniformandosi ad esso, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento (comma 4).
Il comma 5 dispone che il procedimento si estingue ove la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga entro 180 giorni dalla trasmissione degli atti. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione, nel caso in cui le operazioni volte alla formazione dell'organo siano in corso e ne impediscano il regolare funzionamento.
Il termine è, altresì, sospeso - per non più di due volte, ciascuna per un periodo non superiore a 60 giorni - nel caso in cui, per motivi istruttori, il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti.Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
Rispetto alla normativa vigente, quindi, l'estinzione del procedimento per decorrenza di 180 giorni è riferita all'assenza dell'intervento della decisione del consiglio di amministrazione e non più alla assenza del parere del collegio di disciplina.
Rispetto alla disciplina appena descritta si evidenzia come il Consiglio di amministrazione, per quanto sia il titolare del potere disciplinare, non possa influire in alcun modo sulla decisione da adottare al termine del procedimento essendo vincolato dal parere del Collegio di disciplina. In tal modo l'esercizio del potere disciplinare è sostanzialmente rimesso a quest'ultimo organo. Pur mantenendo questa struttura procedimentale, si potrebbe attribuire

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al Consiglio di amministrazione il potere di chiedere, con motivazione esplicita, al Collegio di disciplina il riesame del parere, che sarà comunque vincolante per il Consiglio di amministrazione successivamente al riesame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-A Governo e abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, dà lettura della relazione trasmessa dal relatore, onorevole Contento, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.
Il relatore, in particolare, ricorda come la Commissione giustizia si sia già pronunciata sulla precedente versione del testo, esprimendo il 3 novembre 2009 parere favorevole con la condizione che fossero soppressi i commi 6 e 6-bis dell'articolo 6. La nuova formulazione del testo, all'articolo 6, commi 6 e 7, riproduce le predette disposizioni, rispetto alle quali la Commissione giustizia ritiene necessario ribadire i rilievi illustrati nel precedente parere. In particolare, all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere.
Attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale. La giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa; pertanto non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine.
Al comma 7 si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma.
La disposizione di cui al comma 7 non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6. Particolarmente rilevanti sono anche le perplessità connesse al nuovo comma 7-bis dell'articolo 6, il quale prevede che, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, anche il personale del Corpo forestale dello Stato possa eseguire i servizi di protezione e vigilanza di cui al decreto-legge n. 83 del 2002, convertito con legge n. 133 del 2002, relativi alla tutela e protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette a pericoli o minacce di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, di armi, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici, o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
La normativa vigente prevede che i predetti servizi, in considerazione del loro rilievo nell'ambito delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, siano eseguiti da personale dotato di una specifica formazione e di addestramento specialistico quale, appunto, quello degli uffici,

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reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.
Non appare quindi opportuno che compiti di tale natura siano affidati anche a personale dotato di una diversa tipologia di formazione e addestramento.
Con riferimento alle disposizioni modificative del codice penale, non appare sufficientemente chiara e determinata la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, diretti a specificare, in relazione ai reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la nozione di «origine»; in particolare si prevede che «per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
Per le ragioni sopra esposte, il relatore formula una proposta di parere favorevole a condizione che all'articolo 6 siano soppressi i commi 6, 7 e 7-bis e con un'osservazione che solleciti la Commissione di merito a precisare la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore ritenendo tuttavia che questa debba essere integrata con alcuni rilievi riferiti all'articolo 7 del provvedimento. In particolare, osserva che tale articolo, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione. Ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 22 è frutto della novella apportata dal decreto legge n. 1 del 2001, adottato per fronteggiare la c.d. emergenza «mucca pazza», che ha configurato le violazioni come reati, sanzionati con l'ammenda. Segnala che sul punto la Commissione Giustizia, in occasione del parere sul disegno di legge n. 1961, che interveniva sul medesimo apparato sanzionatorio, aveva sottolineato che le modifiche all'articolo 22 «intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta materia». Ritiene che, alla luce di queste considerazioni, il parere debba contenere anche una condizione volta proprio a riformulare le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 rendendole maggiormente incisive.
Ritiene che debba essere soppresso il comma 2 dell'articolo 7, diretto a sostituire l'articolo 23 della legge n. 281 relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività, in quanto si prevede una disciplina inadeguata rispetto alla gravità delle condotte previste.

Enrico COSTA (PdL) tenuto conto dei rilievi dell'onorevole Ferranti, ritiene che la proposta di parere del relatore possa essere eventualmente integrata prevedendo un'osservazione che inviti la Commissione di merito a meglio valutare l'adeguatezza del quantum delle sanzioni indicate e non la natura delle sanzioni stesse, ritenendo idonea la previsione di sanzioni amministrative.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide l'intervento dell'onorevole Costa.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, in sostituzione del relatore, riformula la proposta di parere, nel senso di introdurre un'ulteriore osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità

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di aumentare le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, così come modificati dall'articolo 7, comma 2, del testo, al fine di adeguarla alla gravità dell'illecito commesso (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara l'astensione del PD sulla proposta di parere, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo avere ricordato come l'espressione del parere sia stata sollecitata dal Presidente della Camera, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 settembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 settembre 2010.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, avverte che venerdì 1o ottobre prossimo incontrerà le associazioni italiane LGBT per discutere del testo unificato da adottare in Commissione, anche alla luce delle recenti polemiche in merito. Precisa che l'incontro è aperto alla partecipazione dei colleghi che fossero interessati ad intervenire.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la relazione sul provvedimento è stata svolta nella seduta del 13 gennaio 2010 e che non vi sono stati ulteriori interventi in seguito. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 11 ottobre 2010. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la relazione è stata svolta nella seduta dell'8 giugno 2010 e che non vi sono stati ulteriori interventi in seguito. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare e, dopo aver adottato il testo base, sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti.Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 settembre 2010.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI